Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Laura Petitti Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6/2024 del registro generale degli affari contenziosi civili
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ALLEGRA CONCETTA per mandato in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
MANCINO LOREDANA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898/70 e s.m.i, depositato in data 31.12.2023, e hanno richiesto la modifica delle Parte_3 Parte_2 condizioni del divorzio statuite dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3708/2023 pubblicata il
24/07/2023 nel procedimento iscritto al n. 13741/2022 R.G., mediante la previsione del collocamento del figlio delle parti, (nato a [...] il [...]), presso il padre, con cui, di fatto, Persona_1 viveva sin da epoca immediatamente successiva alla pronuncia di divorzio, anziché presso la madre, come invece previsto dal provvedimento, e dell'onere del contributo al mantenimento, di € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in capo a quest'ultima e non già in capo al padre, genitore di fatto collocatario.
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La domanda è fondata sul presupposto che la situazione di fatto presa in considerazione dal Tribunale, nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse mutata in quanto il figlio , ormai maggiorenne, di fatto si era stabilito presso il padre. Per_1
All'udienza cartolare del 10.12.2024, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, il giudice relatore assumeva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di modifica delle condizioni del divorzio proposta congiuntamente dalle parti sia meritevole di accoglimento, tenuto conto delle sopravvenute circostanze rappresentate delle stesse.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: in accoglimento del ricorso congiunto proposto da e e a modifica Parte_3 Parte_2 della sentenza n. 3708/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24.7.2023 nell'ambito del procedimento n. 13741/2022, dispone che il figlio maggiorenne delle parti sia Persona_1 collocato in via prevalente presso il padre, e che la madre, versi al genitore collocatario Parte_2 un assegno di mantenimento per il figlio pari a € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 30 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Laura Petitti
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