Art. 14.
Nell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto il seguente comma:
"La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni".
Nell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' aggiunto il seguente comma:
"La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni".