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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositata da parte appellante, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 373 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giammaria Gialloreto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Tollo, alla Via Santa Marina n. 12, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t.;
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHÉ
pagina 1 di 5 (C.F. Controparte_2
), P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t.;
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello - liquidazione delle spese processuali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione fiscale n. 2024/480 del 26.02.2024 (Cod. Ident. 164), notificata in data 08.03.2024 da con la quale veniva intimato a essa opponente il pagamento della somma di € Controparte_2
159,84, in virtù dell'omessa corresponsione della sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 610S/2019, emesso dal Comune di da CP_1 CP_1
2. Il Comune di Terranova da rimaneva contumace. CP_1
3. Si costituiva la quale comunicava di aver provveduto ad annullare in Controparte_2 autotutela l'ingiunzione fiscale impugnata a seguito dell'adozione del provvedimento di sgravio delle somme da parte del chiedeva, pertanto, di dichiarare la Controparte_1 cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite nei confronti di essa convenuta e, comunque, la carenza di legittimazione passiva della stessa e domandava di manlevarla da un'eventuale condanna alle spese di lite.
4. Istruita la causa mediante produzione documentale, con sentenza n. 105/2025 dell'11.02.2025 (R.G. n. 599/2024), pubblicata in data 24.02.2025 , l'adito Giudice di Pace dichiarava la cessata materia del contendere e compensava le spese di lite.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello che, denunciando Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado, deduceva come motivo di appello la “Violazione e-o falsa applicazione degli artt. 91, co. 1, e 92, co. 2, c.p.c. nonché di ogni altra norma in tema di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite a favore di quella vittoriosa”, ritenendo che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto compensare le spese di lite, atteso che la stessa risultava totalmente vittoriosa.
pagina 2 di 5 6. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il Controparte_3 non intendevano costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
7. Istruita documentalmente, la causa, all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
8. Nel merito, si rileva che, con un l'unico motivo di gravame, l'odierna appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione con cui il Giudice di Pace, dichiarando cessata la materia del contendere, ha provveduto a compensare le spese di lite tra le parti, in violazione del principio della soccombenza virtuale,
9. Orbene, per quanto riguarda la distribuzione delle spese di lite, va considerato preliminarmente che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni.
Non comporta, invece, soccombenza reciproca il caso in cui la domanda sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 32061/2022).
10. Nel caso di specie, si rileva che, in base al principio della soccombenza virtuale, parte odierna appellante sarebbe risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, in quanto è circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. che il verbale di violazione delle norme del codice della strada, sotteso all'ingiunzione fiscale impugnata, è stato annullato in data anteriore all'emissione e alla notifica della predetta ingiunzione e che, pertanto, l'ingiunzione fiscale al momento dell'emissione risultava del tutto illegittima.
L'odierno appellante, pertanto, sarebbe risultato totalmente vittorioso in primo grado e le questioni sottoposte al vaglio del giudice non rappresentavano una novità della questione trattata o un mutamento di giurisprudenza.
Neanche si ritiene che ricorressero le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite.
pagina 3 di 5 11. Pertanto, in riforma della pronuncia sulla compensazione delle spese statuita nella sentenza impugnata, le appellate vanno condannate in solido al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite di primo grado. Parte_1
Si segnala, invero, che la condanna di alle spese di lite si giustifica in quanto si ritiene CP_2 di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del che dell'ente impositore, va distinta Controparte_4
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 7716/2022).
Ebbene dette spese, liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, si indicano nell'importo di € 43,00 per spese e in € 173,00 (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase di trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale) per compensi - pari ai valori minimi dello scaglione di riferimento, atteso che la questione era di facile risoluzione e che le attività processuali svolte dal procuratore di parte appellante sono state minime -, oltre rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con applicazione dei parametri minimi, attesa la minima complessità della controversia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) dichiara la contumacia di Controparte_2
3) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna il e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano Parte_1 in € 43,00 per spese e in € 173,00 (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase di trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre spese generali (15%), CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) condanna il e in solido al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €91, 50 per spese e di € 332,00 (di cui 66,00 per la fase di studio, 66,00 per la fase introduttiva, 100,00 per la fase di trattazione e 100,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 07.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositata da parte appellante, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 373 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giammaria Gialloreto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Tollo, alla Via Santa Marina n. 12, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t.;
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHÉ
pagina 1 di 5 (C.F. Controparte_2
), P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t.;
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello - liquidazione delle spese processuali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione fiscale n. 2024/480 del 26.02.2024 (Cod. Ident. 164), notificata in data 08.03.2024 da con la quale veniva intimato a essa opponente il pagamento della somma di € Controparte_2
159,84, in virtù dell'omessa corresponsione della sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione di violazione alle norme del codice della strada n. 610S/2019, emesso dal Comune di da CP_1 CP_1
2. Il Comune di Terranova da rimaneva contumace. CP_1
3. Si costituiva la quale comunicava di aver provveduto ad annullare in Controparte_2 autotutela l'ingiunzione fiscale impugnata a seguito dell'adozione del provvedimento di sgravio delle somme da parte del chiedeva, pertanto, di dichiarare la Controparte_1 cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite nei confronti di essa convenuta e, comunque, la carenza di legittimazione passiva della stessa e domandava di manlevarla da un'eventuale condanna alle spese di lite.
4. Istruita la causa mediante produzione documentale, con sentenza n. 105/2025 dell'11.02.2025 (R.G. n. 599/2024), pubblicata in data 24.02.2025 , l'adito Giudice di Pace dichiarava la cessata materia del contendere e compensava le spese di lite.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello che, denunciando Parte_1
l'erroneità della decisione di primo grado, deduceva come motivo di appello la “Violazione e-o falsa applicazione degli artt. 91, co. 1, e 92, co. 2, c.p.c. nonché di ogni altra norma in tema di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite a favore di quella vittoriosa”, ritenendo che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto compensare le spese di lite, atteso che la stessa risultava totalmente vittoriosa.
pagina 2 di 5 6. Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, il Controparte_3 non intendevano costituirsi in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. CP_2
7. Istruita documentalmente, la causa, all'udienza del 02.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
8. Nel merito, si rileva che, con un l'unico motivo di gravame, l'odierna appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione con cui il Giudice di Pace, dichiarando cessata la materia del contendere, ha provveduto a compensare le spese di lite tra le parti, in violazione del principio della soccombenza virtuale,
9. Orbene, per quanto riguarda la distribuzione delle spese di lite, va considerato preliminarmente che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni.
Non comporta, invece, soccombenza reciproca il caso in cui la domanda sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 32061/2022).
10. Nel caso di specie, si rileva che, in base al principio della soccombenza virtuale, parte odierna appellante sarebbe risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, in quanto è circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. che il verbale di violazione delle norme del codice della strada, sotteso all'ingiunzione fiscale impugnata, è stato annullato in data anteriore all'emissione e alla notifica della predetta ingiunzione e che, pertanto, l'ingiunzione fiscale al momento dell'emissione risultava del tutto illegittima.
L'odierno appellante, pertanto, sarebbe risultato totalmente vittorioso in primo grado e le questioni sottoposte al vaglio del giudice non rappresentavano una novità della questione trattata o un mutamento di giurisprudenza.
Neanche si ritiene che ricorressero le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di lite.
pagina 3 di 5 11. Pertanto, in riforma della pronuncia sulla compensazione delle spese statuita nella sentenza impugnata, le appellate vanno condannate in solido al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite di primo grado. Parte_1
Si segnala, invero, che la condanna di alle spese di lite si giustifica in quanto si ritiene CP_2 di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del che dell'ente impositore, va distinta Controparte_4
l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 7716/2022).
Ebbene dette spese, liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, si indicano nell'importo di € 43,00 per spese e in € 173,00 (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase di trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale) per compensi - pari ai valori minimi dello scaglione di riferimento, atteso che la questione era di facile risoluzione e che le attività processuali svolte dal procuratore di parte appellante sono state minime -, oltre rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con applicazione dei parametri minimi, attesa la minima complessità della controversia.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) dichiara la contumacia di Controparte_2
3) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna il e in solido al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano Parte_1 in € 43,00 per spese e in € 173,00 (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva, € 34,00 per la fase di trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale) per compensi professionali, oltre spese generali (15%), CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) condanna il e in solido al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore di delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €91, 50 per spese e di € 332,00 (di cui 66,00 per la fase di studio, 66,00 per la fase introduttiva, 100,00 per la fase di trattazione e 100,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 07.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
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