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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/08/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 729/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 2.3.2020 e vertente t r a
(c.f. con l'Avv. Mariassunta Airò Farulla Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
e
, (P.IVA ) con l'Avv. Marcello Avellone Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore , come da note di trattazione per l'udienza di precisazione Parte_1
delle conclusioni: “Dichiarare l'inefficacia del DI n. 865/2018 e per l'effetto dichiarare che il
nulla deve a p.iva n. Parte_1 Controparte_1 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te in forza del titolo azionato, in quanto il credito è estinto e non
dovuto per le ragioni meglio dedotte negli atti di causa, da intendersi qui interamente
trascritti; - dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 11.02.2020;-
Condannare parte avversa ex art 96 cpc. Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre
accessori.”.
1 Per la convenuta , come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta: “Rigettare con ogni statuizione l'opposizione formulata dal , Parte_1
perché infondata sia in fatto che in diritto e per tutti i motivi ampiamente ed esaustivamente
indicati in narrativa. Con riserva di indicare ed articolare ulteriori mezzi istruttori, anche in
relazione al comportamento processuale di controparte. Condannare in ogni caso parte
avversa al pagamento delle spese, competenze, oltre accessori del presente giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
La presente controversia riguarda l'opposizione a precetto avanzata dall'attore
[...]
contro la (d'ora in poi ”), Parte_1 Controparte_2 CP_2
precetto in rinnovazione notificato l'11.2.2020 per € 297.010,42 quale somma residua di cui al decreto ingiuntivo n. 865/2018 emesso da questo Tribunale. Il credito oggetto del precetto riguarda la prestazione di servizi di assistenza a disabili psichici forniti dalla al Comune. CP_2
L'opponente ha affermato che, con decreto del Commissario ad Acta dell'8.5.2017 (in atti), previo accordo con la , era stato redatto un piano di rateizzazione di CP_2
crediti che quest'ultima vantava nei confronti del primo per i servizi prestati negli anni
2015-2016. Il piano prevedeva il pagamento di € 407.395,53 in 15 rate mensili. Le rate sono state pagate solo parzialmente per € 169.551,24, dopodiché è intervenuto il dissesto del Comune (delibera comunale n. 31 del 18.5.2018, in atti), con conseguente nomina dell'Orano straordinario di liquidazione (OSL) per la gestione liquidatoria dell'indebitamento anteriore al 31.12.2016.
Successivamente alla dichiarazione di dissesto, la ha ottenuto da questo CP_2
Tribunale un decreto ingiuntivo (n. 865/2018, dichiarato esecutivo il 16.11.2018), che ha intimato all'ente al pagamento del residuo del piano di rateizzazione degli anni 2015-2016
(pari a € 243.025,93) nonché, in aggiunta, anche un importo riferito agli anni 2017 e 2018
(pari a € 318.648,31), per un totale di € 561.674,25, oltre interessi ex art. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture e spese di lite.
2 Il provvedeva, nelle more, al pagamento della sorte capitale ingiunta riferita Pt_1
agli anni 2017 e 2018 per € 318.648,31 (fatto pacifico tra le parti).
Invece per la somma relativa agli anni 2015-2016 (€ 243.025,93 in linea capitale), la procedeva sia alla richiesta di ammissione al passivo all'OSL (istanza del CP_2
5.3.2019, in atti) che alla notificazione dell'atto di precetto qui opposto, comprensivo anche degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 di cui al decreto ingiuntivo esecutivo n. 865/2018
(calcolati nel precetto in euro 44.933,94) e delle spese e competenze liquidate dal medesimo decreto (calcolati nel precetto in euro 7.539,63).
L'ente comunale ha quindi sostenuto che la gestione del credito indicato nell'atto di precetto sarebbe di competenza dell'OSL con applicazione del principio della par condicio
creditorum, trattandosi di debiti sorti prima del 31.12.2016. Opererebbe dunque il divieto di intraprendere procedure esecutive individuali ex art. 248 TUEL. Ha quindi chiesto la declaratoria di inefficacia del precetto in quanto nulla sarebbe dovuto alla . CP_2
La convenuta opposta si è costituita confermando che il aveva saldato la sorte Pt_1
capitale relativa agli anni 2017 e 2018; ha altresì confermato di aver presentato domanda di insinuazione al passivo all'OSL per il credito relativo agli anni 2015 e 2016. A suo dire,
tuttavia, il debito riferito ad atti di gestione antecedenti alla dichiarazione di dissesto, ma liquidato con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato successivamente, non rientrerebbe nella competenza dell'OSL; non opererebbe quindi il divieto di cui all'art. 248
TUEL con la conseguente possibilità per la Cooperativa di intraprendere azioni esecutive individuali. La Cooperativa ha poi affermato che, del credito di cui al decreto ingiuntivo esecutivo n. 865/2018, il non avrebbe comunque pagato gli interessi ex art. 5 Pt_1
d.lgs. n. 231/2002 e nemmeno le spese di lite del procedimento monitorio. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 11.7.2020, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 825/2018 reso dal Tribunale di Agrigento in data
24.7.2018.
3 La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.
Per quanto concerne la competenza dell'OSL, si rileva che l'art. 252, comma 4, TUEL
prevede: “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti
di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e
gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
Il perimetro applicativo di questa disposizione è stato definito dallo stesso legislatore con una norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 5, comma 2, d.l. n.
80/2004 (convertito nella legge n. 140/2004), secondo cui: “Ai fini dell'applicazione degli
articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati,
anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non
oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11,
del medesimo testo unico”.
Orbene, stante il dettato dell'art. 248, comma 2, TUEL, secondo cui “Dalla data della
dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”, risulta che l'azione esecutiva individuale è inibita per tutti i crediti riferiti ad atti di gestione di competenza dell'OSL, ivi ricompresi quelli per i quali sia intervenuto un accertamento giurisdizionale in epoca successiva al dissesto e precedente all'approvazione del rendiconto della gestione.
4 Che non vi siano margini per interpretazioni divergenti è stato confermato dal Consiglio
di Stato con una recente pronuncia resa in Adunanza Plenaria: “alla luce del dettato normativo, sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento
giurisdizionale (…) sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31
dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento
successivo, che determina l'insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo
esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto
provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11” (CDS, Ad. Plen., sentenza n. 1/2022, punto 3).
Nel caso in esame, è pacifico che il credito per il quale la vorrebbe agire in CP_2
executivis si riferisce a un periodo antecedente al 31.12.2016, trattandosi di prestazioni di servizi svolte e fatturate negli anni 2015 e 2016. La circostanza che siffatto credito sia stato oggetto di un decreto ingiuntivo emesso successivamente alla dichiarazione di dissesto,
ossia il 20.7.2018, non comporta la sua esclusione dalla gestione liquidatoria e non consta nemmeno che sia mai stato approvato il rendiconto della gestione ex art. 256, comma 11,
TUEL (la stessa Cooperativa afferma nella comparsa di costituzione che, sino a quel momento, la propria istanza di immissione al passivo indirizzata all'OSL non era stata nemmeno analizzata).
Per quanto concerne gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 di cui la
Cooperativa opposta rivendica il diritto di agire in via esecutiva, si rileva che dal precetto non si evince a quale somma faccia esattamente riferimento il calcolo di tali interessi per euro 44.933,94. Non è possibile stabilire infatti se essi si riferiscano alla sola somma non
(ancora) pagata e di competenza dell'OSL pari a euro 243.025,93, se siano stati calcolati sulla somma di euro 318.648,32 pagata dal e relativa ad atti di gestione non di Pt_1
competenza dell'OSL, oppure sul totale di cui al decreto ingiuntivo (pari a euro
561.674,25). Pur potendo, in astratto, la Cooperativa agire in via esecutiva per gli interessi eventualmente non pagati sulla sorte capitale di euro 318.648,32 (credito che esula dalla
5 competenza dell'OSL), in concreto l'azione esecutiva non si può basare sul precetto opposto, che difetta nell'esatta individuazione della base di calcolo degli interessi.
In relazione, infine, alle spese di lite del procedimento monitorio, parimenti indicate nel precetto e non pagate dal si rileva che esse debbano rientrare in quelli che il Pt_1
citato art. 5, comma 2, d.l. 80/2004 definisce quali “debiti correlati ad atti e fatti di gestione
verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato”. Le spese di lite del procedimento monitorio, infatti, dipendono strettamente dall'atto di gestione di cui alla sorte capitale, con la conseguenza che anch'esse devono essere incluse nella gestione liquidatoria dell'OSL. Trattandosi poi di spese liquidate in modo unitario dal Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, sarebbe impossibile scorporare la parte riferita al credito di euro 318.648,32 pagato dal e non di Pt_1
competenza dell'OSL.
In ultima analisi, dunque, per quanto sinora esposto, deve essere accertato che la convenuta non ha diritto di procedere all'azione esecutiva in forza del precetto CP_2
in rinnovazione d.d.
5.2.2020 e notificato al l'11.2.2020. Non è Parte_1
possibile invece dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 865/2018 (come chiesto in memoria n. 1 dall'attore), in quanto il presente giudizio, per come incardinato dallo stesso ente opponente, non ha ad oggetto l'efficacia o meno del titolo esecutivo in quanto tale ma il diritto dell'opposta di procedere individualmente a esecuzione forzata. Per
l'effetto, il precetto in questione deve essere dichiarato inefficace.
Non sussistono profili di esercizio abusivo dell'azione ex art. 96 c.p.c., invocato in modo generico dall'attore opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo il pertinente scaglione di valore dato dalla somma oggetto di precetto, con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[.. 1) in accoglimento dell'opposizione del accerta che la convenuta Parte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
sulla base del precetto d.d.
5.2.2020 notificato l'11.2.2020; per l'effetto, dichiara l'inefficacia di detto precetto;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in Parte_1
euro 1.241,00 per spese esenti ed euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 1.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 2.3.2020 e vertente t r a
(c.f. con l'Avv. Mariassunta Airò Farulla Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
e
, (P.IVA ) con l'Avv. Marcello Avellone Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore , come da note di trattazione per l'udienza di precisazione Parte_1
delle conclusioni: “Dichiarare l'inefficacia del DI n. 865/2018 e per l'effetto dichiarare che il
nulla deve a p.iva n. Parte_1 Controparte_1 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te in forza del titolo azionato, in quanto il credito è estinto e non
dovuto per le ragioni meglio dedotte negli atti di causa, da intendersi qui interamente
trascritti; - dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 11.02.2020;-
Condannare parte avversa ex art 96 cpc. Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre
accessori.”.
1 Per la convenuta , come da comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta: “Rigettare con ogni statuizione l'opposizione formulata dal , Parte_1
perché infondata sia in fatto che in diritto e per tutti i motivi ampiamente ed esaustivamente
indicati in narrativa. Con riserva di indicare ed articolare ulteriori mezzi istruttori, anche in
relazione al comportamento processuale di controparte. Condannare in ogni caso parte
avversa al pagamento delle spese, competenze, oltre accessori del presente giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
La presente controversia riguarda l'opposizione a precetto avanzata dall'attore
[...]
contro la (d'ora in poi ”), Parte_1 Controparte_2 CP_2
precetto in rinnovazione notificato l'11.2.2020 per € 297.010,42 quale somma residua di cui al decreto ingiuntivo n. 865/2018 emesso da questo Tribunale. Il credito oggetto del precetto riguarda la prestazione di servizi di assistenza a disabili psichici forniti dalla al Comune. CP_2
L'opponente ha affermato che, con decreto del Commissario ad Acta dell'8.5.2017 (in atti), previo accordo con la , era stato redatto un piano di rateizzazione di CP_2
crediti che quest'ultima vantava nei confronti del primo per i servizi prestati negli anni
2015-2016. Il piano prevedeva il pagamento di € 407.395,53 in 15 rate mensili. Le rate sono state pagate solo parzialmente per € 169.551,24, dopodiché è intervenuto il dissesto del Comune (delibera comunale n. 31 del 18.5.2018, in atti), con conseguente nomina dell'Orano straordinario di liquidazione (OSL) per la gestione liquidatoria dell'indebitamento anteriore al 31.12.2016.
Successivamente alla dichiarazione di dissesto, la ha ottenuto da questo CP_2
Tribunale un decreto ingiuntivo (n. 865/2018, dichiarato esecutivo il 16.11.2018), che ha intimato all'ente al pagamento del residuo del piano di rateizzazione degli anni 2015-2016
(pari a € 243.025,93) nonché, in aggiunta, anche un importo riferito agli anni 2017 e 2018
(pari a € 318.648,31), per un totale di € 561.674,25, oltre interessi ex art. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture e spese di lite.
2 Il provvedeva, nelle more, al pagamento della sorte capitale ingiunta riferita Pt_1
agli anni 2017 e 2018 per € 318.648,31 (fatto pacifico tra le parti).
Invece per la somma relativa agli anni 2015-2016 (€ 243.025,93 in linea capitale), la procedeva sia alla richiesta di ammissione al passivo all'OSL (istanza del CP_2
5.3.2019, in atti) che alla notificazione dell'atto di precetto qui opposto, comprensivo anche degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 di cui al decreto ingiuntivo esecutivo n. 865/2018
(calcolati nel precetto in euro 44.933,94) e delle spese e competenze liquidate dal medesimo decreto (calcolati nel precetto in euro 7.539,63).
L'ente comunale ha quindi sostenuto che la gestione del credito indicato nell'atto di precetto sarebbe di competenza dell'OSL con applicazione del principio della par condicio
creditorum, trattandosi di debiti sorti prima del 31.12.2016. Opererebbe dunque il divieto di intraprendere procedure esecutive individuali ex art. 248 TUEL. Ha quindi chiesto la declaratoria di inefficacia del precetto in quanto nulla sarebbe dovuto alla . CP_2
La convenuta opposta si è costituita confermando che il aveva saldato la sorte Pt_1
capitale relativa agli anni 2017 e 2018; ha altresì confermato di aver presentato domanda di insinuazione al passivo all'OSL per il credito relativo agli anni 2015 e 2016. A suo dire,
tuttavia, il debito riferito ad atti di gestione antecedenti alla dichiarazione di dissesto, ma liquidato con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato successivamente, non rientrerebbe nella competenza dell'OSL; non opererebbe quindi il divieto di cui all'art. 248
TUEL con la conseguente possibilità per la Cooperativa di intraprendere azioni esecutive individuali. La Cooperativa ha poi affermato che, del credito di cui al decreto ingiuntivo esecutivo n. 865/2018, il non avrebbe comunque pagato gli interessi ex art. 5 Pt_1
d.lgs. n. 231/2002 e nemmeno le spese di lite del procedimento monitorio. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 11.7.2020, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 825/2018 reso dal Tribunale di Agrigento in data
24.7.2018.
3 La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.
Per quanto concerne la competenza dell'OSL, si rileva che l'art. 252, comma 4, TUEL
prevede: “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti
di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e
gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
Il perimetro applicativo di questa disposizione è stato definito dallo stesso legislatore con una norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 5, comma 2, d.l. n.
80/2004 (convertito nella legge n. 140/2004), secondo cui: “Ai fini dell'applicazione degli
articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati,
anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non
oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11,
del medesimo testo unico”.
Orbene, stante il dettato dell'art. 248, comma 2, TUEL, secondo cui “Dalla data della
dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”, risulta che l'azione esecutiva individuale è inibita per tutti i crediti riferiti ad atti di gestione di competenza dell'OSL, ivi ricompresi quelli per i quali sia intervenuto un accertamento giurisdizionale in epoca successiva al dissesto e precedente all'approvazione del rendiconto della gestione.
4 Che non vi siano margini per interpretazioni divergenti è stato confermato dal Consiglio
di Stato con una recente pronuncia resa in Adunanza Plenaria: “alla luce del dettato normativo, sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento
giurisdizionale (…) sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31
dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento
successivo, che determina l'insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo
esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto
provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11” (CDS, Ad. Plen., sentenza n. 1/2022, punto 3).
Nel caso in esame, è pacifico che il credito per il quale la vorrebbe agire in CP_2
executivis si riferisce a un periodo antecedente al 31.12.2016, trattandosi di prestazioni di servizi svolte e fatturate negli anni 2015 e 2016. La circostanza che siffatto credito sia stato oggetto di un decreto ingiuntivo emesso successivamente alla dichiarazione di dissesto,
ossia il 20.7.2018, non comporta la sua esclusione dalla gestione liquidatoria e non consta nemmeno che sia mai stato approvato il rendiconto della gestione ex art. 256, comma 11,
TUEL (la stessa Cooperativa afferma nella comparsa di costituzione che, sino a quel momento, la propria istanza di immissione al passivo indirizzata all'OSL non era stata nemmeno analizzata).
Per quanto concerne gli interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 di cui la
Cooperativa opposta rivendica il diritto di agire in via esecutiva, si rileva che dal precetto non si evince a quale somma faccia esattamente riferimento il calcolo di tali interessi per euro 44.933,94. Non è possibile stabilire infatti se essi si riferiscano alla sola somma non
(ancora) pagata e di competenza dell'OSL pari a euro 243.025,93, se siano stati calcolati sulla somma di euro 318.648,32 pagata dal e relativa ad atti di gestione non di Pt_1
competenza dell'OSL, oppure sul totale di cui al decreto ingiuntivo (pari a euro
561.674,25). Pur potendo, in astratto, la Cooperativa agire in via esecutiva per gli interessi eventualmente non pagati sulla sorte capitale di euro 318.648,32 (credito che esula dalla
5 competenza dell'OSL), in concreto l'azione esecutiva non si può basare sul precetto opposto, che difetta nell'esatta individuazione della base di calcolo degli interessi.
In relazione, infine, alle spese di lite del procedimento monitorio, parimenti indicate nel precetto e non pagate dal si rileva che esse debbano rientrare in quelli che il Pt_1
citato art. 5, comma 2, d.l. 80/2004 definisce quali “debiti correlati ad atti e fatti di gestione
verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato”. Le spese di lite del procedimento monitorio, infatti, dipendono strettamente dall'atto di gestione di cui alla sorte capitale, con la conseguenza che anch'esse devono essere incluse nella gestione liquidatoria dell'OSL. Trattandosi poi di spese liquidate in modo unitario dal Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, sarebbe impossibile scorporare la parte riferita al credito di euro 318.648,32 pagato dal e non di Pt_1
competenza dell'OSL.
In ultima analisi, dunque, per quanto sinora esposto, deve essere accertato che la convenuta non ha diritto di procedere all'azione esecutiva in forza del precetto CP_2
in rinnovazione d.d.
5.2.2020 e notificato al l'11.2.2020. Non è Parte_1
possibile invece dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 865/2018 (come chiesto in memoria n. 1 dall'attore), in quanto il presente giudizio, per come incardinato dallo stesso ente opponente, non ha ad oggetto l'efficacia o meno del titolo esecutivo in quanto tale ma il diritto dell'opposta di procedere individualmente a esecuzione forzata. Per
l'effetto, il precetto in questione deve essere dichiarato inefficace.
Non sussistono profili di esercizio abusivo dell'azione ex art. 96 c.p.c., invocato in modo generico dall'attore opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo il pertinente scaglione di valore dato dalla somma oggetto di precetto, con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[.. 1) in accoglimento dell'opposizione del accerta che la convenuta Parte_1
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
sulla base del precetto d.d.
5.2.2020 notificato l'11.2.2020; per l'effetto, dichiara l'inefficacia di detto precetto;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in Parte_1
euro 1.241,00 per spese esenti ed euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 1.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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