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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente della Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere rel./est.
nel procedimento iscritto al n. 130/2025 VG avente ad oggetto: dichiarazione di esecutività di sentenza civile pronunciata dal Tribunale ucraino di
Tlumach nei confronti di Controparte_1
su ricorso proposto da
Parte_1 cf C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Diana Malangone in virtù
1 di procura speciale allegata al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
c.f. C.F._2 non costituito
RESISTENTE nonché
PG in sede
sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
05/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e sul parere favorevole all'accoglimento espresso dal PG
ai sensi dell'art. 281 decies cpc - 30 bis co.5 dLgs n.
150/2011 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. ha proposto dinanzi a Parte_1
questa Corte di Appello un ricorso per ottenere il riconoscimento della sentenza resa in data 10/11/2022 dal
Tribunale ucraino di Tlumach nei confronti di Controparte_1
A tal fine ha rappresentato che con decisione giudiziaria n.
2/353/36/2022 del 11/10/2022, il Tribunale ucraino di Tlumach, regione Ivano- Frankivsk, nel modificare il metodo di riscossione degli alimenti in favore del figlio minore così come previsto in sentenza del 19/02/2019 emessa dal Tribunale provinciale di
2 Tlumach, ha condannato l'odierno resistente, sig. CP_1
(c.f. , nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
(SA) ed ivi residente in [...]), padre del minore (nato il [...], residente in [...]), Persona_1
al pagamento, in favore della ricorrente, di un assegno di ammontare pari ad € 400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
che il resistente si è reso inadempiente in quanto non ha corrisposto la somma complessiva di € 3.066,66, calcolata alla data del 23/06/2023, dovuta a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore per i mesi di novembre2022 e dicembre 2022 nonché per i mesi da gennaio2023 a giugno 2023; che essa ricorrente, ai sensi dell'art 10, paragrafo 1 lettera a della
Convenzione dell'Aja del 23/11/2007, al fine di recuperare coattivamente gli importi insoluti, ha proposto in via amministrativa, per il tramite delle competenti Autorità Centrali, una richiesta di assistenza volontaria finalizzata ad ottenere la dichiarazione di esecutività e la successiva esecuzione coattiva della suddetta sentenza di liquidazione e addebito di obbligazioni alimentari, emessa nello stato membro richiedente;
che in relazione alla pretesa esercitata dalla ricorrente, il dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero di
Giustizia, quale Autorità Centrale designata nello Stato Membro, richiesto ai sensi dell'art 4 della Convenzione dell'Aja, ha adottato tutte le misure preparatorie ai sensi dell'art 6 della citata
Convenzione al fine di agevolare il recupero rapido ed effettivo del credito;
che infatti l'Autorità Centrale Italiana ha curato, in cooperazione con l'omologo Ufficio Estero, l'istruzione preliminare della domanda dell'stante svolgendo l'esperimento di un tentativo di definizione concordata della controversia,
3 rivelatosi vano, al fine di ottenere il pagamento volontario degli importi insoluti, e acquisendo le informazioni di cui all'art 6 lettera c riguardanti il reddito e le condizioni patrimoniali del resistente-debitore; che la competenza a pronunciarsi sulla esecutività della decisione ucraina in Italia è della Corte di
Appello del luogo in cui la sentenza va eseguita, e pertanto la
Corte di Appello di Salerno, luogo di residenza dell'obbligato.
2. Come previsto dall'art. 25 Convenzione dell'Aja del
23/11/2007, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al , che non si è costituito, e alla Procura CP_1
Generale presso questa Corte di Appello, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento. Il procedimento segue le regole del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss.cpc, sì come disposto per la declaratoria di esecutività di provvedimenti resi da autorità giudiziarie di Paesi extra UE dall'art. 30 bis co.5 dLgs n. 150/2011 nel testo modificato dalla riforma introdotta col dLgs n. 149/2022.
3. Il ricorso può essere accolto.
Ed infatti, va dato atto che la ricorrente ha documentato tutte le circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della sentenza, ovvero l'originale sentenza n. 2/353/36/2022, emessa dal
Tribunale ucraino di Tlumach con originale della traduzione in lingua italiana;
la domanda di cooperazione;
il conteggio delle somme arretrate maturate alla data del 26/03/2023; la copia della diffida ad adempiere;
l'informativa Inps;
l'originale della relazione di notifica dell'atto introduttivo del procedimento definito con sentenza n. 2/353/36/2022; il certificato di residenza del resistente.
4 Va altresì rilevato che il giudizio concluso con la sentenza di cui in questa sede si chiede l'esecutività risulta svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, benché il non si sia CP_1
costituito e non sia comparso dinanzi al Giudice.
Il giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale civile, ovvero dinanzi ad un organo giurisdizionale simile a quello italiano che sarebbe stato competente in una causa del genere;
la sentenza è diventata definitiva come da attestazione apposta dall'ufficio; le disposizioni contenute nel provvedimento non producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano.
4. Risultando rispettate tutte le condizioni previste dalla
Convenzione dell'Aja del 23/11/2007, in particolare quanto disposto dagli artt. 24 e 25, la sentenza del Giudice ucraino, finalizzata all'esecuzione forzata che la creditrice ricorrente intende intraprendere nei confronti del debitore
[...]
al fine di recuperare il credito alimentare di cui è CP_1
titolare nella veste di genitore convivente con il minore Per_1
nato il [...], può essere dichiarata efficace ed
[...]
esecutiva in Italia.
5. Nulla va disposto per le spese del procedimento, di cui non è stata fatta richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto in data 04/02/2025 da Parte_1
nei confronti di , visto il parere del PG in Controparte_1
5 sede, così provvede:
1. ACCOGLIE IL RICORSO e per l'effetto dichiara esecutiva in
Italia ai sensi dell'art 23 della Convenzione de l'Aja del
23/11/2007 la sentenza n. 2/353/36/2022 dell'11/10/2022, pronunciata dal Tribunale ucraino di Tlumach nei confronti di
[...]
CP_1
2. NULLA PER LE SPESE.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 luglio
2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa M. Assunta Niccoli dr. Paolo Sordi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente della Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere rel./est.
nel procedimento iscritto al n. 130/2025 VG avente ad oggetto: dichiarazione di esecutività di sentenza civile pronunciata dal Tribunale ucraino di
Tlumach nei confronti di Controparte_1
su ricorso proposto da
Parte_1 cf C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Diana Malangone in virtù
1 di procura speciale allegata al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
c.f. C.F._2 non costituito
RESISTENTE nonché
PG in sede
sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
05/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e sul parere favorevole all'accoglimento espresso dal PG
ai sensi dell'art. 281 decies cpc - 30 bis co.5 dLgs n.
150/2011 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. ha proposto dinanzi a Parte_1
questa Corte di Appello un ricorso per ottenere il riconoscimento della sentenza resa in data 10/11/2022 dal
Tribunale ucraino di Tlumach nei confronti di Controparte_1
A tal fine ha rappresentato che con decisione giudiziaria n.
2/353/36/2022 del 11/10/2022, il Tribunale ucraino di Tlumach, regione Ivano- Frankivsk, nel modificare il metodo di riscossione degli alimenti in favore del figlio minore così come previsto in sentenza del 19/02/2019 emessa dal Tribunale provinciale di
2 Tlumach, ha condannato l'odierno resistente, sig. CP_1
(c.f. , nato il [...] a [...]
[...] C.F._2
(SA) ed ivi residente in [...]), padre del minore (nato il [...], residente in [...]), Persona_1
al pagamento, in favore della ricorrente, di un assegno di ammontare pari ad € 400,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
che il resistente si è reso inadempiente in quanto non ha corrisposto la somma complessiva di € 3.066,66, calcolata alla data del 23/06/2023, dovuta a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore per i mesi di novembre2022 e dicembre 2022 nonché per i mesi da gennaio2023 a giugno 2023; che essa ricorrente, ai sensi dell'art 10, paragrafo 1 lettera a della
Convenzione dell'Aja del 23/11/2007, al fine di recuperare coattivamente gli importi insoluti, ha proposto in via amministrativa, per il tramite delle competenti Autorità Centrali, una richiesta di assistenza volontaria finalizzata ad ottenere la dichiarazione di esecutività e la successiva esecuzione coattiva della suddetta sentenza di liquidazione e addebito di obbligazioni alimentari, emessa nello stato membro richiedente;
che in relazione alla pretesa esercitata dalla ricorrente, il dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero di
Giustizia, quale Autorità Centrale designata nello Stato Membro, richiesto ai sensi dell'art 4 della Convenzione dell'Aja, ha adottato tutte le misure preparatorie ai sensi dell'art 6 della citata
Convenzione al fine di agevolare il recupero rapido ed effettivo del credito;
che infatti l'Autorità Centrale Italiana ha curato, in cooperazione con l'omologo Ufficio Estero, l'istruzione preliminare della domanda dell'stante svolgendo l'esperimento di un tentativo di definizione concordata della controversia,
3 rivelatosi vano, al fine di ottenere il pagamento volontario degli importi insoluti, e acquisendo le informazioni di cui all'art 6 lettera c riguardanti il reddito e le condizioni patrimoniali del resistente-debitore; che la competenza a pronunciarsi sulla esecutività della decisione ucraina in Italia è della Corte di
Appello del luogo in cui la sentenza va eseguita, e pertanto la
Corte di Appello di Salerno, luogo di residenza dell'obbligato.
2. Come previsto dall'art. 25 Convenzione dell'Aja del
23/11/2007, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al , che non si è costituito, e alla Procura CP_1
Generale presso questa Corte di Appello, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento. Il procedimento segue le regole del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss.cpc, sì come disposto per la declaratoria di esecutività di provvedimenti resi da autorità giudiziarie di Paesi extra UE dall'art. 30 bis co.5 dLgs n. 150/2011 nel testo modificato dalla riforma introdotta col dLgs n. 149/2022.
3. Il ricorso può essere accolto.
Ed infatti, va dato atto che la ricorrente ha documentato tutte le circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della sentenza, ovvero l'originale sentenza n. 2/353/36/2022, emessa dal
Tribunale ucraino di Tlumach con originale della traduzione in lingua italiana;
la domanda di cooperazione;
il conteggio delle somme arretrate maturate alla data del 26/03/2023; la copia della diffida ad adempiere;
l'informativa Inps;
l'originale della relazione di notifica dell'atto introduttivo del procedimento definito con sentenza n. 2/353/36/2022; il certificato di residenza del resistente.
4 Va altresì rilevato che il giudizio concluso con la sentenza di cui in questa sede si chiede l'esecutività risulta svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, benché il non si sia CP_1
costituito e non sia comparso dinanzi al Giudice.
Il giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale civile, ovvero dinanzi ad un organo giurisdizionale simile a quello italiano che sarebbe stato competente in una causa del genere;
la sentenza è diventata definitiva come da attestazione apposta dall'ufficio; le disposizioni contenute nel provvedimento non producono effetti contrari all'ordine pubblico italiano.
4. Risultando rispettate tutte le condizioni previste dalla
Convenzione dell'Aja del 23/11/2007, in particolare quanto disposto dagli artt. 24 e 25, la sentenza del Giudice ucraino, finalizzata all'esecuzione forzata che la creditrice ricorrente intende intraprendere nei confronti del debitore
[...]
al fine di recuperare il credito alimentare di cui è CP_1
titolare nella veste di genitore convivente con il minore Per_1
nato il [...], può essere dichiarata efficace ed
[...]
esecutiva in Italia.
5. Nulla va disposto per le spese del procedimento, di cui non è stata fatta richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto in data 04/02/2025 da Parte_1
nei confronti di , visto il parere del PG in Controparte_1
5 sede, così provvede:
1. ACCOGLIE IL RICORSO e per l'effetto dichiara esecutiva in
Italia ai sensi dell'art 23 della Convenzione de l'Aja del
23/11/2007 la sentenza n. 2/353/36/2022 dell'11/10/2022, pronunciata dal Tribunale ucraino di Tlumach nei confronti di
[...]
CP_1
2. NULLA PER LE SPESE.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 luglio
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Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa M. Assunta Niccoli dr. Paolo Sordi
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