Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04657/2025REG.PROV.COLL.
N. 02637/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2023, proposto da TO DI, TO DI, AL IL AT e Selam s.r.l., quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lissone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione quarta) n. 1928 del 12 agosto 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
- dalle delibere del Consiglio Comunale di Lissone, n. 103 del 19 ottobre 2016, n. 104 del 20 ottobre 2016, n. 105 del 21 ottobre 2016, n. 106 del 24 ottobre 2016, n. 107 del 25 ottobre 2016, n. 108 del 26 ottobre 2016, n. 109 del 27 ottobre 2016, n. 110 del 28 ottobre 2016, n. 111 del 29 ottobre 2016, n. 112 del 29 ottobre 2016, n. 113 del 2 novembre 2016, n. 114 del 3 novembre 2016, n. 115 del 4 novembre 2016, pubblicate sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 9 del 01 marzo 2017, con le quali è stata definitivamente approvata la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, nella parte in cui ha sottoposto a vincolo ablativo l'area dei signori AL IL AT, TO DI e TO DI, ricomprendendola tra le aree destinate ad “Impianti tecnologici di interesse pubblico (IT)”.
- dalle deliberazioni del Consiglio Comunale di Lissone n. 31 del 30 marzo 2016, n. 32 del 31 marzo 2016 e n. 33 del 1° aprile 2016, con le quali è stata adottata la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT (Piano di Governo del Territorio);
- da ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso del procedimento.
2. Gli attuali proprietari del terreno in questione, nonché il sig. RO DI che lo aveva donato loro e la Selam s.r.l., sua dante causa, hanno impugnato tali provvedimenti dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione delle sentenze del Tribunale civile di Monza n. 1641/2014 e della Corte d’appello di Milano n. 4719/2015 – eccesso di potere per sviamento, errata presupposizione in fatto e in diritto, difetto di motivazione e di istruttoria”;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del DPR n. 327/2001 – violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 12 della l.r. 12/2005 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta, illogicità manifesta;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990, dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 – violazione dell’aspettativa qualificata maturata dai ricorrenti in forza di giudicato ad essi favorevole – eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, errata presupposizione di fatto e di diritto, ingiustizia ed illogicità grave e manifesta, sviamento.
3. Con la sentenza n. 1928 del 12 agosto 2022 il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. I signori TO DI, TO DI ed AL IL AT e la Selam s.r.l. hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I – error in iudicando, omessa pronuncia e travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa (punti 2 e 2.1 della sentenza);
II - error in iudicando, omessa pronuncia e travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa (punto 2.2 della sentenza);
III – error in iudicando, omessa pronuncia e travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa (punto 2.3 della sentenza).
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Lissone, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 17 e del 20 gennaio 2025 e repliche del 29 e del 30 gennaio 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro difese, insistendo nelle rispettive conclusioni e, con nota congiunta del 5 febbraio 2025, hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Gli odierni appellanti - proprietari e danti causa di un terreno sito nel Comune di Lissone che, ospitante una cabina di riduzione del gas metano, era stato concesso in locazione al Comune dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1999 ed era stato successivamente oggetto di una sentenza del Tribunale del Tribunale di Monza, confermata dalla Corte d’appello di Milano, che ne aveva disposto la liberazione da ogni manufatto e la restituzione in loro favore da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Multisettori Lombarda s.p.a. - con il primo motivo hanno lamentato che il T.a.r. per la Lombardia, nel respingere il loro ricorso contro la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, nella parte in cui aveva sottoposto a vincolo ablativo tale area, ricomprendendola tra le aree destinate ad “Impianti tecnologici di interesse pubblico (IT)”, non avesse colto “l’esatta portata del giudicato civile, travisando, dunque, i fatti di causa”.
9. In particolare, gli originari ricorrenti hanno dedotto che il Comune di Lissone avesse “dato vita ad uno sviamento della sua azione, prevedendo pretestuosamente nella pianificazione, pur di ostacolare il pieno godimento dell’area (da parte loro)…a seguito dell’obbligo di restituzione della stessa, un illegittimo vincolo di natura pubblicistica”.
10. Secondo gli appellanti, infatti, dinanzi alle statuizioni civili che avevano imposto “in osservanza delle pattuizioni siglate, di demolire (la)…cabina…, l’Amministrazione avrebbe dovuto dotare la propria determinazione (quantomeno) di una motivazione particolarmente convincente e rigorosa”, della quale, tuttavia non si rinveniva traccia negli atti di causa.
11. Con il secondo motivo gli appellanti hanno, poi, sostenuto che il T.a.r. avesse travisato il significato degli articoli 9 e 1 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, considerando “opera pubblica da realizzare” anche “l’insieme degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni e di terreni …di cui non (era) prevista la materiale modificazione o trasformazione” e non rilevando l’illegittimità del vincolo ablatorio apposto su un bene preesistente, che non doveva essere sottoposto ad alcuna trasformazione e a nessun adattamento per essere utilizzato per scopi pubblici.
12. Nella fattispecie in esame, inoltre, a parere degli appellanti, “la discrezionalità pianificatoria” avrebbe dovuto “inevitabilmente incontrare il limite della ragionevolezza (senza il quale)…si svilupperebbe un uso incontrollato del potere dell’azione della p.a., come avvenuto nel caso di specie…” in relazione alla cabina di riduzione del gas metano, sulla quale pendeva un ordine di demolizione statuito con le pronunce civili, non tempestivamente ottemperato e, anzi, a lungo intenzionalmente eluso per mezzo della variante.
13. Con il terzo motivo gli appellanti hanno, infine, ribadito la contraddittorietà dell’agire del Comune che dapprima, sulla base della pretesa impossibilità di localizzare altrove la cabina del gas, aveva adottato la variante in questione ed imposto il vincolo ablatorio sul loro terreno e, successivamente, una volta accertata la fattibilità del trasferimento, aveva, invece, finito per provvedere all’effettivo spostamento del manufatto su altro fondo, rendendo così evidente la precedente volontà di “aggirare” le pronunce civili di demolizione e restituzione.
14. Tali motivi non sono fondati e devono essere respinti.
15. Quanto alla prima doglianza di “sviamento” dell’azione amministrativa e di “elusione” del giudicato civile, la ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti - secondo la quale le delibere impugnate sarebbero state adottate e definitivamente approvate dal Comune con la sola illegittima finalità di penalizzare la parte privata e di aggirare le pronunce del giudice civile da essa ottenute, che disponevano la rimozione della cabina e la restituzione del terreno libero da opere, non trova, infatti, conferma negli elementi emergenti dagli atti, dai quali può trarsi, al contrario, la circostanza per la quale, avendo inizialmente la Gelsia Reti s.r.l. (gestore del servizio del gas metano nel territorio lissonese) nella sua relazione tecnica escluso la possibilità di spostare la cabina, l’Amministrazione comunale fosse stata costretta - per poter assicurare alla collettività la continuità nella fruizione della fornitura del gas e per porre rimedio alla difficile situazione venutasi a creare - ad utilizzare gli strumenti urbanistici a sua disposizione attraverso l’esercizio del potere pianificatorio e l’introduzione tramite variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del predetto vincolo senza il quale il servizio sarebbe stato a rischio.
16. Anche la successiva realizzazione del trasferimento della cabina e la restituzione del terreno agli originari ricorrenti, previa rimozione del manufatto, lungi dal dimostrare l’irragionevolezza dell’operato del Comune e gli intenti meramente “elusivi” della variante (come sostenuto dagli appellanti nel terzo motivo) confermano, altresì, la correttezza delle determinazioni assunte dall’Amministrazione che, dopo aver cercato di far fronte alla difficile situazione venutasi a creare con i suoi poteri urbanistici, una volta ricevuta dal gestore del servizio una seconda relazione nella quale, alla luce dell’analisi più approfondita di diversi elementi e del reperimento di una nuova area idonea, si evidenziava la fattibilità del progetto di spostamento, ha provveduto a dare piena esecuzione alle pronunce del giudice civile attraverso la restituzione del terreno ai legittimi proprietari libero da qualsiasi struttura e a trasferire la cabina su altro fondo (alienatole, tra l’altro, dagli stessi ricorrenti). Come evidenziato dalla difesa del Comune nella vicenda in esame, dunque, la dismissione della cabina di riduzione del gas metano risulta essere avvenuta attraverso un complesso procedimento che, pur protraendosi a lungo nel tempo, è riuscito a garantire, alla fine, il rispetto delle cautele e degli accorgimenti tecnici atti a scongiurare l’insorgenza di situazioni di pericolo per la collettività, all’interno di un articolato processo che ha inteso contemperare le esigenze dei privati alla restituzione dell’area con la necessità di assicurare continuità ad un pubblico servizio nel rispetto delle condizioni di sicurezza. La cabina rappresenta, infatti, un’opera centrale per il buon funzionamento del servizio, consentendo la compressione del gas ed il passaggio di esso nelle tubature domestiche di diametro ridotto rispetto a quelle della rete distributiva e neppure a seguito delle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello avrebbe potuto essere immediatamente e “improvvisamente” dismessa, non solo per le ripercussioni sul pubblico servizio di erogazione del gas metano in favore della cittadinanza, ma soprattutto per ragioni di sicurezza correlate alla sua connessione alla rete.
17. In base alle predette considerazioni, parimenti non meritevoli di condivisione sono le doglianze espresse al secondo motivo circa la pretesa illegittimità del vincolo apposto su di un’opera ed un fondo che, per continuare ad espletare la loro (preesistente) funzione di interesse pubblico, non avrebbero necessitato di alcuna trasformazione né di alcuna modifica. Al riguardo deve osservarsi, in verità, che le critiche mosse sul punto all’operato dell’Amministrazione comunale non colgono nel segno, poiché non tengono conto delle peculiarità del caso di specie, in cui un manufatto avente funzione strumentale ad un servizio pubblico era stato realizzato su un suolo privato ed era già in precedenza utilizzato per i medesimi scopi in favore della collettività grazie ad un contratto di locazione, dovendo trovare una nuova forma di “legittimazione” all’uso, sia pure temporaneo, alla cessazione del contratto stesso.
18. Alla scadenza della locazione e nelle more dell’elaborazione di una definitiva soluzione alla questione, l’Amministrazione comunale si è, quindi, trovata, come detto, da un lato, nell’impossibilità di restituire immediatamente il terreno e di demolire il manufatto e, dall’altro, nella necessità di variare la destinazione urbanistica dell’area nel senso dell’utilizzazione allora attuale, per assicurare la continuità del servizio, salvo, poi, provvedere ad eseguire il dictum delle pronunce del giudice civile, una volta verificata la fattibilità del trasferimento della cabina e reperita una localizzazione alternativa. Da qui la legittimità e la coerenza dell’operato del Comune che, anche sotto questo profilo, appare immune dalle dedotte censure di carenza di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione degli artt. 9 e 1 del d.P.R. n. 327/2021, essendosi la variante impugnata limitata a confermare la situazione/destinazione rilevata ed esistente sul territorio (di esistenza di impianti tecnologici di interesse pubblico) all’epoca della sua adozione e della sua approvazione.
19. Per le medesime ragioni devono essere respinte, come anticipato, anche le doglianze sviluppate al terzo motivo, avendo l’Amministrazione comunale, prima di poter dare completa attuazione agli obblighi di demolizione e restituzione di cui alle sentenze civili (restituzione posta in essere in data 23 febbraio 2018), dovuto svolgere un’articolata procedura di reperimento di un nuovo sito idoneo, di smantellamento dell’impianto precedente e di costruzione e messa in esercizio di una nuova cabina connessa alla rete distributiva, inizialmente ritenuta impossibile da realizzare sulla base della originaria relazione fornita dal gestore del servizio.
20. Alla luce delle predette circostanze anche il mancato accoglimento delle osservazioni degli originari ricorrenti dirette ad attribuire all’area, in luogo della destinazione per servizi di interesse pubblico e generale la destinazione D1 di area per la produzione di beni e servizi o, in subordine , quella a “ville e giardini privati” risulta del tutto coerente e legittimo, poiché la zona in questione, nel periodo di riferimento, compreso tra il 2016 ed il 2017, era effettivamente occupata da impianti tecnologici il cui trasferimento appariva ancora assai improbabile. A tali elementi che contribuiscono a rafforzare la legittimità delle delibere del Consiglio comunale di Lissone, può aggiungersi, come illustrato dalla difesa dell’Amministrazione, il fatto che la vocazione ad area per servizi pubblici impressa dalla variante “appare confermata dalla successiva cessione con atto del 19 aprile 2021 da parte dei ricorrenti di una consistente porzione della stessa al Comune di Lissone, in relazione ad un intervento edilizio attuato tramite rilascio di permesso a costruire convenzionato…che ha riguardato altra area di proprietà dei ricorrenti antistante l’area in Via Montecassino. La superficie è stata ceduta per garantire il rispetto dell’articolo 24 delle NTA al Piano delle Regole del PGT in ordine alle aree da destinare a servizi pubblici e di uso pubblico nella realizzazione di determinate tipologie di interventi tra cui rientra il rilascio di permesso a costruire convenzionato. Tale circostanza conferma la vocazione dell’area stessa, ubicata in prossimità di oratorio dotato di campi da calcio utilizzato da società sportive, ad assolvere ad una funzione di servizi come disposto dagli atti del PGT del Comune di Lissone”. Al riguardo l’ente locale ha precisato che “Proprio tale vocazione (lo) avrebbe indotto…a mantenere la destinazione dell’area a servizi seppur non formalizzando il superamento della specifica destinazione a impianti tecnologici all’area, operazione comunque sempre possibile in base all’articolo 9 L. R 12/2005… (che)dispone infatti che in caso di presenza o volontà di realizzare in area destinata a servizi diversa da quella originariamente impressa non comporta la applicazione di una procedura di variante, potendo essere autorizzata da una deliberazione motivata del Consiglio comunale”.
21. In conclusione, stante l’infondatezza di tutte le doglianze formulate dagli appellanti, l’appello deve essere integralmente respinto.
22. Per la particolarità e la complessità delle questioni trattate sussistono, tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO