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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1582 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...], il [...]; Parte_1
nato a [...], il [...]; Controparte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_2
nato a [...] il [...]; Controparte_3
nata a [...] il [...]; Persona_1
, nato a [...], il [...]; Controparte_4
nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...], il [...] per sé e in qualità di Parte_2
titolare della responsabilità genitoriale di nata a [...] Persona_2
Brasile, il 20/01/2009, minore rappresentata anche dalla madre nata Persona_3
a Florianópolis (SC) il 06/12/1982; tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Isabel De Lima presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_6 P.IVA_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE -
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_6
il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva Persona_4
mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione tra e Persona_4
, nacque l'11.03.1879. Dall'unione tra Persona_5 Persona_6 [...]
e , nacque il 12.11.1900. Il 05.06.1924, Persona_6 Controparte_7 Persona_7
sposò e dal loro matrimonio nacque Persona_7 Persona_8 [...]
il 19.03.1932. , a sua volta, il 06.12.1947 sposò Persona_9 Persona_9 [...]
e, in virtù del matrimonio, la sposa assunse il nome di Da Persona_10 Persona_11
questa unione nacquero: il 15.11.1954 e Parte_1 Persona_12
il 04.10.1949.
[...]
Il 26.04.1975, sposò e, in virtù del Parte_1 Persona_13
matrimonio, la sposa assunse il nome di Dal loro matrimonio Controparte_8
nacquero: il 21.08.1975 e il 15.07.1992. Controparte_1 Persona_14
Dall'unione tra e , nacque il Controparte_1 Persona_15 Controparte_2
10.06.2003. Il 20.12.2013, sposò Persona_14 Persona_16
Il 05.07.1975, sposò e, in virtù del Persona_12 Persona_17
matrimonio, la sposa assunse il nome di Dal loro matrimonio Parte_3
nacquero: il 22.06.1976 e il 15.05.1977. Parte_2 Persona_1
Il 15.04.2008, sposò e, in virtù del matrimonio, la sposa Parte_2 Persona_3
assunse il nome di Dalla loro unione nacquero: Persona_3 CP_5
il 02.08.1999 e il 20.01.2009.
[...] Persona_2
Il 09.06.1995, sposò e, in virtù del matrimonio, la Persona_1 Persona_18
sposa assunse il nome di Dal loro matrimonio nacque Persona_19 [...]
il 13.12.1993. CP_4
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_6
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
2 Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 16 gennaio 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di LA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che
3 possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig.
[...]
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni Persona_4
ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente ascendente degli odierni ricorrenti e Persona_6 figlia di sposava e dall'unione nasceva Persona_4 Controparte_7 Per_7
il 12.11.1900, la quale, il 05.06.1924, sposava ).
[...] Persona_8
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
4 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
5 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo Persona_4
italiano e per discendenza diretta derivante da Persona_6
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione di parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 19.03.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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