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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 473/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr. Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 22 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 473/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. DAGNINO FRANCESCA (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Genova, Salita di Santa Caterina 3/3, come da mandato a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
contro
(C.F. P.IVA: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IN CA (C.F.: ) e dall'Avv. GOTTA SIMONE (C.F.: C.F._2
), entrambi domiciliati presso il loro studio sito in Alessandria, Piazzetta S. Lucia 1, C.F._3
come da giusta procura speciale alla lite
Oggetto: Associazione in partecipazione
pagina 1 di 34
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Controparte_
“Piaccia all' Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione per le ragioni tutte di cui in atti riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Elisabetta Bianco, n. 768/2021 del
7.10.2021 resa all'esito del giudizio RG. n. 1457/2020 e, conseguentemente:
a. accertare e dichiarare che i rendiconti annuali predisposti da come risultanti dal prospetto prodotto sub prod n. 20 Parte_1
integrato con l'esercizio 2020 e con i pagamenti nel frattempo intervenuti secondo quanto indicato in atti (prod. n. 46), sono
stati redatti conformemente alle previsioni del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra le parti il 21 luglio
2010 e che ha diritto ad ottenere il pagamento degli utili ivi indicati, ovvero, in subordine, alla maggiore o minore Parte_1
somma che risulterà di giustizia;
b. accertare e dichiarare che ogni eventuale accordo, transazione e/o decisione tra il e soggetti terzi Controparte_1
non sarà opponibile a nel conteggio degli utili ad essa spettanti in forza del contratto di associazione in partecipazione Parte_1
se non sarà previamente concordato dal con Controparte_1 Parte_1
c. condannare il , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Pt_ della complessiva somma che risulterà accertata secondo quanto sub a), oltre ad interessi moratori o legali ai sensi dell'art.
1284, comma 4 c.c. dalle scadenze dei singoli rendiconti annuali (30 giugno di ogni anno), ovvero, in subordine, dalla notifica
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al saldo;
d. condannare il , in persona del legale rappresentante pro-tempore ad approvare i rendiconti Controparte_1
annuali degli esercizi a venire secondo i criteri e le modalità indicati in atti, ovvero in subordine con le diverse modalità che
verranno accertate, in ogni caso, senza tenere conto di qualunque eventuale accordo, transazione e/o decisione tra il
[...]
e soggetti terzi che non sia stato previamente concordato dal con Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporre CTU al fine di determinare, in virtù di quanto previsto nel contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra
le parti il 21 luglio 2010 (i) gli importi complessivamente dovuti dal a per il periodo Controparte_1 Parte_1
2011-2020 (ii) i corretti criteri, anche contabili, che le parti dovranno utilizzare per calcolare i rispettivi utili degli esercizi a
venire, come da quesito di cui alla memoria istruttoria di del 15.1.2021 con riserva di modificarlo se necessario;
Parte_1
pagina 2 di 34
2. disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del dei seguenti documenti: Controparte_1
- dettaglio dei ricavi derivati dalla vendita di energia elettrica prodotta dall'impianto di competenza dell'anno 2020, dettaglio degli
importi riconosciuti dal GSE per tariffa incentivante di competenza dell'anno 2020, dettaglio e documenti giustificativi dei costi
dell'impianto di competenza dell'anno 2020 e più in generale ogni altro documento necessario a determinare gli utili spettanti a
per l'anno 2020 in forza di quanto previsto nel contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra le parti il Parte_1
21 luglio 2010 per le ragioni di cui alla memoria istruttoria di del 15.1.2021; Parte_1
- bilancio del al 31.12.2019, per le ragioni di cui alla memoria istruttoria di del Controparte_1 Parte_1
15.1.2021.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare capitoli di prova, indicare testi, chiedere ulteriori mezzi istruttori, emendare ed integrare le sopra indicate conclusioni.
Senza accettazione del contraddittorio sulle eventuali nuove domande.
Con vittoria di spese, anticipazioni per marche e contributo unificato, compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, acquisito di ufficio il fascicolo di primo grado: previo rigettato di ogni avversaria istanza istruttoria, respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o Parte_1
infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 768 emessa il 7.10.2021 dal Tribunale civile di
Alessandria, in persona della dott.ssa Elisabetta Bianco, all'esito del processo iscritto al ruolo n. 1457/2020 R.G. del predetto Tribunale.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, esborsi e successive occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine dall'interpretazione ed esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto il 21 luglio 2010 tra (originariamente poi Parte_1 Controparte_3 pagina 3 di 34 confluita per fusione nella prima) e il finalizzato alla realizzazione e gestione Controparte_1
di un impianto fotovoltaico denominato "Vergini Power" all'interno del territorio comunale. Il rapporto contrattuale si inquadra nell'ambito di una proposta di partenariato pubblico privato avanzata da
[...]
al Comune di ente di circa millecinquecento abitanti. CP_3 Controparte_1
Secondo lo schema negoziale adottato, il Comune assumeva il ruolo di "Associante", obbligandosi a far realizzare l'impianto fotovoltaico e a provvedere alla sua gestione, mentre rivestiva la qualifica di Pt_1
"Associato", apportando il progetto e il diritto di usufrutto ventennale sul terreno destinato all'installazione.
La convenzione prevedeva che percepisse una quota degli utili ricavati dalla gestione dell'impianto, Pt_1
determinata secondo criteri specificamente disciplinati negli articoli 3 e 4 del contratto.
L'articolo 3 della convenzione stabiliva che l'Associante si impegnava a riconoscere annualmente all'Associato una partecipazione sugli utili complessivi rivenienti dalla titolarità dell'impianto fotovoltaico, pari alla parte eccedente il 55% della maggiorazione tariffaria di euro 0,98 per chilowattora prodotto, spettante all'Associante in quanto ente locale con meno di cinquemila abitanti. L'articolo 4 disciplinava invece le modalità di determinazione degli utili attraverso la somma algebrica di specifiche componenti reddituali, computate secondo criteri di competenza economica: prezzo di vendita dell'energia elettrica, tariffa incentivante, ammortamento dell'impianto, premi assicurativi e servizi di manutenzione.
La realizzazione dell'impianto era stata affidata dal ad un raggruppamento temporaneo di imprese CP_1
costituito da (capogruppo mandataria) e dalla stessa (mandante), con un Controparte_4 Parte_1
valore complessivo dell'opera di euro 2.606.869,00 per d euro 980.640,00 per relativamente CP_4 Pt_1
ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contratto di appalto prevedeva il completamento dei lavori entro centoventi giorni dalla consegna, avvenuta il 26 luglio 2010, con penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, entro il limite massimo del dieci per cento del corrispettivo pattuito. Il pagamento era convenuto in duecentoquaranta rate mensili posticipate con applicazione di un interesse annuo del cinque per cento.
pagina 4 di 34 L'impianto fotovoltaico entrava effettivamente in esercizio soltanto il 29 aprile 2011, con un ritardo di oltre quattro mesi rispetto al termine contrattualmente previsto del 31 dicembre 2010. Tale ritardo aveva comportato due conseguenze economicamente rilevanti: la perdita della possibilità di usufruire della tariffa incentivante prevista dal secondo conto energia, con conseguente applicazione della meno favorevole tariffa del terzo conto energia, e l'applicazione della penale contrattuale per ritardata consegna quantificata in euro 255.793,23. La differenza tra le due tariffe incentivanti comportava un minor introito stimato in sette centesimi per chilowattora, pari a euro 56.700,00 annui sulla base della potenza nominale dell'impianto.
Il ritardo nell'ultimazione dei lavori generava un contenzioso tra il e aggravato CP_1 CP_4
dalle difficoltà finanziarie di quest'ultima, che era stata ammessa al concordato preventivo dal Tribunale di
Firenze con decreto del 1° ottobre 2014. In tale procedura, parte del credito vantato da ei confronti CP_4
del era stato assegnato al per euro 627.497,41, di CP_1 Parte_2
cui euro 251.293,92 effettivamente pagati dal contestava la trattenuta mensile di euro CP_1 CP_4
4.725,00 operata dal a titolo di risarcimento per il minor incentivo, citando in giudizio l'ente CP_1
davanti al Tribunale di Alessandria.
Il contenzioso tra e si definiva con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 920/2019, CP_1 CP_4
passata in giudicato, con cui il era stato condannato a corrispondere a il prezzo CP_1 CP_4
d'appalto nella misura e con le modalità stabilite nel contratto, previa detrazione della somma di euro
1.134.000,00 a titolo di lucro cessante conseguente alla mancata applicazione della tariffa incentivante del secondo conto energia. Tale importo era stato calcolato moltiplicando la differenza tariffaria di euro 0,07 per chilowattora per la produzione nominale annua di 810.000 chilowattora per venti anni di funzionamento dell'impianto.
Parallelamente al contenzioso con erano sorte crescenti divergenze tra e il circa CP_4 Pt_1 CP_1
l'interpretazione della convenzione di associazione in partecipazione e i criteri di rendicontazione degli utili.
Nonostante l'approvazione dei rendiconti per gli esercizi dal 2011 al 2017, ogni anno sorgevano pagina 5 di 34 contestazioni tra le parti, che non riuscivano a mantenere coerenza nell'applicazione dei criteri nel corso del tempo. Le principali questioni controverse riguardavano l'inclusione degli interessi di dilazione dovuti a ra i costi dell'impianto e la qualificazione del risarcimento riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019 CP_4
come ricavo o minor costo dell'impianto.
Nel maggio 2019, nel tentativo di risolvere le divergenze interpretative, le parti affidarono il contraddittorio a due consulenti tecnici con il compito di riesaminare la documentazione contabile relativa all'impianto, eseguire una revisione generale dei rendiconti dal 2011 al 2017 e provvedere alla redazione del rendiconto
2018. Nonostante l'intervento dei tecnici, che condividevano i valori numerici di partenza ma giungevano a conclusioni divergenti sulla quantificazione degli utili, le parti non riuscirono a raggiungere un accordo definitivo, rendendo necessario il ricorso alla tutela giudiziaria.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado instaurava il giudizio di primo grado con atto di citazione, notificato il 16 giugno 2020, al Parte_1
davanti al Tribunale di Alessandria (RG 1457/2020). L'azione mirava ad Controparte_1
ottenere l'interpretazione definitiva della convenzione di associazione in partecipazione circa i criteri da applicare per il calcolo del rendiconto annuale e degli utili spettanti a , la revisione dei rendiconti già Pt_1
approvati per gli esercizi 2011-2017 e il calcolo dei rendiconti relativi agli esercizi non approvati 2018-2020, con conseguente condanna del al pagamento degli utili ancora dovuti e al rispetto dei criteri CP_1
interpretativi fissati per la redazione dei rendiconti futuri.
Con l'atto introduttivo, chiedeva che fosse accertato e dichiarato che i rendiconti annuali predisposti, Pt_1
come risultanti dal prospetto prodotto sub n. 20, erano stati redatti conformemente alle previsioni del contratto di associazione in partecipazione, e che essa aveva diritto ad ottenere il pagamento degli utili ivi indicati per la complessiva somma di euro 1.078.317,99. In subordine, domandava l'accertamento della maggiore o minore somma che fosse risultata di giustizia, eventualmente a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, la condanna del al pagamento della somma accertata, oltre interessi moratori dalle CP_1
pagina 6 di 34 scadenze dei singoli rendiconti annuali, e la condanna ad approvare i rendiconti degli esercizi a venire secondo i criteri indicati nel prospetto prodotto.
Il si costituiva nel giudizio eccependo che i rendiconti fino all'esercizio 2017 Controparte_1
erano stati regolarmente approvati con erogazione a degli utili previsti per circa euro 1.975.000. Pt_1
L'ente evidenziava che era stata prevista una rivisitazione degli stessi una volta conclusa la causa con CP_4
e che per tale ragione erano stati previsti degli accantonamenti prudenziali, ma che, non essendo ancora definito tale contenzioso, le somme non potevano essere distribuite. Il contestava inoltre la CP_1
ricostruzione proposta da , sostenendo che il risarcimento di on costituiva un ricavo ma un Pt_1 CP_4
minor costo irrilevante per la rendicontazione, trattandosi di risarcimento del danno per mancata percezione dell'incentivo destinato ex lege ai soli enti pubblici locali.
Alla prima udienza del 10 novembre 2020, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma 6 c.p.c., fissando per il 4 marzo 2021 l'udienza per la discussione sulle istanze istruttorie. Dopo il deposito delle memorie istruttorie e un rinvio concesso per valutare la possibilità di una soluzione transattiva, all'udienza del 22 aprile 2021 il giudice si riservava di decidere sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In particolare, chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per confermare la Pt_1
correttezza del prospetto prodotto e per determinare i corretti criteri contabili da utilizzare per calcolare i rispettivi utili degli esercizi a venire. L'istanza di CTU era accompagnata da un articolato quesito tecnico volto ad accertare l'interpretazione dell'articolo 4 della convenzione e a quantificare gli utili spettanti secondo i diversi criteri interpretativi prospettati. chiedeva, inoltre, l'ordine di esibizione ex articolo Pt_1
210 c.p.c. per la documentazione relativa all'anno 2020 e per il bilancio del Comune al 31 dicembre 2019.
Con provvedimento del 5 maggio 2021, il Tribunale rigettava tutte le istanze istruttorie formulate da . Pt_1
Il giudice dichiarava inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio, rilevando che essa non avrebbe potuto basarsi esclusivamente su relazioni predisposte da due consulenti di parte, in assenza della produzione dei documenti utilizzati dagli stessi. Parimenti, veniva respinto l'ordine di esibizione per la documentazione pagina 7 di 34 dell'anno 2020. Inoltre, l'ordine di esibizione del bilancio comunale veniva considerato non rilevante ai fini della decisione, essendo volto a provare circostanze non rilevanti rispetto ai fatti di causa che vertevano sui criteri di imputazione degli utili.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, modificava parzialmente le proprie domande, introducendo la richiesta di accertamento Pt_1
dell'inopponibilità a di eventuali accordi tra il e soggetti terzi, e precisando che il Pt_1 CP_1
risarcimento derivante dalla sentenza n. 920/2019 poteva essere considerato come minor costo dell'impianto anziché come ricavo, secondo quanto proposto dal nel corso dell'udienza del 4 CP_1
marzo 2021. Il giudice ammetteva termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che furono regolarmente depositate dalle parti.
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 768 del 7 ottobre 2021, rigettava quasi integralmente le domande avanzate da condannando la società al rimborso delle spese processuali sostenute dal Parte_1
Controparte_1
Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della conformità dei rendiconti predisposti da alle Pt_1
previsioni contrattuali, in quanto non era possibile procedere con una valutazione di merito per la mancanza della documentazione utilizzata per predisporre il prospetto allegato sub. 20, risultando in atti quali documenti utili solo due perizie di parte non utilizzabili.
Per quanto concerne la domanda di condanna del al pagamento degli utili dovuti, il Tribunale CP_1
operava la seguente distinzione: per gli esercizi i cui rendiconti non erano stati approvati, il giudice richiamava integralmente le considerazioni già svolte sulla richiesta di CTU con riferimento alla mancata allegazione e produzione degli elementi necessari per entrare nel merito della domanda e calcolare gli utili;
per gli esercizi dal 2011 al 2017, i cui rendiconti erano stati regolarmente approvati dalle parti, il Tribunale escludeva la possibilità di una rideterminazione ad opera del giudice, trattandosi di ambito disciplinato pagina 8 di 34 dall'autonomia negoziale delle parti che avevano concordemente deciso di approvare quei rendiconti secondo le modalità previste dall'articolo 5 del contratto.
La sentenza affrontava inoltre le questioni interpretative controverse tra le parti, relative principalmente alla determinazione della voce "ammortamento dell'impianto" sotto il duplice profilo dell'inclusione degli interessi di dilazione e del risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019. Quanto agli interessi di dilazione, il Tribunale riteneva che dovessero essere computati nei costi di realizzazione dell'impianto, applicando sia il criterio di interpretazione letterale della convenzione sia il criterio volontaristico che valorizza il comportamento delle parti successivo al contratto. Il giudice osservava che le parti avevano ritenuto rilevanti gli interessi di dilazione nei rendiconti approvati, indicando nei costi l'importo mensile di euro 15.961,56 da versare a CP_4
Il Tribunale riconosceva che il risarcimento del danno doveva essere computato ai fini della distribuzione degli utili a , in quanto le parti avevano sempre inteso considerarlo tale, accantonando le somme Pt_1
spettanti a in attesa dell'esito del contenzioso con Tuttavia, il giudice si asteneva dal Pt_1 CP_4
determinare come tale risarcimento dovesse incidere sui rendiconti, osservando che la questione poteva essere determinata tra le parti solo in esito alla vertenza con non ancora completamente definita CP_4
quanto alla quantificazione del debito residuo.
Il Tribunale riteneva la domanda di condanna del all'approvazione dei rendiconti degli esercizi dal CP_1
2020 in poi inammissibile, non essendo possibile condannare il all'approvazione di rendiconti CP_1
futuri. Il giudice osservava che l'approvazione del rendiconto non costituiva un'attività vincolata, ma comportava un margine di discrezionalità intrinseco, che non poteva essere oggetto di obbligo.
La sentenza dichiarava inammissibile la richiesta di accertamento dell'inopponibilità a di accordi tra il Pt_1
e soggetti terzi, qualificandola come una nuova domanda di accertamento, non giustificata dalle CP_1
difese del convenuto, riferita a vicende concernenti terzi estranei al giudizio e formulata per la prima volta con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c.
pagina 9 di 34 Nel dispositivo, il Tribunale rigettava le domande di di cui alle lettere a), b) e c) delle conclusioni. Pt_1
Rigettava in parte la domanda di cui alla lettera d) nella parte contenente una richiesta di condanna, ma accoglieva in parte la domanda di accertamento dell'interpretazione del contratto. In particolare, dichiarava che il contratto di associazione in partecipazione doveva essere interpretato nel senso che nell'articolo 4 lettera c) nella voce ammortamenti rientravano gli interessi di dilazione e che il risarcimento del danno doveva essere computato ai fini della distribuzione degli utili a . Pt_1
La decisione si era conclusa con la condanna di al rimborso delle spese processuali sostenute dal Pt_1
nella misura di euro 24.894,40 oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale, con CP_1
compensazione parziale delle spese tra le parti per euro 6.223,60 in ragione del minimo accoglimento di parte della domanda dell'attore in punto interpretazione del contratto con riferimento al risarcimento del danno di CP_4
3. Le difese delle parti nel giudizio di appello ha proposto appello con atto di citazione del 5 aprile 2022, articolando la propria impugnazione Parte_1
in quattro distinti motivi diretti ad ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado. L'appellante ha contestato radicalmente l'impostazione seguita dal Tribunale di Alessandria, sostenendo che il giudice avrebbe travisato completamente l'oggetto e le ragioni del giudizio.
Il primo motivo di appello censura la decisione nella parte in cui il Tribunale riteneva di non poter determinare gli utili spettanti a per il periodo 2011-2020. L'appellante ha articolato tale censura in tre Pt_1
punti: l'errata valutazione dell'impossibilità di rivedere i rendiconti degli utili per il periodo 2011-2017,
l'erronea valutazione dell'onere probatorio per la revisione e rendicontazione degli utili dal 2011 al 2019, e l'errata decisione sulla rendicontazione degli utili dal 2020 in avanti. ha sostenuto che il Tribunale Pt_1
non aveva correttamente esaminato gli atti e documenti di causa, omettendo di indagare la reale volontà delle parti e decidendo in maniera difforme dalle loro richieste. L'appellante ha evidenziato che dalla delibera comunale di incarico del legale per il primo grado emergeva inequivocabilmente la volontà
pagina 10 di 34 dell'amministrazione di sottoporre a revisione i rendiconti già approvati, e che non vi era traccia negli atti difensivi della volontà del di opporsi a tale revisione. CP_1
Con il secondo motivo di appello, si contestano l'interpretazione della convenzione di associazione e la determinazione dei criteri di rendicontazione operata dal Tribunale. ha dedotto che gli interessi di Pt_1
dilazione non avrebbero dovuto essere inclusi tra i costi di realizzazione dell'impianto, evidenziando come il giudice avesse erroneamente applicato il criterio di interpretazione letterale, non essendovi traccia della parola "interessi" in tutta la convenzione. L'appellante ha osservato che entrambi i consulenti tecnici delle parti avevano escluso che gli interessi rientrassero nella voce "ammortamento dell'impianto" e che l'inserimento degli interessi sarebbe stato contrario agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile e dai principi contabili. In merito al risarcimento del danno, ha sostenuto che esso costituisse Pt_1
un minor costo di realizzazione dell'impianto, ovvero un maggior ricavo dell'associazione in partecipazione, contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stato impossibile determinare come tale importo incidesse nella rendicontazione.
Il terzo motivo di appello denuncia l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle altre poste oggetto di discussione che il pretendeva di inserire nei rendiconti. ha evidenziato che il Tribunale CP_1 Pt_1
aveva omesso di pronunciarsi sulle contestazioni sollevate dal relativamente ad alcune voci di CP_1
costo che dovrebbero essere considerate nei rendiconti benché non indicate nell'articolo 4 della convenzione, e ad una asserita minor contabilizzazione di ricavi per il 2019. Per l'appellante si tratta di contestazioni del tutto generiche, non argomentate né provate nella loro fondatezza, che avrebbero dovuto essere respinte.
Il quarto motivo di appello riguarda l'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate da , Pt_1
che erano state ritenute inammissibili dal Tribunale. Per l'appellante, l'asserito difetto di prova posto a base della decisione di non disporre la CTU era in realtà inesistente, e che la consulenza tecnica sarebbe stata necessaria per comprendere quale fosse la più corretta interpretazione da fornire alla convenzione.
pagina 11 di 34 Nelle conclusioni, ha chiesto la riforma integrale della sentenza e l'accertamento che i rendiconti Pt_1
predisposti siano stati redatti conformemente alle previsioni del contratto, con condanna del al CP_1
pagamento degli utili accertati oltre interessi moratori. L'appellante ha domandato inoltre la condanna del ad approvare i rendiconti degli esercizi a venire secondo i criteri accertati e l'ammissione delle CP_1
istanze istruttorie rigettate in primo grado, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio e l'ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Il si è costituita con comparsa del 20 settembre 2022, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. L'appellato ha articolato le proprie difese contestando punto per punto i motivi di appello, sostenendo che la sentenza era corretta e immune da vizi.
Quanto al primo motivo, il ha evidenziato che la motivazione del Tribunale era assolutamente CP_1
corretta, trattandosi di ambito disciplinato dall'autonomia negoziale delle parti. L'appellato ha dedotto che l'approvazione dei rendiconti degli anni 2011-2017 era avvenuta secondo le modalità previste dall'articolo 5 della convenzione.
Sul secondo motivo, il ha ribadito la correttezza dell'interpretazione del Tribunale circa CP_1
l'inclusione degli interessi di dilazione nei costi dell'impianto, evidenziando che l'elencazione dell'articolo 4 non poteva essere intesa quale elenco chiuso e tassativo tale da escludere l'imputazione di voci pacificamente attinenti ai costi dell'impianto. L'appellato ha osservato che nei rendiconti predisposti da e approvati dalle parti, gli interessi erano sempre stati inclusi nella voce negativa dell'ammortamento, Pt_1
e che tale inclusione non era mai stata contestata tra le parti. Quanto al risarcimento del danno, il CP_1
ha affermato che si trattava di un minor costo irrilevante per la rendicontazione.
Relativamente al terzo motivo, l'appellato ha precisato di non aver formulato alcuna domanda di accertamento in merito ai profili contestati, essendosi limitato a contestare i conteggi proposti da , Pt_1
siccome errati. Il ha affermato che la sentenza era immune da censure di omissione di pronuncia, CP_1
avendo il giudice accolto le conclusioni formulate dalla difesa comunale.
pagina 12 di 34 Sul quarto motivo, il ha ribadito la correttezza della decisione del Tribunale circa l'inammissibilità CP_1
delle istanze istruttorie. L'appellato ha osservato che la consulenza tecnica non poteva supplire alla carenza probatoria in cui era incorsa l'attrice.
5. Il giudizio d'appello
Il giudizio di appello ha avuto inizio con l'udienza dell'11 ottobre 2022, nel corso della quale la Corte, ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti e le istanze anche istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 27 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note di trattazione scritta, con che insisteva Pt_1
per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e il che chiedeva la rimessione in decisione CP_1
della causa, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 7 dicembre 2023, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo consulenza tecnica contabile e nominando quale consulente tecnico d'ufficio il dottor con studio in Persona_1
Torino. Il quesito formulato dalla Corte ha richiesto al consulente di determinare l'utile complessivo anno per anno dall'entrata in funzione dell'impianto nel maggio 2011 al 2019, sulla scorta di quanto previsto dalle parti all'articolo 4 della convenzione e fermi gli importi indicati nei rendiconti a titolo di prezzo di vendita dell'energia elettrica, tariffa incentivante riconosciuta in ragione dell'energia prodotta, premi assicurativi ed eventuali servizi di manutenzione. Secondo il quesito, il consulente doveva considerare gli interessi dilatori nel costo di ammortamento previsto dall'articolo 4 lettera c) della convenzione. Inoltre, doveva considerare nell'articolo 4 lettera b), in aggiunta alla tariffa incentivante, l'importo di euro 0,07 per chilowattora per ogni chilowattora prodotto anno per anno, con la precisazione aggiunta su istanza del nell'udienza del CP_1
9 gennaio 2024 che tale calcolo doveva avvenire nei limiti dell'importo complessivo di euro 1.134.000. Il consulente doveva infine quantificare l'eventuale credito residuo di anno per anno maturato rispetto Pt_1
all'importo erogato in base ai rendiconti 2011-2019.
pagina 13 di 34 Il termine inizialmente fissato al 9 maggio 2024 per il deposito della relazione è stato, su istanza del consulente e con il consenso delle parti, prorogato per consentire lo svolgimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, che tuttavia non ebbe esito positivo.
Nel corso delle operazioni peritali, il consulente ha concesso termine alle parti per la trasmissione di memorie tecniche e repliche, ricevendo elaborati dai consulenti tecnici di parte (dottor per Persona_2
e il dottor er il , che evidenziavano posizioni sostanzialmente divergenti. Pt_1 Persona_3 CP_1
Dopo aver svolto tre riunioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la prima relazione in data
11 novembre 2024. La relazione ha evidenziato la particolare complessità della vicenda. In primo luogo, il consulente ha osservato che a seconda dell'interpretazione data alla convenzione e soprattutto alla sentenza n. 920/2019, nonché dalla lettura combinata del quesito e dell'ordinanza di nomina, discendevano impostazioni tecnico-contabili assai differenti. Tali differenze emergevano in tutta la loro evidenza nelle posizioni dei due consulenti di parte. Il consulente tecnico d'ufficio ha identificato come passaggi essenziali della sentenza n. 920/2019, la definitiva determinazione del danno cagionato per il ritardo nella consegna in euro 1.134.000. La sentenza aveva inoltre stabilito che la penale per il ritardo si dovesse considerare riassorbita nel maggior importo di danno quantificato, e che la sospensione dei pagamenti a favore di da parte del fosse stata giudicata comportamento non rispondente ai criteri di buona fede. CP_4 CP_1
Nelle sue conclusioni, il consulente tecnico è pervenuto ad un utile complessivo del periodo in esame di euro 2.580.895, di cui euro 409.111 spettanti al ed euro 2.171.784 spettanti a Controparte_1
. Considerato che i pagamenti a favore dell'associato ammontavano ad euro 2.185.827, ne derivava Pt_1
un credito al 31 dicembre 2019 a favore del nei confronti di di euro 14.042. Tuttavia, il CP_1 Pt_1
consulente ha rimesso alla valutazione della Corte alcune questioni – a suo avviso – di natura strettamente giuridica, tra cui l'inserimento nel conteggio finale dei cosiddetti servizi di manutenzione ed altri costi direttamente riferibili all'impianto per un importo di euro 74.519.
pagina 14 di 34 A seguito del deposito della relazione, entrambe le parti hanno formulato richieste di chiarimenti e integrazioni. All'udienza del 17 dicembre 2024, la Corte, sciogliendo la riserva assunta, ha invitato il consulente tecnico ad integrare la propria relazione per fornire i chiarimenti richiesti dalle parti.
Il consulente ha depositato quindi la relazione finale integrata in data 24 febbraio 2025, nella quale ha confermato sostanzialmente le proprie conclusioni ma ha fornito ulteriori specificazioni sui punti controversi. In particolare, ha formulato quella che definì una "ipotesi alternativa" di calcolo, accogliendo alcune osservazioni del consulente di parte di relative al calcolo del risarcimento del danno sulla base Pt_1
della produzione effettiva anziché nominale. Tale ipotesi alternativa conduceva ad un credito di Pt_1
verso il di euro 38.633 al 31 dicembre 2019. Il consulente ha nuovamente precisato di non poter CP_1
prendere posizione su alcune questioni che presupponevano la soluzione di problemi giuridici rimessi alla decisione della Corte. Inoltre, ha evidenziato che le principali divergenze tra le parti riguardavano la determinazione della quota capitale dell'ammortamento dell'impianto, con che sosteneva la necessità Pt_1
di detrarre dal costo la penale per ritardo e il che riteneva tale penale riassorbita nel risarcimento. CP_1
Quanto agli interessi di dilazione, il consulente ha illustrato tre diverse metodologie di calcolo: quella proposta da basata sulla sentenza n. 920/2019, quella del basata sul contratto di appalto Pt_1 CP_1
originario, e una soluzione intermedia da lui stesso elaborata basata sulla delibera comunale n. 12 del 2012.
Le risultanze della consulenza tecnica hanno determinato posizioni divergenti tra le parti anche sull'interpretazione dei risultati peritali. Nella relazione dell'11 novembre 2024, il consulente ha concluso per un credito del di € 14.042, mentre nella relazione integrativa del 24 febbraio 2025 ha CP_1
formulato un'ipotesi alternativa che conduceva ad un credito di di € 38.633. Pt_1
Il ha contestato tale ipotesi alternativa, sostenendo che non era stata oggetto di discussione nelle CP_1
operazioni peritali e che non era stata nemmeno richiesta da nelle note sostitutive. Inoltre, l'appellato Pt_1
ha evidenziato che il CTU aveva adottato criteri non condivisi, in particolare lo scorporo dell'IVA dalle rate di ammortamento contrariamente al contratto di appalto, la ricostruzione del piano di ammortamento con rate di diverso importo in violazione della previsione contrattuale di "240 rate mensili posticipate, tutte di pagina 15 di 34 pari importo", e l'esclusione dai rendiconti dei servizi di manutenzione e altri costi direttamente riferibili all'impianto per € 74.519.
All'udienza del 18 marzo 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di udienza, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Nel corso di tale udienza, le parti hanno confermato le rispettive posizioni, con Pt_1
che insisteva per il riconoscimento di un credito secondo i calcoli più favorevoli emersi dalla consulenza tecnica e il che sosteneva la correttezza delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che CP_1
evidenziavano un proprio credito verso . Pt_1
6. Tema del contendere
Risulta pacificamente non controversa la sussistenza di un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 21 luglio 2010 tra il e il Comune di per la gestione di un impianto Pt_1 Controparte_1
fotovoltaico, con durata ventennale. Le parti non contestano né la validità e l'efficacia del contratto, né
l'applicazione dell'art. 2549 e ss. cc. ai rapporti tra associante e associato, né il fatto che l'impianto sia entrato in esercizio con oltre quattro mesi di ritardo rispetto al termine previsto. Vi è altresì accordo sul contenzioso instauratosi tra il e per tale ritardo, conclusosi con sentenza passata in CP_1 CP_4
giudicato del Tribunale di Alessandria che ha riconosciuto un risarcimento del danno di euro 1.134.000.
Non son oggetto di discussione né l'approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2011-2017, con conseguente erogazione degli utili a . Da ultimo, le parti concordano sui valori numerici di base Pt_1
utilizzati per la rendicontazione, confermati sia dalle perizie stragiudiziali dei consulenti delle parti sia dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado.
Su alcune questioni si è formato, invece, un giudicato interno. In particolare, risulta definitivamente accertato che il risarcimento del danno, riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019, debba essere computato ai fini della distribuzione degli utili a . È altresì definitivamente stabilito che gli interessi di dilazione Pt_1
previsti nel contratto di appalto con debbano essere considerati tra i costi dell'impianto CP_4
rilevanti per la rendicontazione.
pagina 16 di 34 Risulta definitivamente acquisito agli atti del giudizio – in quanto non specificatamente contestato dalle parti – il criterio di imputazione temporale del risarcimento, indicato nel quesito formulato dalla Corte in sede di ordinanza di rimessione in istruttoria.
Resta effettivamente controversa tra le parti la determinazione del costo dell'impianto rilevante ai fini del calcolo dell'ammortamento, con particolare riferimento al trattamento della penale per ritardo: ne Pt_1
sostiene la detraibilità, mentre il ritiene che tale importo sia stato assorbito nel maggior CP_1
risarcimento riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019.
Un'ulteriore questione controversa concerne le modalità di calcolo degli interessi di dilazione da includere nei costi dell'impianto. Le parti propongono modalità di calcolo differenti, e la soluzione intermedia offerta dal consulente d'ufficio è stata contestata da entrambe le parti.
Controversa è altresì l'inclusione nei rendiconti di voci di costo non espressamente previste dall'articolo 4 della convenzione, quali spese per utenze, assistenza legale, sorveglianza e contributi INAIL per un importo complessivo di euro 74.519, oltre ad un fondo rischi sulle anticipazioni di euro 45.112 e ad una presunta minor contabilizzazione di ricavi per il 2019. si oppone a tali inserimenti, sostenendo che Pt_1
l'elenco dell'articolo 4 della convenzione sia tassativo e che le voci proposte dal Comune non siano documentate né specificamente riferibili all'impianto fotovoltaico.
Risulta inoltre controversa la questione dell'inclusione dell'imposta sul valore aggiunto nel calcolo degli interessi di dilazione. Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso tale inclusione per ragioni tecniche legate alla natura dell'IVA differita, ma il contesta tale impostazione sostenendo che il contratto di CP_1
appalto prevedeva il calcolo degli interessi sul prezzo comprensivo di IVA.
Parimenti controversa è l'ammissibilità della revisione dei rendiconti già approvati per gli esercizi 2011-
2017. sostiene che tale revisione sia stata concordata dalle parti e che il Tribunale di primo grado Pt_1
aveva errato nel ritenere immodificabili i rendiconti approvati, mentre il pur avendo inizialmente CP_1
concordato la revisione, ha successivamente aderito alla tesi del Tribunale circa l'impossibilità di modificare rendiconti validamente approvati.
pagina 17 di 34 Inoltre, permane la controversia sull'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate da in primo Pt_1
grado, con particolare riferimento all'ordine di esibizione per la documentazione relativa all'anno 2020 e per il bilancio comunale al 31 dicembre 2019. Tale questione, benché superata dalla consulenza tecnica d'ufficio, mantiene rilevanza per la valutazione della correttezza della decisione di primo grado e per l'eventuale regolamento delle spese processuali.
La risoluzione di tali controversie richiederà l'applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale previsti dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, nonché l'applicazione dei principi contabili rilevanti per la determinazione degli utili di un'associazione in partecipazione, tenendo conto delle specificità del settore energetico e della normativa sugli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
7. Motivi della decisione
7.1. Sulla determinazione del costo dell'impianto e l'incidenza della penale per ritardo di € 255.793 nel calcolo dell'ammortamento
La prima questione sottoposta all'attenzione della Corte riguarda la corretta determinazione del “costo dell'impianto” ai fini della sua imputazione in ammortamento, secondo quanto previsto all'art. 4, lett. c), della convenzione di associazione in partecipazione del 21 luglio 2010. In particolare, è controversa la rilevanza da attribuire, in tale ambito, alla penale per ritardo pari a euro 255.793 applicata dal CP_1
all'appaltatore per il superamento dei termini contrattuali di consegna dell'impianto CP_4
fotovoltaico.
sostiene che la penale vada defalcata dal costo complessivo dell'impianto, con conseguente riduzione Pt_1
della base ammortizzabile, giacché l'importo è stato fatturato a scomputo del valore dell'opera eseguita e ne ha effettivamente ridotto il costo sostenuto dal Il al contrario, sostiene che detta penale CP_1 CP_1
debba ritenersi interamente assorbita nel più consistente risarcimento del danno riconosciuto in suo favore con la sentenza n. 920/2019 del Tribunale di Alessandria, e dunque non possa essere nuovamente computata come posta negativa di rettifica del costo dell'impianto.
pagina 18 di 34 La Corte osserva che, secondo la struttura dell'art. 4 della convenzione, l'“ammortamento dell'impianto” rileva quale componente negativa per la determinazione dell'utile dell'associazione in partecipazione, e rappresenta, nella sostanza, la modalità di ripartizione temporale del costo pluriennale dell'investimento.
Ne consegue che ogni elemento che concorra a formare o ridurre il “costo ammortizzabile” incide direttamente sulla determinazione dell'utile annuo da ripartire tra le parti.
In tale prospettiva, si tratta dunque di stabilire se – e in che misura – la penale per ritardo abbia avuto l'effetto di comprimere il costo storico dell'impianto e debba quindi essere considerata nel calcolo dell'ammortamento, oppure se tale effetto sia venuto meno per effetto del successivo riconoscimento giudiziale di un maggior danno.
L'esistenza della penale trova fondamento nel contratto di appalto stipulato tra il Controparte_1
e il raggruppamento temporaneo d'imprese guidato da In base a tale contratto, la
[...] CP_4
penale era convenuta nella misura dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%, e risultava pertanto parametrata ad una responsabilità contrattuale per inadempimento di tipo oggettivo.
La penale, secondo la sua funzione tipica prevista dall'art. 1382 c.c., costituisce una prestazione sostitutiva del risarcimento del danno effettivo, convenzionalmente determinata dalle parti al momento della stipula.
La sua applicazione ha quindi l'effetto di ridurre l'importo da corrispondere al prestatore per effetto dell'inadempimento, e quindi, sotto il profilo contabile, si traduce in una diminuzione del valore dell'opera fornita, ossia in un minor costo per l'ente appaltante.
È pacifico che il abbia effettivamente applicato e trattenuto la penale nei confronti CP_1
dell'appaltatore, e che tale somma sia stata portata in compensazione rispetto ai crediti vantati da
[...]
con effetto economicamente equivalente ad una fatturazione in riduzione. Ne consegue che il CP_4
costo storico dell'impianto fotovoltaico è stato contabilmente ridotto di tale importo, e che, in assenza di fatti successivi impeditivi, la relativa posta debba essere considerata in sede di ammortamento.
pagina 19 di 34 Tuttavia, la questione è ulteriormente complicata dal fatto che la sentenza n. 920/2019 ha condannato al risarcimento di un danno ben più consistente (euro 1.134.000). Nella motivazione della CP_4
sentenza si legge che tale danno “riassorbe la penale contrattuale”, la cui applicazione autonoma viene dunque ritenuta incompatibile con l'attribuzione dell'intero pregiudizio patrimoniale attraverso il riconoscimento del risarcimento pieno.
Il punto dirimente diventa quindi stabilire la portata di tale “riassorbimento”: se esso implichi che la penale non abbia più alcun effetto contabile (come se non fosse mai esistita), oppure se tale effetto permanga in quanto già prodotto sul piano patrimoniale e il risarcimento agisca su un piano logicamente e giuridicamente distinto, con finalità compensativa e non sostitutiva.
La Corte ritiene, aderendo alla seconda opzione, che l'effetto contabile della penale, in quanto già operato e consolidato, non possa essere retroattivamente eliso per effetto del risarcimento. Tale conclusione si fonda innanzitutto sul fatto che la penale era già stata applicata e trattenuta al momento della fatturazione finale dell'opera e del collaudo dell'impianto (2011), incidendo così sul valore contabilizzato dell'investimento.
Inoltre, la sentenza n. 920/2019 non ha disposto la restituzione della penale, né ha dichiarato l'illegittimità della sua applicazione, ma ha solo affermato che essa “si assorbe” nel maggior danno risarcibile. Il concetto di “riassorbimento” usato nella sentenza assume quindi valore giuridico solo nella relazione tra i titoli di responsabilità (contrattuale da ritardo vs. extracontrattuale da lucro cessante), e non implica un effetto vincolante sul piano contabile e negoziale tra e Per di più, nel contratto di associazione in Pt_1 CP_1
partecipazione, il criterio di ammortamento si riferisce al costo effettivamente sostenuto per l'impianto, come risultante da collaudo e documentazione consuntiva, non al danno risarcito da terzi.
Ne consegue che la penale di euro 255.793 ha prodotto un effetto riduttivo permanente sul costo dell'impianto, e come tale deve essere considerata nella determinazione della base ammortizzabile rilevante ai fini della determinazione dell'utile da attribuire a . Pt_1
Tale interpretazione trova conferma e riscontro logico nella relazione finale del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha chiarito come l'adozione del criterio proposto da – fondato su una base Pt_1
pagina 20 di 34 ammortizzabile ridotta per effetto della penale - conduca ad un credito residuo a favore di pari a Pt_1
euro 38.633 al 31 dicembre 2019.
La Corte ritiene che tale impostazione sia coerente con il complessivo assetto negoziale e con i criteri di buona fede nell'interpretazione del contratto (artt. 1366 e 1371 c.c.). Essa, infatti, valorizza l'effettivo sacrificio economico sostenuto dal nella realizzazione dell'impianto, evitando duplicazioni CP_1
contabili e impedendo così che una medesima voce (la penale) venga neutralizzata da un risarcimento esterno senza effetti retroattivi sui rapporti interni. Inoltre, garantisce una ripartizione equa dell'utile dell'associazione in partecipazione, secondo il principio della corretta rappresentazione dei costi effettivi.
In conclusione, la penale di euro 255.793 deve essere considerata come posta negativa di rettifica del costo dell'impianto, con conseguente riduzione della base ammortizzabile di cui all'art. 4 lett. c) della convenzione. Tale riduzione comporta, ai fini della determinazione dell'utile da ripartire tra le parti, un incremento proporzionale della quota spettante all'associato secondo i criteri di calcolo adottati Parte_1
nella relazione del consulente tecnico d'ufficio nella sua ipotesi alternativa.
7.2. Sulle modalità di calcolo degli interessi di dilazione da includere nei costi dell'impianto
La seconda questione oggetto di giudizio concerne le modalità di computo degli interessi di dilazione che il si è impegnato a corrispondere all'appaltatore in esecuzione Controparte_1 CP_4
del contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Non è controverso tra le parti che tali interessi – quantificati in misura annua pari al 5% sul corrispettivo dovuto e da corrispondersi in 240 rate mensili posticipate – costituiscano un costo finanziario accessorio al costo storico dell'impianto, e in quanto tali debbano essere inclusi nel calcolo dell'ammortamento dell'impianto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della convenzione di associazione in partecipazione. Tale principio risulta definitivamente accertato anche dalla sentenza di primo grado, e non è stato oggetto di impugnazione, né risulta rimesso in discussione nel presente grado di giudizio.
pagina 21 di 34 Rimane tuttavia controverso il criterio di calcolo di tali interessi, ovvero la determinazione del piano di ammortamento finanziario da adottare per includere gli interessi tra i costi rilevanti della gestione dell'impianto.
sostiene che l'inclusione degli interessi tra i costi dell'impianto debba avvenire non secondo il piano Pt_1
di ammortamento teorico pattuito nel contratto di appalto, ma sulla base della reale dinamica dei pagamenti e del contenuto della sentenza n. 920/2019. In tale prospettiva, la società appellante ritiene che la corretta determinazione del valore complessivo degli interessi di dilazione debba derivare dall'applicazione del tasso convenuto (5%) alla progressiva del debito effettivo risultante dalla rideterminazione giudiziale, tenendo conto della riduzione proporzionale degli interessi in ragione del maggior danno liquidato al e CP_1
delle somme già corrisposte a al cessionario del credito, escludendo altresì gli interessi “fittizi” su CP_4
quote mai dovute per effetto della compensazione giudiziale.
Di contro, il sostiene che l'imputazione degli interessi debba seguire il piano di ammortamento CP_1
originario previsto dal contratto di appalto, articolato in 240 rate mensili comprensive di quota capitale e interessi. A sostegno di questa tesi, l'amministrazione evidenzia, in primo luogo, che il piano di ammortamento è parte integrante dell'accordo contrattuale ed è stato oggetto di esecuzione negoziale da parte del Secondariamente, l'eventuale rinegoziazione del debito verso (o dei relativi CP_1 CP_4
pagamenti) ha inciso nei rapporti esterni, ma non modifica il costo d'origine dell'impianto rilevante ai fini della rendicontazione tra e . In ultimo luogo, la CTU ha confermato che tale metodo CP_1 Pt_1
consente di garantire stabilità e comparabilità ai fini della ripartizione degli utili.
Nel corso delle operazioni peritali disposte dalla Corte, il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato criticamente entrambe le posizioni, rilevando che nessuna delle due appare del tutto infondata, ma ciascuna enfatizza un differente profilo. Da un lato, la tesi di valorizza la sostanza economica e la verità Pt_1
effettuale dei flussi finanziari, dall'altro lato, la tesi del Comune privilegia la formalità contrattuale e la coerenza con l'accordo d'origine.
pagina 22 di 34 Il CTU ha proposto pertanto una terza soluzione intermedia, fondata sulla delibera comunale n. 12 del
2012, con cui il ha formalmente riconosciuto un piano di ammortamento aggiornato, alla luce dei CP_1
pagamenti effettuati e dei saldi maturati, comprensivo di interessi, capitali e trattenute. Tale impostazione metodologica prevede, da un lato, il mantenimento della linearità temporale dell'ammortamento ventennale, come previsto dalla convenzione;
dall'altro, il calcolo degli interessi solo sulle somme effettivamente dovute al netto delle trattenute, in linea con il contenuto della sentenza n. 920/2019.
Il consulente tecnico ha quindi applicato il piano fondato sulla delibera 12/2012 come metodo principale nella propria relazione, affiancandolo – su richiesta delle parti – con le simulazioni alternative basate sui metodi di e del Pt_1 CP_1
La Corte ritiene che il metodo proposto dal consulente tecnico costituisca la soluzione più corretta e coerente con il quadro contrattuale e giudiziale della vicenda poiché, oltre a riflettere una volontà esplicitamente manifestata dal stesso con la delibera, garantisce la riconciliazione tra il principio di CP_1
competenza economica e quello di veridicità delle registrazioni contabili. Tale metodo tiene conto dell'intervenuta mutazione delle obbligazioni del verso a seguito della sentenza passata in CP_1 CP_4
giudicato, senza però disarticolare l'intero impianto negoziale. Inoltre, tale metodo è stato condiviso, nella sua logica di fondo, da entrambi i consulenti tecnici, pur con divergenze sui dettagli applicativi, ed è stato applicato nella CTU con risultati coerenti e comparabili.
In tal senso, si osserva che, anche alla luce dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., l'art. 4 lett.
c) della convenzione non impone un criterio rigido di calcolo degli interessi, ma rinvia implicitamente al costo “effettivo” dell'impianto come desumibile dai documenti e dalle deliberazioni dell'Associante.
L'assenza di una clausola che limiti l'imputazione ai soli interessi “originari” consente dunque un'interpretazione sistematica fondata sulla buona fede e sulla realtà dei rapporti contabili.
L'adozione del metodo proposto dal CTU ha comportato, secondo la relazione tecnica, l'individuazione di un costo complessivo per interessi di dilazione che si è tradotto in una quota di ammortamento effettiva pagina 23 di 34 inferiore rispetto al piano originario, in virtù delle compensazioni e trattenute effettuate dal e dei CP_1
minori pagamenti resi necessari dalla sentenza di condanna.
Tale riduzione ha determinato un maggior utile netto dell'associazione, e di conseguenza una quota maggiore spettante a , nella misura indicata nella CTU, fatta salva la verifica delle ulteriori poste Pt_1
(servizi di manutenzione, voci aggiuntive non contrattuali, ecc.).
La Corte ritiene che, anche sotto questo profilo, il criterio adottato dal consulente realizzi una distribuzione equilibrata ed equa dell'utile tra le parti, in linea con lo spirito dell'accordo di partenariato e con il principio di correttezza contrattuale. Ogni diversa soluzione – sia quella puramente formale sostenuta dal CP_1
sia quella economicamente “sostanzialista” proposta da – condurrebbe, per motivi opposti, a una Pt_1
rappresentazione contabile distorta, priva di fondamento negli atti e incompatibile con l'assetto concretamente attuato.
In conclusione, la Corte accoglie la tesi intermedia elaborata dal consulente tecnico d'ufficio e ritiene che gli interessi di dilazione debbano essere computati nel costo dell'impianto secondo il piano di ammortamento aggiornato e riepilogato nella delibera comunale n. 12 del 2012, in coerenza con le risultanze contabili, con la sentenza n. 920/2019 e con i principi di correttezza e veridicità nella rendicontazione dell'associazione in partecipazione. Tale criterio va applicato a partire dall'esercizio 2018, in ragione della non modificabilità dei rendiconti già approvati (del che, infra), con le conseguenti rettifiche nei conteggi di utile e di quota spettante a , come da CTU. Pt_1
7.3. Sull'inclusione nei rendiconti di voci di costo non espressamente previste dall'articolo 4 della convenzione
La terza questione controversa sottoposta al giudizio della Corte riguarda la pretesa del Controparte_1
di includere nei rendiconti annuali – ai fini della determinazione dell'utile di gestione dell'impianto
[...]
fotovoltaico – una serie di costi non espressamente previsti dall'articolo 4 della convenzione di associazione in partecipazione. Nello specifico, si tratta delle spese per utenze, sorveglianza e assistenza pagina 24 di 34 legale, dei costi contributivi - in particolare per INAIL - e dei costi per ripristino impianto a seguito del furto.
Tali poste – per un importo complessivo pari a euro 74.519 (oltre alla presunta minor entrata) – sono state contestualmente escluse da , che ha articolato le proprie difese su un duplice livello. Sul piano Pt_1
contrattuale, ha invocato la natura tassativa dell'elencazione contenuta all'articolo 4 della Pt_1
convenzione. Sul piano probatorio, ha invece eccepito la mancata dimostrazione della effettiva riconducibilità di tali spese alla gestione dell'impianto oggetto di associazione.
Ai fini della decisione, è anzitutto necessario richiamare la struttura dell'articolo 4 della convenzione, nella parte in cui disciplina i criteri di determinazione degli utili spettanti all'associato. Tale articolo stabilisce che la base di calcolo dell'utile si determina per differenza tra componenti positive (il prezzo di vendita dell'energia elettrica, la tariffa incentivante riconosciuta per la produzione, ed eventuali ulteriori premi) e negative (l'ammortamento dell'impianto, i premi assicurativi e i servizi di manutenzione). L'articolazione e la formulazione dell'articolo 4 non fanno menzione di voci generiche o residuali, né prevedono alcuna clausola di chiusura del tipo “e ogni altro costo direttamente o indirettamente connesso alla gestione”.
Tale assetto testuale suggerisce, in prima lettura, che le parti abbiano inteso disciplinare in modo esaustivo i criteri di rendicontazione, al fine di garantire certezza e trasparenza nella ripartizione dell'utile. In particolare, la formulazione impiegata – per elenchi distinti e articolati – suggerisce la volontà di circoscrivere le voci rilevanti alle sole componenti direttamente qualificabili secondo le categorie indicate.
Questa interpretazione letterale è corroborata dalla natura pattizia del rapporto, che esige chiarezza sui parametri economici essenziali, e dall'inerenza della rendicontazione al diritto dell'associato all'utile, che non può essere limitato se non per effetto di previsioni espressamente condivise.
La tesi della tassatività dell'elenco contenuto nell'articolo 4 trova conferma anche sotto il profilo sistematico e funzionale, ove si consideri che la convenzione in esame si inserisce in un contesto di partenariato pubblico-privato, nel quale la trasparenza e la predeterminazione dei criteri di redditività sono essenziali per garantire l'equilibrio del rapporto e la non arbitrarietà della rendicontazione.
pagina 25 di 34 In tale contesto, l'inserimento di voci di costo non previste altererebbe, in primis, l'assetto economico del contratto, determinando una compressione dell'utile dell'associato non giustificata da obblighi convenzionali. In secondo luogo, incrinerebbe il principio di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375
c.c.), implicando una modifica unilaterale della base di riparto del risultato. Inoltre, tale inserimento non troverebbe supporto nei criteri di interpretazione evolutiva o adeguatrice previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., trattandosi di una previsione economica e non normativa.
Ne consegue che ogni eventuale estensione del perimetro delle voci di costo deve essere giustificata non solo da un'interpretazione coerente con il testo contrattuale, ma anche da un rigoroso accertamento probatorio della loro riferibilità diretta all'oggetto dell'associazione.
Nel caso di specie, le spese per utenze, sorveglianza, assistenza legale, INAIL e relative al ripristino impianto a seguito di furto, secondo il sarebbero state sostenute per esigenze connesse alla CP_1
gestione del sito su cui insiste l'impianto. Tuttavia, nessuna documentazione specifica è stata prodotta in grado di attestare: la connessione diretta e funzionale con l'impianto fotovoltaico, la necessità tecnica o giuridica della prestazione per il funzionamento dell'impianto e l'esistenza di obblighi contrattuali in tal senso.
Alla luce anche dei criteri contabili internazionali IAS/IFRS, i costi capitalizzabili devono essere
“direttamente attribuibili” alla messa in esercizio e al funzionamento previsto del bene. Le voci richieste dal non soddisfano i criteri di “directly attributable costs” e pertanto non sono computabili nel perimetro CP_1
economico dell'associazione in partecipazione. La loro inclusione altererebbe indebitamente la base di calcolo dell'utile da ripartire, in assenza sia di obbligo contrattuale sia di evidenza tecnico-contabile.
ha altresì dedotto l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Alessandria in relazione alla voce di Pt_1
“fondo rischi su anticipazioni”, pari ad euro 45.112, e alla minor contabilizzazione dei ricavi di vendita di energia riferiti all'esercizio del 2019, cui è conseguito un utile del di euro 13.143. È ben vero che CP_1
tali aspetti non risultano oggetto di specifica trattazione da parte del consulente di parte, né oggetto di rilievo nella consulenza tecnica d'ufficio, ma ciò per il motivo espressamente e puntualmente ricordato pagina 26 di 34 dall'appellata sin dalla comparsa di risposta: “non ha formulato alcuna domanda di accertamento in merito ai profili di cui si è appena detto, bensì li ha utilizzati onde evidenziare al Giudice l'erroneità dei conti che pretendeva fossero Pt_1
accertati. Si tratta, dunque, di fatti mediante cui la difesa dell'ente ha contrastato e contestato la tesi e la domanda attorea”.
Ed invero è proprio tale controdeduzione che non trova neppur implicita confutazione nelle difese dell'appellante. Di qui l'infondatezza della censura mossa da quest'ultima alla sentenza di prime cure.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le voci di costo pretese dal siano in contrasto con la CP_1
formulazione letterale e la struttura sistematica dell'art. 4 della convenzione, prive di adeguato supporto probatorio, quanto alla loro riferibilità diretta alla gestione dell'impianto, e non ammissibili in quanto contrarie al principio di legalità contrattuale e alla buona fede nell'esecuzione.
Si tratta, in sostanza, di spese di natura accessoria o estranea, che avrebbero potuto essere oggetto di accordi integrativi tra le parti, ma non possono essere unilateralmente inserite nei rendiconti dell'associazione, poiché ciò comporterebbe una violazione del principio dell'equilibrio contrattuale.
In conclusione, la Corte accerta le voci di costo indicate dal e non previste espressamente dall'art. CP_1
4 della convenzione di associazione in partecipazione non possono essere incluse nei rendiconti annuali ai fini del calcolo dell'utile da ripartire tra le parti.
Ne consegue che i conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, al netto di tali voci, risultano conformi alla disciplina contrattuale, e che la posizione economica di , come risultante da tale conteggio, non Pt_1
può essere ulteriormente decurtata per effetto di spese non documentate e non contrattualmente previste.
7.4. Sulla possibilità di revisione giudiziale dei rendiconti 2011–2017 già approvati dalle parti
La quarta questione sottoposta alla Corte riguarda la possibilità di sottoporre a revisione giudiziale i rendiconti degli esercizi dal 2011 al 2017, i quali erano stati formalmente approvati da entrambe le parti.
, pur riconoscendo tale approvazione, sostiene che, alla luce della sentenza n. 920/2019 e Pt_1
dell'intervento dei consulenti tecnici incaricati nel 2019, le parti abbiano concordemente deciso di rimettere in discussione la validità di quei rendiconti, e che tale volontà comune legittimasse la revisione giudiziale dei conteggi pregressi.
pagina 27 di 34 Il invece, pur avendo inizialmente partecipato al tentativo di revisione, si è successivamente CP_1
opposto alla possibilità di rimettere in discussione i rendiconti approvati, aderendo alla motivazione del
Tribunale secondo cui essi costituivano espressione di un'autonomia contrattuale ormai perfezionata, non sindacabile in sede giudiziale.
La questione, dunque, incide in modo diretto sulla portata vincolante delle precedenti approvazioni e sull'estensione del potere giurisdizionale in materia di rendicontazione in un rapporto di associazione in partecipazione.
Il contratto in esame configura un rapporto associativo atipico, regolato dagli artt. 2549 ss. c.c., ma innestato su un partenariato pubblico-privato connotato da peculiarità proprie. In tale contesto,
l'approvazione del rendiconto annuale costituisce il momento in cui le parti verificano la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell'utile e, in caso di esito positivo, procedono alla sua esecuzione mediante il pagamento delle somme dovute all'associato.
Dal punto di vista giuridico, l'approvazione del rendiconto ha natura di atto negoziale bilaterale a contenuto dichiarativo, assimilabile, sotto certi aspetti, all'approvazione del bilancio da parte dei soci di una società. Non è quindi sufficiente la mera volontà unilaterale di una parte di rimettere in discussione i rendiconti approvati;
è necessaria la ricorrenza di fatti sopravvenuti, errori essenziali o accordi novativi che giustifichino il superamento della stabilità dell'accordo intervenuto.
Nel caso di specie, risulta documentato che, nel maggio 2019, le parti, a fronte delle difficoltà interpretative e della crescente instabilità del rapporto, affidarono a due consulenti tecnici per , Per_2 Pt_1 Per_3
per il il compito di riesaminare i rendiconti dal 2011 al 2017 e predisporre il rendiconto 2018. CP_1
Tale scelta è da interpretarsi come una manifestazione di comune interesse a valutare la possibilità di correggere o aggiornare i rendiconti già approvati, alla luce della definizione del contenzioso con FEDI.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale e confermato dagli atti del giudizio d'appello, i tentativi conciliativi non condussero a una revisione consensuale dei conteggi, né risulta essere mai stata formalizzata una clausola di reviviscenza della fase negoziale, né una pattuizione che rimettesse pagina 28 di 34 integralmente in discussione l'assetto già approvato. Anche la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che le differenze nei conteggi dei consulenti erano frutto di interpretazioni divergenti, non di errori evidenti o dati falsati.
La Corte ritiene, in continuità con il primo giudice, che le approvazioni intervenute tra il 2011 e il 2017 costituiscano atti negoziali vincolanti, non sindacabili in sede giudiziale salvo che sia fornita prova della sopravvenienza di nuovi e determinanti elementi che rendano erronea o iniqua la ripartizione effettuata, dell'esistenza di errori materiali o dolo nella formazione dei rendiconti, ovvero della volontà concorde delle parti di rinegoziare integralmente l'assetto contabile e distributivo.
Nessuno di tali presupposti risulta dimostrato nel presente giudizio.
In particolare, la sentenza n. 920/2019, pur incidendo sui rapporti tra e non ha modificato CP_1 CP_4
direttamente il costo dell'impianto nei rendiconti già approvati, e il ha mantenuto un CP_1
comportamento coerente con l'efficacia delle approvazioni pregresse.
non ha fornito prova documentale o testimoniale dell'intervenuto accordo di revoca, né della Pt_1
sussistenza di elementi di errore essenziale. La mera insoddisfazione per l'utile conseguito, o la mutata valutazione circa l'equilibrio del rapporto, non legittimano una revisione giudiziale d'ufficio.
L'appellante ha fatto leva, in particolare, sulla delibera di incarico al legale per il primo grado, sostenendo che essa conteneva una manifestazione di volontà del favorevole alla revisione dei rendiconti. CP_1
Tuttavia, dalla lettura di tale delibera emerge solo un generico riferimento alla “difesa in giudizio” e alla verifica dei conteggi, e non un impegno vincolante a rivedere i rendiconti già approvati.
L'appello, inoltre, ha trascurato di specificare in che misura e in quali voci i rendiconti 2011–2017 avrebbero dovuto essere ricalcolati. Inoltre, non sono stati prodotti prospetti alternativi comparabili con quelli approvati.
La Corte, pertanto, ritiene che l'approvazione dei rendiconti 2011–2017 costituisca un limite oggettivo al sindacato giudiziale, non superabile per effetto di allegazioni generiche o di comportamenti unilaterali. Non
pagina 29 di 34 sussistono, dunque, i presupposti per procedere alla revisione giudiziale dei rendiconti relativi agli esercizi
2011–2017.
La domanda proposta da sul punto è dunque infondata, sia per difetto di prova del mutuo dissenso, Pt_1
sia per carenza dei presupposti sostanziali che potrebbero giustificare la caducazione degli effetti dell'approvazione negoziale.
Rimane, invece, pienamente ammissibile e fondata la verifica giudiziale sui rendiconti non approvati (dal
2018 in avanti), per i quali non sussiste alcuna approvazione e il cui esame ha trovato compiuto sviluppo nell'ambito della consulenza tecnica disposta in appello.
7.5. Sulle istanze istruttorie disattese in primo grado e sui limiti del sindacato in sede d'appello
La questione relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate da in primo grado Pt_1
va ora riesaminata alla luce della rinnovazione istruttoria compiuta dalla Corte d'Appello, che ha disposto ed esperito una consulenza tecnica contabile esaustiva.
È noto che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel giudizio d'appello – che conserva piena natura di giudizio di merito – il giudice può modificare o integrare i provvedimenti istruttori adottati (o omessi) in primo grado, entro i limiti dell'effetto devolutivo. La Corte ha ritenuto, in questo caso, che la complessità tecnica della controversia e l'assenza di un quadro contabile condiviso giustificassero l'acquisizione ex novo di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Alessandria, nel rigettare le istanze, ha fondato la propria decisione su una valutazione di non necessità della CTU in assenza di allegazioni e documentazione ritenute sufficienti a sorreggere l'indagine tecnica, e di inammissibilità degli ordini di esibizione per ritenuta disponibilità della documentazione in capo all'attore.
Tale impostazione, pur potendosi comprendere nel contesto di una valutazione sulla “maturità” della causa e sulla idoneità degli elementi probatori già acquisiti, non ha tuttavia tenuto conto del fatto che le questioni oggetto di giudizio – sebbene formalmente incentrate sull'interpretazione contrattuale – implicavano anche accertamenti contabili di carattere tecnico-specialistico, non surrogabili da valutazioni giudiziali dirette.
pagina 30 di 34 In tal senso, si ritiene che l'esclusione della CTU in primo grado non possa dirsi errata in astratto, ma abbia risentito di una valutazione restrittiva del rapporto tra fatto e diritto, non del tutto congruente con la natura ibrida della controversia (giuridico-contabile). Tuttavia, tale mancanza è stata integralmente colmata nel presente grado di giudizio, e non ha prodotto pregiudizio irreversibile alle prerogative processuali della parte istante.
Quanto agli ordini di esibizione, è corretto che la prova documentale debba essere prioritariamente fornita dalla parte che la invoca. Tuttavia, quando si tratti di documentazione riferita all'amministrazione comunale e non accessibile autonomamente da (ad esempio i flussi 2020 o il bilancio 2019), l'esibizione Pt_1
giudiziale può costituire un mezzo legittimo d'integrazione probatoria. Anche su questo punto, peraltro, la successiva consulenza tecnica ha consentito alla Corte di acquisire i dati necessari per la decisione.
In definitiva, la Corte ritiene che le valutazioni istruttorie del primo giudice si siano fondate su una lettura restrittiva dei presupposti di ammissione delle prove, che nel caso di specie apparivano invece opportuni per la risoluzione tecnica della controversia. La rinnovazione istruttoria in appello, tuttavia, ha sanato integralmente le carenze del primo grado, senza che residuino profili di nullità processuale o violazioni del diritto di difesa. La questione delle spese, dunque, va valutata unitariamente all'esito complessivo della lite, secondo i criteri ordinari di soccombenza, senza necessità di valutazioni autonome sulla legittimità delle scelte istruttorie iniziali.
7.6. Sull'esito complessivo della controversia, la riforma della sentenza impugnata, la
quantificazione del credito e la disciplina delle spese
Alla luce di quanto precede, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 768/2021 va riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di relativa alla quantificazione degli utili maturati per gli esercizi dal Parte_1
pagina 31 di 34 interessi di dilazione fondato sulla delibera n. 12 del 2012; esclude le voci estranee alla convenzione;
imputa proporzionalmente il risarcimento alla produzione effettiva di energia realizzata nei singoli esercizi;
e non include l'importo dell'IVA nella base di computo degli interessi dilatori, in ragione della sua natura di
“partita di giro”. Tale ricostruzione alternativa merita condivisione, in quanto elaborata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti formulate dalle parti, non già sulla base di nuovi elementi di fatto, me nei limiti delle contestazioni metodologiche di computo che le parti hanno ritenuto di rassegnare nelle ampie note scritte autorizzate successive al deposito della relazione e cui è seguito l'incarico integrativo al CTU;
l'ulteriore opzione di calcolo operata dal CTU rientra pertanto nel perimetro degli accertamenti assegnati e costituisce esercizio della discrezionalità tecnica a questi disponibile, non diversamente censurata nel merito o nel metodo se non sotto il profilo – infondato – dell'estraneità rispetto al mandato ricevuto e, per conseguenza, non assistito dal contraddittorio tecnico fra i consulenti.
In definitiva, recependo tale opzione di calcolo, risulta un credito complessivo di nei confronti Parte_1
del pari a euro 38.633 alla data del 31 dicembre 2019. Controparte_1
Tale importo, trattandosi di credito per quota di utile non corrisposta, costituisce un'obbligazione pecuniaria di natura determinata soggetta agli interessi moratori, in assenza di specifiche clausole negoziali sul tasso di interesse, da quantificarsi secondo il tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c., con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno di competenza per ciascuna quota annuale fino al saldo effettivo.
Alla luce dell'accoglimento parziale dell'appello, con riforma della sentenza di primo grado per quanto attiene alla quantificazione dell'utile spettante a , la Corte ritiene equo disporre la compensazione Pt_1
parziale delle spese dell'intero giudizio (primo grado e appello), nella misura di metà per ciascuna parte, in ragione della reciproca soccombenza e della significativa differenza tra l'entità della domanda originaria e la somma effettivamente riconosciuta, e la rifusione del restante 50% delle spese di entrambi i gradi a carico del in quanto parte sostanzialmente soccombente sulle principali questioni interpretative e CP_1
contabili oggetto del presente giudizio. Le spese vengono liquidate in applicazione del DM 147/2022,
pagina 32 di 34 avuto riguardo al valore effettivo della controversia definita (scaglione fino a euro 52.000), e al concreto svolgimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura, in considerazione sia della complessità della materia trattata che della necessità dell'accertamento tecnico medesimo, sulla base del principio di causalità, in ragione della natura, eminentemente contabile, della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 768/2021, Controparte_1
pubblicata in data 6 ottobre 2021, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che ha diritto a percepire dal Parte_1
a titolo di saldo utile dell'associazione in partecipazione per il periodo 2011– Controparte_1
2019, l'importo complessivo di euro 38.633;
2. condanna il a corrispondere a il predetto importo di euro Controparte_1 Parte_1
38.633, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., computati, per ciascun esercizio annuale, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di competenza fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa le spese di lite per metà tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
4. condanna il a rifondere a l'altra metà delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del primo e del secondo grado, che si liquidano come segue:
– per il primo grado: euro 3.800, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
– per il giudizio di appello: euro 5000, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
5. pone a carico in via paritaria fra le parti, nella misura del 50% ciascuna, spese e competenze di CTU, già liquidate con separato decreto.
pagina 33 di 34 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il consigliere istruttore La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 al 2019, e alla corretta applicazione dei criteri di rendicontazione ai sensi della convenzione.
In particolare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 24 febbraio
2025, la Corte ritiene di fare proprio l'esito del conteggio eseguito secondo l'ipotesi alternativa di calcolo, la quale: recepisce la riduzione della base ammortizzabile per effetto della penale;
applica il metodo degli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr. Bruno Conca Consigliere relatore
All'esito della camera di consiglio del 22 luglio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 473/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. DAGNINO FRANCESCA (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Genova, Salita di Santa Caterina 3/3, come da mandato a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
contro
(C.F. P.IVA: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IN CA (C.F.: ) e dall'Avv. GOTTA SIMONE (C.F.: C.F._2
), entrambi domiciliati presso il loro studio sito in Alessandria, Piazzetta S. Lucia 1, C.F._3
come da giusta procura speciale alla lite
Oggetto: Associazione in partecipazione
pagina 1 di 34
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Controparte_
“Piaccia all' Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione per le ragioni tutte di cui in atti riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria, Dott.ssa Elisabetta Bianco, n. 768/2021 del
7.10.2021 resa all'esito del giudizio RG. n. 1457/2020 e, conseguentemente:
a. accertare e dichiarare che i rendiconti annuali predisposti da come risultanti dal prospetto prodotto sub prod n. 20 Parte_1
integrato con l'esercizio 2020 e con i pagamenti nel frattempo intervenuti secondo quanto indicato in atti (prod. n. 46), sono
stati redatti conformemente alle previsioni del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra le parti il 21 luglio
2010 e che ha diritto ad ottenere il pagamento degli utili ivi indicati, ovvero, in subordine, alla maggiore o minore Parte_1
somma che risulterà di giustizia;
b. accertare e dichiarare che ogni eventuale accordo, transazione e/o decisione tra il e soggetti terzi Controparte_1
non sarà opponibile a nel conteggio degli utili ad essa spettanti in forza del contratto di associazione in partecipazione Parte_1
se non sarà previamente concordato dal con Controparte_1 Parte_1
c. condannare il , in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Pt_ della complessiva somma che risulterà accertata secondo quanto sub a), oltre ad interessi moratori o legali ai sensi dell'art.
1284, comma 4 c.c. dalle scadenze dei singoli rendiconti annuali (30 giugno di ogni anno), ovvero, in subordine, dalla notifica
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fino al saldo;
d. condannare il , in persona del legale rappresentante pro-tempore ad approvare i rendiconti Controparte_1
annuali degli esercizi a venire secondo i criteri e le modalità indicati in atti, ovvero in subordine con le diverse modalità che
verranno accertate, in ogni caso, senza tenere conto di qualunque eventuale accordo, transazione e/o decisione tra il
[...]
e soggetti terzi che non sia stato previamente concordato dal con Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
1. disporre CTU al fine di determinare, in virtù di quanto previsto nel contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra
le parti il 21 luglio 2010 (i) gli importi complessivamente dovuti dal a per il periodo Controparte_1 Parte_1
2011-2020 (ii) i corretti criteri, anche contabili, che le parti dovranno utilizzare per calcolare i rispettivi utili degli esercizi a
venire, come da quesito di cui alla memoria istruttoria di del 15.1.2021 con riserva di modificarlo se necessario;
Parte_1
pagina 2 di 34
2. disporre ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del dei seguenti documenti: Controparte_1
- dettaglio dei ricavi derivati dalla vendita di energia elettrica prodotta dall'impianto di competenza dell'anno 2020, dettaglio degli
importi riconosciuti dal GSE per tariffa incentivante di competenza dell'anno 2020, dettaglio e documenti giustificativi dei costi
dell'impianto di competenza dell'anno 2020 e più in generale ogni altro documento necessario a determinare gli utili spettanti a
per l'anno 2020 in forza di quanto previsto nel contratto di associazione in partecipazione sottoscritto fra le parti il Parte_1
21 luglio 2010 per le ragioni di cui alla memoria istruttoria di del 15.1.2021; Parte_1
- bilancio del al 31.12.2019, per le ragioni di cui alla memoria istruttoria di del Controparte_1 Parte_1
15.1.2021.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare capitoli di prova, indicare testi, chiedere ulteriori mezzi istruttori, emendare ed integrare le sopra indicate conclusioni.
Senza accettazione del contraddittorio sulle eventuali nuove domande.
Con vittoria di spese, anticipazioni per marche e contributo unificato, compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, acquisito di ufficio il fascicolo di primo grado: previo rigettato di ogni avversaria istanza istruttoria, respingere l'appello proposto da in quanto inammissibile e/o Parte_1
infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 768 emessa il 7.10.2021 dal Tribunale civile di
Alessandria, in persona della dott.ssa Elisabetta Bianco, all'esito del processo iscritto al ruolo n. 1457/2020 R.G. del predetto Tribunale.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, esborsi e successive occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine dall'interpretazione ed esecuzione di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto il 21 luglio 2010 tra (originariamente poi Parte_1 Controparte_3 pagina 3 di 34 confluita per fusione nella prima) e il finalizzato alla realizzazione e gestione Controparte_1
di un impianto fotovoltaico denominato "Vergini Power" all'interno del territorio comunale. Il rapporto contrattuale si inquadra nell'ambito di una proposta di partenariato pubblico privato avanzata da
[...]
al Comune di ente di circa millecinquecento abitanti. CP_3 Controparte_1
Secondo lo schema negoziale adottato, il Comune assumeva il ruolo di "Associante", obbligandosi a far realizzare l'impianto fotovoltaico e a provvedere alla sua gestione, mentre rivestiva la qualifica di Pt_1
"Associato", apportando il progetto e il diritto di usufrutto ventennale sul terreno destinato all'installazione.
La convenzione prevedeva che percepisse una quota degli utili ricavati dalla gestione dell'impianto, Pt_1
determinata secondo criteri specificamente disciplinati negli articoli 3 e 4 del contratto.
L'articolo 3 della convenzione stabiliva che l'Associante si impegnava a riconoscere annualmente all'Associato una partecipazione sugli utili complessivi rivenienti dalla titolarità dell'impianto fotovoltaico, pari alla parte eccedente il 55% della maggiorazione tariffaria di euro 0,98 per chilowattora prodotto, spettante all'Associante in quanto ente locale con meno di cinquemila abitanti. L'articolo 4 disciplinava invece le modalità di determinazione degli utili attraverso la somma algebrica di specifiche componenti reddituali, computate secondo criteri di competenza economica: prezzo di vendita dell'energia elettrica, tariffa incentivante, ammortamento dell'impianto, premi assicurativi e servizi di manutenzione.
La realizzazione dell'impianto era stata affidata dal ad un raggruppamento temporaneo di imprese CP_1
costituito da (capogruppo mandataria) e dalla stessa (mandante), con un Controparte_4 Parte_1
valore complessivo dell'opera di euro 2.606.869,00 per d euro 980.640,00 per relativamente CP_4 Pt_1
ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contratto di appalto prevedeva il completamento dei lavori entro centoventi giorni dalla consegna, avvenuta il 26 luglio 2010, con penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, entro il limite massimo del dieci per cento del corrispettivo pattuito. Il pagamento era convenuto in duecentoquaranta rate mensili posticipate con applicazione di un interesse annuo del cinque per cento.
pagina 4 di 34 L'impianto fotovoltaico entrava effettivamente in esercizio soltanto il 29 aprile 2011, con un ritardo di oltre quattro mesi rispetto al termine contrattualmente previsto del 31 dicembre 2010. Tale ritardo aveva comportato due conseguenze economicamente rilevanti: la perdita della possibilità di usufruire della tariffa incentivante prevista dal secondo conto energia, con conseguente applicazione della meno favorevole tariffa del terzo conto energia, e l'applicazione della penale contrattuale per ritardata consegna quantificata in euro 255.793,23. La differenza tra le due tariffe incentivanti comportava un minor introito stimato in sette centesimi per chilowattora, pari a euro 56.700,00 annui sulla base della potenza nominale dell'impianto.
Il ritardo nell'ultimazione dei lavori generava un contenzioso tra il e aggravato CP_1 CP_4
dalle difficoltà finanziarie di quest'ultima, che era stata ammessa al concordato preventivo dal Tribunale di
Firenze con decreto del 1° ottobre 2014. In tale procedura, parte del credito vantato da ei confronti CP_4
del era stato assegnato al per euro 627.497,41, di CP_1 Parte_2
cui euro 251.293,92 effettivamente pagati dal contestava la trattenuta mensile di euro CP_1 CP_4
4.725,00 operata dal a titolo di risarcimento per il minor incentivo, citando in giudizio l'ente CP_1
davanti al Tribunale di Alessandria.
Il contenzioso tra e si definiva con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 920/2019, CP_1 CP_4
passata in giudicato, con cui il era stato condannato a corrispondere a il prezzo CP_1 CP_4
d'appalto nella misura e con le modalità stabilite nel contratto, previa detrazione della somma di euro
1.134.000,00 a titolo di lucro cessante conseguente alla mancata applicazione della tariffa incentivante del secondo conto energia. Tale importo era stato calcolato moltiplicando la differenza tariffaria di euro 0,07 per chilowattora per la produzione nominale annua di 810.000 chilowattora per venti anni di funzionamento dell'impianto.
Parallelamente al contenzioso con erano sorte crescenti divergenze tra e il circa CP_4 Pt_1 CP_1
l'interpretazione della convenzione di associazione in partecipazione e i criteri di rendicontazione degli utili.
Nonostante l'approvazione dei rendiconti per gli esercizi dal 2011 al 2017, ogni anno sorgevano pagina 5 di 34 contestazioni tra le parti, che non riuscivano a mantenere coerenza nell'applicazione dei criteri nel corso del tempo. Le principali questioni controverse riguardavano l'inclusione degli interessi di dilazione dovuti a ra i costi dell'impianto e la qualificazione del risarcimento riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019 CP_4
come ricavo o minor costo dell'impianto.
Nel maggio 2019, nel tentativo di risolvere le divergenze interpretative, le parti affidarono il contraddittorio a due consulenti tecnici con il compito di riesaminare la documentazione contabile relativa all'impianto, eseguire una revisione generale dei rendiconti dal 2011 al 2017 e provvedere alla redazione del rendiconto
2018. Nonostante l'intervento dei tecnici, che condividevano i valori numerici di partenza ma giungevano a conclusioni divergenti sulla quantificazione degli utili, le parti non riuscirono a raggiungere un accordo definitivo, rendendo necessario il ricorso alla tutela giudiziaria.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado instaurava il giudizio di primo grado con atto di citazione, notificato il 16 giugno 2020, al Parte_1
davanti al Tribunale di Alessandria (RG 1457/2020). L'azione mirava ad Controparte_1
ottenere l'interpretazione definitiva della convenzione di associazione in partecipazione circa i criteri da applicare per il calcolo del rendiconto annuale e degli utili spettanti a , la revisione dei rendiconti già Pt_1
approvati per gli esercizi 2011-2017 e il calcolo dei rendiconti relativi agli esercizi non approvati 2018-2020, con conseguente condanna del al pagamento degli utili ancora dovuti e al rispetto dei criteri CP_1
interpretativi fissati per la redazione dei rendiconti futuri.
Con l'atto introduttivo, chiedeva che fosse accertato e dichiarato che i rendiconti annuali predisposti, Pt_1
come risultanti dal prospetto prodotto sub n. 20, erano stati redatti conformemente alle previsioni del contratto di associazione in partecipazione, e che essa aveva diritto ad ottenere il pagamento degli utili ivi indicati per la complessiva somma di euro 1.078.317,99. In subordine, domandava l'accertamento della maggiore o minore somma che fosse risultata di giustizia, eventualmente a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, la condanna del al pagamento della somma accertata, oltre interessi moratori dalle CP_1
pagina 6 di 34 scadenze dei singoli rendiconti annuali, e la condanna ad approvare i rendiconti degli esercizi a venire secondo i criteri indicati nel prospetto prodotto.
Il si costituiva nel giudizio eccependo che i rendiconti fino all'esercizio 2017 Controparte_1
erano stati regolarmente approvati con erogazione a degli utili previsti per circa euro 1.975.000. Pt_1
L'ente evidenziava che era stata prevista una rivisitazione degli stessi una volta conclusa la causa con CP_4
e che per tale ragione erano stati previsti degli accantonamenti prudenziali, ma che, non essendo ancora definito tale contenzioso, le somme non potevano essere distribuite. Il contestava inoltre la CP_1
ricostruzione proposta da , sostenendo che il risarcimento di on costituiva un ricavo ma un Pt_1 CP_4
minor costo irrilevante per la rendicontazione, trattandosi di risarcimento del danno per mancata percezione dell'incentivo destinato ex lege ai soli enti pubblici locali.
Alla prima udienza del 10 novembre 2020, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma 6 c.p.c., fissando per il 4 marzo 2021 l'udienza per la discussione sulle istanze istruttorie. Dopo il deposito delle memorie istruttorie e un rinvio concesso per valutare la possibilità di una soluzione transattiva, all'udienza del 22 aprile 2021 il giudice si riservava di decidere sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In particolare, chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per confermare la Pt_1
correttezza del prospetto prodotto e per determinare i corretti criteri contabili da utilizzare per calcolare i rispettivi utili degli esercizi a venire. L'istanza di CTU era accompagnata da un articolato quesito tecnico volto ad accertare l'interpretazione dell'articolo 4 della convenzione e a quantificare gli utili spettanti secondo i diversi criteri interpretativi prospettati. chiedeva, inoltre, l'ordine di esibizione ex articolo Pt_1
210 c.p.c. per la documentazione relativa all'anno 2020 e per il bilancio del Comune al 31 dicembre 2019.
Con provvedimento del 5 maggio 2021, il Tribunale rigettava tutte le istanze istruttorie formulate da . Pt_1
Il giudice dichiarava inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio, rilevando che essa non avrebbe potuto basarsi esclusivamente su relazioni predisposte da due consulenti di parte, in assenza della produzione dei documenti utilizzati dagli stessi. Parimenti, veniva respinto l'ordine di esibizione per la documentazione pagina 7 di 34 dell'anno 2020. Inoltre, l'ordine di esibizione del bilancio comunale veniva considerato non rilevante ai fini della decisione, essendo volto a provare circostanze non rilevanti rispetto ai fatti di causa che vertevano sui criteri di imputazione degli utili.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, modificava parzialmente le proprie domande, introducendo la richiesta di accertamento Pt_1
dell'inopponibilità a di eventuali accordi tra il e soggetti terzi, e precisando che il Pt_1 CP_1
risarcimento derivante dalla sentenza n. 920/2019 poteva essere considerato come minor costo dell'impianto anziché come ricavo, secondo quanto proposto dal nel corso dell'udienza del 4 CP_1
marzo 2021. Il giudice ammetteva termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che furono regolarmente depositate dalle parti.
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 768 del 7 ottobre 2021, rigettava quasi integralmente le domande avanzate da condannando la società al rimborso delle spese processuali sostenute dal Parte_1
Controparte_1
Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della conformità dei rendiconti predisposti da alle Pt_1
previsioni contrattuali, in quanto non era possibile procedere con una valutazione di merito per la mancanza della documentazione utilizzata per predisporre il prospetto allegato sub. 20, risultando in atti quali documenti utili solo due perizie di parte non utilizzabili.
Per quanto concerne la domanda di condanna del al pagamento degli utili dovuti, il Tribunale CP_1
operava la seguente distinzione: per gli esercizi i cui rendiconti non erano stati approvati, il giudice richiamava integralmente le considerazioni già svolte sulla richiesta di CTU con riferimento alla mancata allegazione e produzione degli elementi necessari per entrare nel merito della domanda e calcolare gli utili;
per gli esercizi dal 2011 al 2017, i cui rendiconti erano stati regolarmente approvati dalle parti, il Tribunale escludeva la possibilità di una rideterminazione ad opera del giudice, trattandosi di ambito disciplinato pagina 8 di 34 dall'autonomia negoziale delle parti che avevano concordemente deciso di approvare quei rendiconti secondo le modalità previste dall'articolo 5 del contratto.
La sentenza affrontava inoltre le questioni interpretative controverse tra le parti, relative principalmente alla determinazione della voce "ammortamento dell'impianto" sotto il duplice profilo dell'inclusione degli interessi di dilazione e del risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019. Quanto agli interessi di dilazione, il Tribunale riteneva che dovessero essere computati nei costi di realizzazione dell'impianto, applicando sia il criterio di interpretazione letterale della convenzione sia il criterio volontaristico che valorizza il comportamento delle parti successivo al contratto. Il giudice osservava che le parti avevano ritenuto rilevanti gli interessi di dilazione nei rendiconti approvati, indicando nei costi l'importo mensile di euro 15.961,56 da versare a CP_4
Il Tribunale riconosceva che il risarcimento del danno doveva essere computato ai fini della distribuzione degli utili a , in quanto le parti avevano sempre inteso considerarlo tale, accantonando le somme Pt_1
spettanti a in attesa dell'esito del contenzioso con Tuttavia, il giudice si asteneva dal Pt_1 CP_4
determinare come tale risarcimento dovesse incidere sui rendiconti, osservando che la questione poteva essere determinata tra le parti solo in esito alla vertenza con non ancora completamente definita CP_4
quanto alla quantificazione del debito residuo.
Il Tribunale riteneva la domanda di condanna del all'approvazione dei rendiconti degli esercizi dal CP_1
2020 in poi inammissibile, non essendo possibile condannare il all'approvazione di rendiconti CP_1
futuri. Il giudice osservava che l'approvazione del rendiconto non costituiva un'attività vincolata, ma comportava un margine di discrezionalità intrinseco, che non poteva essere oggetto di obbligo.
La sentenza dichiarava inammissibile la richiesta di accertamento dell'inopponibilità a di accordi tra il Pt_1
e soggetti terzi, qualificandola come una nuova domanda di accertamento, non giustificata dalle CP_1
difese del convenuto, riferita a vicende concernenti terzi estranei al giudizio e formulata per la prima volta con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c.
pagina 9 di 34 Nel dispositivo, il Tribunale rigettava le domande di di cui alle lettere a), b) e c) delle conclusioni. Pt_1
Rigettava in parte la domanda di cui alla lettera d) nella parte contenente una richiesta di condanna, ma accoglieva in parte la domanda di accertamento dell'interpretazione del contratto. In particolare, dichiarava che il contratto di associazione in partecipazione doveva essere interpretato nel senso che nell'articolo 4 lettera c) nella voce ammortamenti rientravano gli interessi di dilazione e che il risarcimento del danno doveva essere computato ai fini della distribuzione degli utili a . Pt_1
La decisione si era conclusa con la condanna di al rimborso delle spese processuali sostenute dal Pt_1
nella misura di euro 24.894,40 oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale, con CP_1
compensazione parziale delle spese tra le parti per euro 6.223,60 in ragione del minimo accoglimento di parte della domanda dell'attore in punto interpretazione del contratto con riferimento al risarcimento del danno di CP_4
3. Le difese delle parti nel giudizio di appello ha proposto appello con atto di citazione del 5 aprile 2022, articolando la propria impugnazione Parte_1
in quattro distinti motivi diretti ad ottenere la riforma integrale della sentenza di primo grado. L'appellante ha contestato radicalmente l'impostazione seguita dal Tribunale di Alessandria, sostenendo che il giudice avrebbe travisato completamente l'oggetto e le ragioni del giudizio.
Il primo motivo di appello censura la decisione nella parte in cui il Tribunale riteneva di non poter determinare gli utili spettanti a per il periodo 2011-2020. L'appellante ha articolato tale censura in tre Pt_1
punti: l'errata valutazione dell'impossibilità di rivedere i rendiconti degli utili per il periodo 2011-2017,
l'erronea valutazione dell'onere probatorio per la revisione e rendicontazione degli utili dal 2011 al 2019, e l'errata decisione sulla rendicontazione degli utili dal 2020 in avanti. ha sostenuto che il Tribunale Pt_1
non aveva correttamente esaminato gli atti e documenti di causa, omettendo di indagare la reale volontà delle parti e decidendo in maniera difforme dalle loro richieste. L'appellante ha evidenziato che dalla delibera comunale di incarico del legale per il primo grado emergeva inequivocabilmente la volontà
pagina 10 di 34 dell'amministrazione di sottoporre a revisione i rendiconti già approvati, e che non vi era traccia negli atti difensivi della volontà del di opporsi a tale revisione. CP_1
Con il secondo motivo di appello, si contestano l'interpretazione della convenzione di associazione e la determinazione dei criteri di rendicontazione operata dal Tribunale. ha dedotto che gli interessi di Pt_1
dilazione non avrebbero dovuto essere inclusi tra i costi di realizzazione dell'impianto, evidenziando come il giudice avesse erroneamente applicato il criterio di interpretazione letterale, non essendovi traccia della parola "interessi" in tutta la convenzione. L'appellante ha osservato che entrambi i consulenti tecnici delle parti avevano escluso che gli interessi rientrassero nella voce "ammortamento dell'impianto" e che l'inserimento degli interessi sarebbe stato contrario agli ordinari criteri di valutazione previsti dal codice civile e dai principi contabili. In merito al risarcimento del danno, ha sostenuto che esso costituisse Pt_1
un minor costo di realizzazione dell'impianto, ovvero un maggior ricavo dell'associazione in partecipazione, contestando l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stato impossibile determinare come tale importo incidesse nella rendicontazione.
Il terzo motivo di appello denuncia l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle altre poste oggetto di discussione che il pretendeva di inserire nei rendiconti. ha evidenziato che il Tribunale CP_1 Pt_1
aveva omesso di pronunciarsi sulle contestazioni sollevate dal relativamente ad alcune voci di CP_1
costo che dovrebbero essere considerate nei rendiconti benché non indicate nell'articolo 4 della convenzione, e ad una asserita minor contabilizzazione di ricavi per il 2019. Per l'appellante si tratta di contestazioni del tutto generiche, non argomentate né provate nella loro fondatezza, che avrebbero dovuto essere respinte.
Il quarto motivo di appello riguarda l'ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie formulate da , Pt_1
che erano state ritenute inammissibili dal Tribunale. Per l'appellante, l'asserito difetto di prova posto a base della decisione di non disporre la CTU era in realtà inesistente, e che la consulenza tecnica sarebbe stata necessaria per comprendere quale fosse la più corretta interpretazione da fornire alla convenzione.
pagina 11 di 34 Nelle conclusioni, ha chiesto la riforma integrale della sentenza e l'accertamento che i rendiconti Pt_1
predisposti siano stati redatti conformemente alle previsioni del contratto, con condanna del al CP_1
pagamento degli utili accertati oltre interessi moratori. L'appellante ha domandato inoltre la condanna del ad approvare i rendiconti degli esercizi a venire secondo i criteri accertati e l'ammissione delle CP_1
istanze istruttorie rigettate in primo grado, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio e l'ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Il si è costituita con comparsa del 20 settembre 2022, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado. L'appellato ha articolato le proprie difese contestando punto per punto i motivi di appello, sostenendo che la sentenza era corretta e immune da vizi.
Quanto al primo motivo, il ha evidenziato che la motivazione del Tribunale era assolutamente CP_1
corretta, trattandosi di ambito disciplinato dall'autonomia negoziale delle parti. L'appellato ha dedotto che l'approvazione dei rendiconti degli anni 2011-2017 era avvenuta secondo le modalità previste dall'articolo 5 della convenzione.
Sul secondo motivo, il ha ribadito la correttezza dell'interpretazione del Tribunale circa CP_1
l'inclusione degli interessi di dilazione nei costi dell'impianto, evidenziando che l'elencazione dell'articolo 4 non poteva essere intesa quale elenco chiuso e tassativo tale da escludere l'imputazione di voci pacificamente attinenti ai costi dell'impianto. L'appellato ha osservato che nei rendiconti predisposti da e approvati dalle parti, gli interessi erano sempre stati inclusi nella voce negativa dell'ammortamento, Pt_1
e che tale inclusione non era mai stata contestata tra le parti. Quanto al risarcimento del danno, il CP_1
ha affermato che si trattava di un minor costo irrilevante per la rendicontazione.
Relativamente al terzo motivo, l'appellato ha precisato di non aver formulato alcuna domanda di accertamento in merito ai profili contestati, essendosi limitato a contestare i conteggi proposti da , Pt_1
siccome errati. Il ha affermato che la sentenza era immune da censure di omissione di pronuncia, CP_1
avendo il giudice accolto le conclusioni formulate dalla difesa comunale.
pagina 12 di 34 Sul quarto motivo, il ha ribadito la correttezza della decisione del Tribunale circa l'inammissibilità CP_1
delle istanze istruttorie. L'appellato ha osservato che la consulenza tecnica non poteva supplire alla carenza probatoria in cui era incorsa l'attrice.
5. Il giudizio d'appello
Il giudizio di appello ha avuto inizio con l'udienza dell'11 ottobre 2022, nel corso della quale la Corte, ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti e le istanze anche istruttorie, ha rinviato la causa all'udienza del 27 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note di trattazione scritta, con che insisteva Pt_1
per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e il che chiedeva la rimessione in decisione CP_1
della causa, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 7 dicembre 2023, la Corte ha rimesso la causa in istruttoria disponendo consulenza tecnica contabile e nominando quale consulente tecnico d'ufficio il dottor con studio in Persona_1
Torino. Il quesito formulato dalla Corte ha richiesto al consulente di determinare l'utile complessivo anno per anno dall'entrata in funzione dell'impianto nel maggio 2011 al 2019, sulla scorta di quanto previsto dalle parti all'articolo 4 della convenzione e fermi gli importi indicati nei rendiconti a titolo di prezzo di vendita dell'energia elettrica, tariffa incentivante riconosciuta in ragione dell'energia prodotta, premi assicurativi ed eventuali servizi di manutenzione. Secondo il quesito, il consulente doveva considerare gli interessi dilatori nel costo di ammortamento previsto dall'articolo 4 lettera c) della convenzione. Inoltre, doveva considerare nell'articolo 4 lettera b), in aggiunta alla tariffa incentivante, l'importo di euro 0,07 per chilowattora per ogni chilowattora prodotto anno per anno, con la precisazione aggiunta su istanza del nell'udienza del CP_1
9 gennaio 2024 che tale calcolo doveva avvenire nei limiti dell'importo complessivo di euro 1.134.000. Il consulente doveva infine quantificare l'eventuale credito residuo di anno per anno maturato rispetto Pt_1
all'importo erogato in base ai rendiconti 2011-2019.
pagina 13 di 34 Il termine inizialmente fissato al 9 maggio 2024 per il deposito della relazione è stato, su istanza del consulente e con il consenso delle parti, prorogato per consentire lo svolgimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, che tuttavia non ebbe esito positivo.
Nel corso delle operazioni peritali, il consulente ha concesso termine alle parti per la trasmissione di memorie tecniche e repliche, ricevendo elaborati dai consulenti tecnici di parte (dottor per Persona_2
e il dottor er il , che evidenziavano posizioni sostanzialmente divergenti. Pt_1 Persona_3 CP_1
Dopo aver svolto tre riunioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la prima relazione in data
11 novembre 2024. La relazione ha evidenziato la particolare complessità della vicenda. In primo luogo, il consulente ha osservato che a seconda dell'interpretazione data alla convenzione e soprattutto alla sentenza n. 920/2019, nonché dalla lettura combinata del quesito e dell'ordinanza di nomina, discendevano impostazioni tecnico-contabili assai differenti. Tali differenze emergevano in tutta la loro evidenza nelle posizioni dei due consulenti di parte. Il consulente tecnico d'ufficio ha identificato come passaggi essenziali della sentenza n. 920/2019, la definitiva determinazione del danno cagionato per il ritardo nella consegna in euro 1.134.000. La sentenza aveva inoltre stabilito che la penale per il ritardo si dovesse considerare riassorbita nel maggior importo di danno quantificato, e che la sospensione dei pagamenti a favore di da parte del fosse stata giudicata comportamento non rispondente ai criteri di buona fede. CP_4 CP_1
Nelle sue conclusioni, il consulente tecnico è pervenuto ad un utile complessivo del periodo in esame di euro 2.580.895, di cui euro 409.111 spettanti al ed euro 2.171.784 spettanti a Controparte_1
. Considerato che i pagamenti a favore dell'associato ammontavano ad euro 2.185.827, ne derivava Pt_1
un credito al 31 dicembre 2019 a favore del nei confronti di di euro 14.042. Tuttavia, il CP_1 Pt_1
consulente ha rimesso alla valutazione della Corte alcune questioni – a suo avviso – di natura strettamente giuridica, tra cui l'inserimento nel conteggio finale dei cosiddetti servizi di manutenzione ed altri costi direttamente riferibili all'impianto per un importo di euro 74.519.
pagina 14 di 34 A seguito del deposito della relazione, entrambe le parti hanno formulato richieste di chiarimenti e integrazioni. All'udienza del 17 dicembre 2024, la Corte, sciogliendo la riserva assunta, ha invitato il consulente tecnico ad integrare la propria relazione per fornire i chiarimenti richiesti dalle parti.
Il consulente ha depositato quindi la relazione finale integrata in data 24 febbraio 2025, nella quale ha confermato sostanzialmente le proprie conclusioni ma ha fornito ulteriori specificazioni sui punti controversi. In particolare, ha formulato quella che definì una "ipotesi alternativa" di calcolo, accogliendo alcune osservazioni del consulente di parte di relative al calcolo del risarcimento del danno sulla base Pt_1
della produzione effettiva anziché nominale. Tale ipotesi alternativa conduceva ad un credito di Pt_1
verso il di euro 38.633 al 31 dicembre 2019. Il consulente ha nuovamente precisato di non poter CP_1
prendere posizione su alcune questioni che presupponevano la soluzione di problemi giuridici rimessi alla decisione della Corte. Inoltre, ha evidenziato che le principali divergenze tra le parti riguardavano la determinazione della quota capitale dell'ammortamento dell'impianto, con che sosteneva la necessità Pt_1
di detrarre dal costo la penale per ritardo e il che riteneva tale penale riassorbita nel risarcimento. CP_1
Quanto agli interessi di dilazione, il consulente ha illustrato tre diverse metodologie di calcolo: quella proposta da basata sulla sentenza n. 920/2019, quella del basata sul contratto di appalto Pt_1 CP_1
originario, e una soluzione intermedia da lui stesso elaborata basata sulla delibera comunale n. 12 del 2012.
Le risultanze della consulenza tecnica hanno determinato posizioni divergenti tra le parti anche sull'interpretazione dei risultati peritali. Nella relazione dell'11 novembre 2024, il consulente ha concluso per un credito del di € 14.042, mentre nella relazione integrativa del 24 febbraio 2025 ha CP_1
formulato un'ipotesi alternativa che conduceva ad un credito di di € 38.633. Pt_1
Il ha contestato tale ipotesi alternativa, sostenendo che non era stata oggetto di discussione nelle CP_1
operazioni peritali e che non era stata nemmeno richiesta da nelle note sostitutive. Inoltre, l'appellato Pt_1
ha evidenziato che il CTU aveva adottato criteri non condivisi, in particolare lo scorporo dell'IVA dalle rate di ammortamento contrariamente al contratto di appalto, la ricostruzione del piano di ammortamento con rate di diverso importo in violazione della previsione contrattuale di "240 rate mensili posticipate, tutte di pagina 15 di 34 pari importo", e l'esclusione dai rendiconti dei servizi di manutenzione e altri costi direttamente riferibili all'impianto per € 74.519.
All'udienza del 18 marzo 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di udienza, concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Nel corso di tale udienza, le parti hanno confermato le rispettive posizioni, con Pt_1
che insisteva per il riconoscimento di un credito secondo i calcoli più favorevoli emersi dalla consulenza tecnica e il che sosteneva la correttezza delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che CP_1
evidenziavano un proprio credito verso . Pt_1
6. Tema del contendere
Risulta pacificamente non controversa la sussistenza di un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 21 luglio 2010 tra il e il Comune di per la gestione di un impianto Pt_1 Controparte_1
fotovoltaico, con durata ventennale. Le parti non contestano né la validità e l'efficacia del contratto, né
l'applicazione dell'art. 2549 e ss. cc. ai rapporti tra associante e associato, né il fatto che l'impianto sia entrato in esercizio con oltre quattro mesi di ritardo rispetto al termine previsto. Vi è altresì accordo sul contenzioso instauratosi tra il e per tale ritardo, conclusosi con sentenza passata in CP_1 CP_4
giudicato del Tribunale di Alessandria che ha riconosciuto un risarcimento del danno di euro 1.134.000.
Non son oggetto di discussione né l'approvazione dei rendiconti per gli esercizi 2011-2017, con conseguente erogazione degli utili a . Da ultimo, le parti concordano sui valori numerici di base Pt_1
utilizzati per la rendicontazione, confermati sia dalle perizie stragiudiziali dei consulenti delle parti sia dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado.
Su alcune questioni si è formato, invece, un giudicato interno. In particolare, risulta definitivamente accertato che il risarcimento del danno, riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019, debba essere computato ai fini della distribuzione degli utili a . È altresì definitivamente stabilito che gli interessi di dilazione Pt_1
previsti nel contratto di appalto con debbano essere considerati tra i costi dell'impianto CP_4
rilevanti per la rendicontazione.
pagina 16 di 34 Risulta definitivamente acquisito agli atti del giudizio – in quanto non specificatamente contestato dalle parti – il criterio di imputazione temporale del risarcimento, indicato nel quesito formulato dalla Corte in sede di ordinanza di rimessione in istruttoria.
Resta effettivamente controversa tra le parti la determinazione del costo dell'impianto rilevante ai fini del calcolo dell'ammortamento, con particolare riferimento al trattamento della penale per ritardo: ne Pt_1
sostiene la detraibilità, mentre il ritiene che tale importo sia stato assorbito nel maggior CP_1
risarcimento riconosciuto dalla sentenza n. 920/2019.
Un'ulteriore questione controversa concerne le modalità di calcolo degli interessi di dilazione da includere nei costi dell'impianto. Le parti propongono modalità di calcolo differenti, e la soluzione intermedia offerta dal consulente d'ufficio è stata contestata da entrambe le parti.
Controversa è altresì l'inclusione nei rendiconti di voci di costo non espressamente previste dall'articolo 4 della convenzione, quali spese per utenze, assistenza legale, sorveglianza e contributi INAIL per un importo complessivo di euro 74.519, oltre ad un fondo rischi sulle anticipazioni di euro 45.112 e ad una presunta minor contabilizzazione di ricavi per il 2019. si oppone a tali inserimenti, sostenendo che Pt_1
l'elenco dell'articolo 4 della convenzione sia tassativo e che le voci proposte dal Comune non siano documentate né specificamente riferibili all'impianto fotovoltaico.
Risulta inoltre controversa la questione dell'inclusione dell'imposta sul valore aggiunto nel calcolo degli interessi di dilazione. Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso tale inclusione per ragioni tecniche legate alla natura dell'IVA differita, ma il contesta tale impostazione sostenendo che il contratto di CP_1
appalto prevedeva il calcolo degli interessi sul prezzo comprensivo di IVA.
Parimenti controversa è l'ammissibilità della revisione dei rendiconti già approvati per gli esercizi 2011-
2017. sostiene che tale revisione sia stata concordata dalle parti e che il Tribunale di primo grado Pt_1
aveva errato nel ritenere immodificabili i rendiconti approvati, mentre il pur avendo inizialmente CP_1
concordato la revisione, ha successivamente aderito alla tesi del Tribunale circa l'impossibilità di modificare rendiconti validamente approvati.
pagina 17 di 34 Inoltre, permane la controversia sull'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate da in primo Pt_1
grado, con particolare riferimento all'ordine di esibizione per la documentazione relativa all'anno 2020 e per il bilancio comunale al 31 dicembre 2019. Tale questione, benché superata dalla consulenza tecnica d'ufficio, mantiene rilevanza per la valutazione della correttezza della decisione di primo grado e per l'eventuale regolamento delle spese processuali.
La risoluzione di tali controversie richiederà l'applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale previsti dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, nonché l'applicazione dei principi contabili rilevanti per la determinazione degli utili di un'associazione in partecipazione, tenendo conto delle specificità del settore energetico e della normativa sugli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
7. Motivi della decisione
7.1. Sulla determinazione del costo dell'impianto e l'incidenza della penale per ritardo di € 255.793 nel calcolo dell'ammortamento
La prima questione sottoposta all'attenzione della Corte riguarda la corretta determinazione del “costo dell'impianto” ai fini della sua imputazione in ammortamento, secondo quanto previsto all'art. 4, lett. c), della convenzione di associazione in partecipazione del 21 luglio 2010. In particolare, è controversa la rilevanza da attribuire, in tale ambito, alla penale per ritardo pari a euro 255.793 applicata dal CP_1
all'appaltatore per il superamento dei termini contrattuali di consegna dell'impianto CP_4
fotovoltaico.
sostiene che la penale vada defalcata dal costo complessivo dell'impianto, con conseguente riduzione Pt_1
della base ammortizzabile, giacché l'importo è stato fatturato a scomputo del valore dell'opera eseguita e ne ha effettivamente ridotto il costo sostenuto dal Il al contrario, sostiene che detta penale CP_1 CP_1
debba ritenersi interamente assorbita nel più consistente risarcimento del danno riconosciuto in suo favore con la sentenza n. 920/2019 del Tribunale di Alessandria, e dunque non possa essere nuovamente computata come posta negativa di rettifica del costo dell'impianto.
pagina 18 di 34 La Corte osserva che, secondo la struttura dell'art. 4 della convenzione, l'“ammortamento dell'impianto” rileva quale componente negativa per la determinazione dell'utile dell'associazione in partecipazione, e rappresenta, nella sostanza, la modalità di ripartizione temporale del costo pluriennale dell'investimento.
Ne consegue che ogni elemento che concorra a formare o ridurre il “costo ammortizzabile” incide direttamente sulla determinazione dell'utile annuo da ripartire tra le parti.
In tale prospettiva, si tratta dunque di stabilire se – e in che misura – la penale per ritardo abbia avuto l'effetto di comprimere il costo storico dell'impianto e debba quindi essere considerata nel calcolo dell'ammortamento, oppure se tale effetto sia venuto meno per effetto del successivo riconoscimento giudiziale di un maggior danno.
L'esistenza della penale trova fondamento nel contratto di appalto stipulato tra il Controparte_1
e il raggruppamento temporaneo d'imprese guidato da In base a tale contratto, la
[...] CP_4
penale era convenuta nella misura dell'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%, e risultava pertanto parametrata ad una responsabilità contrattuale per inadempimento di tipo oggettivo.
La penale, secondo la sua funzione tipica prevista dall'art. 1382 c.c., costituisce una prestazione sostitutiva del risarcimento del danno effettivo, convenzionalmente determinata dalle parti al momento della stipula.
La sua applicazione ha quindi l'effetto di ridurre l'importo da corrispondere al prestatore per effetto dell'inadempimento, e quindi, sotto il profilo contabile, si traduce in una diminuzione del valore dell'opera fornita, ossia in un minor costo per l'ente appaltante.
È pacifico che il abbia effettivamente applicato e trattenuto la penale nei confronti CP_1
dell'appaltatore, e che tale somma sia stata portata in compensazione rispetto ai crediti vantati da
[...]
con effetto economicamente equivalente ad una fatturazione in riduzione. Ne consegue che il CP_4
costo storico dell'impianto fotovoltaico è stato contabilmente ridotto di tale importo, e che, in assenza di fatti successivi impeditivi, la relativa posta debba essere considerata in sede di ammortamento.
pagina 19 di 34 Tuttavia, la questione è ulteriormente complicata dal fatto che la sentenza n. 920/2019 ha condannato al risarcimento di un danno ben più consistente (euro 1.134.000). Nella motivazione della CP_4
sentenza si legge che tale danno “riassorbe la penale contrattuale”, la cui applicazione autonoma viene dunque ritenuta incompatibile con l'attribuzione dell'intero pregiudizio patrimoniale attraverso il riconoscimento del risarcimento pieno.
Il punto dirimente diventa quindi stabilire la portata di tale “riassorbimento”: se esso implichi che la penale non abbia più alcun effetto contabile (come se non fosse mai esistita), oppure se tale effetto permanga in quanto già prodotto sul piano patrimoniale e il risarcimento agisca su un piano logicamente e giuridicamente distinto, con finalità compensativa e non sostitutiva.
La Corte ritiene, aderendo alla seconda opzione, che l'effetto contabile della penale, in quanto già operato e consolidato, non possa essere retroattivamente eliso per effetto del risarcimento. Tale conclusione si fonda innanzitutto sul fatto che la penale era già stata applicata e trattenuta al momento della fatturazione finale dell'opera e del collaudo dell'impianto (2011), incidendo così sul valore contabilizzato dell'investimento.
Inoltre, la sentenza n. 920/2019 non ha disposto la restituzione della penale, né ha dichiarato l'illegittimità della sua applicazione, ma ha solo affermato che essa “si assorbe” nel maggior danno risarcibile. Il concetto di “riassorbimento” usato nella sentenza assume quindi valore giuridico solo nella relazione tra i titoli di responsabilità (contrattuale da ritardo vs. extracontrattuale da lucro cessante), e non implica un effetto vincolante sul piano contabile e negoziale tra e Per di più, nel contratto di associazione in Pt_1 CP_1
partecipazione, il criterio di ammortamento si riferisce al costo effettivamente sostenuto per l'impianto, come risultante da collaudo e documentazione consuntiva, non al danno risarcito da terzi.
Ne consegue che la penale di euro 255.793 ha prodotto un effetto riduttivo permanente sul costo dell'impianto, e come tale deve essere considerata nella determinazione della base ammortizzabile rilevante ai fini della determinazione dell'utile da attribuire a . Pt_1
Tale interpretazione trova conferma e riscontro logico nella relazione finale del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha chiarito come l'adozione del criterio proposto da – fondato su una base Pt_1
pagina 20 di 34 ammortizzabile ridotta per effetto della penale - conduca ad un credito residuo a favore di pari a Pt_1
euro 38.633 al 31 dicembre 2019.
La Corte ritiene che tale impostazione sia coerente con il complessivo assetto negoziale e con i criteri di buona fede nell'interpretazione del contratto (artt. 1366 e 1371 c.c.). Essa, infatti, valorizza l'effettivo sacrificio economico sostenuto dal nella realizzazione dell'impianto, evitando duplicazioni CP_1
contabili e impedendo così che una medesima voce (la penale) venga neutralizzata da un risarcimento esterno senza effetti retroattivi sui rapporti interni. Inoltre, garantisce una ripartizione equa dell'utile dell'associazione in partecipazione, secondo il principio della corretta rappresentazione dei costi effettivi.
In conclusione, la penale di euro 255.793 deve essere considerata come posta negativa di rettifica del costo dell'impianto, con conseguente riduzione della base ammortizzabile di cui all'art. 4 lett. c) della convenzione. Tale riduzione comporta, ai fini della determinazione dell'utile da ripartire tra le parti, un incremento proporzionale della quota spettante all'associato secondo i criteri di calcolo adottati Parte_1
nella relazione del consulente tecnico d'ufficio nella sua ipotesi alternativa.
7.2. Sulle modalità di calcolo degli interessi di dilazione da includere nei costi dell'impianto
La seconda questione oggetto di giudizio concerne le modalità di computo degli interessi di dilazione che il si è impegnato a corrispondere all'appaltatore in esecuzione Controparte_1 CP_4
del contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Non è controverso tra le parti che tali interessi – quantificati in misura annua pari al 5% sul corrispettivo dovuto e da corrispondersi in 240 rate mensili posticipate – costituiscano un costo finanziario accessorio al costo storico dell'impianto, e in quanto tali debbano essere inclusi nel calcolo dell'ammortamento dell'impianto, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della convenzione di associazione in partecipazione. Tale principio risulta definitivamente accertato anche dalla sentenza di primo grado, e non è stato oggetto di impugnazione, né risulta rimesso in discussione nel presente grado di giudizio.
pagina 21 di 34 Rimane tuttavia controverso il criterio di calcolo di tali interessi, ovvero la determinazione del piano di ammortamento finanziario da adottare per includere gli interessi tra i costi rilevanti della gestione dell'impianto.
sostiene che l'inclusione degli interessi tra i costi dell'impianto debba avvenire non secondo il piano Pt_1
di ammortamento teorico pattuito nel contratto di appalto, ma sulla base della reale dinamica dei pagamenti e del contenuto della sentenza n. 920/2019. In tale prospettiva, la società appellante ritiene che la corretta determinazione del valore complessivo degli interessi di dilazione debba derivare dall'applicazione del tasso convenuto (5%) alla progressiva del debito effettivo risultante dalla rideterminazione giudiziale, tenendo conto della riduzione proporzionale degli interessi in ragione del maggior danno liquidato al e CP_1
delle somme già corrisposte a al cessionario del credito, escludendo altresì gli interessi “fittizi” su CP_4
quote mai dovute per effetto della compensazione giudiziale.
Di contro, il sostiene che l'imputazione degli interessi debba seguire il piano di ammortamento CP_1
originario previsto dal contratto di appalto, articolato in 240 rate mensili comprensive di quota capitale e interessi. A sostegno di questa tesi, l'amministrazione evidenzia, in primo luogo, che il piano di ammortamento è parte integrante dell'accordo contrattuale ed è stato oggetto di esecuzione negoziale da parte del Secondariamente, l'eventuale rinegoziazione del debito verso (o dei relativi CP_1 CP_4
pagamenti) ha inciso nei rapporti esterni, ma non modifica il costo d'origine dell'impianto rilevante ai fini della rendicontazione tra e . In ultimo luogo, la CTU ha confermato che tale metodo CP_1 Pt_1
consente di garantire stabilità e comparabilità ai fini della ripartizione degli utili.
Nel corso delle operazioni peritali disposte dalla Corte, il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato criticamente entrambe le posizioni, rilevando che nessuna delle due appare del tutto infondata, ma ciascuna enfatizza un differente profilo. Da un lato, la tesi di valorizza la sostanza economica e la verità Pt_1
effettuale dei flussi finanziari, dall'altro lato, la tesi del Comune privilegia la formalità contrattuale e la coerenza con l'accordo d'origine.
pagina 22 di 34 Il CTU ha proposto pertanto una terza soluzione intermedia, fondata sulla delibera comunale n. 12 del
2012, con cui il ha formalmente riconosciuto un piano di ammortamento aggiornato, alla luce dei CP_1
pagamenti effettuati e dei saldi maturati, comprensivo di interessi, capitali e trattenute. Tale impostazione metodologica prevede, da un lato, il mantenimento della linearità temporale dell'ammortamento ventennale, come previsto dalla convenzione;
dall'altro, il calcolo degli interessi solo sulle somme effettivamente dovute al netto delle trattenute, in linea con il contenuto della sentenza n. 920/2019.
Il consulente tecnico ha quindi applicato il piano fondato sulla delibera 12/2012 come metodo principale nella propria relazione, affiancandolo – su richiesta delle parti – con le simulazioni alternative basate sui metodi di e del Pt_1 CP_1
La Corte ritiene che il metodo proposto dal consulente tecnico costituisca la soluzione più corretta e coerente con il quadro contrattuale e giudiziale della vicenda poiché, oltre a riflettere una volontà esplicitamente manifestata dal stesso con la delibera, garantisce la riconciliazione tra il principio di CP_1
competenza economica e quello di veridicità delle registrazioni contabili. Tale metodo tiene conto dell'intervenuta mutazione delle obbligazioni del verso a seguito della sentenza passata in CP_1 CP_4
giudicato, senza però disarticolare l'intero impianto negoziale. Inoltre, tale metodo è stato condiviso, nella sua logica di fondo, da entrambi i consulenti tecnici, pur con divergenze sui dettagli applicativi, ed è stato applicato nella CTU con risultati coerenti e comparabili.
In tal senso, si osserva che, anche alla luce dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., l'art. 4 lett.
c) della convenzione non impone un criterio rigido di calcolo degli interessi, ma rinvia implicitamente al costo “effettivo” dell'impianto come desumibile dai documenti e dalle deliberazioni dell'Associante.
L'assenza di una clausola che limiti l'imputazione ai soli interessi “originari” consente dunque un'interpretazione sistematica fondata sulla buona fede e sulla realtà dei rapporti contabili.
L'adozione del metodo proposto dal CTU ha comportato, secondo la relazione tecnica, l'individuazione di un costo complessivo per interessi di dilazione che si è tradotto in una quota di ammortamento effettiva pagina 23 di 34 inferiore rispetto al piano originario, in virtù delle compensazioni e trattenute effettuate dal e dei CP_1
minori pagamenti resi necessari dalla sentenza di condanna.
Tale riduzione ha determinato un maggior utile netto dell'associazione, e di conseguenza una quota maggiore spettante a , nella misura indicata nella CTU, fatta salva la verifica delle ulteriori poste Pt_1
(servizi di manutenzione, voci aggiuntive non contrattuali, ecc.).
La Corte ritiene che, anche sotto questo profilo, il criterio adottato dal consulente realizzi una distribuzione equilibrata ed equa dell'utile tra le parti, in linea con lo spirito dell'accordo di partenariato e con il principio di correttezza contrattuale. Ogni diversa soluzione – sia quella puramente formale sostenuta dal CP_1
sia quella economicamente “sostanzialista” proposta da – condurrebbe, per motivi opposti, a una Pt_1
rappresentazione contabile distorta, priva di fondamento negli atti e incompatibile con l'assetto concretamente attuato.
In conclusione, la Corte accoglie la tesi intermedia elaborata dal consulente tecnico d'ufficio e ritiene che gli interessi di dilazione debbano essere computati nel costo dell'impianto secondo il piano di ammortamento aggiornato e riepilogato nella delibera comunale n. 12 del 2012, in coerenza con le risultanze contabili, con la sentenza n. 920/2019 e con i principi di correttezza e veridicità nella rendicontazione dell'associazione in partecipazione. Tale criterio va applicato a partire dall'esercizio 2018, in ragione della non modificabilità dei rendiconti già approvati (del che, infra), con le conseguenti rettifiche nei conteggi di utile e di quota spettante a , come da CTU. Pt_1
7.3. Sull'inclusione nei rendiconti di voci di costo non espressamente previste dall'articolo 4 della convenzione
La terza questione controversa sottoposta al giudizio della Corte riguarda la pretesa del Controparte_1
di includere nei rendiconti annuali – ai fini della determinazione dell'utile di gestione dell'impianto
[...]
fotovoltaico – una serie di costi non espressamente previsti dall'articolo 4 della convenzione di associazione in partecipazione. Nello specifico, si tratta delle spese per utenze, sorveglianza e assistenza pagina 24 di 34 legale, dei costi contributivi - in particolare per INAIL - e dei costi per ripristino impianto a seguito del furto.
Tali poste – per un importo complessivo pari a euro 74.519 (oltre alla presunta minor entrata) – sono state contestualmente escluse da , che ha articolato le proprie difese su un duplice livello. Sul piano Pt_1
contrattuale, ha invocato la natura tassativa dell'elencazione contenuta all'articolo 4 della Pt_1
convenzione. Sul piano probatorio, ha invece eccepito la mancata dimostrazione della effettiva riconducibilità di tali spese alla gestione dell'impianto oggetto di associazione.
Ai fini della decisione, è anzitutto necessario richiamare la struttura dell'articolo 4 della convenzione, nella parte in cui disciplina i criteri di determinazione degli utili spettanti all'associato. Tale articolo stabilisce che la base di calcolo dell'utile si determina per differenza tra componenti positive (il prezzo di vendita dell'energia elettrica, la tariffa incentivante riconosciuta per la produzione, ed eventuali ulteriori premi) e negative (l'ammortamento dell'impianto, i premi assicurativi e i servizi di manutenzione). L'articolazione e la formulazione dell'articolo 4 non fanno menzione di voci generiche o residuali, né prevedono alcuna clausola di chiusura del tipo “e ogni altro costo direttamente o indirettamente connesso alla gestione”.
Tale assetto testuale suggerisce, in prima lettura, che le parti abbiano inteso disciplinare in modo esaustivo i criteri di rendicontazione, al fine di garantire certezza e trasparenza nella ripartizione dell'utile. In particolare, la formulazione impiegata – per elenchi distinti e articolati – suggerisce la volontà di circoscrivere le voci rilevanti alle sole componenti direttamente qualificabili secondo le categorie indicate.
Questa interpretazione letterale è corroborata dalla natura pattizia del rapporto, che esige chiarezza sui parametri economici essenziali, e dall'inerenza della rendicontazione al diritto dell'associato all'utile, che non può essere limitato se non per effetto di previsioni espressamente condivise.
La tesi della tassatività dell'elenco contenuto nell'articolo 4 trova conferma anche sotto il profilo sistematico e funzionale, ove si consideri che la convenzione in esame si inserisce in un contesto di partenariato pubblico-privato, nel quale la trasparenza e la predeterminazione dei criteri di redditività sono essenziali per garantire l'equilibrio del rapporto e la non arbitrarietà della rendicontazione.
pagina 25 di 34 In tale contesto, l'inserimento di voci di costo non previste altererebbe, in primis, l'assetto economico del contratto, determinando una compressione dell'utile dell'associato non giustificata da obblighi convenzionali. In secondo luogo, incrinerebbe il principio di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375
c.c.), implicando una modifica unilaterale della base di riparto del risultato. Inoltre, tale inserimento non troverebbe supporto nei criteri di interpretazione evolutiva o adeguatrice previsti dagli artt. 1362 ss. c.c., trattandosi di una previsione economica e non normativa.
Ne consegue che ogni eventuale estensione del perimetro delle voci di costo deve essere giustificata non solo da un'interpretazione coerente con il testo contrattuale, ma anche da un rigoroso accertamento probatorio della loro riferibilità diretta all'oggetto dell'associazione.
Nel caso di specie, le spese per utenze, sorveglianza, assistenza legale, INAIL e relative al ripristino impianto a seguito di furto, secondo il sarebbero state sostenute per esigenze connesse alla CP_1
gestione del sito su cui insiste l'impianto. Tuttavia, nessuna documentazione specifica è stata prodotta in grado di attestare: la connessione diretta e funzionale con l'impianto fotovoltaico, la necessità tecnica o giuridica della prestazione per il funzionamento dell'impianto e l'esistenza di obblighi contrattuali in tal senso.
Alla luce anche dei criteri contabili internazionali IAS/IFRS, i costi capitalizzabili devono essere
“direttamente attribuibili” alla messa in esercizio e al funzionamento previsto del bene. Le voci richieste dal non soddisfano i criteri di “directly attributable costs” e pertanto non sono computabili nel perimetro CP_1
economico dell'associazione in partecipazione. La loro inclusione altererebbe indebitamente la base di calcolo dell'utile da ripartire, in assenza sia di obbligo contrattuale sia di evidenza tecnico-contabile.
ha altresì dedotto l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Alessandria in relazione alla voce di Pt_1
“fondo rischi su anticipazioni”, pari ad euro 45.112, e alla minor contabilizzazione dei ricavi di vendita di energia riferiti all'esercizio del 2019, cui è conseguito un utile del di euro 13.143. È ben vero che CP_1
tali aspetti non risultano oggetto di specifica trattazione da parte del consulente di parte, né oggetto di rilievo nella consulenza tecnica d'ufficio, ma ciò per il motivo espressamente e puntualmente ricordato pagina 26 di 34 dall'appellata sin dalla comparsa di risposta: “non ha formulato alcuna domanda di accertamento in merito ai profili di cui si è appena detto, bensì li ha utilizzati onde evidenziare al Giudice l'erroneità dei conti che pretendeva fossero Pt_1
accertati. Si tratta, dunque, di fatti mediante cui la difesa dell'ente ha contrastato e contestato la tesi e la domanda attorea”.
Ed invero è proprio tale controdeduzione che non trova neppur implicita confutazione nelle difese dell'appellante. Di qui l'infondatezza della censura mossa da quest'ultima alla sentenza di prime cure.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le voci di costo pretese dal siano in contrasto con la CP_1
formulazione letterale e la struttura sistematica dell'art. 4 della convenzione, prive di adeguato supporto probatorio, quanto alla loro riferibilità diretta alla gestione dell'impianto, e non ammissibili in quanto contrarie al principio di legalità contrattuale e alla buona fede nell'esecuzione.
Si tratta, in sostanza, di spese di natura accessoria o estranea, che avrebbero potuto essere oggetto di accordi integrativi tra le parti, ma non possono essere unilateralmente inserite nei rendiconti dell'associazione, poiché ciò comporterebbe una violazione del principio dell'equilibrio contrattuale.
In conclusione, la Corte accerta le voci di costo indicate dal e non previste espressamente dall'art. CP_1
4 della convenzione di associazione in partecipazione non possono essere incluse nei rendiconti annuali ai fini del calcolo dell'utile da ripartire tra le parti.
Ne consegue che i conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, al netto di tali voci, risultano conformi alla disciplina contrattuale, e che la posizione economica di , come risultante da tale conteggio, non Pt_1
può essere ulteriormente decurtata per effetto di spese non documentate e non contrattualmente previste.
7.4. Sulla possibilità di revisione giudiziale dei rendiconti 2011–2017 già approvati dalle parti
La quarta questione sottoposta alla Corte riguarda la possibilità di sottoporre a revisione giudiziale i rendiconti degli esercizi dal 2011 al 2017, i quali erano stati formalmente approvati da entrambe le parti.
, pur riconoscendo tale approvazione, sostiene che, alla luce della sentenza n. 920/2019 e Pt_1
dell'intervento dei consulenti tecnici incaricati nel 2019, le parti abbiano concordemente deciso di rimettere in discussione la validità di quei rendiconti, e che tale volontà comune legittimasse la revisione giudiziale dei conteggi pregressi.
pagina 27 di 34 Il invece, pur avendo inizialmente partecipato al tentativo di revisione, si è successivamente CP_1
opposto alla possibilità di rimettere in discussione i rendiconti approvati, aderendo alla motivazione del
Tribunale secondo cui essi costituivano espressione di un'autonomia contrattuale ormai perfezionata, non sindacabile in sede giudiziale.
La questione, dunque, incide in modo diretto sulla portata vincolante delle precedenti approvazioni e sull'estensione del potere giurisdizionale in materia di rendicontazione in un rapporto di associazione in partecipazione.
Il contratto in esame configura un rapporto associativo atipico, regolato dagli artt. 2549 ss. c.c., ma innestato su un partenariato pubblico-privato connotato da peculiarità proprie. In tale contesto,
l'approvazione del rendiconto annuale costituisce il momento in cui le parti verificano la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell'utile e, in caso di esito positivo, procedono alla sua esecuzione mediante il pagamento delle somme dovute all'associato.
Dal punto di vista giuridico, l'approvazione del rendiconto ha natura di atto negoziale bilaterale a contenuto dichiarativo, assimilabile, sotto certi aspetti, all'approvazione del bilancio da parte dei soci di una società. Non è quindi sufficiente la mera volontà unilaterale di una parte di rimettere in discussione i rendiconti approvati;
è necessaria la ricorrenza di fatti sopravvenuti, errori essenziali o accordi novativi che giustifichino il superamento della stabilità dell'accordo intervenuto.
Nel caso di specie, risulta documentato che, nel maggio 2019, le parti, a fronte delle difficoltà interpretative e della crescente instabilità del rapporto, affidarono a due consulenti tecnici per , Per_2 Pt_1 Per_3
per il il compito di riesaminare i rendiconti dal 2011 al 2017 e predisporre il rendiconto 2018. CP_1
Tale scelta è da interpretarsi come una manifestazione di comune interesse a valutare la possibilità di correggere o aggiornare i rendiconti già approvati, alla luce della definizione del contenzioso con FEDI.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale e confermato dagli atti del giudizio d'appello, i tentativi conciliativi non condussero a una revisione consensuale dei conteggi, né risulta essere mai stata formalizzata una clausola di reviviscenza della fase negoziale, né una pattuizione che rimettesse pagina 28 di 34 integralmente in discussione l'assetto già approvato. Anche la consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che le differenze nei conteggi dei consulenti erano frutto di interpretazioni divergenti, non di errori evidenti o dati falsati.
La Corte ritiene, in continuità con il primo giudice, che le approvazioni intervenute tra il 2011 e il 2017 costituiscano atti negoziali vincolanti, non sindacabili in sede giudiziale salvo che sia fornita prova della sopravvenienza di nuovi e determinanti elementi che rendano erronea o iniqua la ripartizione effettuata, dell'esistenza di errori materiali o dolo nella formazione dei rendiconti, ovvero della volontà concorde delle parti di rinegoziare integralmente l'assetto contabile e distributivo.
Nessuno di tali presupposti risulta dimostrato nel presente giudizio.
In particolare, la sentenza n. 920/2019, pur incidendo sui rapporti tra e non ha modificato CP_1 CP_4
direttamente il costo dell'impianto nei rendiconti già approvati, e il ha mantenuto un CP_1
comportamento coerente con l'efficacia delle approvazioni pregresse.
non ha fornito prova documentale o testimoniale dell'intervenuto accordo di revoca, né della Pt_1
sussistenza di elementi di errore essenziale. La mera insoddisfazione per l'utile conseguito, o la mutata valutazione circa l'equilibrio del rapporto, non legittimano una revisione giudiziale d'ufficio.
L'appellante ha fatto leva, in particolare, sulla delibera di incarico al legale per il primo grado, sostenendo che essa conteneva una manifestazione di volontà del favorevole alla revisione dei rendiconti. CP_1
Tuttavia, dalla lettura di tale delibera emerge solo un generico riferimento alla “difesa in giudizio” e alla verifica dei conteggi, e non un impegno vincolante a rivedere i rendiconti già approvati.
L'appello, inoltre, ha trascurato di specificare in che misura e in quali voci i rendiconti 2011–2017 avrebbero dovuto essere ricalcolati. Inoltre, non sono stati prodotti prospetti alternativi comparabili con quelli approvati.
La Corte, pertanto, ritiene che l'approvazione dei rendiconti 2011–2017 costituisca un limite oggettivo al sindacato giudiziale, non superabile per effetto di allegazioni generiche o di comportamenti unilaterali. Non
pagina 29 di 34 sussistono, dunque, i presupposti per procedere alla revisione giudiziale dei rendiconti relativi agli esercizi
2011–2017.
La domanda proposta da sul punto è dunque infondata, sia per difetto di prova del mutuo dissenso, Pt_1
sia per carenza dei presupposti sostanziali che potrebbero giustificare la caducazione degli effetti dell'approvazione negoziale.
Rimane, invece, pienamente ammissibile e fondata la verifica giudiziale sui rendiconti non approvati (dal
2018 in avanti), per i quali non sussiste alcuna approvazione e il cui esame ha trovato compiuto sviluppo nell'ambito della consulenza tecnica disposta in appello.
7.5. Sulle istanze istruttorie disattese in primo grado e sui limiti del sindacato in sede d'appello
La questione relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate da in primo grado Pt_1
va ora riesaminata alla luce della rinnovazione istruttoria compiuta dalla Corte d'Appello, che ha disposto ed esperito una consulenza tecnica contabile esaustiva.
È noto che, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel giudizio d'appello – che conserva piena natura di giudizio di merito – il giudice può modificare o integrare i provvedimenti istruttori adottati (o omessi) in primo grado, entro i limiti dell'effetto devolutivo. La Corte ha ritenuto, in questo caso, che la complessità tecnica della controversia e l'assenza di un quadro contabile condiviso giustificassero l'acquisizione ex novo di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di Alessandria, nel rigettare le istanze, ha fondato la propria decisione su una valutazione di non necessità della CTU in assenza di allegazioni e documentazione ritenute sufficienti a sorreggere l'indagine tecnica, e di inammissibilità degli ordini di esibizione per ritenuta disponibilità della documentazione in capo all'attore.
Tale impostazione, pur potendosi comprendere nel contesto di una valutazione sulla “maturità” della causa e sulla idoneità degli elementi probatori già acquisiti, non ha tuttavia tenuto conto del fatto che le questioni oggetto di giudizio – sebbene formalmente incentrate sull'interpretazione contrattuale – implicavano anche accertamenti contabili di carattere tecnico-specialistico, non surrogabili da valutazioni giudiziali dirette.
pagina 30 di 34 In tal senso, si ritiene che l'esclusione della CTU in primo grado non possa dirsi errata in astratto, ma abbia risentito di una valutazione restrittiva del rapporto tra fatto e diritto, non del tutto congruente con la natura ibrida della controversia (giuridico-contabile). Tuttavia, tale mancanza è stata integralmente colmata nel presente grado di giudizio, e non ha prodotto pregiudizio irreversibile alle prerogative processuali della parte istante.
Quanto agli ordini di esibizione, è corretto che la prova documentale debba essere prioritariamente fornita dalla parte che la invoca. Tuttavia, quando si tratti di documentazione riferita all'amministrazione comunale e non accessibile autonomamente da (ad esempio i flussi 2020 o il bilancio 2019), l'esibizione Pt_1
giudiziale può costituire un mezzo legittimo d'integrazione probatoria. Anche su questo punto, peraltro, la successiva consulenza tecnica ha consentito alla Corte di acquisire i dati necessari per la decisione.
In definitiva, la Corte ritiene che le valutazioni istruttorie del primo giudice si siano fondate su una lettura restrittiva dei presupposti di ammissione delle prove, che nel caso di specie apparivano invece opportuni per la risoluzione tecnica della controversia. La rinnovazione istruttoria in appello, tuttavia, ha sanato integralmente le carenze del primo grado, senza che residuino profili di nullità processuale o violazioni del diritto di difesa. La questione delle spese, dunque, va valutata unitariamente all'esito complessivo della lite, secondo i criteri ordinari di soccombenza, senza necessità di valutazioni autonome sulla legittimità delle scelte istruttorie iniziali.
7.6. Sull'esito complessivo della controversia, la riforma della sentenza impugnata, la
quantificazione del credito e la disciplina delle spese
Alla luce di quanto precede, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 768/2021 va riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di relativa alla quantificazione degli utili maturati per gli esercizi dal Parte_1
pagina 31 di 34 interessi di dilazione fondato sulla delibera n. 12 del 2012; esclude le voci estranee alla convenzione;
imputa proporzionalmente il risarcimento alla produzione effettiva di energia realizzata nei singoli esercizi;
e non include l'importo dell'IVA nella base di computo degli interessi dilatori, in ragione della sua natura di
“partita di giro”. Tale ricostruzione alternativa merita condivisione, in quanto elaborata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti formulate dalle parti, non già sulla base di nuovi elementi di fatto, me nei limiti delle contestazioni metodologiche di computo che le parti hanno ritenuto di rassegnare nelle ampie note scritte autorizzate successive al deposito della relazione e cui è seguito l'incarico integrativo al CTU;
l'ulteriore opzione di calcolo operata dal CTU rientra pertanto nel perimetro degli accertamenti assegnati e costituisce esercizio della discrezionalità tecnica a questi disponibile, non diversamente censurata nel merito o nel metodo se non sotto il profilo – infondato – dell'estraneità rispetto al mandato ricevuto e, per conseguenza, non assistito dal contraddittorio tecnico fra i consulenti.
In definitiva, recependo tale opzione di calcolo, risulta un credito complessivo di nei confronti Parte_1
del pari a euro 38.633 alla data del 31 dicembre 2019. Controparte_1
Tale importo, trattandosi di credito per quota di utile non corrisposta, costituisce un'obbligazione pecuniaria di natura determinata soggetta agli interessi moratori, in assenza di specifiche clausole negoziali sul tasso di interesse, da quantificarsi secondo il tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c., con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno di competenza per ciascuna quota annuale fino al saldo effettivo.
Alla luce dell'accoglimento parziale dell'appello, con riforma della sentenza di primo grado per quanto attiene alla quantificazione dell'utile spettante a , la Corte ritiene equo disporre la compensazione Pt_1
parziale delle spese dell'intero giudizio (primo grado e appello), nella misura di metà per ciascuna parte, in ragione della reciproca soccombenza e della significativa differenza tra l'entità della domanda originaria e la somma effettivamente riconosciuta, e la rifusione del restante 50% delle spese di entrambi i gradi a carico del in quanto parte sostanzialmente soccombente sulle principali questioni interpretative e CP_1
contabili oggetto del presente giudizio. Le spese vengono liquidate in applicazione del DM 147/2022,
pagina 32 di 34 avuto riguardo al valore effettivo della controversia definita (scaglione fino a euro 52.000), e al concreto svolgimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura, in considerazione sia della complessità della materia trattata che della necessità dell'accertamento tecnico medesimo, sulla base del principio di causalità, in ragione della natura, eminentemente contabile, della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 768/2021, Controparte_1
pubblicata in data 6 ottobre 2021, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che ha diritto a percepire dal Parte_1
a titolo di saldo utile dell'associazione in partecipazione per il periodo 2011– Controparte_1
2019, l'importo complessivo di euro 38.633;
2. condanna il a corrispondere a il predetto importo di euro Controparte_1 Parte_1
38.633, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c., computati, per ciascun esercizio annuale, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di competenza fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa le spese di lite per metà tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
4. condanna il a rifondere a l'altra metà delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del primo e del secondo grado, che si liquidano come segue:
– per il primo grado: euro 3.800, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
– per il giudizio di appello: euro 5000, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
5. pone a carico in via paritaria fra le parti, nella misura del 50% ciascuna, spese e competenze di CTU, già liquidate con separato decreto.
pagina 33 di 34 Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il consigliere istruttore La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 al 2019, e alla corretta applicazione dei criteri di rendicontazione ai sensi della convenzione.
In particolare, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 24 febbraio
2025, la Corte ritiene di fare proprio l'esito del conteggio eseguito secondo l'ipotesi alternativa di calcolo, la quale: recepisce la riduzione della base ammortizzabile per effetto della penale;
applica il metodo degli