Sentenza 4 giugno 2014
Commentario • 1
- 1. Non è obbligatorio rispondere alle richieste di riesame in autotutelaGiuseppe Debenedetto · https://www.publika.it/ · 7 settembre 2021
Vorremmo sapere se sussiste un obbligo giuridico di riscontrare le istanze di riesame in autotutela degli avvisi di accertamento tributari emessi nei confronti dei contribuenti. Non sussiste alcun obbligo di rispondere all'istanza in autotutela presentata dal contribuente, essendo espressione di ampia discrezionalità (cfr. Cassazione 4/6/2014 n. 12496; Cons. Stato 3/10/2012 n. 5199; Cons. Stato 6/7/2010 n. 4308). La questione è stata peraltro definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 13/7/2017, evidenziando che il contribuente che presenta ricorso in autotutela non ha diritto a ottenere una risposta . . .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/06/2014, n. 12496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12496 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
La sig.ra M.A. riceveva nel luglio 2000 avvisi di liquidazione per ICI relativamente ad immobili siti nel Comune di Roma per i periodi d'imposta dal 1993 al 1997 compreso.
La contribuente proponeva al Comune di Roma una prima istanza di annullamento di detti avvisi in autotutela, della quale le era comunicato l'accoglimento, con contestuale emissione però di atti in rettifica degli importi dovuti a tale titolo per l'indicato periodo di riferimento.
Proposta dalla contribuente nuova istanza di annullamento in autotutela, contestandosi dalla contribuente per alcuni di detti atti errata digitalizzazione e l'erroneità delle rendite catastali per l'anno 1997, le era comunicato dal Comune di Roma altro provvedimento di accoglimento, con emissione contestuale di nuovi avvisi di liquidazione parzialmente rettificati.
Lamentando ancora che il Comune di Roma non aveva provveduto a comunicarle le nuove rendite catastali e che non potevano in alcun modo esserle addebitati sanzioni ed interessi, la contribuente proponeva all'Ente una terza istanza di annullamento degli avvisi in autotutela, alla quale il Comune di Roma non faceva seguire alcun provvedimento.
Era emessa quindi cartella di pagamento, notificatale dal concessionario del servizio di riscossione, in data 9.2.2004, per l'importo di Euro 6.125,97, impugnata dalla contribuente dinanzi alla CTP di Roma, per i motivi di cui in ricorso, che era rigettato dalla CTP adita.
Avverso la decisione di primo grado la contribuente proponeva appello dinanzi alla CTR del Lazio, che rigettava il gravame con sentenza n. 304/34/07, pubblicata il 20 giugno 2007, essenzialmente ritenendo che, non avendo la contribuente impugnato il provvedimento del Comune di Roma che solo parzialmente aveva accolto l'istanza di annullamento in autotutela, emettendo nuovi avvisi di liquidazione quanto all'ICI assunta come dovuta nell'indicato periodo di riferimento, la cartella di pagamento potesse essere impugnata solo per vizi suoi propri, ritenuti dalla CTR insussistenti nella fattispecie in esame.
Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Gli intimati Comune di Roma ed UI RI S.p.A. quale agente della riscossione per la Provincia di Roma non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. Va in primo luogo dato atto della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti degli intimati, che non si sono costituiti.
Con il primo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso l'esame di ciascuna delle singole questioni prospettate dalla ricorrente a sostegno dell'atto d'appello proposto avverso la decisione di primo grado (nullità della sentenza n. 98/45/06 resa dalla CTP per violazione dell'art. 132 c.p.c.;
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, in tema di liquidazione ed accertamenti ICI;
nullità ed inesistenza degli avvisi di liquidazione, che rettificavano i precedenti dati;
violazione dell'obbligo di notificazione delle modifiche delle rendite catastali, della L. n. 342 del 2000, ex art. 74; violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e della L. n. 342 del 2000, art. 74; eccesso di potere per difetto d'istruttoria, nonchè per difetto di motivazione della cartella impugnata;
eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 43 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12 e della L. n. 212 del 2000, art. 6; violazione dell'art. 97 Cost.e art. 24 Cost. e L. n. 241 del 1990, artt. 1, 3, 6, 7, 8 e 10;
violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi in materia di autotutela, con lesione del diritto soggettivo relativo alla sfera patrimoniale del contribuente ed indebito arricchimento della P.A.).
1.1. Il motivo è infondato e va disatteso.
La sentenza impugnata, quantunque in modo succinto, contiene gli elementi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (norma quasi sovrapponibile all'art. 132 c.p.c.) e, avendo ritenuto assorbente la questione della preclusione derivante dalla mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione, che avrebbe comportato l'impugnabilità della cartella solo per vizi propri, non era tenuta ad esaminare punto per punto i motivi addotti a sostegno dell'appello proposto dalla contribuente, di modo che non sussiste neppure il denunciato error in procedendo con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c..
2. Va altresì ritenuta l'inammissibilità del secondo e terzo motivo, per inconferenza dei rispettivi quesiti conclusivi di diritto (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. unite 5 gennaio 2007, n. 36; Cass. civ. sez. lav. 23 giugno 2008, n. 17064).
Nel censurare, nei rispettivi motivi, i vizi di violazione delle norme di legge ivi indicate la ricorrente lamenta, infatti, essenzialmente, la mancata risposta da parte del Comune alla terza istanza di autotutela (con riferimento alle norme che disciplinano il procedimento di autotutela ed alle disposizioni costituzionali in tema di diritto di difesa e alle disposizioni generali in tema di legge sul procedimento amministrativo), non investendo quindi i conclusivi quesiti di diritto il nucleo essenziale della decisione impugnata, vale a dire la non impugnabilità della cartella di pagamento, se non per vizi propri, alla stregua del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per la mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione quali atti presupposti (in sede d'impugnazione dei quali avrebbe potuto anche contestare l'applicazione delle nuove rendite catastali attribuite, non notificate autonomamente).
Peraltro, con riferimento al problema che nell'articolazione del ricorso della contribuente appare l'unico posto dai quesiti conclusivi di diritto del secondo e terzo motivo, circa l'obbligo dell'amministrazione di rispondere alla (terza) istanza di autotutela, va rammentato non solo che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che "non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una diffida - messa in mora diretta essenzialmente ad ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l'attività connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall'esterno" (cfr. Cons. Stato sez. 5, 3 ottobre 2012, n. 5199; Cons. Stato sez. 6, 6 luglio 2010, n. 4308), ma che questa Corte, con specifico riferimento all'esercizio dell'autotutela in materia tributaria, ha chiarito che compete al giudice tributario il solo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio (o non esercizio) dell'adozione dell'atto in autotutela, senza che possa mai aversi la sostituzione del giudice all'Amministrazione in valutazioni discrezionali (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. unite 27 marzo 2007, n. 7388).
Il ricorso va dunque rigettato.
3. Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014