TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1776/2024 promossa da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. FERDENZI GRAZIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore , giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IANNIELLO LUISA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA ZANARDI 28/6 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
Per l'udienza di discussione del 26.02.2025, le parti hanno prodotto in via telematica note d'udienza: il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza, nel termine sancito dall'art. 281sexie, III co. c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia concerne la sussistenza del diritto dei ricorrenti al rimborso (recte: al risarcimento per equivalente del controvalore) di vari Buoni Fruttiferi Postali, con riferimento ai quali l'intermediario resistente invoca l'intervenuta prescrizione decennale, dalla scadenza degli stessi.
I ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto il foglio informativo obbligatorio, che li avrebbe resi edotti della scadenza del titolo e, quindi, pretendono che risarcisca il danno patito, CP_1 riconducibile alla perdita economica pari al controvalore dei buoni, che non possono più essere riscossi, a causa proprio della prescrizione, che essi ignoravano fosse, nel frattempo, maturata.
Sulla questione, esistono molteplici pronunce: alcune riconoscono il diritto al risarcimento;
altre lo negano.
Tra quelle che riconoscono il diritto al risarcimento, la motivazione che pare meglio articolare il ragionamento è quella dell'ABF n. 11045/20 (poi a sua volta posta a fondamento di molte altre pronunce), che ha affermato che in ipotesi di mancata consegna del Foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente.
La pronuncia è senz'altro condivisibile, nella misura in cui non consegna (come accadrebbe, a diversamente opinare) all'irrilevante l'obbligo di consegna del foglio informativo sancito ex art. 3 DM
19.2.2000; può probabilmente mettersi in dubbio che il rifiuto di pagare un debito prescritto sia tecnicamente una condotta che determina, di per sé sola, un danno ingiusto.
La pretesa dei ricorrenti si fonda, infatti, sull'assunto che essi
(a) non potevano conoscere quale sarebbe stato il termine di prescrizione,
(b) non erano in grado di calcolarlo perché non conoscevano, nemmeno, la scadenza del titolo.
Tale seconda affermazione sottintende, tuttavia, che il consumatore/investitore sia rimasto immobile perché intimamente convinto che i Buoni Fruttiferi acquistati fossero ancora validi, efficaci e produttivi di rendimento.
I Buoni Postali oggetto del presente ricorso risultano essere stati emessi tra il febbraio 2002 e il marzo
2007; la richiesta di chiarimenti sulle condizioni di rimborso risalirebbe a Marzo 2024 e avrebbe avuto genesi casuale (dice la difesa che i ricorrenti si recavano presso l'Ufficio Postale di Felegara per compiere altre operazioni e nell'occasione chiedevano informazioni sul rendimento dei predetti Buoni, nella convinzione che avessero durata ventennale). pagina 2 di 4 Dislocato l'inadempimento all'obbligo di consegna del foglio informativo sul piano degli obblighi informativi cd di protezione, nel caso di specie difetta, tuttavia, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di derivazione causale diretta tra la tipologia di informazione non trasmessa e il tipo di atto autolesivo (la mancata riscossione) deliberato dal cliente.
In particolare, la mancata consegna del foglio informativo non può incidere sulla conoscenza del termine di prescrizione della pretesa di rimborso: la prescrizione è decennale, si tratta quindi di un termine sovrapponibile a quello generale per i diritti di credito.
Il foglio risulta decisivo (recte: può risultare decisivo) perché la mancata consegna non avrebbe consentito ai ricorrenti di rendersi conto della scadenza (primigenia): sul punto, afferma la difesa che i ricorrenti sono rimasti fermi perché agivano nella convinzione che i Buoni avessero “durata ventennale”.
Ciò che manca – perché la pretesa dei ricorrenti si traduca in un diritto azionabile in via risarcitoria – è
l'elemento conoscitivo che consente di imputare al silenzio l'ulteriore convincimento della durata ventennale del buono1.
In difetto (della dimostrazione) di tale nesso di collegamento (essenziale), non si può affermare che il consumatore ha visto delusa la propria pretesa acquisitiva al rendimento di un titolo ventennale2. 1 Tale conclusione potrebbe essere giustificata a fronte di un quadro ricostruttivo più ampio che consenta di affermare che il consumatore (a) sia stato indotto a concludere un investimento diverso da quello richiesto (ad esempio sulla base di una lacunosa o infedele consulenza), (b) abbia concluso un investimento diverso da quello, ventennale, che aveva in precedenza richiesto. In difetto di dati circostanziali precisi, la mancata consegna del foglio informativo induce uno stato di ignoranza sulla scadenza: tale omissione è componente del fatto lesivo, ma nulla dice sulla meritevolezza dell'interesse alla ricomposizione della dimensione quantitativa del proprio patrimonio (che è interesse diverso da quello di essere reso edotto della data di scadenza). Tale interesse risulta tradito dalla lacunosa condotta dell'impiegato postale, ove vi siano elementi concreti che lascino intendere che, all'esito della sottoscrizione, il consumatore se ne sia tornato a casa convinto che il buono avesse durata ventennale. 2 Tale affermazione rende irrilevante la violazione dell'obbligo di consegna: l'obbligo è funzionale (si noti: non alla definizione del diritto trasferito mediante consegna del titolo, giacché quello è definito dalle condizioni di emissione, bensì) alla semplificazione del meccanismo di reperimento del regolamento contrattuale. Tutti i buoni riportano la stampigliatura che rimanda alle condizioni di emissione: la consegna non soppianta quelle condizioni, ma è atto strumentale che ne favorisce la conoscenza. L'obbligo di consegna del foglio informativo –istituzionalizzato ex art. 3 DM cit.– ha la funzione di
-rendere essenziali anche circostanze e profili regolamentari che essenziali non sarebbero (cfrart. 1429c.c.): la ricezione nel tessuto contrattuale di quegli elementi ne sanziona il dislocamento dall'area dell'irrilevante (quella dei cd 'motivi')a quella dell'interesse garantito in via contrattuale (il diritto di credito);
-facilitare la comunicazione, per far conoscere al cliente i propri diritti ed impedire che l'emittente pretenda ciò che il cliente non poteva conoscere di essere tenuto a fare. E' quindi sempre diritto del cliente pretendere la consegna, in qualunque momento, del foglio e rientrare delle eventuali spese (ingiustificate) sostenute entrare in possesso delle informazioni rese necessarie o pretendere la risoluzione nel caso in cui dal foglio informativo emergano condizioni di emissione diverse da quelle che erano state richieste all'operatore allo sportello o da questi proposte. Il diritto a 'rientrare' dell'investimento scaduto attinge, di contro, a una dinamica affatto diversa. pagina 3 di 4 Consegue il rigetto della domanda.
Alla luce delle oscillazioni della giurisprudenza in materia, vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1776/24 RG, così decide: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Parma, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
Esso presuppone la delusione di un'aspettativa a un tipo di investimento, che può essere valorizzata dalla mancata consegna del foglio informativo solo a patto si dimostri che la mancata consegna di quel foglio informativo (o di un foglio informativo relativo a un diverso prodotto) abbia impedito al consumatore di rendersi conto di aver acquistato qualcosa di diverso da quello che poteva legittimamente aspettarsi sulla base delle dichiarazioni (promesse) del 'venditore' o di quelle fornite dallo stesso consumatore. pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1776/2024 promossa da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. FERDENZI GRAZIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore , giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. IANNIELLO LUISA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA ZANARDI 28/6 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
Per l'udienza di discussione del 26.02.2025, le parti hanno prodotto in via telematica note d'udienza: il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza, nel termine sancito dall'art. 281sexie, III co. c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia concerne la sussistenza del diritto dei ricorrenti al rimborso (recte: al risarcimento per equivalente del controvalore) di vari Buoni Fruttiferi Postali, con riferimento ai quali l'intermediario resistente invoca l'intervenuta prescrizione decennale, dalla scadenza degli stessi.
I ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto il foglio informativo obbligatorio, che li avrebbe resi edotti della scadenza del titolo e, quindi, pretendono che risarcisca il danno patito, CP_1 riconducibile alla perdita economica pari al controvalore dei buoni, che non possono più essere riscossi, a causa proprio della prescrizione, che essi ignoravano fosse, nel frattempo, maturata.
Sulla questione, esistono molteplici pronunce: alcune riconoscono il diritto al risarcimento;
altre lo negano.
Tra quelle che riconoscono il diritto al risarcimento, la motivazione che pare meglio articolare il ragionamento è quella dell'ABF n. 11045/20 (poi a sua volta posta a fondamento di molte altre pronunce), che ha affermato che in ipotesi di mancata consegna del Foglio informativo all'atto della sottoscrizione di tali titoli, si deve ritenere che, qualora a seguito della loro scadenza l'emittente si rifiuti di rimborsarli a causa della prescrizione, si verifichi un danno ingiusto del sottoscrittore, il quale è cagionato dalla violazione di uno specifico dovere informativo dell'emittente.
La pronuncia è senz'altro condivisibile, nella misura in cui non consegna (come accadrebbe, a diversamente opinare) all'irrilevante l'obbligo di consegna del foglio informativo sancito ex art. 3 DM
19.2.2000; può probabilmente mettersi in dubbio che il rifiuto di pagare un debito prescritto sia tecnicamente una condotta che determina, di per sé sola, un danno ingiusto.
La pretesa dei ricorrenti si fonda, infatti, sull'assunto che essi
(a) non potevano conoscere quale sarebbe stato il termine di prescrizione,
(b) non erano in grado di calcolarlo perché non conoscevano, nemmeno, la scadenza del titolo.
Tale seconda affermazione sottintende, tuttavia, che il consumatore/investitore sia rimasto immobile perché intimamente convinto che i Buoni Fruttiferi acquistati fossero ancora validi, efficaci e produttivi di rendimento.
I Buoni Postali oggetto del presente ricorso risultano essere stati emessi tra il febbraio 2002 e il marzo
2007; la richiesta di chiarimenti sulle condizioni di rimborso risalirebbe a Marzo 2024 e avrebbe avuto genesi casuale (dice la difesa che i ricorrenti si recavano presso l'Ufficio Postale di Felegara per compiere altre operazioni e nell'occasione chiedevano informazioni sul rendimento dei predetti Buoni, nella convinzione che avessero durata ventennale). pagina 2 di 4 Dislocato l'inadempimento all'obbligo di consegna del foglio informativo sul piano degli obblighi informativi cd di protezione, nel caso di specie difetta, tuttavia, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di derivazione causale diretta tra la tipologia di informazione non trasmessa e il tipo di atto autolesivo (la mancata riscossione) deliberato dal cliente.
In particolare, la mancata consegna del foglio informativo non può incidere sulla conoscenza del termine di prescrizione della pretesa di rimborso: la prescrizione è decennale, si tratta quindi di un termine sovrapponibile a quello generale per i diritti di credito.
Il foglio risulta decisivo (recte: può risultare decisivo) perché la mancata consegna non avrebbe consentito ai ricorrenti di rendersi conto della scadenza (primigenia): sul punto, afferma la difesa che i ricorrenti sono rimasti fermi perché agivano nella convinzione che i Buoni avessero “durata ventennale”.
Ciò che manca – perché la pretesa dei ricorrenti si traduca in un diritto azionabile in via risarcitoria – è
l'elemento conoscitivo che consente di imputare al silenzio l'ulteriore convincimento della durata ventennale del buono1.
In difetto (della dimostrazione) di tale nesso di collegamento (essenziale), non si può affermare che il consumatore ha visto delusa la propria pretesa acquisitiva al rendimento di un titolo ventennale2. 1 Tale conclusione potrebbe essere giustificata a fronte di un quadro ricostruttivo più ampio che consenta di affermare che il consumatore (a) sia stato indotto a concludere un investimento diverso da quello richiesto (ad esempio sulla base di una lacunosa o infedele consulenza), (b) abbia concluso un investimento diverso da quello, ventennale, che aveva in precedenza richiesto. In difetto di dati circostanziali precisi, la mancata consegna del foglio informativo induce uno stato di ignoranza sulla scadenza: tale omissione è componente del fatto lesivo, ma nulla dice sulla meritevolezza dell'interesse alla ricomposizione della dimensione quantitativa del proprio patrimonio (che è interesse diverso da quello di essere reso edotto della data di scadenza). Tale interesse risulta tradito dalla lacunosa condotta dell'impiegato postale, ove vi siano elementi concreti che lascino intendere che, all'esito della sottoscrizione, il consumatore se ne sia tornato a casa convinto che il buono avesse durata ventennale. 2 Tale affermazione rende irrilevante la violazione dell'obbligo di consegna: l'obbligo è funzionale (si noti: non alla definizione del diritto trasferito mediante consegna del titolo, giacché quello è definito dalle condizioni di emissione, bensì) alla semplificazione del meccanismo di reperimento del regolamento contrattuale. Tutti i buoni riportano la stampigliatura che rimanda alle condizioni di emissione: la consegna non soppianta quelle condizioni, ma è atto strumentale che ne favorisce la conoscenza. L'obbligo di consegna del foglio informativo –istituzionalizzato ex art. 3 DM cit.– ha la funzione di
-rendere essenziali anche circostanze e profili regolamentari che essenziali non sarebbero (cfrart. 1429c.c.): la ricezione nel tessuto contrattuale di quegli elementi ne sanziona il dislocamento dall'area dell'irrilevante (quella dei cd 'motivi')a quella dell'interesse garantito in via contrattuale (il diritto di credito);
-facilitare la comunicazione, per far conoscere al cliente i propri diritti ed impedire che l'emittente pretenda ciò che il cliente non poteva conoscere di essere tenuto a fare. E' quindi sempre diritto del cliente pretendere la consegna, in qualunque momento, del foglio e rientrare delle eventuali spese (ingiustificate) sostenute entrare in possesso delle informazioni rese necessarie o pretendere la risoluzione nel caso in cui dal foglio informativo emergano condizioni di emissione diverse da quelle che erano state richieste all'operatore allo sportello o da questi proposte. Il diritto a 'rientrare' dell'investimento scaduto attinge, di contro, a una dinamica affatto diversa. pagina 3 di 4 Consegue il rigetto della domanda.
Alla luce delle oscillazioni della giurisprudenza in materia, vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1776/24 RG, così decide: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Parma, 14/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
Esso presuppone la delusione di un'aspettativa a un tipo di investimento, che può essere valorizzata dalla mancata consegna del foglio informativo solo a patto si dimostri che la mancata consegna di quel foglio informativo (o di un foglio informativo relativo a un diverso prodotto) abbia impedito al consumatore di rendersi conto di aver acquistato qualcosa di diverso da quello che poteva legittimamente aspettarsi sulla base delle dichiarazioni (promesse) del 'venditore' o di quelle fornite dallo stesso consumatore. pagina 4 di 4