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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 123 dell'anno 2019.
TRA
, residente in [...]
11, e , residente in [...], rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Francesco Spinazzola, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Francesco Amenduni (via Sparano da Bari n. 35)
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Barletta alla via Controparte_1
Andria – S.S. 170 Km 24.5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Barracchia e Domenico
Insanguine, come da mandati in atti, ed elettivamente domiciliata in Barletta presso lo studio dell'avv. Carlo Barracchia (via Romania n. 27)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 25.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo depositati presso il Tribunale di Trani, gli architetti ed chiesero la condanna della al Parte_1 Parte_2 Controparte_1 pagamento dei compensi loro spettanti per l'attività di redazione del Piano particolareggiato generale e del Piano esecutivo del primo e secondo lotto funzionale del Polo Logistico per l'autotrasporto in località Petraro in Barletta alla SS 170 Barletta-Andria, Km 24,5, nonché per l'attività di direzione dei lavori.
Il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento del ricorso proposto da condannò la Parte_1
al pagamento in suo favore dell'importo di € 63.256,26, mentre, in accoglimento del CP_1
ricorso proposto da condannò la medesima società al pagamento in suo favore Parte_2 dell'importo di € 135.575,50.
propose opposizione avverso entrambi i provvedimenti monitori. CP_1
Nell'opposizione avverso il d.i. n. 198/2006, ottenuto dall'arch. dedusse Parte_1 CP_1
che:
- l'incarico conferito all'arch. aveva riguardato la redazione del progetto esecutivo e Parte_1
la direzione lavori, non invece la redazione del piano particolareggiato, attribuibile al solo arch.
Parte_2
- la parcella dell'arch. nonostante la vidimazione dell'Ordine professionale di Parte_1
appartenenza, era errata;
- non erano state mai consegnate le tavole progettuali;
- aveva già corrisposto al ricorrente € 74.047,01, importo che doveva ritenersi congruo CP_1 per l'opera dallo stesso prestata.
La società opponente avanzò anche domanda riconvenzionale, lamentando che entrambi i professionisti non avessero curato la direzione dei lavori con la dovuta diligenza, essendo emersi difetti di costruzione (tuttavia mai denunciati).
La concluse quindi per la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da il CP_1 Parte_1
rigetto di ogni pretesa creditoria, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il risarcimento dei danni per lesione all'immagine imprenditoriale.
Costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contestarne la fondatezza,
l'arch. dedusse che: Parte_1
- la redazione del Piano particolareggiato generale (necessaria per la richiesta di variante al PRG dinanzi al Comune di Barletta, successiva alla presentazione di un primo progetto al Banco di
Napoli al fine di ottenere il finanziamento dell'opera) fu eseguita congiuntamente con l'arch. Per_1
pagina 2 di 14 viva e che, alla conclusione, per ragioni di opportunità politica, si optò per far risultare unicamente questi come firmatario dell'elaborato;
- l'imputazione delle somme versate in acconto al progetto esecutivo del primo e del secondo lotto fu frutto di un accordo con la;
CP_1
- gli addebiti di cattiva esecuzione delle opere erano infondati, poiché esse erano state eseguite correttamente e i vizi lamentati, mai denunciati prima, erano solo supposti.
Nell'opposizione avverso il d.i. n. 208/2006, ottenuto dall'arch. , dopo aver Controparte_2
formulato le medesime censure indirizzate all'arch. dedusse che al professionista erano Parte_1 stati già versati acconti per € 106.626,43, per la redazione del piano particolareggiato generale, per il progetto esecutivo e la direzione dei lavori.
La quindi concluse per la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da il CP_1 Parte_2
rigetto di ogni pretesa creditoria, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed il risarcimento dei danni per lesione all'immagine imprenditoriale.
Costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contestarne la fondatezza,
l'arch. dedusse che: Parte_2
- le somme corrispostegli non erano quelle indicate da , ma quelle indicate nelle fatture CP_1
emesse (per € 80.882,85), che si riferivano alla redazione del progetto consegnato al Banco di
Napoli, erroneamente denominato “piano particolareggiato”, che aveva esaurito la sua funzione quando fu dichiarato finanziabile, e alla redazione di sei varianti;
- il piano urbanistico particolareggiato presentato al Comune di Barletta per l'ottenimento della variante al PRG ed il progetto erano stati redatti unitamente all'arch. Parte_1
I due giudizi, inizialmente istruiti separatamente con prove orali, furono riuniti con ordinanza del
27.01.2013, con la quale fu anche disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare il compenso spettante ai professionisti per l'opera congiuntamente svolta, tenuto conto dell'eventuale incidenza del piano presentato al Banco di Napoli.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1514/2018 dell'11.7.2018, ha accolto l'opposizione promossa nei confronti dell'arch. e revocato il d.i. n. 198/2006, con condanna Parte_1 dell'opposto al pagamento delle spese di lite;
ha accolto l'opposizione promossa nei confronti dell'arch. revocato il d.i. n. 208/2006, accertato un residuo debito della di € Parte_2 CP_1
10.982,57 e condannato la stessa al pagamento di detta somma oltre interessi, nonché al pagamento di un mezzo delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado:
pagina 3 di 14 - ha ritenuto ammissibile la domanda di tesa all'accertamento degli importi pagati ai CP_1
due professionisti (che, pur formalmente nuova, poiché formulata alla precisazione delle conclusioni, poteva ritenersi contenuta nell'eccezione di pagamento e di estinzione dell'obbli- gazione);
- ha rilevato l'assenza di contestazioni circa l'esistenza di un contratto d'opera intellettuale tra le parti;
- ha affermato la correttezza dell'accertamento svolto dal c.t.u. in relazione alle prestazioni professionali rese e alla determinazione del compenso spettante ai due tecnici, per € 87.933,05;
- ha rilevato l'assenza di contestazioni sulla circostanza che la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori fossero state affidate ad entrambi gli architetti e dagli stessi congiuntamente svolte;
- ha ritenuto provato che il progetto esecutivo non sia rimasto ad uno stadio preliminare, avendo ottenuto l'approvazione da parte degli organismi comunali competenti;
- ha affermato che i manufatti sono stati effettivamente realizzati, senza che siano state mosse contestazioni formali sino alla riconvenzionale svolta da , poi abbandonata nel corso del CP_1
giudizio;
- ha condiviso la scelta del c.t.u. di determinare l'importo dei lavori in base a quanto risultante dal documento del Ministero dello Sviluppo Economico, attese l'omessa verifica delle opere, l'assenza di un computo metrico consuntivo, l'assenza di un contratto tra le parti e l'inutilizzabilità degli altri due documenti (il computo metrico estimativo redatto dagli architetti mancava dell'approvazione da parte di ed era stato comunque contestato;
l'atto notorio redatto dalla e CP_1 CP_1 dall'arch. includeva spese accessorie estranee alla progettazione e alla direzione dei Parte_2
lavori, come ad esempio l'acquisto di macchinari);
- ha affermato che l'arch. non aveva assolto all'onere della prova in merito Parte_1 all'affidamento e all'esecuzione dell'incarico di redazione del piano particolareggiato generale: il professionista non risultava menzionato in nessun documento;
mancava un atto di affidamento dell'incarico; le tavole progettuali erano a firma del suolo arch. le fatture emesse da Parte_2
aventi ad oggetto il piano particolareggiato, non menzionavano una divisione del Parte_2
compenso con altro professionista, mentre le quattro fatture prodotte da imputavano Parte_1
l'onorario alla “progettazione esecutiva del primo e secondo lotto” e non anche alla progettazione del piano particolareggiato;
era rimasto indimostrato il presunto accordo teso dapprima a fatturare il progetto esecutivo e la direzione dei lavori e solo in seguito il piano particolareggiato;
erano anche condivisibili i rilievi contenuti nella CTU (poiché nelle mascherine delle tavole di progetto non pagina 4 di 14 risultava il nome di doveva ritenersi che il solo progettista del piano particolareggiato Parte_1
generale fosse stato il quale risultava anche essere il progettista esclusivo delle Parte_2
concessioni e delle varianti);
- ha condiviso l'affermazione del c.t.u. per cui il progetto presentato al Banco di Napoli costituisse una prima stesura di massima del piano particolareggiato, utile per accedere al finanziamento, ed avesse le stesse caratteristiche del piano presentato al Comune , donde la conclusione per Parte_3
cui avesse lavorato in virtù di un unico incarico e non avesse redatto un doppio piano Parte_2
particolareggiato;
- ha fatto proprie le conclusioni del perito anche in ordine alla determinazione degli onorari complessivi spettanti per la redazione del piano particolareggiato e del piano esecutivo e per la direzione dei lavori (€ 135.801,95);
- ha stabilito che all'arch. dovesse essere liquidato un onorario pari ad € 43.996,53 Parte_1
(quota corrispondente alla metà di € 87.993,05, retribuzione complessiva da riconoscere ai professionisti per il progetto esecutivo e la direzione dei lavori) e che, avendo egli ricevuto - per sua stessa ammissione - pagamenti maggiori (per € 74.045,72), l'opposizione nei suoi confronti dovesse essere accolta.
- ha stabilito che all'arch. dovesse essere liquidato un onorario pari ad € 91.805,42 Parte_2
(corrispondente alla somma di € 47.808,89, per la redazione del piano particolareggiato generale, e di € 43.996,53, quota parte del compenso per il progetto esecutivo e la direzione lavori) e che, avendo egli ammesso pagamenti precedenti per € 80.822,85, la dovesse essere CP_1 condannata al pagamento del minore importo di € 10.982,57.
Avverso tale decisione hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
14.01.2019, gli architetti e chiedendo, per i motivi Parte_1 Parte_2 di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, previo l'ordine di acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi e per
l'effetto degli artt. 283 e 351 cpc, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, anche con provvedimento inaudita altera parte, in considerazione dell'imminente udienza ex art.
547 cpc che vede debitore pignorato l'arch. Parte_1
2) sempre in via preliminare ed in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi istruttori già tempe- stivamente richiesti in primo grado, con l'escussione dei testi già indicati e sui capitoli articolati e disporre la rinnovazione di CTU sul quesito indicato in primo grado, escludendo i quesiti già esclusi dal giudice del tribunale e, in via subordinata, riconvocare il consulente tecnico d'ufficio per
i chiarimenti richiesti in primo grado e non forniti;
pagina 5 di 14 3) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per erronea e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per la soluzione della causa ed in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello proposto: - rigettare l'opposizione proposta verso
[...]
, confermando il decreto ingiuntivo n. 198/2006 emesso dal Tribunale di Trani in Parte_1
favore del medesimo e, accertato il residuo debito di € 63.256,56, Parte_1
condannare a pagare detta somma allo stesso, con la rivalutazione monetaria per i CP_3
fenomeni svalutari, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- rigettare
l'opposizione proposta verso , confermando il decreto ingiuntivo n. 208/2006 Parte_2
emesso dal Tribunale di Trani in favore dell'arch. medesimo e, accertato il residuo Parte_2
debito di € 135.575,50, condannare a pagare detta somma allo stesso, con la CP_3
rivalutazione monetaria per i fenomeni svalutari, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
4) riformare la sentenza anche nel capo relativo alle spese del giudizio, condannando l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado del giudizio oltre iva e cnpa come per legge ed alla restituzione delle spese già eventualmente pagate dall'arch. . Parte_1
Si è costituita in appello la contestando la fondatezza dell'impugnazione e Controparte_1 chiedendone l'integrale rigetto.
Ravvisata la necessità, la causa, in grado di appello, è stata istruita con prove orali e con una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Con il primo motivo di appello si censura l'erronea e contradditoria valutazione dei fatti, deter- minata anche dalla mancata ammissione di istanze di prova rilevanti ai fini decisori.
Gli appellanti lamentano la lesione dei loro diritti difensivi, atteso che, a causa del rigetto delle loro richieste istruttorie, non è stato possibile dimostrare che l'incarico per la redazione del progetto particolareggiato generale era stato affidato congiuntamente ai due architetti e che la decisione di indicare negli atti ufficiali solo l'arch. dipese da ravvisate ragioni di opportunità. Il Parte_2
Tribunale avrebbe omesso di motivare il rigetto delle richieste di prova e, quindi, la sentenza sarebbe contraddittoria per aver accolto l'opposizione come conseguenza del mancato assolvimento degli oneri probatori da parte di Parte_1
Con il secondo motivo di appello si censura l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla co-redazione del progetto particolareggiato generale (ritenuta non dimostrata) ed alla determinazione del compenso spettante ai professionisti.
Gli appellanti denunciano l'errata valutazione delle prove documentali, in particolare dei progetti presentati al Banco di Napoli e al Comune di Barletta, ritenuti dal Tribunale identici ed attribuiti al pagina 6 di 14 solo che sarebbe stato già remunerato. Inoltre, essi lamentano la nullità della CTU, fatta Parte_2
integralmente propria dal primo giudice, a causa di un inammissibile allargamento del tema d'indagine disposto dal G.I. (con riferimento alla paternità degli elaborati progettuali;
per aver posto a fondamento della determinazione del valore dei lavori un documento di natura amministrativa e non gli elaborati esibiti dai professionisti presso l'Ordine di appartenenza), nonché a causa di evidenti errori valutativi.
Con il terzo motivo di appello si impugna la decisione sulle spese, anche per non avere il Tribunale tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente.
Questa Corte, con ordinanza del 13.2.2023, avendo apprezzato la serietà delle censure formulate dagli appellanti, ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo l'espletamento delle prove orali non ammesse in primo grado ed il rinnovo dell'approfondimento tecnico.
Le nuove prove andranno valutate unitariamente e nel loro insieme, anche perché esse hanno riguardato i punti dirimenti della controversia. Conseguentemente, evidenti ragioni di opportunità e la necessità di garantire coerenza logica e strutturale alla decisione suggeriscono di esaminare congiuntamente i motivi di gravame.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Le richieste di prova orale di parte appellante, disattese in primo grado, ritualmente reiterate, miravano a fare chiarezza circa il conferimento dell'incarico per la progettazione del nuovo piano particolareggiato generale anche all'arch. ed il suo materiale contributo. Parte_1
La sentenza di primo grado è contraddittoria nella parte in cui rimprovera a il Parte_1
mancato assolvimento degli oneri probatori, senza però dar conto del rigetto irragionevole delle istanze di prova sul punto, con cui si è materialmente impedita al creditore la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Sul punto l'arch. ha formulato un'articolata doglianza che la Corte, sulla base di Parte_1
quanto testé premesso, ha condiviso. È stata dunque ammessa la prova orale su circostanze miranti a dimostrare che: dopo la presentazione del progetto al Banco di Napoli, essendo l'intervento impegnativo, all'arch. fu affiancato l'arch. per una nuova progettazione Parte_2 Parte_1
generale ed urbanistica, per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi del primo e del secondo lotto funzionale delle strutture di cui al progetto generale, nonché per la direzione dei lavori
(capitolo di prova di cui al paragrafo “5” della comparsa di costituzione e risposta in primo grado dell'arch. ; il progetto generale presentato al Comune di Barletta fu congiuntamente Parte_1
redatto dai due architetti, mentre, per i progetti esecutivi del primo e del secondo lotto, furono incaricati anche altri professionisti, in considerazione della complessità del progetto (capitolo di pagina 7 di 14 prova di cui alla lettera “G” della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.); con frequenza quasi giornaliera, da luglio 1999, (legale rappresentante della e Controparte_4 CP_1 dell'impresa appaltatrice delle opere) si era recato presso lo studio dell'arch. al fine di Parte_1
discutere con gli altri tecnici coinvolti i dettagli del progetto generale da sottoporre al vaglio del
Consiglio comunale di Barletta per ottenere la variante al PRG ed il permesso di costruire (cap. lett.
“H” della succitata memoria); i due tecnici e la committenza decisero di far firmare il progetto al solo arch. per ragioni di opportunità legate alla circostanza che l'arch. Parte_2 Parte_1
essendosi candidato alle elezioni amministrative in un partito dell'opposizione, non godeva di simpatie in seno all'amministrazione comunale (cap. lett. “I” della succitata memoria).
L'eccezione di inammissibilità della prova orale, ai sensi degli artt. 2721 e segg. c.c., più volte sollevata da , è infondata. CP_1
In disparte il rilievo per cui essa è stata disposta su circostanze per le quali risultava già un fondamento di prova documentale, va osservato che – come confermato da consolidata giurispru- denza – le preclusioni di cui alle citate disposizioni non sono assolute o inderogabili: non integra violazione dell'art. 2721, co. 1, c.c., l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'og- getto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo – ai sensi del secondo comma del medesimo articolo – alla sua natura, alla qualità delle parti e ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (cfr. Cass. civ., sez. VI, 7 giugno 2013, n. 14457;
Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2022, n. 21411).
Ebbene, la prova articolata dall'arch. sulle specifiche circostanze ammesse in questo Parte_1
grado, oltre che ammissibile si palesava come necessaria, in quanto mirante a definire il contenuto del rapporto professionale che, indiscutibilmente, ha legato i due architetti alla società committente.
Di tanto, comunque, vi erano già significative evidenze: non si spiegherebbe diversamente il possesso da parte dell'arch. degli elaborati del piano particolareggiato generale, esibiti Parte_1 presso l'Ordine professionale di appartenenza per il parere di congruità sulla richiesta dei compensi;
inoltre, la co-redazione anche del piano particolareggiato è stata più volte affermata dall'altro professionista incaricato, arch. Alla luce di ciò, non si poteva non disporre un Parte_2
approfondimento istruttorio.
Precise e concordanti si sono rivelate le deposizioni rese dai testi - tutti “qualificati” - all'udienza del 31.03.2023. Il loro contenuto è del tutto aderente a quanto affermato dall'arch. in Parte_1
ordine alla riferibilità anche allo stesso della redazione del piano particolareggiato generale presentato al Comune di Barletta.
pagina 8 di 14 In particolare, l'ing. (professionista coinvolto nella vicenda de qua per altri Persona_2
aspetti tecnici, esulanti la progettazione del piano particolareggiato generale) ha dichiarato di essere a conoscenza che l'arch. è stato il progettista del piano particolareggiato generale, Parte_1
unitamente all'arch. e di aver avuto contezza del piano proprio presso lo studio di Parte_2
dove si svolgevano periodicamente le riunioni di coordinamento, alle quali era Parte_1
presente quasi sempre il legale rappresentante della;
ha riferito che il progetto generale CP_1
presentato al Comune di Barletta fu redatto congiuntamente da e mentre, Parte_2 Parte_1
nella redazione del progetto esecutivo, furono coinvolti altri professionisti, compreso lo stesso
[...]
ha ribadito che il legale rappresentante della è stato presente ai diversi incontri Per_2 CP_1
che si sono tenuti con gli altri tecnici (essendovi stato presente egli stesso) nel corso della fase progettuale ed esecutiva;
ha infine riferito che era coprogettista dell'intervento pur non Parte_1
avendo apposto la propria firma, precisando che i file su cui dovevano lavorare gli altri tecnici
(compreso lo stesso di venivano forniti personalmente da Per_2 Parte_1
Il secondo teste, (all'epoca collaboratore dell'arch. , ha confermato Testimone_1 Parte_1
che per la complessità della progettazione, oltre che per ragioni logistiche, dopo il progetto generale inviato al Banco di Napoli, all'arch. fu affiancato l'arch. i quali redassero la Parte_2 Parte_1
nuova progettazione generale ed urbanistica presentata al Comune di Barletta;
ha confermato che le riunioni con gli altri professionisti coinvolti (incaricati della redazione dei progetti esecutivi) avvenivano presso lo studio di in quanto esecutore materiale dell'immissione in Parte_1
computer attraverso il programma “CAD”, ha confermato che all'epoca dei fatti, con frequenza quasi giornaliera, il legale rappresentante della si recava presso lo studio di con CP_1 Parte_1
l'arch. al fine di discutere i dettagli del progetto generale;
ha riferito che fu lo stesso Parte_2
a rappresentargli le ragioni di opportunità relative all'omessa apposizione della propria Parte_1
firma sul progetto, legate al fatto che il tecnico, essendosi candidato alle elezioni amministrative in un partito dell'opposizione, non godeva di simpatie in ambito amministrativo.
L'ing. (anch'egli professionista coinvolto nella vicenda de qua per altri aspetti Persona_3
tecnici, esulanti la progettazione del piano particolareggiato generale) ha confermato che dopo la presentazione del progetto generale al Banco di Napoli, poiché l'intervento era particolarmente impegnativo, all'arch. fu affiancato l'arch. per una nuova progettazione Parte_2 Parte_1
generale ed urbanistica e la redazione dei progetti di massima ed esecutivi del primo e del secondo lotto funzionale delle strutture di cui al progetto generale, nonché per la direzione dei lavori, e ha precisato di essersi sempre interfacciato con l'arch. presso il suo studio;
ha confermato Parte_1
che il progetto generale presentato al Comune di Barletta fu redatto da entrambi gli architetti,
pagina 9 di 14 precisando che ai progetti esecutivi del primo e del secondo lotto contribuirono altri professionisti, tra cui egli stesso (per i calcoli strutturali); ha confermato di aver conosciuto Controparte_4
(legale rappresentante della ) proprio nel corso di una delle quasi giornaliere riunioni che CP_1 si tenevano presso lo studio dell'arch. al fine di discutere i dettagli del progetto Parte_1
particolareggiato generale da sottoporre al Comune di Barletta;
ha infine confermato che ragioni di opportunità, legate al fatto che si era presentato alle elezioni amministrative in un Parte_1
partito di opposizione, sconsigliarono l'apposizione della sua firma sul progetto generale.
Come già puntualizzato, le emergenze della prova testimoniale sono precise e concordanti.
In base ad esse non può non affermarsi che l'arch. sia stato co-redattore anche del Parte_1 progetto particolareggiato generale unitamente all'arch. il suo contributo alla redazione Parte_2
è stato espressamente riconosciuto da ciascuno dei tre testi escussi;
inoltre, ulteriori elementi emersi
- come, ad esempio, la consegna dei file di lavoro da parte sua ai professionisti chiamati a cooperare per il progetto esecutivo o la circostanza che presso il suo studio si tenevano le frequenti riunioni di coordinamento tra professionisti e committenza - avrebbero comunque ragionevolmente consentito di affermare un suo ruolo di rilievo nella elaborazione anche del piano particolareggiato generale, sì da rendere superflua ogni digressione sulle ragioni che consigliarono di non far apparire il suo nome sugli elaborati destinati al vaglio del Consiglio comunale (pur adeguatamente dimostrate).
Chiariti i dubbi circa la riferibilità ad entrambi i professionisti, e non già al solo del Parte_2
progetto generale, va affrontato il tema dei compensi ad essi spettanti per la redazione del piano particolareggiato generale, del piano esecutivo e per la direzione lavori.
Le doglianze degli appellanti sulla scelta del Tribunale di recepire integralmente le conclu-sioni della consulenza tecnica d'ufficio sono interamente condivisibili.
Difatti, non convincono né le affermazioni in ordine all'opera professionale concretamente prestata
(il c.t.u. ha concluso che il progetto presentato al Comune di Barletta sia nient'altro che uno
“sviluppo” dell'elaborato presentato al Banco di Napoli), né l'esorbitanza dell'indagine (rispetto al quesito meramente valutativo posto dal Tribunale, il c.t.u. - esulando dalla propria competenza - ha escluso ogni contributo di alla redazione del piano particolareggiato generale), né le Parte_1
metodologie di calcolo adottate per la determinazione dei compensi professionali (in quanto basate sull'uso di un documento con funzioni amministrative, redatto dalla Commissione del MISE, in luogo di un documento di natura contabile, come il computo metrico estimativo, prodotto dagli appellanti), donde l'affermazione di inutilizzabilità della relazione peritale del primo grado e la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 10 di 14 Al nuovo consulente è stato chiesto di: accertare la diversità o identità o sovrapponibilità, anche parziale, dei progetti di Piano Particolareggiato presentati al Banco di Napoli ed al Comune di
Barletta, avuto riguardo anche alle varianti apportate dall'arch. determinare, alla luce Parte_2 delle tariffe vigenti all'epoca e delle contestazioni mosse con l'atto di appello, il compenso spettante agli appellanti per la prestazione professionale de qua, tenuto conto della documentazione versata in atti (computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, disciplinare tecnico, capitolato speciale d'appalto, progetti redatti e loro allegati) e verificando la rispondenza agli stessi delle opere e lavorazioni effettivamente realizzate. Al c.t.u., nel prosieguo, è stata fornita l'indicazione di fondare i propri calcoli sul computo metrico estimativo redatto dai professionisti e prodotto all'Ordine di appartenenza, trattandosi di computo finale, quindi “a consuntivo”, rappresentativo delle opere effettivamente eseguite (comunque da verificare in loco, voce per voce), senza la necessità di accertarne la qualità e di eseguire rilievi geometrici, strutturali e materici.
Le risposte fornite dal consulente nominato dalla Corte, ing. , sono Persona_4
totalmente condivisibili.
In risposta al primo quesito (circa diversità, identità o sovrapponibilità, anche parziale, dei progetti presentati al Banco di Napoli ed al Comune di Barletta), il c.t.u. ha chiarito che i due progetti possono dirsi sovrapponibili solo per le prime 3 tavole, mentre le tavole 4 e 5 presentate al Banco di
Napoli e le tavole 4, 5, 6 e 7 presentate al Comune di Barletta non sono sovrapponibili, pur appartenenti tutte alla stessa idea progettuale.
L'adesione della Corte a dette risultanze deriva dalla constatazione che il c.t.u. è stato meticoloso nell'illustrare il contenuto specifico delle singole tavole appartenenti ai due diversi progetti (questo, del resto, era il solo modus procedendi che avrebbe consentito al consulente di rispondere in maniera esaustiva al quesito). Su tale operato e sul contenuto dei conseguenti rilievi non sono sorte contestazioni meritevoli di considerazione.
Non deve destare meraviglia l'affermazione che le prime tre tavole di ciascun elaborato proget- tuale siano coincidenti, dal momento che in esse sono confluiti esclusivamente rilievi fotogram- metrici, planimetrie e altri rilievi in genere che, avendo ad oggetto la medesima area di intervento, dovevano inevitabilmente combaciare. Per concludere, quindi, sulla sostanziale (e obbligata) coin- cidenza delle prime tre tavole non può fondarsi alcun giudizio di sovrapponibilità degli elaborati progettuali nel loro complesso.
Quel che certamente rileva, ai fini dell'accertamento della prestazione resa dai professionisti ed ai fini della determinazione del loro compenso, è che le tavole da 4 a 7 predisposte per il Comune di
Barletta siano contenutisticamente differenti dalle tavole 4 e 5 predisposte tempo prima per l'otteni-
pagina 11 di 14 mento del finanziamento dal Banco di Napoli. Del resto, il progetto presentato al Banco di Napoli è di epoca più risalente rispetto a quello presentato al Comune e rispose ad esigenze Parte_3
differenti.
Le due prestazioni, quindi, devono essere assoggettate a due diverse liquidazioni.
Tale conclusione è confortata anche da quanto emerso in sede di prova orale, essendosi lì discusso di “una nuova progettazione generale ed urbanistica” (teste ed essendosi fatto concorde Tes_1
richiamo alle quasi quotidiane riunioni tecniche presso lo studio di (che sarebbero state Parte_1
invero superflue se il progetto presentato al Comune di Barletta fosse stato coincidente con il precedente progetto predisposto per il Banco di Napoli o, come varie volte sostenuto dall'appellata, una sua semplice riedizione / rielaborazione).
Pertanto, all'esito di una valutazione unitaria delle descritte risultanze, l'affermazione dell'appel- lata circa l'identità dei due elaborati, reiterata nella comparsa conclusionale, resta meramente asser- tiva (in primis perché non poggia su evidenze documentali) e risulta poi recessiva anche rispetto ai chiarimenti forniti dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni di parte.
Da ultimo, vanno condivise le conclusioni peritali sulla determinazione del compenso comples- sivamente spettante ai due professionisti.
Il criterio di determinazione dei compensi adoperato dal c.t.u. è esente da censure. Il perito ha tenuto distinte le tre diverse prestazioni richieste ai professionisti e ha poi individuato, per ognuna di esse, la base di calcolo: è condivisibile la scelta di considerare, per la redazione del piano parti- colareggiato generale, l'intero importo totale contabilizzato, perché deve tenersi conto dell'idea pro- gettuale nel suo complesso, e quindi di tutto quello che era stato previsto e progettato;
con riferimento al progetto esecutivo, è condivisibile la scelta di escludere dalla base di calcolo tutte le opere il cui progetto non è stato redatto da e nonché l'importo delle opere Parte_1 Parte_2
edili non eseguite;
parimenti condivisibile è la scelta di escludere, con riferimento alla direzione lavori, i costi relativi agli arredi (di per sé non necessitanti di una d.l.) ed alle opere edili ed impiantistiche non eseguite.
Le contestazioni formulate da non appaiono meritevoli di considerazione, poiché CP_1
mirano ingiustificatamente ad escludere dal computo vari lavori (e, tuttavia, vanno anche qui riconosciuti il rigore e la precisione con cui il c.t.u. ha determinato la base di calcolo, ha escluso voci e lavori non riferibili ai due professionisti, ha infine fatto verifiche in loco al fine di accertare la rispondenza tra dichiarato ed effettivamente eseguito, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte), ad individuare criteri di calcolo differenti (ma in difformità a quanto dalla Corte
pagina 12 di 14 stabilito) e a disseppellire la consulenza di primo grado (espressamente dichiarata inutilizzabile in questo grado di giudizio).
Il c.t.u. ha comunque fornito risposta alle anzidette osservazioni, riferendo di aver accertato l'esistenza delle sole opere ricomprese nel computo metrico, escludendo le opere che non sono state rinvenute ancorchè vi fossero tracce della loro precedente esistenza (nonostante tra il periodo in cui si sono svolti i fatti e l'epoca dell'accertamento corra un lasso di tempo di circa venti anni e possa agevolmente presumersi che prima fossero presenti).
Il consulente ha determinato in € 195.751,33 il compenso complessivamente spettante agli architetti ed per lo svolgimento di tutta l'attività dedotta in giudizio. Parte_1 Parte_2
In assenza di elementi di differenziazione, esso va esattamente ripartito tra i due professionisti.
Essendo incontestato che l'arch. ha già percepito da acconti per € Parte_1 CP_1
74.046,43, riferibili alle prestazioni professionali per cui si controverte, allo stesso va liquidato l'importo di € 23.829,23, corrispondente alla differenza tra gli acconti suddetti e la quota spettantegli, corrispondente all'esatta metà del compenso complessivo determinato dal c.t.u..
Prive di pregio sono le eccezioni di di inammissibilità della modificazione della CP_1
domanda da parte di atteso che la diversa quantificazione o specifica-zione della Parte_1
pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta la prospettazione di una nuova causa petendi e quindi non dà luogo ad una domanda nuova.
Con riferimento alla determinazione del compenso netto spettante all'arch. allo stesso Parte_2 spetterà l'esatta metà dell'importo determinato dal c.t.u. quale compenso comples-sivo, e pertanto l'importo di € 97.875,66.
Dall'accoglimento dei primi due motivi di appello discende l'accoglimento del terzo motivo, afferente la regolamentazione delle spese, la quale segue il principio della soccombenza, ragion per cui dovrà essere condannata al pagamento delle spese legali del doppio grado di CP_1
giudizio, determinate in base al quantum decisum e liquidate come in dispositivo, nonché al paga- mento delle spese delle due consulenze tecniche espletate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione del 14.01.2019, da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1514/2018 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione civile, in
[...] composizione monocratica, in data 11.7.2018, tra gli appellanti e l'accoglie per Controparte_1 quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
pagina 13 di 14 1) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore dell'arch. dell'importo di € 23.829,23, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore dell'arch. dell'importo di € 97.875,66, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
3) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di e di delle spese e competenze del Parte_1 Parte_2
doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi 18.333,90, e, per il presente grado d'appello, in complessivi 19.777,60, di cui 1.165,50 per esborsi ed € 18.612,10 per compenso professionale, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori come per legge, dando atto che nella determinazione dei compensi è stato contemplato l'aumento tabellare del 30% per la difesa di più parti;
4) pone definitivamente a carico della i costi delle consulenze tecniche d'ufficio Controparte_1
espletate in entrambi i gradi di giudizio, nelle misure già liquidate.
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo - pagamento compenso prestazione d'opera intellettuale”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 123 dell'anno 2019.
TRA
, residente in [...]
11, e , residente in [...], rappresentati e difesi Parte_2 dall'avv. Francesco Spinazzola, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Francesco Amenduni (via Sparano da Bari n. 35)
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Barletta alla via Controparte_1
Andria – S.S. 170 Km 24.5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Barracchia e Domenico
Insanguine, come da mandati in atti, ed elettivamente domiciliata in Barletta presso lo studio dell'avv. Carlo Barracchia (via Romania n. 27)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 25.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo depositati presso il Tribunale di Trani, gli architetti ed chiesero la condanna della al Parte_1 Parte_2 Controparte_1 pagamento dei compensi loro spettanti per l'attività di redazione del Piano particolareggiato generale e del Piano esecutivo del primo e secondo lotto funzionale del Polo Logistico per l'autotrasporto in località Petraro in Barletta alla SS 170 Barletta-Andria, Km 24,5, nonché per l'attività di direzione dei lavori.
Il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento del ricorso proposto da condannò la Parte_1
al pagamento in suo favore dell'importo di € 63.256,26, mentre, in accoglimento del CP_1
ricorso proposto da condannò la medesima società al pagamento in suo favore Parte_2 dell'importo di € 135.575,50.
propose opposizione avverso entrambi i provvedimenti monitori. CP_1
Nell'opposizione avverso il d.i. n. 198/2006, ottenuto dall'arch. dedusse Parte_1 CP_1
che:
- l'incarico conferito all'arch. aveva riguardato la redazione del progetto esecutivo e Parte_1
la direzione lavori, non invece la redazione del piano particolareggiato, attribuibile al solo arch.
Parte_2
- la parcella dell'arch. nonostante la vidimazione dell'Ordine professionale di Parte_1
appartenenza, era errata;
- non erano state mai consegnate le tavole progettuali;
- aveva già corrisposto al ricorrente € 74.047,01, importo che doveva ritenersi congruo CP_1 per l'opera dallo stesso prestata.
La società opponente avanzò anche domanda riconvenzionale, lamentando che entrambi i professionisti non avessero curato la direzione dei lavori con la dovuta diligenza, essendo emersi difetti di costruzione (tuttavia mai denunciati).
La concluse quindi per la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da il CP_1 Parte_1
rigetto di ogni pretesa creditoria, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il risarcimento dei danni per lesione all'immagine imprenditoriale.
Costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contestarne la fondatezza,
l'arch. dedusse che: Parte_1
- la redazione del Piano particolareggiato generale (necessaria per la richiesta di variante al PRG dinanzi al Comune di Barletta, successiva alla presentazione di un primo progetto al Banco di
Napoli al fine di ottenere il finanziamento dell'opera) fu eseguita congiuntamente con l'arch. Per_1
pagina 2 di 14 viva e che, alla conclusione, per ragioni di opportunità politica, si optò per far risultare unicamente questi come firmatario dell'elaborato;
- l'imputazione delle somme versate in acconto al progetto esecutivo del primo e del secondo lotto fu frutto di un accordo con la;
CP_1
- gli addebiti di cattiva esecuzione delle opere erano infondati, poiché esse erano state eseguite correttamente e i vizi lamentati, mai denunciati prima, erano solo supposti.
Nell'opposizione avverso il d.i. n. 208/2006, ottenuto dall'arch. , dopo aver Controparte_2
formulato le medesime censure indirizzate all'arch. dedusse che al professionista erano Parte_1 stati già versati acconti per € 106.626,43, per la redazione del piano particolareggiato generale, per il progetto esecutivo e la direzione dei lavori.
La quindi concluse per la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da il CP_1 Parte_2
rigetto di ogni pretesa creditoria, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed il risarcimento dei danni per lesione all'immagine imprenditoriale.
Costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contestarne la fondatezza,
l'arch. dedusse che: Parte_2
- le somme corrispostegli non erano quelle indicate da , ma quelle indicate nelle fatture CP_1
emesse (per € 80.882,85), che si riferivano alla redazione del progetto consegnato al Banco di
Napoli, erroneamente denominato “piano particolareggiato”, che aveva esaurito la sua funzione quando fu dichiarato finanziabile, e alla redazione di sei varianti;
- il piano urbanistico particolareggiato presentato al Comune di Barletta per l'ottenimento della variante al PRG ed il progetto erano stati redatti unitamente all'arch. Parte_1
I due giudizi, inizialmente istruiti separatamente con prove orali, furono riuniti con ordinanza del
27.01.2013, con la quale fu anche disposta consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare il compenso spettante ai professionisti per l'opera congiuntamente svolta, tenuto conto dell'eventuale incidenza del piano presentato al Banco di Napoli.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1514/2018 dell'11.7.2018, ha accolto l'opposizione promossa nei confronti dell'arch. e revocato il d.i. n. 198/2006, con condanna Parte_1 dell'opposto al pagamento delle spese di lite;
ha accolto l'opposizione promossa nei confronti dell'arch. revocato il d.i. n. 208/2006, accertato un residuo debito della di € Parte_2 CP_1
10.982,57 e condannato la stessa al pagamento di detta somma oltre interessi, nonché al pagamento di un mezzo delle spese di lite.
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado:
pagina 3 di 14 - ha ritenuto ammissibile la domanda di tesa all'accertamento degli importi pagati ai CP_1
due professionisti (che, pur formalmente nuova, poiché formulata alla precisazione delle conclusioni, poteva ritenersi contenuta nell'eccezione di pagamento e di estinzione dell'obbli- gazione);
- ha rilevato l'assenza di contestazioni circa l'esistenza di un contratto d'opera intellettuale tra le parti;
- ha affermato la correttezza dell'accertamento svolto dal c.t.u. in relazione alle prestazioni professionali rese e alla determinazione del compenso spettante ai due tecnici, per € 87.933,05;
- ha rilevato l'assenza di contestazioni sulla circostanza che la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori fossero state affidate ad entrambi gli architetti e dagli stessi congiuntamente svolte;
- ha ritenuto provato che il progetto esecutivo non sia rimasto ad uno stadio preliminare, avendo ottenuto l'approvazione da parte degli organismi comunali competenti;
- ha affermato che i manufatti sono stati effettivamente realizzati, senza che siano state mosse contestazioni formali sino alla riconvenzionale svolta da , poi abbandonata nel corso del CP_1
giudizio;
- ha condiviso la scelta del c.t.u. di determinare l'importo dei lavori in base a quanto risultante dal documento del Ministero dello Sviluppo Economico, attese l'omessa verifica delle opere, l'assenza di un computo metrico consuntivo, l'assenza di un contratto tra le parti e l'inutilizzabilità degli altri due documenti (il computo metrico estimativo redatto dagli architetti mancava dell'approvazione da parte di ed era stato comunque contestato;
l'atto notorio redatto dalla e CP_1 CP_1 dall'arch. includeva spese accessorie estranee alla progettazione e alla direzione dei Parte_2
lavori, come ad esempio l'acquisto di macchinari);
- ha affermato che l'arch. non aveva assolto all'onere della prova in merito Parte_1 all'affidamento e all'esecuzione dell'incarico di redazione del piano particolareggiato generale: il professionista non risultava menzionato in nessun documento;
mancava un atto di affidamento dell'incarico; le tavole progettuali erano a firma del suolo arch. le fatture emesse da Parte_2
aventi ad oggetto il piano particolareggiato, non menzionavano una divisione del Parte_2
compenso con altro professionista, mentre le quattro fatture prodotte da imputavano Parte_1
l'onorario alla “progettazione esecutiva del primo e secondo lotto” e non anche alla progettazione del piano particolareggiato;
era rimasto indimostrato il presunto accordo teso dapprima a fatturare il progetto esecutivo e la direzione dei lavori e solo in seguito il piano particolareggiato;
erano anche condivisibili i rilievi contenuti nella CTU (poiché nelle mascherine delle tavole di progetto non pagina 4 di 14 risultava il nome di doveva ritenersi che il solo progettista del piano particolareggiato Parte_1
generale fosse stato il quale risultava anche essere il progettista esclusivo delle Parte_2
concessioni e delle varianti);
- ha condiviso l'affermazione del c.t.u. per cui il progetto presentato al Banco di Napoli costituisse una prima stesura di massima del piano particolareggiato, utile per accedere al finanziamento, ed avesse le stesse caratteristiche del piano presentato al Comune , donde la conclusione per Parte_3
cui avesse lavorato in virtù di un unico incarico e non avesse redatto un doppio piano Parte_2
particolareggiato;
- ha fatto proprie le conclusioni del perito anche in ordine alla determinazione degli onorari complessivi spettanti per la redazione del piano particolareggiato e del piano esecutivo e per la direzione dei lavori (€ 135.801,95);
- ha stabilito che all'arch. dovesse essere liquidato un onorario pari ad € 43.996,53 Parte_1
(quota corrispondente alla metà di € 87.993,05, retribuzione complessiva da riconoscere ai professionisti per il progetto esecutivo e la direzione dei lavori) e che, avendo egli ricevuto - per sua stessa ammissione - pagamenti maggiori (per € 74.045,72), l'opposizione nei suoi confronti dovesse essere accolta.
- ha stabilito che all'arch. dovesse essere liquidato un onorario pari ad € 91.805,42 Parte_2
(corrispondente alla somma di € 47.808,89, per la redazione del piano particolareggiato generale, e di € 43.996,53, quota parte del compenso per il progetto esecutivo e la direzione lavori) e che, avendo egli ammesso pagamenti precedenti per € 80.822,85, la dovesse essere CP_1 condannata al pagamento del minore importo di € 10.982,57.
Avverso tale decisione hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
14.01.2019, gli architetti e chiedendo, per i motivi Parte_1 Parte_2 di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, previo l'ordine di acquisizione del fascicolo di primo grado, ai sensi e per
l'effetto degli artt. 283 e 351 cpc, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, anche con provvedimento inaudita altera parte, in considerazione dell'imminente udienza ex art.
547 cpc che vede debitore pignorato l'arch. Parte_1
2) sempre in via preliminare ed in via istruttoria, ammettere tutti i mezzi istruttori già tempe- stivamente richiesti in primo grado, con l'escussione dei testi già indicati e sui capitoli articolati e disporre la rinnovazione di CTU sul quesito indicato in primo grado, escludendo i quesiti già esclusi dal giudice del tribunale e, in via subordinata, riconvocare il consulente tecnico d'ufficio per
i chiarimenti richiesti in primo grado e non forniti;
pagina 5 di 14 3) nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per erronea e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per la soluzione della causa ed in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello proposto: - rigettare l'opposizione proposta verso
[...]
, confermando il decreto ingiuntivo n. 198/2006 emesso dal Tribunale di Trani in Parte_1
favore del medesimo e, accertato il residuo debito di € 63.256,56, Parte_1
condannare a pagare detta somma allo stesso, con la rivalutazione monetaria per i CP_3
fenomeni svalutari, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- rigettare
l'opposizione proposta verso , confermando il decreto ingiuntivo n. 208/2006 Parte_2
emesso dal Tribunale di Trani in favore dell'arch. medesimo e, accertato il residuo Parte_2
debito di € 135.575,50, condannare a pagare detta somma allo stesso, con la CP_3
rivalutazione monetaria per i fenomeni svalutari, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
4) riformare la sentenza anche nel capo relativo alle spese del giudizio, condannando l'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado del giudizio oltre iva e cnpa come per legge ed alla restituzione delle spese già eventualmente pagate dall'arch. . Parte_1
Si è costituita in appello la contestando la fondatezza dell'impugnazione e Controparte_1 chiedendone l'integrale rigetto.
Ravvisata la necessità, la causa, in grado di appello, è stata istruita con prove orali e con una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Con il primo motivo di appello si censura l'erronea e contradditoria valutazione dei fatti, deter- minata anche dalla mancata ammissione di istanze di prova rilevanti ai fini decisori.
Gli appellanti lamentano la lesione dei loro diritti difensivi, atteso che, a causa del rigetto delle loro richieste istruttorie, non è stato possibile dimostrare che l'incarico per la redazione del progetto particolareggiato generale era stato affidato congiuntamente ai due architetti e che la decisione di indicare negli atti ufficiali solo l'arch. dipese da ravvisate ragioni di opportunità. Il Parte_2
Tribunale avrebbe omesso di motivare il rigetto delle richieste di prova e, quindi, la sentenza sarebbe contraddittoria per aver accolto l'opposizione come conseguenza del mancato assolvimento degli oneri probatori da parte di Parte_1
Con il secondo motivo di appello si censura l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla co-redazione del progetto particolareggiato generale (ritenuta non dimostrata) ed alla determinazione del compenso spettante ai professionisti.
Gli appellanti denunciano l'errata valutazione delle prove documentali, in particolare dei progetti presentati al Banco di Napoli e al Comune di Barletta, ritenuti dal Tribunale identici ed attribuiti al pagina 6 di 14 solo che sarebbe stato già remunerato. Inoltre, essi lamentano la nullità della CTU, fatta Parte_2
integralmente propria dal primo giudice, a causa di un inammissibile allargamento del tema d'indagine disposto dal G.I. (con riferimento alla paternità degli elaborati progettuali;
per aver posto a fondamento della determinazione del valore dei lavori un documento di natura amministrativa e non gli elaborati esibiti dai professionisti presso l'Ordine di appartenenza), nonché a causa di evidenti errori valutativi.
Con il terzo motivo di appello si impugna la decisione sulle spese, anche per non avere il Tribunale tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente.
Questa Corte, con ordinanza del 13.2.2023, avendo apprezzato la serietà delle censure formulate dagli appellanti, ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo l'espletamento delle prove orali non ammesse in primo grado ed il rinnovo dell'approfondimento tecnico.
Le nuove prove andranno valutate unitariamente e nel loro insieme, anche perché esse hanno riguardato i punti dirimenti della controversia. Conseguentemente, evidenti ragioni di opportunità e la necessità di garantire coerenza logica e strutturale alla decisione suggeriscono di esaminare congiuntamente i motivi di gravame.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Le richieste di prova orale di parte appellante, disattese in primo grado, ritualmente reiterate, miravano a fare chiarezza circa il conferimento dell'incarico per la progettazione del nuovo piano particolareggiato generale anche all'arch. ed il suo materiale contributo. Parte_1
La sentenza di primo grado è contraddittoria nella parte in cui rimprovera a il Parte_1
mancato assolvimento degli oneri probatori, senza però dar conto del rigetto irragionevole delle istanze di prova sul punto, con cui si è materialmente impedita al creditore la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Sul punto l'arch. ha formulato un'articolata doglianza che la Corte, sulla base di Parte_1
quanto testé premesso, ha condiviso. È stata dunque ammessa la prova orale su circostanze miranti a dimostrare che: dopo la presentazione del progetto al Banco di Napoli, essendo l'intervento impegnativo, all'arch. fu affiancato l'arch. per una nuova progettazione Parte_2 Parte_1
generale ed urbanistica, per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi del primo e del secondo lotto funzionale delle strutture di cui al progetto generale, nonché per la direzione dei lavori
(capitolo di prova di cui al paragrafo “5” della comparsa di costituzione e risposta in primo grado dell'arch. ; il progetto generale presentato al Comune di Barletta fu congiuntamente Parte_1
redatto dai due architetti, mentre, per i progetti esecutivi del primo e del secondo lotto, furono incaricati anche altri professionisti, in considerazione della complessità del progetto (capitolo di pagina 7 di 14 prova di cui alla lettera “G” della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.); con frequenza quasi giornaliera, da luglio 1999, (legale rappresentante della e Controparte_4 CP_1 dell'impresa appaltatrice delle opere) si era recato presso lo studio dell'arch. al fine di Parte_1
discutere con gli altri tecnici coinvolti i dettagli del progetto generale da sottoporre al vaglio del
Consiglio comunale di Barletta per ottenere la variante al PRG ed il permesso di costruire (cap. lett.
“H” della succitata memoria); i due tecnici e la committenza decisero di far firmare il progetto al solo arch. per ragioni di opportunità legate alla circostanza che l'arch. Parte_2 Parte_1
essendosi candidato alle elezioni amministrative in un partito dell'opposizione, non godeva di simpatie in seno all'amministrazione comunale (cap. lett. “I” della succitata memoria).
L'eccezione di inammissibilità della prova orale, ai sensi degli artt. 2721 e segg. c.c., più volte sollevata da , è infondata. CP_1
In disparte il rilievo per cui essa è stata disposta su circostanze per le quali risultava già un fondamento di prova documentale, va osservato che – come confermato da consolidata giurispru- denza – le preclusioni di cui alle citate disposizioni non sono assolute o inderogabili: non integra violazione dell'art. 2721, co. 1, c.c., l'ammissione di prova testimoniale, sebbene il valore dell'og- getto della lite ecceda il limite previsto da tale disposizione, allorché il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo – ai sensi del secondo comma del medesimo articolo – alla sua natura, alla qualità delle parti e ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (cfr. Cass. civ., sez. VI, 7 giugno 2013, n. 14457;
Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2022, n. 21411).
Ebbene, la prova articolata dall'arch. sulle specifiche circostanze ammesse in questo Parte_1
grado, oltre che ammissibile si palesava come necessaria, in quanto mirante a definire il contenuto del rapporto professionale che, indiscutibilmente, ha legato i due architetti alla società committente.
Di tanto, comunque, vi erano già significative evidenze: non si spiegherebbe diversamente il possesso da parte dell'arch. degli elaborati del piano particolareggiato generale, esibiti Parte_1 presso l'Ordine professionale di appartenenza per il parere di congruità sulla richiesta dei compensi;
inoltre, la co-redazione anche del piano particolareggiato è stata più volte affermata dall'altro professionista incaricato, arch. Alla luce di ciò, non si poteva non disporre un Parte_2
approfondimento istruttorio.
Precise e concordanti si sono rivelate le deposizioni rese dai testi - tutti “qualificati” - all'udienza del 31.03.2023. Il loro contenuto è del tutto aderente a quanto affermato dall'arch. in Parte_1
ordine alla riferibilità anche allo stesso della redazione del piano particolareggiato generale presentato al Comune di Barletta.
pagina 8 di 14 In particolare, l'ing. (professionista coinvolto nella vicenda de qua per altri Persona_2
aspetti tecnici, esulanti la progettazione del piano particolareggiato generale) ha dichiarato di essere a conoscenza che l'arch. è stato il progettista del piano particolareggiato generale, Parte_1
unitamente all'arch. e di aver avuto contezza del piano proprio presso lo studio di Parte_2
dove si svolgevano periodicamente le riunioni di coordinamento, alle quali era Parte_1
presente quasi sempre il legale rappresentante della;
ha riferito che il progetto generale CP_1
presentato al Comune di Barletta fu redatto congiuntamente da e mentre, Parte_2 Parte_1
nella redazione del progetto esecutivo, furono coinvolti altri professionisti, compreso lo stesso
[...]
ha ribadito che il legale rappresentante della è stato presente ai diversi incontri Per_2 CP_1
che si sono tenuti con gli altri tecnici (essendovi stato presente egli stesso) nel corso della fase progettuale ed esecutiva;
ha infine riferito che era coprogettista dell'intervento pur non Parte_1
avendo apposto la propria firma, precisando che i file su cui dovevano lavorare gli altri tecnici
(compreso lo stesso di venivano forniti personalmente da Per_2 Parte_1
Il secondo teste, (all'epoca collaboratore dell'arch. , ha confermato Testimone_1 Parte_1
che per la complessità della progettazione, oltre che per ragioni logistiche, dopo il progetto generale inviato al Banco di Napoli, all'arch. fu affiancato l'arch. i quali redassero la Parte_2 Parte_1
nuova progettazione generale ed urbanistica presentata al Comune di Barletta;
ha confermato che le riunioni con gli altri professionisti coinvolti (incaricati della redazione dei progetti esecutivi) avvenivano presso lo studio di in quanto esecutore materiale dell'immissione in Parte_1
computer attraverso il programma “CAD”, ha confermato che all'epoca dei fatti, con frequenza quasi giornaliera, il legale rappresentante della si recava presso lo studio di con CP_1 Parte_1
l'arch. al fine di discutere i dettagli del progetto generale;
ha riferito che fu lo stesso Parte_2
a rappresentargli le ragioni di opportunità relative all'omessa apposizione della propria Parte_1
firma sul progetto, legate al fatto che il tecnico, essendosi candidato alle elezioni amministrative in un partito dell'opposizione, non godeva di simpatie in ambito amministrativo.
L'ing. (anch'egli professionista coinvolto nella vicenda de qua per altri aspetti Persona_3
tecnici, esulanti la progettazione del piano particolareggiato generale) ha confermato che dopo la presentazione del progetto generale al Banco di Napoli, poiché l'intervento era particolarmente impegnativo, all'arch. fu affiancato l'arch. per una nuova progettazione Parte_2 Parte_1
generale ed urbanistica e la redazione dei progetti di massima ed esecutivi del primo e del secondo lotto funzionale delle strutture di cui al progetto generale, nonché per la direzione dei lavori, e ha precisato di essersi sempre interfacciato con l'arch. presso il suo studio;
ha confermato Parte_1
che il progetto generale presentato al Comune di Barletta fu redatto da entrambi gli architetti,
pagina 9 di 14 precisando che ai progetti esecutivi del primo e del secondo lotto contribuirono altri professionisti, tra cui egli stesso (per i calcoli strutturali); ha confermato di aver conosciuto Controparte_4
(legale rappresentante della ) proprio nel corso di una delle quasi giornaliere riunioni che CP_1 si tenevano presso lo studio dell'arch. al fine di discutere i dettagli del progetto Parte_1
particolareggiato generale da sottoporre al Comune di Barletta;
ha infine confermato che ragioni di opportunità, legate al fatto che si era presentato alle elezioni amministrative in un Parte_1
partito di opposizione, sconsigliarono l'apposizione della sua firma sul progetto generale.
Come già puntualizzato, le emergenze della prova testimoniale sono precise e concordanti.
In base ad esse non può non affermarsi che l'arch. sia stato co-redattore anche del Parte_1 progetto particolareggiato generale unitamente all'arch. il suo contributo alla redazione Parte_2
è stato espressamente riconosciuto da ciascuno dei tre testi escussi;
inoltre, ulteriori elementi emersi
- come, ad esempio, la consegna dei file di lavoro da parte sua ai professionisti chiamati a cooperare per il progetto esecutivo o la circostanza che presso il suo studio si tenevano le frequenti riunioni di coordinamento tra professionisti e committenza - avrebbero comunque ragionevolmente consentito di affermare un suo ruolo di rilievo nella elaborazione anche del piano particolareggiato generale, sì da rendere superflua ogni digressione sulle ragioni che consigliarono di non far apparire il suo nome sugli elaborati destinati al vaglio del Consiglio comunale (pur adeguatamente dimostrate).
Chiariti i dubbi circa la riferibilità ad entrambi i professionisti, e non già al solo del Parte_2
progetto generale, va affrontato il tema dei compensi ad essi spettanti per la redazione del piano particolareggiato generale, del piano esecutivo e per la direzione lavori.
Le doglianze degli appellanti sulla scelta del Tribunale di recepire integralmente le conclu-sioni della consulenza tecnica d'ufficio sono interamente condivisibili.
Difatti, non convincono né le affermazioni in ordine all'opera professionale concretamente prestata
(il c.t.u. ha concluso che il progetto presentato al Comune di Barletta sia nient'altro che uno
“sviluppo” dell'elaborato presentato al Banco di Napoli), né l'esorbitanza dell'indagine (rispetto al quesito meramente valutativo posto dal Tribunale, il c.t.u. - esulando dalla propria competenza - ha escluso ogni contributo di alla redazione del piano particolareggiato generale), né le Parte_1
metodologie di calcolo adottate per la determinazione dei compensi professionali (in quanto basate sull'uso di un documento con funzioni amministrative, redatto dalla Commissione del MISE, in luogo di un documento di natura contabile, come il computo metrico estimativo, prodotto dagli appellanti), donde l'affermazione di inutilizzabilità della relazione peritale del primo grado e la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 10 di 14 Al nuovo consulente è stato chiesto di: accertare la diversità o identità o sovrapponibilità, anche parziale, dei progetti di Piano Particolareggiato presentati al Banco di Napoli ed al Comune di
Barletta, avuto riguardo anche alle varianti apportate dall'arch. determinare, alla luce Parte_2 delle tariffe vigenti all'epoca e delle contestazioni mosse con l'atto di appello, il compenso spettante agli appellanti per la prestazione professionale de qua, tenuto conto della documentazione versata in atti (computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, disciplinare tecnico, capitolato speciale d'appalto, progetti redatti e loro allegati) e verificando la rispondenza agli stessi delle opere e lavorazioni effettivamente realizzate. Al c.t.u., nel prosieguo, è stata fornita l'indicazione di fondare i propri calcoli sul computo metrico estimativo redatto dai professionisti e prodotto all'Ordine di appartenenza, trattandosi di computo finale, quindi “a consuntivo”, rappresentativo delle opere effettivamente eseguite (comunque da verificare in loco, voce per voce), senza la necessità di accertarne la qualità e di eseguire rilievi geometrici, strutturali e materici.
Le risposte fornite dal consulente nominato dalla Corte, ing. , sono Persona_4
totalmente condivisibili.
In risposta al primo quesito (circa diversità, identità o sovrapponibilità, anche parziale, dei progetti presentati al Banco di Napoli ed al Comune di Barletta), il c.t.u. ha chiarito che i due progetti possono dirsi sovrapponibili solo per le prime 3 tavole, mentre le tavole 4 e 5 presentate al Banco di
Napoli e le tavole 4, 5, 6 e 7 presentate al Comune di Barletta non sono sovrapponibili, pur appartenenti tutte alla stessa idea progettuale.
L'adesione della Corte a dette risultanze deriva dalla constatazione che il c.t.u. è stato meticoloso nell'illustrare il contenuto specifico delle singole tavole appartenenti ai due diversi progetti (questo, del resto, era il solo modus procedendi che avrebbe consentito al consulente di rispondere in maniera esaustiva al quesito). Su tale operato e sul contenuto dei conseguenti rilievi non sono sorte contestazioni meritevoli di considerazione.
Non deve destare meraviglia l'affermazione che le prime tre tavole di ciascun elaborato proget- tuale siano coincidenti, dal momento che in esse sono confluiti esclusivamente rilievi fotogram- metrici, planimetrie e altri rilievi in genere che, avendo ad oggetto la medesima area di intervento, dovevano inevitabilmente combaciare. Per concludere, quindi, sulla sostanziale (e obbligata) coin- cidenza delle prime tre tavole non può fondarsi alcun giudizio di sovrapponibilità degli elaborati progettuali nel loro complesso.
Quel che certamente rileva, ai fini dell'accertamento della prestazione resa dai professionisti ed ai fini della determinazione del loro compenso, è che le tavole da 4 a 7 predisposte per il Comune di
Barletta siano contenutisticamente differenti dalle tavole 4 e 5 predisposte tempo prima per l'otteni-
pagina 11 di 14 mento del finanziamento dal Banco di Napoli. Del resto, il progetto presentato al Banco di Napoli è di epoca più risalente rispetto a quello presentato al Comune e rispose ad esigenze Parte_3
differenti.
Le due prestazioni, quindi, devono essere assoggettate a due diverse liquidazioni.
Tale conclusione è confortata anche da quanto emerso in sede di prova orale, essendosi lì discusso di “una nuova progettazione generale ed urbanistica” (teste ed essendosi fatto concorde Tes_1
richiamo alle quasi quotidiane riunioni tecniche presso lo studio di (che sarebbero state Parte_1
invero superflue se il progetto presentato al Comune di Barletta fosse stato coincidente con il precedente progetto predisposto per il Banco di Napoli o, come varie volte sostenuto dall'appellata, una sua semplice riedizione / rielaborazione).
Pertanto, all'esito di una valutazione unitaria delle descritte risultanze, l'affermazione dell'appel- lata circa l'identità dei due elaborati, reiterata nella comparsa conclusionale, resta meramente asser- tiva (in primis perché non poggia su evidenze documentali) e risulta poi recessiva anche rispetto ai chiarimenti forniti dal c.t.u. in sede di risposta alle osservazioni di parte.
Da ultimo, vanno condivise le conclusioni peritali sulla determinazione del compenso comples- sivamente spettante ai due professionisti.
Il criterio di determinazione dei compensi adoperato dal c.t.u. è esente da censure. Il perito ha tenuto distinte le tre diverse prestazioni richieste ai professionisti e ha poi individuato, per ognuna di esse, la base di calcolo: è condivisibile la scelta di considerare, per la redazione del piano parti- colareggiato generale, l'intero importo totale contabilizzato, perché deve tenersi conto dell'idea pro- gettuale nel suo complesso, e quindi di tutto quello che era stato previsto e progettato;
con riferimento al progetto esecutivo, è condivisibile la scelta di escludere dalla base di calcolo tutte le opere il cui progetto non è stato redatto da e nonché l'importo delle opere Parte_1 Parte_2
edili non eseguite;
parimenti condivisibile è la scelta di escludere, con riferimento alla direzione lavori, i costi relativi agli arredi (di per sé non necessitanti di una d.l.) ed alle opere edili ed impiantistiche non eseguite.
Le contestazioni formulate da non appaiono meritevoli di considerazione, poiché CP_1
mirano ingiustificatamente ad escludere dal computo vari lavori (e, tuttavia, vanno anche qui riconosciuti il rigore e la precisione con cui il c.t.u. ha determinato la base di calcolo, ha escluso voci e lavori non riferibili ai due professionisti, ha infine fatto verifiche in loco al fine di accertare la rispondenza tra dichiarato ed effettivamente eseguito, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte), ad individuare criteri di calcolo differenti (ma in difformità a quanto dalla Corte
pagina 12 di 14 stabilito) e a disseppellire la consulenza di primo grado (espressamente dichiarata inutilizzabile in questo grado di giudizio).
Il c.t.u. ha comunque fornito risposta alle anzidette osservazioni, riferendo di aver accertato l'esistenza delle sole opere ricomprese nel computo metrico, escludendo le opere che non sono state rinvenute ancorchè vi fossero tracce della loro precedente esistenza (nonostante tra il periodo in cui si sono svolti i fatti e l'epoca dell'accertamento corra un lasso di tempo di circa venti anni e possa agevolmente presumersi che prima fossero presenti).
Il consulente ha determinato in € 195.751,33 il compenso complessivamente spettante agli architetti ed per lo svolgimento di tutta l'attività dedotta in giudizio. Parte_1 Parte_2
In assenza di elementi di differenziazione, esso va esattamente ripartito tra i due professionisti.
Essendo incontestato che l'arch. ha già percepito da acconti per € Parte_1 CP_1
74.046,43, riferibili alle prestazioni professionali per cui si controverte, allo stesso va liquidato l'importo di € 23.829,23, corrispondente alla differenza tra gli acconti suddetti e la quota spettantegli, corrispondente all'esatta metà del compenso complessivo determinato dal c.t.u..
Prive di pregio sono le eccezioni di di inammissibilità della modificazione della CP_1
domanda da parte di atteso che la diversa quantificazione o specifica-zione della Parte_1
pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta la prospettazione di una nuova causa petendi e quindi non dà luogo ad una domanda nuova.
Con riferimento alla determinazione del compenso netto spettante all'arch. allo stesso Parte_2 spetterà l'esatta metà dell'importo determinato dal c.t.u. quale compenso comples-sivo, e pertanto l'importo di € 97.875,66.
Dall'accoglimento dei primi due motivi di appello discende l'accoglimento del terzo motivo, afferente la regolamentazione delle spese, la quale segue il principio della soccombenza, ragion per cui dovrà essere condannata al pagamento delle spese legali del doppio grado di CP_1
giudizio, determinate in base al quantum decisum e liquidate come in dispositivo, nonché al paga- mento delle spese delle due consulenze tecniche espletate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione del 14.01.2019, da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1514/2018 emessa dal Tribunale di Trani, Sezione civile, in
[...] composizione monocratica, in data 11.7.2018, tra gli appellanti e l'accoglie per Controparte_1 quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
pagina 13 di 14 1) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore dell'arch. dell'importo di € 23.829,23, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo;
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore dell'arch. dell'importo di € 97.875,66, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
3) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di e di delle spese e competenze del Parte_1 Parte_2
doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi 18.333,90, e, per il presente grado d'appello, in complessivi 19.777,60, di cui 1.165,50 per esborsi ed € 18.612,10 per compenso professionale, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori come per legge, dando atto che nella determinazione dei compensi è stato contemplato l'aumento tabellare del 30% per la difesa di più parti;
4) pone definitivamente a carico della i costi delle consulenze tecniche d'ufficio Controparte_1
espletate in entrambi i gradi di giudizio, nelle misure già liquidate.
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
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