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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 703/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 703/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10.06.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante pro tempore della “ , P. IV Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Musmeci (C.F. ) ed P.IVA_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Messina (ME) via XXIV
Maggio n. 18 (Studio Legale Prof. Avv. Raffaele Tommasini & Associati).
Appellante e
in persona del in persona della dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 in qualità di Deliberante con funzione Legale, con sede in Siena (SI) Piazza Salimbeni n. 3, C.F e
P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (C.F. ) P.IVA_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (ME) via S. Filippo
Bianchi n. 48. Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data
07.11.2021 e pubblicata il 08.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 671/2004 R.G. in materia di contratti bancari - azione per accertamento negativo del credito e ripetizione
d'indebito.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare la nullità del rinvio agli usi su piazza previsto dai contratti di conto corrente dedotti in giudizio per la determinazione del tasso d'interesse e l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interessi in misura ultralegale in mancanza di una specifica pattuizione per iscritto, per i motivi sopra esposti
e/o con qualsivoglia altra motivazione.
2) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare
l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti dedotti in giudizio, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.
3) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare il diritto di parte appellante al riconoscimento della somma di € 119.511,94 (così suddivisa: €
11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23, di € 94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed
€ 14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11) o quella diversa che l'Ecc.mo Collegio riterrà di giustizia, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.
4) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, condannare parte appellata al pagamento della somma di € 119.511,94 (così suddivisa: € 11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23, di € 94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed € 14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11) o quella diversa che l'Ecc.mo Collegio riterrà di giustizia, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellata:
“…1) Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art.
342, comma 1, c.p.c., l'appello proposto da in proprio e n.q., e comunque disporne Parte_1 con qualsiasi statuizione il rigetto.
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.06.2004 , in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della “ , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_2 di Patti la già incorporante Controparte_3 Controparte_4
, oggi incorporata nella chiedendo che, accertata
[...] Controparte_1
l'illegittimità dei criteri adottati per la determinazione dei tassi di interesse e delle commissioni di massimo scoperto applicati ai rapporti di conto corrente intrattenuti , la convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente pagate, oltre che al risarcimento dei danni.
A sostegno delle domande premetteva di avere acceso presso la Controparte_5
di Piraino:
[...]
- in data 27.12.1973 un conto corrente ordinario di corrispondenza, contrassegnato dal numero
010141.23, in relazione al quale si doleva del superamento del tasso soglia ex l.108/96 ; della sussistenza di continue variazioni dei tassi di interesse applicati nonchè della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso applicabile;
- in data 15.10.1993 un secondo c/c ordinario di corrispondenza contrassegnato dal numero
11080.11, in relazione al quale lamentava le medesime criticità, quanto al superamento del tasso soglia ed alla variazione dei tassi di interesse;
- in data 19.07.1989 il conto corrente n. 10893.17 intestato alla in Parte_2 relazione al quale lamentava la variazione dei tassi nonché verosimilmente ( attesa la mancanza della lettera di apertura) della clausola di rinvio agli “usi piazza) ed, infine,
l'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Aggiungeva che, in data 30.05.1997, l'istituto aveva inviato un telegramma per informarlo della sospensione dei fidi precedentemente concessi e che nel dicembre 1997 era stata concordata la chiusura dei suddetti conti correnti mediante rilascio di effetti cambiari scontati ed accreditati in conto corrente, aventi valuta 31 dicembre 1997, rilasciati dalla società e dal per un Pt_1 ammontare totale di L. 157.750.000.
Tanto premesso, l'attore, evidenziate le plurime irregolarità che inficiavano i predetti rapporti
(clausole di rinvio agli usi piazza contenute nei contratti di apertura di conto corrente ai fini della determinazione dell'interesse debitorio dovuto dal correntista;
convenzione anatocistica arbitrariamente applicata;
frequenti variazioni dei tassi e delle condizioni economiche ) , chiedeva procedersi, previo espletamento di c.t.u., al ricalcolo delle competenze, degli interessi, delle spese, con relative decorrenze e valute, a decorrere dal momento della stipula del contratto di conto corrente, al fine di ricostruire l'effettiva posizione debitoria/creditoria nei confronti della convenuta con conseguente condanna della convenuta , in caso di accertamento di un saldo positivo, al pagamento del quantum dovuto.
Instava, inoltre, per la condanna della banca al risarcimento danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto dall'istituto di credito, in abuso della sua posizione dominante nel rapporto contrattuale, da liquidarsi in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme accertate in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2004 si costituiva in giudizio la eccependo, per quanto qui ancora di rilievo, Controparte_3
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e , nel merito, contestando quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa promosse in giudizio, con vittoria di spese e compensi.
Disposto l'espletamento di c.t.u., all'udienza del 07.05.2009 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in conseguenza della fusione per incorporazione della con la Controparte_3 [...]
CP_1
A seguito di riassunzione su ricorso di parte attrice, con comparsa di risposta depositata in data
21.09.2009 si costituiva in qualità di società incorporante l'istituto Controparte_1 bancario originariamente convenuto, aderendo alla posizione processuale da questi tenuta in giudizio ed insistendo nelle domande ed eccezioni sollevate dalla banca convenuta. e.
Con la sentenza oggi impugnata n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data 07.11.2021 e pubblicata il 08.11.2021, così pronunciava sulle domande formulate dalle parti:
“…- Rigetta le domande proposte dall' attore;
- Condanna l'attore a rimborsare a controparte (banca convenuta incorporante Controparte_1
la somma di Euro 3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% su
[...] compensi) IV e c.p.a. come per legge;
- Pone le spese di consulenza tecnica, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo dell'attore soccombente;
con il conseguente diritto della banca convenuta di ripetere dal suddetto attore le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del decreto di liquidazione indicato in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito…”.
Il primo decidente, ritenuta “sottratta all'esame giudiziale” l'eccezione di prescrizione in ossequio al principio della ragione più liquida, rigettava le domande per carenza sia di allegazione, per non avere parte attrice allegato “in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi ed il petitum” , sia di prova documentale per non avere il prodotto la serie integrale degli estratti Pt_1 conto. Avverso la summenzionata sentenza, , in proprio e n.q. della Parte_1 Parte_2
rimasto integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame
[...] con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.10.2022, deducendo l'erroneità della decisone di prime cure, il travisamento della prova nonché l'erronea valutazione delle emergenze documentali e della CTP con riferimento alle clausole dei contratti di c/c.
Instava, quindi, per la riforma della pronuncia, con accoglimento delle domande di nullità formulate in primo grado e conseguente condanna dell'appellato istituto bancario alla restituzione della somma di € 119.511,94 (così suddivisa: € 11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23, di €
94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed € 14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11) o quella diversa accertata nel corso del processo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.01.2023 resisteva l'appellata
[...] eccependo l'inammissibilità della predetta impugnazione e contestando, nel Controparte_1 merito, le deduzioni avversarie.
Ribadiva l'eccezione di prescrizione quinquennale e decennale sollevata in primo grado e ritenuta assorbita dal giudicante di prime cure, ed insisteva per la pronuncia di rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022 , alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 17.02.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 07.10.2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Con successiva ordinanza del 25-27.03.2025, il Collegio, rilevata la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della cancelleria , rimetteva la causa sul ruolo, invitando i procuratori delle parti a produrre, ove nella loro disponibilità, copia della relazione c.t.u. depositata in prime cure oppure a farsi parti diligenti presso la cancelleria del Tribunale di Patti, al fine di sollecitare la trasmissione del fascicolo e rinviava all'udienza del 10.06.2025 da svolgersi secondo il rito della trattazione scritta.
Alla scadenza dei termini assegnati - entro i quali parte appellante aveva prodotto la copia della relazione di consulenza tecnica -, la causa era posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate, ex artt.
348 bis c e 342 c.p.c. da Controparte_1
Invero, l'atto di appello, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c. , come da ordinanza del 17.02.2023, risulta in linea con i requisiti prescritti dal c.p.c.
In proposito, è sufficiente rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale,
l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass.SS.UU.36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto dell'appellata, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la detta parte è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§
2.- Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello il , in Pt_1 proprio e n.q., censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice, in violazione dell'art. 2697 c.c., aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante su esso attore, sul rilievo che solo la produzione integrale degli estratti conto (ovvero dall'apertura del conto alla sua chiusura) potesse legittimare la domanda di ricostruzione del rapporto dare/avere, violando l'art
2697 c.c.
Nel sostenere l'erroneità della statuizione di rigetto delle domande, rileva di avere specificamente allegato l'illegittima pattuizione, in sede contrattuale, del rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse , la mancanza di qualsivoglia valida clausola che potesse giustificare l'applicazione di tassi nella misura ultralegale nonché la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla ai rapporti oggetto di causa e di CP_1 avere, altresì, prodotto documentazione idonea a dar prova delle specifiche censure sollevate.
In particolare, sottolinea di aver ritualmente prodotto:
1) per quanto riguarda il c/c n. 010141.23 la lettera di apertura di conto corrente del 27.12.1973 e gli estratti conto dal 30.09.1989 al 31.12.1995;
2) per quanto riguarda il c/c n. 010893.17 la lettera di apertura di conto corrente del 09.05.1989 e gli estratti conto dal 19.07.1989 al 31.12.1997 (ovvero tutti gli estratti conto del rapporto);
3) per quanto riguarda il c/c n. 011080.11 gli estratti conto dal 31.12.1993 (con saldo iniziale
15.10.93) al 31.12.1997 (ovvero anche in questo caso tutti gli estratti conto del rapporto).
Al di là del fatto che in relazione a due dei c/c la produzione degli estratti conto era integrale,
l'appellante rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di onere della prova, il correntista può certamente delimitare il raggio della propria richiesta, facendola partire de facto non dalla data iniziale del rapporto, ma dalla data a cui si riferisce il primo estratto conto depositato.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'appellante chiede darsi atto della produzione , da parte di esso attore, di un supporto documentale idoneo a suffragare la fondatezza delle specifiche contestazioni mosse all'operato dell'Istituto di credito.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 191 c.p.c., aveva attribuito carattere esplorativo alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio.
Deduce che la consulenza tecnica d'ufficio era stata disposta per valutare fatti di cui era già pacifica la sussistenza, stante il deposito delle lettere di apertura dei c/c e dei relativi estratti conto, ed evidenzia che il professionista nominato, partendo dal saldo iniziale ed espungendo le somme addebitate per le voci contestate, aveva provveduto alla rideterminazione dei saldi dei tre c/c, senza incorrere in alcuna obiezione ad opera della controparte.
Chiede, quindi, che la Corte , in ossequio alle regole generali in tema consulenza tecnica d'ufficio, ritenga che il mezzo istruttorio era stato ammesso correttamente e logicamente e che il c.t.u. aveva svolto la propria attività in coerenza con il mandato conferito e rassegnato conclusioni immuni da censure.
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta che il primo decidente, non applicando correttamente i principi di diritto, non aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità della clausola di rinvio agli usi piazza contenuta nei contratti di apertura dei c/c, in quanto basata su un criterio inidoneo a consentire l' oggettiva determinabilità del tasso convenzionale, con la conseguenza che, nella rideterminazione del saldo, andrebbero applicati gli interessi legali e, dalla data di entrata in vigore della Legge n. 152/1992, quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della stessa.
Rilevato che tutti i c/c oggetto di causa sono stati accesi prima del 1992 , sostiene che l'indeterminatezza della previsione deve essere dichiarata per l'intero arco temporale di relativa durata e non solo per il periodo successivo all'entrata in vigore del TUB
Chiede, dunque, che, in ossequio alle regole generali di cui agli art. 1284 e 1346 c.c., venga dichiarata la nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza previsto dai contratti di conto corrente per la determinazione del tasso d'interesse e l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interessi in misura ultralegale in mancanza di una specifica pattuizione per iscritto.
§
5.-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente non aveva ritenuto fondata l' eccezione di nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché contraria al divieto di anatocismo previsto nel codice civile.
Deduce che, a seguito della nota sentenza n. 425 del 2000, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittima l'art. 25, comma 3, del d. lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche precedentemente stipulate restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa in precedenza in vigore, per effetto della quale esse devono ritenersi nulle, in quanto basate su di un uso negoziale e non normativo e stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ.
Assume, pertanto, che, nel caso di specie, trattandosi di rapporti di c/c instauratisi ancor prima del
1992, i saldi dei conti correnti per cui è causa devono essere depurati da qualsivoglia tipo di capitalizzazione perché lo stesso art. 1283 c.c. osta anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale.
Chiede, quindi, che, in ossequio alle regole generali di cui all'art. 1283 c.c., venga dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti dedotti in giudizio.
§
6.-Con il quinto motivo di gravame, il , in proprio e n.q. deduce che il Tribunale di prime Pt_1 cure, in accoglimento delle superiori domande, avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata in favore di e pari a € 119.511,94 Controparte_6
(così come quantificata nella relazione di c.t.u.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Al riguardo, sostiene che il c.t.u, in relazione ai c/c oggetto di causa, utilizzando il tasso di interesse legale fino all'08.07.1992 e dal 09.07.1992 in poi i tassi di sostituzione nella misura di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), L. 154/92 ed escludendo la capitalizzazione di interessi, aveva rideterminato il saldo creditorio nella misura di cui sopra, così ripartito: € 11.487,92 in relazione al conto corrente n. 010141.23, € 94.746,84 in relazione al conto corrente n. 010893.17 ed € 14.033,19 in relazione al conto corrente n. 011080.11.
Chiede, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento del proprio diritto alla ripetizione della somma di cui sopra (€ 119.511,94) o quella diversa ritenuta di giustizia e la condanna di parte appellata al pagamento della stessa maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
§
7.-Con il sesto motivo di doglianza, l'appellante censura, infine, la regolamentazione delle spese che, in ossequio al principio della soccombenza, il giudice di prime cura avrebbe dovuto porre a carico di controparte.
§
8.- Al fine della esatta individuazione del “quantum devolutum” , deve immediatamente evidenziarsi che le questioni esposte nei motivi di impugnazione non concernono tutte le
“irregolarità” che parte attrice aveva originariamente lamentato nel giudizio di primo grado.
In particolare, nessuna doglianza l'appellante ripropone in merito all' applicazione della c.m.s. e di tassi di interesse superiori al tasso soglia né, tantomeno, in ordine alla lamentata variazione di interessi e condizioni economiche nel corso di svolgimento del rapporto, concentrando le proprie argomentazioni esclusivamente sulle questioni attinenti la clausola di rinvio agli usi piazza ed all'applicazione di anatocismo.
Neppure è stata censurata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, a suo tempo avanzata dall'allora parte attrice.
Così delimitato il campo di indagine devoluto alla Corte, i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
§
Giova rammentare , in punto di diritto, che secondo il più risalente orientamento giurisprudenziale in tema di onere probatorio, richiamato anche dal primo giudicante nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” ed è, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 30822 del 28.11.2018, v. anche Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 24948 del
23.10.2017).
Né il correntista può, con riguardo al contratto di conto corrente, invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (in tal senso Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 33009 del
13.12.2019).
Dai suddetti consolidati principi di matrice giurisprudenziale deriva che, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di poter quantificare l'indebito versato.
Secondo il suddetto orientamento della Suprema Corte, tale onere probatorio grava sul correntista
(e/o sul fideiussore suo garante) - attore non soltanto nel caso in cui esso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente prestate dalla banca, ma anche nel caso in cui promuova un'azione di accertamento negativo del preteso credito fatto valere nei suoi confronti dall'istituto di credito.
In altri termini, ai sensi dell'art. 2967 c.c., il correntista che intende agire in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità delle operazioni contestate e la conseguente rideterminazione del saldo, è tenuto ad allegare e provare i fatti sui cui si fonda la domanda.
A tal fine, laddove (come nell'odierna vicenda processuale) sia dedotta l'illegittimità delle clausole originariamente convenute, è necessario che l'attore produca: il contratto di conto corrente, il quale costituisce la base normativa regolamentatrice dei rapporti tra le parti nonché gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale d'interesse per l'oggetto della domanda così da riscostruire complessivamente ed analiticamente i rapporti di dare-avere in modo oggettivo e permettere al giudicante di verificare l'effettiva sussistenza o meno del fondamento delle pretese e di accertare nullità e/o addebiti non dovuti o altre irregolarità/illegittimità nell'esecuzione degli obblighi e diritti vicendevoli.
Tuttavia, secondo una più recente evoluzione giurisprudenziale, poiché l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.
E' stato , in proposito, precisato che, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, “ esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e
2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n.
23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023;
Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020)”. (Cass. civ. n. 14074/2018; Cass. civ.n
.11543/2019; Cass. civ. n. 18560/2024)
Inoltre, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, il giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio
Pertanto, “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni
o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Così: Cassazione, sezione 1, Ordinanza n. 37800 del 27.12.2022. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Ne consegue che ove gli estratti conto bancari prodotti , pur non essendo prodotti integralmente, siano, comunque, idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatesi da un certo periodo in poi e fino all'estinzione del rapporto (rimanendo per es. sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale o quello finale), la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo debitore del primo estratto conto disponibile.
E' ovvio che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero In adesione al superiore indirizzo, ormai consolidato, al quale la Corte intende assicurare continuità, non è condivisibile la valutazione del primo decidente, che ha rigettato le domande del
PR in conseguenza della ritenuta mancata produzione della serie integrale degli estratti conto.
Preme sin da subito evidenziare che l'allora attore aveva allegato in maniera specifica i fatti posti a fondamento delle domande , che specificamente attenevano all'esistenza di un "pagamento" e alla natura "indebita" dello stesso, a causa dell'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi debitori tramite il rinvio agli “usi piazza”e dell'applicazione di anatocismo.
Detta allegazione si considera, invero, assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato
Dall'esame del compendio documentale in atti è, inoltre, emerso che il predetto ha prodotto in giudizio:
-relativamente al c/c ordinario di corrispondenza n. 010141.23 aperto in data 27.12.1973, la lettera di apertura e gli estratti conto continuativi dal 30.09.1989 al 31.12.1995;
-relativamente al c/c ordinario di corrispondenza n. 11080.11 aperto in data 15.10.1993, la serie completa degli estratti conto dal 15.10.1993 al 31.12.1997;
-relativamente al c/c ordinario di corrispondenza n. 10893.17 aperto in data 09.05.1989, la lettera di apertura e gli estratti conto continuativi dal 30.06.1989 (data della prima operazione) al
31.12.1997
Deve, pertanto, ritenersi che, relativamente ai c/c n. 11080.11 e n. 10893.17, la serie degli estratti conto sia completa dall'apertura “a saldo 0” e fino alla chiusura del rapporto;
riguardo al conto corrente contraddistinto dal n. 010141.23 , invece, gli estratti risultano prodotti continuativamente in relazione all' arco temporale che va dal 30.09.1989 al 31.12.1995.
Facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, deve, pertanto, escludersi la ricorrenza di quella carenza probatoria che ha condotto il primo decidente al rigetto delle domande, posto che , anche relativamente a quest'ultimo rapporto, la documentazione prodotta dal PR , seppur parziale, non comportava il mancato assolvimento dell'onere probatorio ma unicamente la necessità di ricostruzione del rapporto stesso e di accertamento di eventuali indebiti circoscritti al periodo documentato dalla parte.
In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo motivo di gravame, deve ritenersi che, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il PR abbia offerto un supporto probatorio idoneo a suffragare le specifiche contestazioni all'operato dell'istituto bancario convenuto.
Parimenti meritevole di riforma si appalesa la statuizione con cui il prime decidente ha ritenuto esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio assunta in prime cure. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
In particolare, afferma la Corte di legittimità che : “Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”
(Cfr. ex multis Cass. civ., n. 31886 del 06.12.2019; Cass. Civ. Sez. III, n. 26048 del 07.09.2023).
Ebbene, nel caso de quo, come sopra specificato, l'onere allegatorio e probatorio incombente sull'attore è stato assolto in maniera più che sufficiente, stante la copiosa produzione documentale e la specifica indicazione delle clausole contrattuali, di cui si contestava la legittimità a supporto della domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite da Controparte_1
[...]
Ritiene la Corte che la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado non potesse in nessun caso ritenersi esplorativa, avendo come obiettivo principale la valutazione di elementi già acquisiti nel processo.
§
Passando alla disamina del terzo motivo di appello, con il quale il PR eccepisce la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori tramite rinvio agli usi piazza, contenuta nei contratti di apertura dei c/c ed applicata a tutti e tre i rapporti, giova rammentare che gli interessi in misura ultralegale non sono vietati in senso assoluto, potendo essere convenuti contrattualmente – purché per iscritto, a pena di nullità – ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 154/1992 e
117 TUB, oltre che in base all'art. 1284, comma 3 c.c., quest'ultimo applicabile agli interessi ultralegali che siano stati pattuiti anteriormente alla vigenza della disciplina introdotta dalle norme sulla Trasparenza Bancaria e dal Testo Unico Bancario (cfr. Cass. civ. Sez. VI n. 6480/2021).
Ora, al momento della stipulazione dei tre contratti di conto di conto corrente oggetto del presente giudizio, era certamente vigente la regola delineata dall'art. 1284 comma 3 c.c., a mente della quale
“gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”; norma già allora pacificamente interpretata nel senso che, per la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, l'obbligo della forma scritta è richiesto ad substantiam, ancorché tale obbligo possa essere egualmente rispettato mediante il richiamo a criteri prestabiliti o elementi estrinseci funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Detta impostazione interpretativa ha trovato continuità nell'attuale giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della determinazione del tasso di interesse applicabile ai rapporti con la clientela, la banca possa fare riferimento per relationem a fonti extratestuali, a condizione che i criteri ivi stabiliti consentano di procedere alla determinazione del tasso in concreto applicato in modo oggettivo e controllabile” (vedasi tra gli innumerevoli precedenti, Cass. civ. Sez. I n.
26779/2019).
Constatato, quindi, che la pattuizione di interessi ultralegali non può ritenersi ex se illegittima, ai fini dell'accertamento della debenza e della misura del tasso debitore, risulta nodale l'esame delle condizioni contrattuali originariamente pattuite tra la banca ed il correntista, odierno appellante, onde comprendere se le stesse inquadrassero il rapporto entro le coordinate della determinatezza o, almeno, della determinabilità.
A tale riguardo, partendo dall'esame dal contratto di c/c n. 010141.23 aperto in data 27.12.1973 è agevole notare che, in punto di interessi , se da un lato è vero che il tasso di interesse creditore è espressamente indicato nella misura dello 0,5 %, dall'altro emerge l'assenza di specifica pattuizione della misura degli interessi debitori, nonché la presenza di un espresso rinvio agli “usi piazza” , quale criterio di determinazione degli interessi a debito del cliente contenuto nell'art. 7 del suddetto contratto.
In particolare, detto articolo al terzo capoverso recita testualmente “Gli interessi dovuti dal
all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni Parte_3 praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
La citata clausola, dunque, prevede un tasso passivo indeterminato ab origine, il che dimostra l'assenza di criterio idoneo ad assicurare l'oggettiva determinabilità della prestazione futura di interessi in costanza del rapporto di durata.
Orbene, in una fattispecie pressoché identica a quella oggetto del presente giudizio, concernente contratti di conto corrente bancario ai quali si applicava, "ratione temporis", l'art. 8 della legge n.
64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), la Corte di Cassazione ha affermato che “deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate”(Cass.civ. n.
4095/2005)
Costituisce diritto vivente il principio secondo il quale in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria del 17 febbraio 1992, n. 154 (poi trasfusa nel testo unico dell'1 settembre 1993, n. 385), la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, quando – come è avvenuto nella specie
- faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287).
Ed invero, la nullità di detta clausola non è un effetto della I. 154/1992, onde non si tratta di una nullità sopravvenuta, ma è preesistente, essendo stata infatti già da tempo ravvisata in ragione del fatto che, esistendo diverse tipologie di interessi, la clausola in parola non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi e risulta perciò contraria al precetto della determinabilità dell'oggetto imposto dall'art. 1346 cod. civ. a pena di nullità (Cass.civ. n. 14684/2003; Cass. civ. n. 27718/2013; Cass. civ. n. 22179/2015;Cass. civ.
n.16859/2017)
Non è, pertanto, corretta l'argomentazione dell'appellato istituto di credito, che, nel sostenere la legittimità della clausola, rileva che gli interessi erano stati “determinati e conteggiati secondo quanto previsto dall'art. 7 dei contratti di conto corrente nel pieno rispetto di quanto previsto dagli accordi contrattuali e dalla vigente normativa”
Invero, la clausola concernente la misura degli interessi debitori, pur convenuta per iscritto, è priva del carattere di univoca determinabilità del tasso
Le medesime considerazioni valgono anche per il contratto di c/c n. n. 10893.17 aperto in data
09.05.1989, poiché anche in questo caso l'interesse creditorio è stabilito “secondo accordi”, mentre il tasso di interesse debitorio è regolato dall'art. 7 comma 3 dell'allegato denominato “Norme che regolano i conti correnti e servizi annessi”.
Riguardo, invece al rapporto di c/c n. 11080.11 aperto in data 15.10.1993, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, attesa la mancata produzione del documento contrattuale, ha dato atto dell'impossibilità di verificare la determinatezza o meno del tasso di interesse.
Ciò posto, ritiene, innanzitutto, la Corte che la mancata produzione del contratto non sia circostanza sufficiente per ritenere carente di prova in parte qua la domanda del PR.
Vero è che grava sull'attore in ripetizione dell'indebito la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, sebbene si tratti della prova di un fatto negativo, essendo sul punto unanime e costante l'insegnamento del Giudice della nomofilachia (Cass. Civ. nn. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12).
Merita, tuttavia, particolare attenzione il principio – affermato costantemente dalla Suprema Corte nel tempo ( ex ultimis Cass. n. 1550 /2022) – secondo il quale, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultra-legale, ai fini della prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, che di regola grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, la produzione del contratto a base del rapporto bancario potrebbe non essere sufficiente in quanto, anche ove sia esibito il contratto, non potrebbe escludersi che l'accordo su detti aspetti sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
ma soprattutto – osserva il
Giudice di legittimità - non è indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali ad esempio le presunzioni in uno con gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c. p. c., ovvero, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.
Alla stregua di tali principi, ritiene la Corte doversi valorizzare sul piano probatorio, a sicura prova dell' esistenza e dell'effettiva esecuzione del rapporto di conto corrente in questione ,non solo gli estratti-conto prodotti da parte attrice ed esaminati dal c. t. u., ma lo stesso contegno della banca dal quale possono trarsi significativi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c. p. c. secondo l'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato.
La convenuta, infatti, non ha per nulla contestato l'an del contratto ed, anzi, nel confutare la dedotta nullità della clausola di rinvio agli usi piazza, ha affermato che “gli interessi debitori maturati sui conti correnti e sui rapporti intestati alla al signor Parte_2 Pt_1
e dagli stessi intrattenuti presso l'agenzia di di Piraino sono stati determinati e
[...] CP_5 conteggiati secondo quanto previsto dall'art. 7 dei contratti di conto corrente nel pieno rispetto di quanto previsto dagli accordi contrattuali e dalla vigente normativa, nei liniti, comunque di quanto stabilito dalla legge n. 108/96 ed ai tassi convenuti e, comunque di volta in volta comunicati”.
Siffatte specifiche argomentazioni difensive della convenuta, concernenti tutti i rapporti oggetto di causa, senza esclusione alcuna, si appalesano logicamente incompatibili con la negazione dell'esistenza del rapporto in esame e della dedotta applicazione anche relativamente ad esso di interessi determinati con il rinvio agli usi piazza.
Invero, la banca anche in relazione a detto rapporto , onde sostenere la legittimità della convenzione in punto di interessi, ha richiamato l'art. 7, che è proprio quello che rinvia agli usi piazza per la determinazione degli interessi passivi.
Ne consegue che, in relazione a tutti i tre rapporti bancari oggetto di causa, va dichiarata la nullità delle clausole di determinazione della misura degli interessi tramite il rinvio agli usi piazza .
Il che comporta che la rideterminazione dei saldi debba essere effettuata – come, peraltro, correttamente effettuato dal c..t.u. nominato in primo grado - applicando gli interessi in misura pari al tasso legale secondo la previsione di cui all'art. 1284 c.c. per il periodo antecedente alla I.
154/1992, mentre per il periodo successivo, trovando applicazione l'art. 5 L.cit., secondo i criteri ivi previsti, ossia ragguagliando il tasso a quello minimo/massimo previsto per i BOT, a seconda che trattisi di operazioni bancarie attive ed operazioni bancarie passive.
. §
Parimenti fondato è il quarto motivo di appello, con cui l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo l'orientamento formatosi a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l'art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
(Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095)
In particolare, per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono radicalmente nulle con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 , teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate , sicchè in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi ,è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2 della predetta delibera (Cass. 9140/2020)
E' vero che la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato esclusivamente la validazione delle clausole anatocistiche inserite nei vecchi contratti e non ha interessato il procedimento di loro adeguamento al nuovo regime .
Nondimeno il descritto meccanismo di traghettamento dei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera si collocava in un contesto giuridico in cui la capitalizzazione era da ritenere legittima per effetto della sanatoria introdotta dall'art. 25 cit.
Una volta affermatane la nullità, invece, il criterio posto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della delibera , “che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse , risulta essere inapplicabile con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici è necessario addivenire ad una nuova pattuizione “ (Cass.cit.)
In definitiva tanto nell'ipotesi di stipula di un contratto che le parti intendano munire di clausola anatocistica , tanto in quella in cui le parti vogliano inserire siffatta clausola in un vecchio contratto
è necessario che il correntista esprima la propria volontà.
Accertata, dunque, l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca ai rapporti di conto corrente in oggetto, all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn.
24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Del tutto priva di fondamento è la deduzione della banca appellata, secondo cui “Sin dal 1° luglio
2000 la Banca esponente, ed anche la Banca incorporata, ha provveduto a stipulare i contratti in senso conforme alla delibera emanata dal CICR il 09.02.2000, in attuazione dell'art.120 T.U. bancario, prevedendo l'applicazione della medesima periodicità (trimestrale) nel conteggio degli interessi debitori e creditori”, considerato che tutti i rapporti di c/c sono stati chiusi ancor prima dell'entrata in vigore della suddetta Delibera CICR.
§
L'accoglimento dei precedenti motivi non può automaticamente tradursi nella valutazione di fondatezza del quinto motivo di gravame, col quale l'appellante ha ribadito il proprio diritto alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla banca nel corso dei rapporti di c/c. per un importo totale di € 119.511,94, così come quantificato dal c.t.u. nominato in primo grado (€
11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23; € 94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed €
14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11).
Tale domanda, infatti, dovrebbe confrontarsi con l'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse eventualmente ritenute indebite, che il primo decidente ha ritenuto sottratta all'esame giudiziale in applicazione del principio della “ragione più liquida”. L'eccezione è, però, tardiva.
Risulta dagli atti ( e dalla stessa sentenza ) che la banca convenuta, a fronte di una citazione per la data del 15.11.2004, si è costituita in giudizio il 18.11.2004 di talchè deve escludersi che l'eccezione di prescrizione sia stata proposta nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Ebbene, la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello (Cass. 2020 n. 4689).
Il potere di rilevazione officiosa, infatti, non può ritenersi consumato non essendosi formato alcun giudicato implicito, dato che il primo decidente non ha esaminato la questione di prescrizione, decidendo la causa secondo il principio della ragione più liquida.
Non potendosi, pertanto, tenere conto dell'eccezione di prescrizione, possono essere utilizzate le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, che procedendo alla rideterminazione dei saldi senza alcuna capitalizzazione ed applicando fino all'8.07. 1992 ( periodo antecedente l'entrata in vigore della L. 154/1992) il tasso legale mentre per il periodo successivo, trovando applicazione l'art. 5 L.cit., secondo i criteri ivi previsti, ha quantificato:
-relativamente al c.c. n. 01041,23 in euro 11.478,92 il saldo a favore del correntista;
-relativamente al c.c. n.010893.17 in euro 94.746,84 il saldo a favore del correntista;
-relativamente al c.c. n. 011080.11 in euro 13.277,18 il saldo a favore del correntista e così complessivamente in euro 119.5111,94 in favore del PR, in proprio e nella qualità.
Ne consegue che, dichiarata la nullità delle clausole di rinvio agli usi piazza e dell'applicazione di anatocismo, la banca appellata va condannata alla restituzione in favore di controparte della detta somma , maggiorata da interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La riforma della sentenza impone la rivisitazione delle spese di lite .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di ripetizione in uno al rigetto – da parte del primo decidente - della domanda risarcitoria, non più riproposta in questa sede, le spese del doppio grado vanno compensate nella misura di 1/2 con condanna della al pagamento della residua CP_1 quota . Essa va liquidata come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si
è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi.
A carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ( quanto al rapporto interno) vanno poste le spese di c.t.u., già liquidate dal primo decidente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 703/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data 07.11.2021 Parte_1
e pubblicata il 08.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 671/2004 R.G., in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
1. dichiara la nullità, relativamente a tutti i tre rapporti di c/c oggetto di causa, dell'applicazione di anatocismo e di interessi determinati in forza della clausola di rinvio usi piazza e, per l'effetto, condanna persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempo al pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della della somma di euro 119.5111,94 - secondo la Parte_2 ripartizione di cui in parte motiva – oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condanna persona del legale rappresentante pro tempo Controparte_7 al pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della della residua quota che liquida in relazione al giudizio di primo Parte_2 grado, in complessivi € 7.400,00 ( di cui € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 900,00 per quella introduttiva;
€ 3.000,00 per quella di trattazione ed € 2.200,00 per quella decisoria) oltre rimborso dell'importo versato a titolo di c.u. nella misura del 50%, rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi €
6.200,00 ( di cui € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1000,00 per quella introduttiva;
€ 1.100,00 per quella di trattazione ed € 2.600,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ) .
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di c.t.u. come già liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (da remoto) del 31.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 703/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10.06.2025 vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante pro tempore della “ , P. IV Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Musmeci (C.F. ) ed P.IVA_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Messina (ME) via XXIV
Maggio n. 18 (Studio Legale Prof. Avv. Raffaele Tommasini & Associati).
Appellante e
in persona del in persona della dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 in qualità di Deliberante con funzione Legale, con sede in Siena (SI) Piazza Salimbeni n. 3, C.F e
P. IV , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (C.F. ) P.IVA_2 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Messina (ME) via S. Filippo
Bianchi n. 48. Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data
07.11.2021 e pubblicata il 08.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 671/2004 R.G. in materia di contratti bancari - azione per accertamento negativo del credito e ripetizione
d'indebito.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare la nullità del rinvio agli usi su piazza previsto dai contratti di conto corrente dedotti in giudizio per la determinazione del tasso d'interesse e l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interessi in misura ultralegale in mancanza di una specifica pattuizione per iscritto, per i motivi sopra esposti
e/o con qualsivoglia altra motivazione.
2) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare
l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti dedotti in giudizio, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.
3) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare il diritto di parte appellante al riconoscimento della somma di € 119.511,94 (così suddivisa: €
11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23, di € 94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed
€ 14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11) o quella diversa che l'Ecc.mo Collegio riterrà di giustizia, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.
4) In riforma della sentenza n. 820/2021 del Tribunale di Patti impugnata, condannare parte appellata al pagamento della somma di € 119.511,94 (così suddivisa: € 11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23, di € 94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed € 14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11) o quella diversa che l'Ecc.mo Collegio riterrà di giustizia, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellata:
“…1) Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art.
342, comma 1, c.p.c., l'appello proposto da in proprio e n.q., e comunque disporne Parte_1 con qualsiasi statuizione il rigetto.
2) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.06.2004 , in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante della “ , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_2 di Patti la già incorporante Controparte_3 Controparte_4
, oggi incorporata nella chiedendo che, accertata
[...] Controparte_1
l'illegittimità dei criteri adottati per la determinazione dei tassi di interesse e delle commissioni di massimo scoperto applicati ai rapporti di conto corrente intrattenuti , la convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente pagate, oltre che al risarcimento dei danni.
A sostegno delle domande premetteva di avere acceso presso la Controparte_5
di Piraino:
[...]
- in data 27.12.1973 un conto corrente ordinario di corrispondenza, contrassegnato dal numero
010141.23, in relazione al quale si doleva del superamento del tasso soglia ex l.108/96 ; della sussistenza di continue variazioni dei tassi di interesse applicati nonchè della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso applicabile;
- in data 15.10.1993 un secondo c/c ordinario di corrispondenza contrassegnato dal numero
11080.11, in relazione al quale lamentava le medesime criticità, quanto al superamento del tasso soglia ed alla variazione dei tassi di interesse;
- in data 19.07.1989 il conto corrente n. 10893.17 intestato alla in Parte_2 relazione al quale lamentava la variazione dei tassi nonché verosimilmente ( attesa la mancanza della lettera di apertura) della clausola di rinvio agli “usi piazza) ed, infine,
l'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Aggiungeva che, in data 30.05.1997, l'istituto aveva inviato un telegramma per informarlo della sospensione dei fidi precedentemente concessi e che nel dicembre 1997 era stata concordata la chiusura dei suddetti conti correnti mediante rilascio di effetti cambiari scontati ed accreditati in conto corrente, aventi valuta 31 dicembre 1997, rilasciati dalla società e dal per un Pt_1 ammontare totale di L. 157.750.000.
Tanto premesso, l'attore, evidenziate le plurime irregolarità che inficiavano i predetti rapporti
(clausole di rinvio agli usi piazza contenute nei contratti di apertura di conto corrente ai fini della determinazione dell'interesse debitorio dovuto dal correntista;
convenzione anatocistica arbitrariamente applicata;
frequenti variazioni dei tassi e delle condizioni economiche ) , chiedeva procedersi, previo espletamento di c.t.u., al ricalcolo delle competenze, degli interessi, delle spese, con relative decorrenze e valute, a decorrere dal momento della stipula del contratto di conto corrente, al fine di ricostruire l'effettiva posizione debitoria/creditoria nei confronti della convenuta con conseguente condanna della convenuta , in caso di accertamento di un saldo positivo, al pagamento del quantum dovuto.
Instava, inoltre, per la condanna della banca al risarcimento danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento tenuto dall'istituto di credito, in abuso della sua posizione dominante nel rapporto contrattuale, da liquidarsi in proprio favore, oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme accertate in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2004 si costituiva in giudizio la eccependo, per quanto qui ancora di rilievo, Controparte_3
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e , nel merito, contestando quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa promosse in giudizio, con vittoria di spese e compensi.
Disposto l'espletamento di c.t.u., all'udienza del 07.05.2009 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio in conseguenza della fusione per incorporazione della con la Controparte_3 [...]
CP_1
A seguito di riassunzione su ricorso di parte attrice, con comparsa di risposta depositata in data
21.09.2009 si costituiva in qualità di società incorporante l'istituto Controparte_1 bancario originariamente convenuto, aderendo alla posizione processuale da questi tenuta in giudizio ed insistendo nelle domande ed eccezioni sollevate dalla banca convenuta. e.
Con la sentenza oggi impugnata n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data 07.11.2021 e pubblicata il 08.11.2021, così pronunciava sulle domande formulate dalle parti:
“…- Rigetta le domande proposte dall' attore;
- Condanna l'attore a rimborsare a controparte (banca convenuta incorporante Controparte_1
la somma di Euro 3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% su
[...] compensi) IV e c.p.a. come per legge;
- Pone le spese di consulenza tecnica, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo dell'attore soccombente;
con il conseguente diritto della banca convenuta di ripetere dal suddetto attore le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del decreto di liquidazione indicato in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito…”.
Il primo decidente, ritenuta “sottratta all'esame giudiziale” l'eccezione di prescrizione in ossequio al principio della ragione più liquida, rigettava le domande per carenza sia di allegazione, per non avere parte attrice allegato “in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi ed il petitum” , sia di prova documentale per non avere il prodotto la serie integrale degli estratti Pt_1 conto. Avverso la summenzionata sentenza, , in proprio e n.q. della Parte_1 Parte_2
rimasto integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame
[...] con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.10.2022, deducendo l'erroneità della decisone di prime cure, il travisamento della prova nonché l'erronea valutazione delle emergenze documentali e della CTP con riferimento alle clausole dei contratti di c/c.
Instava, quindi, per la riforma della pronuncia, con accoglimento delle domande di nullità formulate in primo grado e conseguente condanna dell'appellato istituto bancario alla restituzione della somma di € 119.511,94 (così suddivisa: € 11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23, di €
94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed € 14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11) o quella diversa accertata nel corso del processo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 18.01.2023 resisteva l'appellata
[...] eccependo l'inammissibilità della predetta impugnazione e contestando, nel Controparte_1 merito, le deduzioni avversarie.
Ribadiva l'eccezione di prescrizione quinquennale e decennale sollevata in primo grado e ritenuta assorbita dal giudicante di prime cure, ed insisteva per la pronuncia di rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022 , alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 17.02.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza del 07.10.2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Con successiva ordinanza del 25-27.03.2025, il Collegio, rilevata la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della cancelleria , rimetteva la causa sul ruolo, invitando i procuratori delle parti a produrre, ove nella loro disponibilità, copia della relazione c.t.u. depositata in prime cure oppure a farsi parti diligenti presso la cancelleria del Tribunale di Patti, al fine di sollecitare la trasmissione del fascicolo e rinviava all'udienza del 10.06.2025 da svolgersi secondo il rito della trattazione scritta.
Alla scadenza dei termini assegnati - entro i quali parte appellante aveva prodotto la copia della relazione di consulenza tecnica -, la causa era posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate, ex artt.
348 bis c e 342 c.p.c. da Controparte_1
Invero, l'atto di appello, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c. , come da ordinanza del 17.02.2023, risulta in linea con i requisiti prescritti dal c.p.c.
In proposito, è sufficiente rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale,
l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass.SS.UU.36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto dell'appellata, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la detta parte è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
§
2.- Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello il , in Pt_1 proprio e n.q., censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il primo Giudice, in violazione dell'art. 2697 c.c., aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante su esso attore, sul rilievo che solo la produzione integrale degli estratti conto (ovvero dall'apertura del conto alla sua chiusura) potesse legittimare la domanda di ricostruzione del rapporto dare/avere, violando l'art
2697 c.c.
Nel sostenere l'erroneità della statuizione di rigetto delle domande, rileva di avere specificamente allegato l'illegittima pattuizione, in sede contrattuale, del rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse , la mancanza di qualsivoglia valida clausola che potesse giustificare l'applicazione di tassi nella misura ultralegale nonché la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla ai rapporti oggetto di causa e di CP_1 avere, altresì, prodotto documentazione idonea a dar prova delle specifiche censure sollevate.
In particolare, sottolinea di aver ritualmente prodotto:
1) per quanto riguarda il c/c n. 010141.23 la lettera di apertura di conto corrente del 27.12.1973 e gli estratti conto dal 30.09.1989 al 31.12.1995;
2) per quanto riguarda il c/c n. 010893.17 la lettera di apertura di conto corrente del 09.05.1989 e gli estratti conto dal 19.07.1989 al 31.12.1997 (ovvero tutti gli estratti conto del rapporto);
3) per quanto riguarda il c/c n. 011080.11 gli estratti conto dal 31.12.1993 (con saldo iniziale
15.10.93) al 31.12.1997 (ovvero anche in questo caso tutti gli estratti conto del rapporto).
Al di là del fatto che in relazione a due dei c/c la produzione degli estratti conto era integrale,
l'appellante rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di onere della prova, il correntista può certamente delimitare il raggio della propria richiesta, facendola partire de facto non dalla data iniziale del rapporto, ma dalla data a cui si riferisce il primo estratto conto depositato.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., l'appellante chiede darsi atto della produzione , da parte di esso attore, di un supporto documentale idoneo a suffragare la fondatezza delle specifiche contestazioni mosse all'operato dell'Istituto di credito.
§
3.-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 191 c.p.c., aveva attribuito carattere esplorativo alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio.
Deduce che la consulenza tecnica d'ufficio era stata disposta per valutare fatti di cui era già pacifica la sussistenza, stante il deposito delle lettere di apertura dei c/c e dei relativi estratti conto, ed evidenzia che il professionista nominato, partendo dal saldo iniziale ed espungendo le somme addebitate per le voci contestate, aveva provveduto alla rideterminazione dei saldi dei tre c/c, senza incorrere in alcuna obiezione ad opera della controparte.
Chiede, quindi, che la Corte , in ossequio alle regole generali in tema consulenza tecnica d'ufficio, ritenga che il mezzo istruttorio era stato ammesso correttamente e logicamente e che il c.t.u. aveva svolto la propria attività in coerenza con il mandato conferito e rassegnato conclusioni immuni da censure.
§
4.-Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta che il primo decidente, non applicando correttamente i principi di diritto, non aveva ritenuto fondata l'eccezione di nullità della clausola di rinvio agli usi piazza contenuta nei contratti di apertura dei c/c, in quanto basata su un criterio inidoneo a consentire l' oggettiva determinabilità del tasso convenzionale, con la conseguenza che, nella rideterminazione del saldo, andrebbero applicati gli interessi legali e, dalla data di entrata in vigore della Legge n. 152/1992, quelli previsti dagli artt. 4 e 5 della stessa.
Rilevato che tutti i c/c oggetto di causa sono stati accesi prima del 1992 , sostiene che l'indeterminatezza della previsione deve essere dichiarata per l'intero arco temporale di relativa durata e non solo per il periodo successivo all'entrata in vigore del TUB
Chiede, dunque, che, in ossequio alle regole generali di cui agli art. 1284 e 1346 c.c., venga dichiarata la nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza previsto dai contratti di conto corrente per la determinazione del tasso d'interesse e l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interessi in misura ultralegale in mancanza di una specifica pattuizione per iscritto.
§
5.-Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo decidente non aveva ritenuto fondata l' eccezione di nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché contraria al divieto di anatocismo previsto nel codice civile.
Deduce che, a seguito della nota sentenza n. 425 del 2000, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittima l'art. 25, comma 3, del d. lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche precedentemente stipulate restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa in precedenza in vigore, per effetto della quale esse devono ritenersi nulle, in quanto basate su di un uso negoziale e non normativo e stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ.
Assume, pertanto, che, nel caso di specie, trattandosi di rapporti di c/c instauratisi ancor prima del
1992, i saldi dei conti correnti per cui è causa devono essere depurati da qualsivoglia tipo di capitalizzazione perché lo stesso art. 1283 c.c. osta anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale.
Chiede, quindi, che, in ossequio alle regole generali di cui all'art. 1283 c.c., venga dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei conti correnti dedotti in giudizio.
§
6.-Con il quinto motivo di gravame, il , in proprio e n.q. deduce che il Tribunale di prime Pt_1 cure, in accoglimento delle superiori domande, avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata in favore di e pari a € 119.511,94 Controparte_6
(così come quantificata nella relazione di c.t.u.), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Al riguardo, sostiene che il c.t.u, in relazione ai c/c oggetto di causa, utilizzando il tasso di interesse legale fino all'08.07.1992 e dal 09.07.1992 in poi i tassi di sostituzione nella misura di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), L. 154/92 ed escludendo la capitalizzazione di interessi, aveva rideterminato il saldo creditorio nella misura di cui sopra, così ripartito: € 11.487,92 in relazione al conto corrente n. 010141.23, € 94.746,84 in relazione al conto corrente n. 010893.17 ed € 14.033,19 in relazione al conto corrente n. 011080.11.
Chiede, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento del proprio diritto alla ripetizione della somma di cui sopra (€ 119.511,94) o quella diversa ritenuta di giustizia e la condanna di parte appellata al pagamento della stessa maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
§
7.-Con il sesto motivo di doglianza, l'appellante censura, infine, la regolamentazione delle spese che, in ossequio al principio della soccombenza, il giudice di prime cura avrebbe dovuto porre a carico di controparte.
§
8.- Al fine della esatta individuazione del “quantum devolutum” , deve immediatamente evidenziarsi che le questioni esposte nei motivi di impugnazione non concernono tutte le
“irregolarità” che parte attrice aveva originariamente lamentato nel giudizio di primo grado.
In particolare, nessuna doglianza l'appellante ripropone in merito all' applicazione della c.m.s. e di tassi di interesse superiori al tasso soglia né, tantomeno, in ordine alla lamentata variazione di interessi e condizioni economiche nel corso di svolgimento del rapporto, concentrando le proprie argomentazioni esclusivamente sulle questioni attinenti la clausola di rinvio agli usi piazza ed all'applicazione di anatocismo.
Neppure è stata censurata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, a suo tempo avanzata dall'allora parte attrice.
Così delimitato il campo di indagine devoluto alla Corte, i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
§
Giova rammentare , in punto di diritto, che secondo il più risalente orientamento giurisprudenziale in tema di onere probatorio, richiamato anche dal primo giudicante nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” ed è, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 30822 del 28.11.2018, v. anche Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 24948 del
23.10.2017).
Né il correntista può, con riguardo al contratto di conto corrente, invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (in tal senso Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 33009 del
13.12.2019).
Dai suddetti consolidati principi di matrice giurisprudenziale deriva che, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di poter quantificare l'indebito versato.
Secondo il suddetto orientamento della Suprema Corte, tale onere probatorio grava sul correntista
(e/o sul fideiussore suo garante) - attore non soltanto nel caso in cui esso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente prestate dalla banca, ma anche nel caso in cui promuova un'azione di accertamento negativo del preteso credito fatto valere nei suoi confronti dall'istituto di credito.
In altri termini, ai sensi dell'art. 2967 c.c., il correntista che intende agire in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità delle operazioni contestate e la conseguente rideterminazione del saldo, è tenuto ad allegare e provare i fatti sui cui si fonda la domanda.
A tal fine, laddove (come nell'odierna vicenda processuale) sia dedotta l'illegittimità delle clausole originariamente convenute, è necessario che l'attore produca: il contratto di conto corrente, il quale costituisce la base normativa regolamentatrice dei rapporti tra le parti nonché gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale d'interesse per l'oggetto della domanda così da riscostruire complessivamente ed analiticamente i rapporti di dare-avere in modo oggettivo e permettere al giudicante di verificare l'effettiva sussistenza o meno del fondamento delle pretese e di accertare nullità e/o addebiti non dovuti o altre irregolarità/illegittimità nell'esecuzione degli obblighi e diritti vicendevoli.
Tuttavia, secondo una più recente evoluzione giurisprudenziale, poiché l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.
E' stato , in proposito, precisato che, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, “ esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e
2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n.
23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023;
Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020)”. (Cass. civ. n. 14074/2018; Cass. civ.n
.11543/2019; Cass. civ. n. 18560/2024)
Inoltre, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, il giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio
Pertanto, “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni
o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Così: Cassazione, sezione 1, Ordinanza n. 37800 del 27.12.2022. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Ne consegue che ove gli estratti conto bancari prodotti , pur non essendo prodotti integralmente, siano, comunque, idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatesi da un certo periodo in poi e fino all'estinzione del rapporto (rimanendo per es. sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale o quello finale), la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo debitore del primo estratto conto disponibile.
E' ovvio che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero In adesione al superiore indirizzo, ormai consolidato, al quale la Corte intende assicurare continuità, non è condivisibile la valutazione del primo decidente, che ha rigettato le domande del
PR in conseguenza della ritenuta mancata produzione della serie integrale degli estratti conto.
Preme sin da subito evidenziare che l'allora attore aveva allegato in maniera specifica i fatti posti a fondamento delle domande , che specificamente attenevano all'esistenza di un "pagamento" e alla natura "indebita" dello stesso, a causa dell'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi debitori tramite il rinvio agli “usi piazza”e dell'applicazione di anatocismo.
Detta allegazione si considera, invero, assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato
Dall'esame del compendio documentale in atti è, inoltre, emerso che il predetto ha prodotto in giudizio:
-relativamente al c/c ordinario di corrispondenza n. 010141.23 aperto in data 27.12.1973, la lettera di apertura e gli estratti conto continuativi dal 30.09.1989 al 31.12.1995;
-relativamente al c/c ordinario di corrispondenza n. 11080.11 aperto in data 15.10.1993, la serie completa degli estratti conto dal 15.10.1993 al 31.12.1997;
-relativamente al c/c ordinario di corrispondenza n. 10893.17 aperto in data 09.05.1989, la lettera di apertura e gli estratti conto continuativi dal 30.06.1989 (data della prima operazione) al
31.12.1997
Deve, pertanto, ritenersi che, relativamente ai c/c n. 11080.11 e n. 10893.17, la serie degli estratti conto sia completa dall'apertura “a saldo 0” e fino alla chiusura del rapporto;
riguardo al conto corrente contraddistinto dal n. 010141.23 , invece, gli estratti risultano prodotti continuativamente in relazione all' arco temporale che va dal 30.09.1989 al 31.12.1995.
Facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, deve, pertanto, escludersi la ricorrenza di quella carenza probatoria che ha condotto il primo decidente al rigetto delle domande, posto che , anche relativamente a quest'ultimo rapporto, la documentazione prodotta dal PR , seppur parziale, non comportava il mancato assolvimento dell'onere probatorio ma unicamente la necessità di ricostruzione del rapporto stesso e di accertamento di eventuali indebiti circoscritti al periodo documentato dalla parte.
In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo motivo di gravame, deve ritenersi che, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il PR abbia offerto un supporto probatorio idoneo a suffragare le specifiche contestazioni all'operato dell'istituto bancario convenuto.
Parimenti meritevole di riforma si appalesa la statuizione con cui il prime decidente ha ritenuto esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio assunta in prime cure. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
In particolare, afferma la Corte di legittimità che : “Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”
(Cfr. ex multis Cass. civ., n. 31886 del 06.12.2019; Cass. Civ. Sez. III, n. 26048 del 07.09.2023).
Ebbene, nel caso de quo, come sopra specificato, l'onere allegatorio e probatorio incombente sull'attore è stato assolto in maniera più che sufficiente, stante la copiosa produzione documentale e la specifica indicazione delle clausole contrattuali, di cui si contestava la legittimità a supporto della domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite da Controparte_1
[...]
Ritiene la Corte che la c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado non potesse in nessun caso ritenersi esplorativa, avendo come obiettivo principale la valutazione di elementi già acquisiti nel processo.
§
Passando alla disamina del terzo motivo di appello, con il quale il PR eccepisce la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori tramite rinvio agli usi piazza, contenuta nei contratti di apertura dei c/c ed applicata a tutti e tre i rapporti, giova rammentare che gli interessi in misura ultralegale non sono vietati in senso assoluto, potendo essere convenuti contrattualmente – purché per iscritto, a pena di nullità – ai sensi degli artt. 3 e 4 L. 154/1992 e
117 TUB, oltre che in base all'art. 1284, comma 3 c.c., quest'ultimo applicabile agli interessi ultralegali che siano stati pattuiti anteriormente alla vigenza della disciplina introdotta dalle norme sulla Trasparenza Bancaria e dal Testo Unico Bancario (cfr. Cass. civ. Sez. VI n. 6480/2021).
Ora, al momento della stipulazione dei tre contratti di conto di conto corrente oggetto del presente giudizio, era certamente vigente la regola delineata dall'art. 1284 comma 3 c.c., a mente della quale
“gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”; norma già allora pacificamente interpretata nel senso che, per la pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, l'obbligo della forma scritta è richiesto ad substantiam, ancorché tale obbligo possa essere egualmente rispettato mediante il richiamo a criteri prestabiliti o elementi estrinseci funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Detta impostazione interpretativa ha trovato continuità nell'attuale giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della determinazione del tasso di interesse applicabile ai rapporti con la clientela, la banca possa fare riferimento per relationem a fonti extratestuali, a condizione che i criteri ivi stabiliti consentano di procedere alla determinazione del tasso in concreto applicato in modo oggettivo e controllabile” (vedasi tra gli innumerevoli precedenti, Cass. civ. Sez. I n.
26779/2019).
Constatato, quindi, che la pattuizione di interessi ultralegali non può ritenersi ex se illegittima, ai fini dell'accertamento della debenza e della misura del tasso debitore, risulta nodale l'esame delle condizioni contrattuali originariamente pattuite tra la banca ed il correntista, odierno appellante, onde comprendere se le stesse inquadrassero il rapporto entro le coordinate della determinatezza o, almeno, della determinabilità.
A tale riguardo, partendo dall'esame dal contratto di c/c n. 010141.23 aperto in data 27.12.1973 è agevole notare che, in punto di interessi , se da un lato è vero che il tasso di interesse creditore è espressamente indicato nella misura dello 0,5 %, dall'altro emerge l'assenza di specifica pattuizione della misura degli interessi debitori, nonché la presenza di un espresso rinvio agli “usi piazza” , quale criterio di determinazione degli interessi a debito del cliente contenuto nell'art. 7 del suddetto contratto.
In particolare, detto articolo al terzo capoverso recita testualmente “Gli interessi dovuti dal
all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni Parte_3 praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
La citata clausola, dunque, prevede un tasso passivo indeterminato ab origine, il che dimostra l'assenza di criterio idoneo ad assicurare l'oggettiva determinabilità della prestazione futura di interessi in costanza del rapporto di durata.
Orbene, in una fattispecie pressoché identica a quella oggetto del presente giudizio, concernente contratti di conto corrente bancario ai quali si applicava, "ratione temporis", l'art. 8 della legge n.
64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), la Corte di Cassazione ha affermato che “deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate”(Cass.civ. n.
4095/2005)
Costituisce diritto vivente il principio secondo il quale in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria del 17 febbraio 1992, n. 154 (poi trasfusa nel testo unico dell'1 settembre 1993, n. 385), la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, quando – come è avvenuto nella specie
- faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287).
Ed invero, la nullità di detta clausola non è un effetto della I. 154/1992, onde non si tratta di una nullità sopravvenuta, ma è preesistente, essendo stata infatti già da tempo ravvisata in ragione del fatto che, esistendo diverse tipologie di interessi, la clausola in parola non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi e risulta perciò contraria al precetto della determinabilità dell'oggetto imposto dall'art. 1346 cod. civ. a pena di nullità (Cass.civ. n. 14684/2003; Cass. civ. n. 27718/2013; Cass. civ. n. 22179/2015;Cass. civ.
n.16859/2017)
Non è, pertanto, corretta l'argomentazione dell'appellato istituto di credito, che, nel sostenere la legittimità della clausola, rileva che gli interessi erano stati “determinati e conteggiati secondo quanto previsto dall'art. 7 dei contratti di conto corrente nel pieno rispetto di quanto previsto dagli accordi contrattuali e dalla vigente normativa”
Invero, la clausola concernente la misura degli interessi debitori, pur convenuta per iscritto, è priva del carattere di univoca determinabilità del tasso
Le medesime considerazioni valgono anche per il contratto di c/c n. n. 10893.17 aperto in data
09.05.1989, poiché anche in questo caso l'interesse creditorio è stabilito “secondo accordi”, mentre il tasso di interesse debitorio è regolato dall'art. 7 comma 3 dell'allegato denominato “Norme che regolano i conti correnti e servizi annessi”.
Riguardo, invece al rapporto di c/c n. 11080.11 aperto in data 15.10.1993, il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, attesa la mancata produzione del documento contrattuale, ha dato atto dell'impossibilità di verificare la determinatezza o meno del tasso di interesse.
Ciò posto, ritiene, innanzitutto, la Corte che la mancata produzione del contratto non sia circostanza sufficiente per ritenere carente di prova in parte qua la domanda del PR.
Vero è che grava sull'attore in ripetizione dell'indebito la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, sebbene si tratti della prova di un fatto negativo, essendo sul punto unanime e costante l'insegnamento del Giudice della nomofilachia (Cass. Civ. nn. 14428/21, 11294/20, 33009/19, 30822/18, 7501/12).
Merita, tuttavia, particolare attenzione il principio – affermato costantemente dalla Suprema Corte nel tempo ( ex ultimis Cass. n. 1550 /2022) – secondo il quale, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultra-legale, ai fini della prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, che di regola grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, la produzione del contratto a base del rapporto bancario potrebbe non essere sufficiente in quanto, anche ove sia esibito il contratto, non potrebbe escludersi che l'accordo su detti aspetti sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
ma soprattutto – osserva il
Giudice di legittimità - non è indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali ad esempio le presunzioni in uno con gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c. p. c., ovvero, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore.
Alla stregua di tali principi, ritiene la Corte doversi valorizzare sul piano probatorio, a sicura prova dell' esistenza e dell'effettiva esecuzione del rapporto di conto corrente in questione ,non solo gli estratti-conto prodotti da parte attrice ed esaminati dal c. t. u., ma lo stesso contegno della banca dal quale possono trarsi significativi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c. p. c. secondo l'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato.
La convenuta, infatti, non ha per nulla contestato l'an del contratto ed, anzi, nel confutare la dedotta nullità della clausola di rinvio agli usi piazza, ha affermato che “gli interessi debitori maturati sui conti correnti e sui rapporti intestati alla al signor Parte_2 Pt_1
e dagli stessi intrattenuti presso l'agenzia di di Piraino sono stati determinati e
[...] CP_5 conteggiati secondo quanto previsto dall'art. 7 dei contratti di conto corrente nel pieno rispetto di quanto previsto dagli accordi contrattuali e dalla vigente normativa, nei liniti, comunque di quanto stabilito dalla legge n. 108/96 ed ai tassi convenuti e, comunque di volta in volta comunicati”.
Siffatte specifiche argomentazioni difensive della convenuta, concernenti tutti i rapporti oggetto di causa, senza esclusione alcuna, si appalesano logicamente incompatibili con la negazione dell'esistenza del rapporto in esame e della dedotta applicazione anche relativamente ad esso di interessi determinati con il rinvio agli usi piazza.
Invero, la banca anche in relazione a detto rapporto , onde sostenere la legittimità della convenzione in punto di interessi, ha richiamato l'art. 7, che è proprio quello che rinvia agli usi piazza per la determinazione degli interessi passivi.
Ne consegue che, in relazione a tutti i tre rapporti bancari oggetto di causa, va dichiarata la nullità delle clausole di determinazione della misura degli interessi tramite il rinvio agli usi piazza .
Il che comporta che la rideterminazione dei saldi debba essere effettuata – come, peraltro, correttamente effettuato dal c..t.u. nominato in primo grado - applicando gli interessi in misura pari al tasso legale secondo la previsione di cui all'art. 1284 c.c. per il periodo antecedente alla I.
154/1992, mentre per il periodo successivo, trovando applicazione l'art. 5 L.cit., secondo i criteri ivi previsti, ossia ragguagliando il tasso a quello minimo/massimo previsto per i BOT, a seconda che trattisi di operazioni bancarie attive ed operazioni bancarie passive.
. §
Parimenti fondato è il quarto motivo di appello, con cui l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Sul punto, deve osservarsi che, secondo l'orientamento formatosi a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l'art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
(Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095)
In particolare, per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono radicalmente nulle con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 , teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate , sicchè in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi ,è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art.2 della predetta delibera (Cass. 9140/2020)
E' vero che la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato esclusivamente la validazione delle clausole anatocistiche inserite nei vecchi contratti e non ha interessato il procedimento di loro adeguamento al nuovo regime .
Nondimeno il descritto meccanismo di traghettamento dei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera si collocava in un contesto giuridico in cui la capitalizzazione era da ritenere legittima per effetto della sanatoria introdotta dall'art. 25 cit.
Una volta affermatane la nullità, invece, il criterio posto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della delibera , “che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse , risulta essere inapplicabile con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici è necessario addivenire ad una nuova pattuizione “ (Cass.cit.)
In definitiva tanto nell'ipotesi di stipula di un contratto che le parti intendano munire di clausola anatocistica , tanto in quella in cui le parti vogliano inserire siffatta clausola in un vecchio contratto
è necessario che il correntista esprima la propria volontà.
Accertata, dunque, l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca ai rapporti di conto corrente in oggetto, all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn.
24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Del tutto priva di fondamento è la deduzione della banca appellata, secondo cui “Sin dal 1° luglio
2000 la Banca esponente, ed anche la Banca incorporata, ha provveduto a stipulare i contratti in senso conforme alla delibera emanata dal CICR il 09.02.2000, in attuazione dell'art.120 T.U. bancario, prevedendo l'applicazione della medesima periodicità (trimestrale) nel conteggio degli interessi debitori e creditori”, considerato che tutti i rapporti di c/c sono stati chiusi ancor prima dell'entrata in vigore della suddetta Delibera CICR.
§
L'accoglimento dei precedenti motivi non può automaticamente tradursi nella valutazione di fondatezza del quinto motivo di gravame, col quale l'appellante ha ribadito il proprio diritto alla ripetizione delle somme indebitamente incamerate dalla banca nel corso dei rapporti di c/c. per un importo totale di € 119.511,94, così come quantificato dal c.t.u. nominato in primo grado (€
11.487,92 per il conto corrente n. 010141.23; € 94.746,84 per il conto corrente n. 010893.17 ed €
14.033,19 per il conto corrente n. 011080.11).
Tale domanda, infatti, dovrebbe confrontarsi con l'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse eventualmente ritenute indebite, che il primo decidente ha ritenuto sottratta all'esame giudiziale in applicazione del principio della “ragione più liquida”. L'eccezione è, però, tardiva.
Risulta dagli atti ( e dalla stessa sentenza ) che la banca convenuta, a fronte di una citazione per la data del 15.11.2004, si è costituita in giudizio il 18.11.2004 di talchè deve escludersi che l'eccezione di prescrizione sia stata proposta nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Ebbene, la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello (Cass. 2020 n. 4689).
Il potere di rilevazione officiosa, infatti, non può ritenersi consumato non essendosi formato alcun giudicato implicito, dato che il primo decidente non ha esaminato la questione di prescrizione, decidendo la causa secondo il principio della ragione più liquida.
Non potendosi, pertanto, tenere conto dell'eccezione di prescrizione, possono essere utilizzate le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, che procedendo alla rideterminazione dei saldi senza alcuna capitalizzazione ed applicando fino all'8.07. 1992 ( periodo antecedente l'entrata in vigore della L. 154/1992) il tasso legale mentre per il periodo successivo, trovando applicazione l'art. 5 L.cit., secondo i criteri ivi previsti, ha quantificato:
-relativamente al c.c. n. 01041,23 in euro 11.478,92 il saldo a favore del correntista;
-relativamente al c.c. n.010893.17 in euro 94.746,84 il saldo a favore del correntista;
-relativamente al c.c. n. 011080.11 in euro 13.277,18 il saldo a favore del correntista e così complessivamente in euro 119.5111,94 in favore del PR, in proprio e nella qualità.
Ne consegue che, dichiarata la nullità delle clausole di rinvio agli usi piazza e dell'applicazione di anatocismo, la banca appellata va condannata alla restituzione in favore di controparte della detta somma , maggiorata da interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La riforma della sentenza impone la rivisitazione delle spese di lite .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di ripetizione in uno al rigetto – da parte del primo decidente - della domanda risarcitoria, non più riproposta in questa sede, le spese del doppio grado vanno compensate nella misura di 1/2 con condanna della al pagamento della residua CP_1 quota . Essa va liquidata come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si
è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi.
A carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ( quanto al rapporto interno) vanno poste le spese di c.t.u., già liquidate dal primo decidente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 703/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data 07.11.2021 Parte_1
e pubblicata il 08.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 671/2004 R.G., in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
1. dichiara la nullità, relativamente a tutti i tre rapporti di c/c oggetto di causa, dell'applicazione di anatocismo e di interessi determinati in forza della clausola di rinvio usi piazza e, per l'effetto, condanna persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempo al pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della della somma di euro 119.5111,94 - secondo la Parte_2 ripartizione di cui in parte motiva – oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese del doppio grado di giudizio e, per l'effetto, condanna persona del legale rappresentante pro tempo Controparte_7 al pagamento in favore di , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della della residua quota che liquida in relazione al giudizio di primo Parte_2 grado, in complessivi € 7.400,00 ( di cui € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 900,00 per quella introduttiva;
€ 3.000,00 per quella di trattazione ed € 2.200,00 per quella decisoria) oltre rimborso dell'importo versato a titolo di c.u. nella misura del 50%, rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi €
6.200,00 ( di cui € 1.500,00 per la fase di studio;
€ 1000,00 per quella introduttiva;
€ 1.100,00 per quella di trattazione ed € 2.600,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ) .
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di c.t.u. come già liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (da remoto) del 31.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino