Articolo 14 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 aprile 1977
Art. 14.
Nell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto il seguente comma:
"La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni".
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
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