TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/02/2026, n. 3438
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 29 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 13 settembre 2023
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche normative

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le successive disposizioni abbiano reso operative procedure già previste, senza innovare sull'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi europei in materia di appalti pubblici

    Il Tribunale ha escluso che il payback incida sulle procedure di affidamento o sui contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende in modo non imprevedibile. Ha inoltre richiamato la Corte Costituzionale nel ritenere non dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

  • Rigettato
    Violazione delle tempistiche normative

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le successive disposizioni abbiano reso operative procedure già previste, senza innovare sull'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi europei in materia di appalti pubblici

    Il Tribunale ha escluso che il payback incida sulle procedure di affidamento o sui contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende in modo non imprevedibile. Ha inoltre richiamato la Corte Costituzionale nel ritenere non dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

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    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le successive disposizioni abbiano reso operative procedure già previste, senza innovare sull'aspetto sostanziale.

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    Violazione dei principi europei in materia di appalti pubblici

    Il Tribunale ha escluso che il payback incida sulle procedure di affidamento o sui contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende in modo non imprevedibile. Ha inoltre richiamato la Corte Costituzionale nel ritenere non dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

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    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

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    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le successive disposizioni abbiano reso operative procedure già previste, senza innovare sull'aspetto sostanziale.

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    Il Tribunale ha escluso che il payback incida sulle procedure di affidamento o sui contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende in modo non imprevedibile. Ha inoltre richiamato la Corte Costituzionale nel ritenere non dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

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    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

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    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le successive disposizioni abbiano reso operative procedure già previste, senza innovare sull'aspetto sostanziale.

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    Il Tribunale ha escluso che il payback incida sulle procedure di affidamento o sui contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende in modo non imprevedibile. Ha inoltre richiamato la Corte Costituzionale nel ritenere non dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

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    Violazione dei principi europei in materia di appalti pubblici

    Il Tribunale ha escluso che il payback incida sulle procedure di affidamento o sui contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende in modo non imprevedibile. Ha inoltre richiamato la Corte Costituzionale nel ritenere non dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

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    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittimità retroattiva e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

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    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, pertanto non era applicabile il principio di irretroattività né si poteva far affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita originario. La Corte Costituzionale ha confermato la ragionevolezza e proporzionalità della misura.

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    Violazione delle tempistiche normative

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse sostanzialmente noto fin dal 2015 e che le successive disposizioni abbiano reso operative procedure già previste, senza innovare sull'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Violazione dei principi europei in materia di appalti pubblici

    Il Tribunale ha escluso che il payback incida sulle procedure di affidamento o sui contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende in modo non imprevedibile. Ha inoltre richiamato la Corte Costituzionale nel ritenere non dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/02/2026, n. 3438
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3438
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo