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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 892/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt.
127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SANTAGATA ALFONSO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
l'intimazione depositata da risulta priva di raccomandata CAN e quindi inidonea ad impedire la CP_1 prescrizione;
l'istanza di rateizza depositata dalla parte non è idonea ad integrare un'acquiescenza;
Per la parte resistente compare l'avvocato SARA MASALA in sostituzione di il CP_1 CP_2 quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta ai propri atti e CP_3 insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA Parte_1
ALFONSO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4
CP_2
RESISTENTE contro
e rappresentato e difeso dall'avv. MARIATERESA NASSO;
CP_3 CP_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti”.
ed resistevano con separate memorie. CP_3 CP_1
Il ricorso è infondato.
Esso, al di là della terminologia utilizzata, riguarda l'accertamento dell'esistenza di un credito contributivo relativo all'avviso di addebito n. 393 2017 00002328 22 000 del 09 settembre 2017 e notificato nel novembre del 2017 per totali (a quella data) € 3.930,36.
La notifica di tale atto non è stata oggetto di censura.
Si discute solamente della prescrizione successiva.
Tale prescrizione non sussiste, avendo il ricorrente presentato istanza di definizione agevolata (che vale quale riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione) anche del debito (5° riga) per cui è causa in data 9.2.2023.
Non vi è prescrizione per l'operare delle due sospensioni previste dalla normativa emergenziale in materia di COVID-19, che hanno aumentato di complessivi 311 giorni i periodi – potenzialmente soggetti a prescrizione – che cadevano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, conv. L. n.
27/2020 (129 giorni) e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 conv. L. n. 21/2021 (ulteriori
182 giorni).
Conseguentemente, dal novembre del 2022 al febbraio del 2023 non sono passati 5 anni e 311 giorni.
pagina 3 di 4 Ovviamente, non possono farsi valere questioni anteriori alla formazione del titolo
(AVA).
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con , CP_5
che non ha titolarità sostanziale del credito de quo, vanno compensate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la non titolarità in capo a del credito per cui è causa, spese CP_5
compensate;
2) respinge il ricorso;
3) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
4) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 13 febbraio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt.
127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SANTAGATA ALFONSO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
l'intimazione depositata da risulta priva di raccomandata CAN e quindi inidonea ad impedire la CP_1 prescrizione;
l'istanza di rateizza depositata dalla parte non è idonea ad integrare un'acquiescenza;
Per la parte resistente compare l'avvocato SARA MASALA in sostituzione di il CP_1 CP_2 quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARIATERESA NASSO, la quale si riporta ai propri atti e CP_3 insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SANTAGATA Parte_1
ALFONSO
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4
CP_2
RESISTENTE contro
e rappresentato e difeso dall'avv. MARIATERESA NASSO;
CP_3 CP_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti”.
ed resistevano con separate memorie. CP_3 CP_1
Il ricorso è infondato.
Esso, al di là della terminologia utilizzata, riguarda l'accertamento dell'esistenza di un credito contributivo relativo all'avviso di addebito n. 393 2017 00002328 22 000 del 09 settembre 2017 e notificato nel novembre del 2017 per totali (a quella data) € 3.930,36.
La notifica di tale atto non è stata oggetto di censura.
Si discute solamente della prescrizione successiva.
Tale prescrizione non sussiste, avendo il ricorrente presentato istanza di definizione agevolata (che vale quale riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione) anche del debito (5° riga) per cui è causa in data 9.2.2023.
Non vi è prescrizione per l'operare delle due sospensioni previste dalla normativa emergenziale in materia di COVID-19, che hanno aumentato di complessivi 311 giorni i periodi – potenzialmente soggetti a prescrizione – che cadevano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, conv. L. n.
27/2020 (129 giorni) e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 conv. L. n. 21/2021 (ulteriori
182 giorni).
Conseguentemente, dal novembre del 2022 al febbraio del 2023 non sono passati 5 anni e 311 giorni.
pagina 3 di 4 Ovviamente, non possono farsi valere questioni anteriori alla formazione del titolo
(AVA).
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con , CP_5
che non ha titolarità sostanziale del credito de quo, vanno compensate).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la non titolarità in capo a del credito per cui è causa, spese CP_5
compensate;
2) respinge il ricorso;
3) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
4) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_3
2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4