Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06203/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stanislao Giaffreda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Casamicciola Terme sulla istanza-diffida presentata dalla ricorrente in data 17 luglio 2024, prot. n. 14903, per la definizione del procedimento avviato con nota prot. n. 7167 dell’11 agosto 2021, in relazione alle domande di condono edilizio presentate in data 1° aprile 1986, prot. n. 3171, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85 e in data 10 dicembre 2004, prot. n. 15532, ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la ricorrente ha agito avverso silenzio serbato dal comune di Casamicciola Terme sulla diffida da lei presentata in data 17 luglio 2024;
- il comune intimato ha depositato in giudizio memoria e relativa documentazione con cui evidenzia che in data 4 febbraio 2025 ha provveduto ad adottare l’autorizzazione paesaggistica n. 4/2025, con cui ha rilasciato il titolo per parte delle opere richieste e, nel contempo, ha espresso parere negativo per alcuni interventi di cui si era richiesta la sanatoria;
- alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere sul presente ricorso avverso il silenzio e ha insistito per la condanna alle spese, cui si è opposto il difensore del comune;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che nel presente giudizio vada dichiarata cessata la materia del contendere avendo l’amministrazione, nelle more della decisione, posto fine all’inerzia censurata con il presente ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tenuto conto dell’esito della controversia, del complessivo comportamento del comune e delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.