Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
della determina n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS- con cui il -OMISSIS-^ -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” – -OMISSIS-, ha disposto che “-OMISSIS-, è collocato in aspettativa per -OMISSIS- che, allo stato attuale, risulta NO dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni -OMISSIS- dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66”;
nonché di qualsivoglia atto connesso, consequenziale, correlato e/o presupposto, previa adozione di ogni conseguente e necessario provvedimento di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’-OMISSIS-, ricorrente, con il ricorso in esame impugna il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” con sede a -OMISSIS- ha disposto che egli “è collocato in aspettativa per -OMISSIS- che, allo stato attuale, risulta NO dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni -OMISSIS- (-OMISSIS-) dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ” . Il ricorso è affidato al seguente unico motivo: “ Eccesso di potere – Illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato - Eccesso di potere sotto il profilo di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione - Difetto di istruttoria - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta ”.
2. L’Amministrazione resistente nella memoria di costituzione in giudizio del 13 marzo 2025, in via pregiudiziale in rito, ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quella del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
3. L’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, pregiudizialmente sollevata dall’Amministrazione resistente, è fondata e deve essere accolta.
4. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, al fine di determinare la competenza territoriale in relazione alle controversie riguardanti i pubblici dipendenti, trova applicazione, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio di cui all’articolo 13, comma 2, c.p.a., secondo il quale “per le controversie riguardanti i pubblici dipendenti è inderogabilmente compente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ” (c.d. foro del pubblico impiego) che costituisce un’ulteriore ipotesi di competenza per materia, articolata territorialmente, disciplinata tra le ipotesi di competenza territoriale (Cons. Stato, Ad. Plen., 8 settembre 2021, n. 15), e consente al dipendente di adire il Tribunale amministrativo regionale più vicino alla sede ove svolge l’attività lavorativa. In tal senso, la sede di servizio del personale militare è destinata a prevalere, quale criterio speciale, rispetto ai distinti e più generali criteri di cui al comma 1 dell’art. 13 c.p.a.; essa va intesa come la sede presso la quale il dipendente è formalmente incardinato sulla base di un rapporto di servizio giuridicamente esistente al momento dell’emanazione dell’atto impugnato ( ex multis TAR Lazio, sez. I, 1° giugno 2024, n. 11241). Al riguardo il legislatore ha stabilito l’inderogabilità della competenza territoriale e tale opzione muove dal presupposto che vi sia un solo giudice – e soltanto quello – competente a pronunciarsi e che la sua individuazione sia rimessa a regole predeterminate sottratte all’arbitrio delle parti (cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 15 ottobre 2019, n. 7026).
5. Giova rammentare che la difesa erariale ha precisato che allo stato, e così anche alla data di presentazione del ricorso, il ricorrente “ è dispensato dal servizio con decorrenza -OMISSIS- ed è in attesa che il Ministero della Difesa definisca la sua istanza di transito nelle aree funzionali del Personale Civile della Difesa ex art. 930 D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 ”, confermandosi che anche attualmente il ricorrente formalmente è incardinato presso il -OMISSIS-° -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” con sede a -OMISSIS-, come risulta anche dagli atti prodotti in giudizio (ad es. doc. 8.1 resistente).
6. Si deve altresì evidenziare che l’incompetenza territoriale è rilevabile d’ufficio da parte di questo Giudice a mente dell’art. 15, comma 1 c.p.a., ed è stata tempestivamente eccepita da parte della difesa erariale, ai sensi del medesimo art. 15, comma 3, c.p.a.
7. Pertanto, in virtù della speciale disposizione sulla competenza di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a., deve essere declinata la competenza di questo Tribunale Amministrativo e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.
La declaratoria di incompetenza territoriale è resa con sentenza, essendo intervenuta all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica e non vertendosi nei casi (tipici e ben determinati) di cui all’art. 15, commi secondo e terzo del c.p.a. (cfr. TRGA Bolzano 4 marzo 2020, n. 63; TAR Veneto, Sezione I, 18 giugno 2019, n. 726, TRGA Bolzano 6 giugno 2019, n. 135; TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, 15 aprile 2019, n. 4867; TAR Campania, Napoli, Sezione V, 4 luglio 2018, n. 4441; TAR Sicilia, Catania, Sezione I, 15 febbraio 2018, n. 358; TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 27 dicembre 2017, n. 6073; TAR Piemonte, Sezione I, 29 luglio 2015, n. 1282; TAR Molise, Sezione I, 12 giugno 2015, n. 267). Peraltro, tale conclusione non priva il ricorrente della facoltà di riassumere il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. (cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione I, 22 marzo 2018, n. 1859).
8. La decisione concernente solo la questione di competenza esime il Collegio dal pronunciare sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe indicato, per essere competente a decidere il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, dinnanzi al quale la presente causa potrà essere riassunta a cura del ricorrente, entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza, ex art. 15, comma 4, c.p.a., ai fini della prosecuzione del processo dinnanzi al nuovo Giudice.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.