Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 18/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
DO ZI Presidente AN D’LI Consigliere (relatore)
ID Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 23926 del registro di Segreteria, nei confronti della signora NC AN (cod. fisc.: [...]),
nella qualità di agente contabile del materiale della casa circondariale di Catanzaro per l’esercizio finanziario 2021.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. AN D’LI, udite le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott. Costantino Nassis, come da verbale di udienza.
Nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione penitenziaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con relazione di irregolarità n. 8/2024, il magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto n. 41066, reso dalla signora NN Panebianco, nella qualità di Sentenza n. 32/2026 consegnatario della casa circondariale di Catanzaro, relativo al Conto del Materiale per l’esercizio finanziario 2021. In particolare, ha rappresentato che, con resa SIRECO n. 424401 del 1° dicembre 2022, è stato depositato il conto giudiziale sottoscritto dall’agente contabile e munito del visto di approvazione da parte del Direttore della Ragioneria Generale dello Stato. Ha, inoltre, precisato che la gestione amministrativo-contabile del materiale mobile degli istituti penitenziari è disciplinata dal r.d. n. 1908/1920, come integrato dalla successiva disciplina in materia di contabilità generale dello Stato, e, in particolare, dall’art. 44 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti oltre che dall’art. 569 del r.d. n. 1908/1920 cit.. Il Magistrato designato ha, inoltre, affermato che la gestione contabile in esame è riassunta nel modello 57 che rappresenta il conto giudiziale del materiale, dal quale emerge che il conto è stato reso solo a valore e non anche a quantità, nonostante gli artt. 32, 33, 194 (ed anche le disposizioni di cui agli artt. 626 e 629) del r.d. n. 827/1924 impongano al consegnatario di beni di rendere il conto giudiziale della loro gestione secondo la specie, qualità, categoria di ciascuno, e anche secondo il valore risultante dagli inventari, l’art. 24 del d.P.R. n. 254/2002 abbia ribadito il contenuto minimo del conto giudiziale del consegnatario per come sopra riportato e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato abbia attivato in ambiente web, sin dall’esercizio finanziario 2009, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP per la gestione dell’intera contabilità del patrimonio.
Inoltre, il “Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l’esame dei conti giudiziali” delle Sezioni riunite in sede consultiva, approvato con parere n. 2/2015/Cons, con riguardo al conto giudiziale dei beni mobili ha data indicazioni precise al riguardo. Il magistrato designato ha osservato, infine, che la documentazione trasmessa nel corso dell’istruttoria non è apparsa sufficiente ai fini del compiuto esame del conto giudiziale in questione ed ha, pertanto, concluso che la rappresentazione della gestione sarebbe insufficiente e incompleta perché riferita solo al valore dei beni senza alcun riferimento alle quantità. Ha chiesto, quindi, la fissazione dell’udienza di trattazione del giudizio di conto in esame, sottoponendo al collegio la questione preliminare relativa alla procedibilità o meno dell’esame del conto e l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 145 c.g.c..
2. Con memoria, depositata il 9 agosto 2024, l’agente contabile si è costituito in giudizio e ha, tra l’altro, trasmesso il prospetto generale e analitico del conto giudiziale ed affermato che gli stessi sarebbero conformi alle previsioni dell’art. 626 del r.d. n. 827/1924. Ha, infine, aggiunto che l’amministrazione non dispone di un sistema informatico che permetta automaticamente di distinguere i beni sottoposti a debito di custodia da quelli sottoposti a debito di vigilanza.
3. Con sentenza ordinanza n. 189/2024, il conto giudiziale in esame, originariamente reso solo a valore, è stato dichiarato procedibile, in ragione della ulteriore documentazione trasmessa dall’agente contabile, ed è stato, quindi, rimesso al magistrato designato per l’esame istruttorio.
4. Il Magistrato designato, con relazione del 21 marzo 2025, ha chiesto un’ulteriore proroga del termine di deposito della relazione conclusiva (sette mesi)
in ragione della complessità dell’attività di revisione che potrebbe comportare anche la rimodulazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, sulla base delle criticità evidenziate nella già menzionata relazione.
5. Con ordinanza n. 34/2025 del 3 maggio 2025, ha disposto la proroga del temine di completamento della revisione del conto giudiziale e, quindi, del termine di deposito della relazione conclusiva da parte del magistrato designato, fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 27 gennaio 2026.
6. Con la relazione conclusiva del 1° dicembre 2025, all’esito di una complessa attività istruttoria, il magistrato designato ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale “vista la carenza nella rappresentazione e prova della consegna dei beni agli utilizzatori finali.”.
7. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione penitenziaria. Il p.m. ha concluso per l’improcedibilità del conto giudiziale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il collegio, in ragione dell’esame della documentazione versata in atti e della ulteriore attività istruttoria compiuta dal magistrato designato, ritiene che il conto giudiziale in esame sia da ritenere improcedibile, malgrado le difese e la produzione documentale dell’agente contabile e dell’amministrazione penitenziaria, per le ragioni di seguito indicate. Come è noto, l’art. 178 del r.d. n. 827/1924 dispone che sono da considerare agenti contabili anche
“i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”, considerato che “tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili” e che “la consegna si effettua per mezzo di inventario” (art. 22), che “i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione” (art. 32) e che, pertanto, “nel conto giudiziale (…) il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell’oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo” (art. 33). Inoltre, l’art.
188 del r.d. n. 827/1924 dispone che “Gli agenti indicati dall’art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono, altresì, dell’operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si avvalgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione di detti agenti.”; l’art. 192 che “Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi”, che
“I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o trascuranza.” e che “I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.”. Mette conto evidenziare che, ai sensi dell’art. 193 del medesimo regio decreto, “Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.”. A ciò si aggiunga che l’art. 624 del r.d. n. 827/1924 prevede che i contabili, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato “presentano il conto giudiziale della propria gestione all’amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio”, e il successivo art. 626 che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare “a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti nel termine dell’esercizio o della gestione.”, che “Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.” e che “Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev’essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.”. L’art. 6, primo comma, del d.P.R. n.
254/2002 dispone, inoltre, che “gli agenti che ricevono in consegna beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.”. Il successivo art. 10 precisa che ai consegnatari è affidata, tra l’altro, “a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo; b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni; la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici; d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi; e) la vigilanza, le verifiche e il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.” (primo comma); che “I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio mediante un prospetto analogo a quello previsto dall’art 19.”, e che “Il consegnatario riporta nelle proprie scritture contabili i movimenti dei beni affidati ai subconsegnatari.” (commi 5 e 6). Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 254/2002 distinguono la figura del consegnatario con debito di custodia dal consegnatario con debito di vigilanza, obbligando il primo a rendere il conto giudiziale e il secondo alla rendicontazione amministrativa, ai sensi del successivo art. 19, atta a dimostrare “la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo”. In particolare, poi, l’art. 19 del d.P.R.
n. 254/2002 obbliga, tra l’altro, il consegnatario, sia con debito di custodia che con debito di vigilanza, a tenere il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili da trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, “al competente ufficio riscontrante il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell’esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione e validato dal dirigente responsabile degli acquisiti o dal titolare dell’ufficio periferico. Il prospetto, vistato dal competente ufficio riscontrante, è restituito al consegnatario unitamente agli allegati.”. Tale prospetto “pone in evidenza le quantità e il valore dei beni mobili all’inizio dell’esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale. Nello stesso prospetto, inoltre, sono analiticamente evidenziati gli acquisti e le vendite raggruppati per capitoli di spesa e di entrata, nonché i passaggi dei beni da o ad uffici, raggruppati per singolo consegnatario.”. L’art. 23 del d.P.R. n. 254/2002 dispone, inoltre, che “1. Il consegnatario con debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall’art. 11. 2.
Nel conto giudiziale è riportato: il carico: beni e materiali esistenti all’inizio dell’esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell’esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell’esercizio o della gestione.”. Mette conto evidenziare, infine, che l’art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002 definisce “utilizzatore finale” il “fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all’ufficio per l’uso, l’impiego o per il consumo”. La disciplina generale sopra indicata deve essere integrata con quella recata dal r.d. n. 1908/1920. In particolare, l’art. 581 del r.d. n.
1908/1920 dispone che “E’ vietato invertire la destinazione degli oggetti mobili di proprietà dell’Erario, e di fare dei medesimi uso diverso da quello stabilito dal regolamento.” e che “Per gli oggetti mobili di casermaggio, di biancheria ecc. dati in uso ai comandanti, capiguardia, capi sorveglianti, ed a quanti altri possano avervi diritto per disposizioni regolamentari o per speciali convenzioni, debbono compilarsi verbali di consegna che si rinnovano ad ogni cambiamento del personale, per stabilire la responsabilità degli utenti in rapporto alla buona conservazione degli oggetti. I detti verbali vengono conservati dal contabile.”. L’art. 673 del r.d. n. 1908/1920 disciplina la classificazione della contabilità del materiale in diverse categorie e il successivo art. 675 dispone che “Tutti i mobili, arredi, suppellettili, gli oggetti di vestiario e biancheria; le macchine, gli attrezzi e gli utensili per le lavorazioni e per le industrie agricole, non che le macchine, gli attrezzi e i materiali da costruzione pel fabbricato; le materie da lavoro; i manufatti e i prodotti agricoli; ed infine i generi commestibili e combustibili, all’atto della loro introduzione nello stabilimento o dello scarico dagli inventari, vengono di volta in volta inscritti in speciali prospetti di variazione, che firmati dal Direttore, dal vice-direttore o dal contabile, costituiscono anche ad ogni effetto legale gli ordini di carico e scarico richiesti dall’art. 30 del regolamento di contabilità generale dello Stato.”. L’art. 679 del r.d. n. 1908/1920 dispone che il passaggio dei mobili, del vestiario, del casermaggio, delle macchine, degli utensili, degli attrezzi, del bestiame morto e dei prodotti agricoli deperiti, alla categoria degli oggetti fuori uso, è disposto in seguito a decreto ministeriale e che “Gli elenchi per la compilazione di questi verbali si desumono da registro analogo, in cui con l’intervento del Direttore, del vice-direttore e del contabile, vengono annotati tutti gli oggetti riconosciuti non più servibili (…)”. L’art. 681 del r.d. n. 1908/1920 dispone che “Tutti gli oggetti che non possono per loro natura essere inscritti negli inventari, come quelli soggetti a facile deperimento, rottura o dispersione, e che vengono fiduciosamente affidati alla custodia del contabile per la distribuzione secondo il bisogno, sono da questi inscritti su speciale registro.” e l’art. 683 del r.d. n.
1908/1920 che “Nella verificazione alla fine di ogni esercizio, gli impiegati indicati nell’articolo precedente, procedono all’estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancheria, vestiari, macchine ed utensili per constatarne la condizione di servibilità in rapporto ai prezzi di stima da stabilire e da inscrivere negli inventari.
Le quote di deperimento attribuite al valore del materiale mobile, sono giustificate con apposito verbale dopo la chiusura degli inventari stessi.”. L’art. 730 del r.d. n. 1908/1920 dispone, infine, che “Il contabile ha la gestione del denaro e delle materie occorrenti pei servizi dello stabilimento, ed è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità comuni agli impiegati investiti di tale incarico, a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato.”. Tale ultima disposizione, oltre ad indicare in maniera tassativa i principali doveri del contabile, dispone, tra l’altro, che quest’ultimo è tenuto a compilare alla fine dell’esercizio, o della sua gestione, i conti giudiziali delle due amministrazioni (domestica e industriale) e delle altre gestioni contabili allo stesso attribuite, “b) il prospetto di situazione della contabilità del materiale cui debbono unirsi i prospetti delle variazioni degli inventari ed il conto giudiziale relativo, allegandovi tutti gli inventari del materiale e lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, il conto della trasformazione ed il verbale di verificazione della cassa a fine esercizio, e di consegna della cassa stessa al passaggio di gestione.”, “c) il riepilogo dei diversi conti giudiziali da presentarsi alla Corte dei conti ed elenco di crediti alla fine dell’esercizio o di gestione;”, “d) i prospetti del movimento del materiale mobile ed infisso di proprietà dello Stato;”, oltre che tenere tutti gli altri registri che si ritengono necessari per la regolarità della gestione. In ragione della disciplina sopra richiamata, che si applica alla gestione contabile di tutti i consegnatari del materiale delle case circondariali, e, quindi, anche alla fattispecie in esame, della documentazione versata in atti dall’amministrazione penitenziaria, della documentazione depositata dall’agente contabile, nel corso dell’istruttoria e in giudizio, delle memorie difensive dell’agente contabile e dell’amministrazione penitenziaria, delle conclusioni rassegnate dal P.M. e, in particolare, della dettagliata relazione conclusiva del magistrato designato, appare evidente che il conto della gestione oggetto di esame non appare rappresentativo della intera gestione, con particolare riferimento all’attività svolta dai dipendenti dell’amministrazione che ricevono i beni dal consegnatario, attesa la evidente violazione delle disposizioni sopra richiamate. Infatti, non risulta documentata l’attività relativa alla successiva distribuzione o all’utilizzo legato al posto di servizio dei beni affidati, al fine della verifica della natura della loro gestione da parte del personale affidatario (agente amministrativo, contabile secondario o sub-consegnatario). Non risulta se con la consegna dei beni da parte del consegnatario al già menzionato personale si sia effettivamente estinto il debito di custodia da parte dell’agente contabile o se, viceversa, lo stesso permanga in ragione della qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari dei soggetti affidatari dei beni, derivante dalla sussistenza in capo agli stessi di un medesimo debito di custodia. A ciò si aggiunga che non risultano versati in atti i rendiconti amministrativi dei sub-consegnatari competenti presso ciascuna articolazione funzionale dell’istituto penitenziario, affidatari dei beni da parte dell’agente contabile, da cui evincere la eventuale sussistenza in capo agli stessi di un debito di vigilanza e non di custodia, in ragione della effettiva consegna dei beni agli “utilizzatori finali” o della gestione delle sole scorte operative (consistente nella acquisizione, conservazione e somministrazione dei beni affidati, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze di ufficio, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento). Al riguardo, appare sufficiente ricordare che, come già più volte evidenziato (cfr.
da ultimo la sentenza n. 97/2025 di questa Sezione giurisdizionale), ai fini dell’esame della gestione del consegnatario dell’istituto penitenziario, è necessario verificare la esatta indicazione delle materie esistenti all’inizio dell’esercizio o della gestione (risultanti dall’inventario dell’anno 2020) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica del credito, costituito dai valori distribuiti (agli utilizzatori finali o agli agenti responsabili) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l’agente a chiusura del periodo di riferimento (risultanti dall’inventario dell’anno 2021). Tra i valori rimasti presso l’agente contabile vanno considerati anche quelli che sono stati affidati ai dipendenti dell’amministrazione penitenziaria ma che non sono stati oggetto di distribuzione o di utilizzazione finale nei termini sopra specificati. Ne deriva che, ai fini dell’effettiva comprensione della gestione oggetto del presente giudizio, era necessario acquisire, per ciascun dipendente in servizio presso l’istituto penitenziario, affidatario dei beni da parte del consegnatario, per la successiva distribuzione o per l’utilizzo legato al posto di servizio, tutta la documentazione attestante la gestione dagli stessi effettivamente svolta e ciò al fine di verificare se trattasi di contabili secondari o sub-consegnatari, con la conseguente necessità di allegare il conto della propria gestione al conto giudiziale in esame, o di agenti amministrativi, tenuti a rendere il conto solo all’amministrazione penitenziaria. La carenza di una siffatta documentazione contabile che rappresenta, non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale, parte fondamentale del conto giudiziale in esame, non consente al collegio di poter verificare per intero la regolarità della gestione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso. E’ appena il caso di osservare, inoltre, che il conto giudiziale espone la gestione contabile in maniera parziale e meramente formale, ove si consideri che sussistono beni per i quali non è stata raggiunta la prova della loro consegna all’utilizzatore finale, intendendo per tale, come si è detto,
“il fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all’ufficio per l’uso, per l’impiego o per il consumo” (cfr. art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002 cit.). È, infatti, solo con l’avvenuta consegna all’utilizzatore finale dei beni da parte del consegnatario (o del sub-consegnatario) che l’obbligo di custodia si converte in obbligo di vigilanza sugli stessi e sul suo regolare e corretto uso. Obblighi questi ultimi posti a carico della figura del consegnatario il quale, pur non essendo tenuto alla compilazione ed al deposito del conto giudiziale per tali beni, potrebbe essere, comunque, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per danno all’erario, in caso di depauperamento del patrimonio dell’amministrazione. È appena il caso di osservare, inoltre, che i verbali di consegna dei beni versati in atti attestano che la consegna è stata effettuata a soggetti che non sono “utilizzatori finali” ai sensi della disciplina già menzionata, né possono essere definiti tali in ragione della peculiarità del servizio svolto all’interno di una casa circondariale, ove si consideri che i soggetti che risultano (sub)consegnatari del materiale sono incaricati, a loro volta, della successiva distribuzione nei reparti detentivi. A ciò si aggiunga che l’obbligo di vigilanza non è cedibile e rimane in carico al consegnatario dei beni. Se così non fosse, assisteremmo a una evidente elusione della disciplina in materia di resa del conto giudiziale sopra esposta da parte dei consegnatari di generi, oggetti e materie, i quali, per essere sollevati dall’obbligo di custodia, potrebbero procedere, come nel caso in esame, alla mera distribuzione “verbalizzata” dei beni avuti in consegna a soggetti interni all’amministrazione, per convertire il loro debito di custodia in debito di vigilanza e, quindi, omettere la rendicontazione degli stessi. In egual modo, i subconsegnatari dei beni, qualora non possano essere considerati, in base alla disciplina contabile richiamata, “utilizzatori finali”, sarebbero anch’essi indebitamente esonerati dall’obbligo della resa del conto giudiziale con evidente violazione delle norme di contabilità già menzionate. Appare di solare evidenza, quindi, che il conto giudiziale in esame, per le ragioni sopra indicate, è carente dei i requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la giustiziabilità, ai sensi della disciplina sostanziale e processuale del giudizio di conto, e deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. È appena il caso di osservare, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, e, pertanto, l’agente contabile resta, comunque, responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto.
9. Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.,
le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto relativo al conto giudiziale meglio specificato in epigrafe. Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente AN D’LI DO ZI Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 12/02/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente