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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/06/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1804/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Sannino, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATA TU
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA TU
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATO TU
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATA TU
CONCLUSIONI
All'udienza odierna la parte appellate ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di della , del Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
[...
[...] [
e della con riferimento alla sentenza n. 364-bis/2024 (r.g. n. 371/2022)
[...] Controparte_5
depositata il 24.05.2024 dal Giudice di Pace di Sarno.
In primo grado proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
n. 10020199014510440000 ad ella notificata dall' in data 16.11.2021 Controparte_7 per l'importo di euro 1.320,84, afferente alle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella n. 10020130011967414001 notificata il 14/03/2013, emessa per il mancato pagamento di un'infrazione al CdS elevata dalla nell'anno 2011, pari ad € 257,23; Controparte_3
2) Cartella n. 10020140028376536000 notificata il 22.10.14, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2009, pari ad € 314,37;
3) Cartella n 10020150011592241000 notificata il 02.11.2015, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2010, pari ad € 303,52;
4) Cartella n. 10020160010121915000 notificata il 21.06.16, emessa per il mancato pagamento di un'infrazione al CdS elevata dal nell'anno 2013, pari ad € 164,87; Controparte_4
5) Cartella n. 10020160029888455000 notificata il 13.03.17, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011, pari ad € 280,85;
insisteva per l'accoglimento della dispiegata opposizione in virtù della Controparte_2
prescrizione del credito maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto ha annullato le suddette cartelle.
In particolare, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria anche con riferimento ai crediti tributari e preso atto della incontestata rituale notificazione delle cartelle, il giudice a quo ha dichiarato la domanda ammissibile e fondata, con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i crediti.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non aver il giudice a quo dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario
(ciò in relazione alle cartelle aventi ad oggetto tributi, quali sono le tasse automobilistiche) nonché per non aver tenuto conto della correttezza della notifica delle intimazioni di pagamento e dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Invero, in riferimento ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento afferenti a tasse
2 automobilistiche (in particolare, le cartelle n. 10020140028376536000, n. 10020150011592241000 e n.
10020160029888455000), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse
3 conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Tale conclusione è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021, 21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n.
7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Da ultimo occorre osservare che con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella,
4 che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs.
n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Per quanto concerne i crediti incorporati nelle cartelle di pagamento n. 10020130011967414001
e n. 10020160010121915000 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, inglobando le stesse crediti afferenti a sanzioni amministrative e, dunque, di natura non tributaria.
Quanto alla cartella n. 10020160010121915000 notificata il 21,.06.2016, il credito ivi riportato non era prescritto alla data di notifica dell'intimazione (ossia il 16.11.2021), non risultando decorso il termine quinquennale di prescrizione, quest'ultimo rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per effetto della normativa emergenziale correlata al cd. covid-19 (cfr. l'art. 67 co. 1 del L.
n. 18 del 17.03.2020 e successive proroghe, l'ultima delle quali disposta dal D.L. n. 73 del 25.05.2021).
Per l'effetto, sul punto l'appello merita accoglimento.
Viceversa, l'impugnazione è infondata con riferimento alla cartella n. 10020130011967414001.
Difatti, posto che quest'ultima è stata notificata il 14.03.2013 e non avendo l prodotto Pt_1
successivi atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione n.
10020199014510440000 l'obbligazione di pagamento era prescritta.
In conclusione, l'appello dell'a.d.e.r. va parzialmente accolto in ragione del parziale difetto di giurisdizione e dell'infondatezza dell'azione proposta in primo grado da in Controparte_2
riferimento alla cartella di pagamento n. 10020160010121915000.
Di contro, va confermata la statuizione di primo grado in riferimento alla dichiarazione di prescrizione dei crediti incorporati nella cartella di pagamento n. 10020130011967414001.
Dall'accoglimento parziale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a Controparte_2
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, stante la parziale fondatezza dei
5 motivi di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in riferimento in riferimento ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento afferenti a tasse automobilistiche (in particolare, la cartella n.
10020140028376536000, la cartella n. 10020150011592241000 e la cartella n.
10020160029888455000)
3) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di primo grado con riferimento alla cartella n. 10020160010121915000 richiamata nell'intimazione di pagamento n. 10020229006469929000;
4) per il resto, conferma la sentenza di primo grado;
5) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 19.06.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1804/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonio Sannino, elettivamente domiciliata in Torre del Greco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 C.F._1
APPELLATA TU
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA TU
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATO TU
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATA TU
CONCLUSIONI
All'udienza odierna la parte appellate ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo e successive difese, sicché la causa viene decisa ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 ult. co. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi nei confronti di della , del Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_6
[...
[...] [
e della con riferimento alla sentenza n. 364-bis/2024 (r.g. n. 371/2022)
[...] Controparte_5
depositata il 24.05.2024 dal Giudice di Pace di Sarno.
In primo grado proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
n. 10020199014510440000 ad ella notificata dall' in data 16.11.2021 Controparte_7 per l'importo di euro 1.320,84, afferente alle seguenti cartelle esattoriali:
1) Cartella n. 10020130011967414001 notificata il 14/03/2013, emessa per il mancato pagamento di un'infrazione al CdS elevata dalla nell'anno 2011, pari ad € 257,23; Controparte_3
2) Cartella n. 10020140028376536000 notificata il 22.10.14, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2009, pari ad € 314,37;
3) Cartella n 10020150011592241000 notificata il 02.11.2015, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2010, pari ad € 303,52;
4) Cartella n. 10020160010121915000 notificata il 21.06.16, emessa per il mancato pagamento di un'infrazione al CdS elevata dal nell'anno 2013, pari ad € 164,87; Controparte_4
5) Cartella n. 10020160029888455000 notificata il 13.03.17, emessa per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011, pari ad € 280,85;
insisteva per l'accoglimento della dispiegata opposizione in virtù della Controparte_2
prescrizione del credito maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto ha annullato le suddette cartelle.
In particolare, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria anche con riferimento ai crediti tributari e preso atto della incontestata rituale notificazione delle cartelle, il giudice a quo ha dichiarato la domanda ammissibile e fondata, con conseguente declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i crediti.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non aver il giudice a quo dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario
(ciò in relazione alle cartelle aventi ad oggetto tributi, quali sono le tasse automobilistiche) nonché per non aver tenuto conto della correttezza della notifica delle intimazioni di pagamento e dell'interruzione dei termini operata dalla normativa emergenziale covid-19, dalla quale conseguono l'interruzione del termine di prescrizione e l'inammissibilità delle domande proposte da Controparte_2
Gli appellati sono rimasti contumaci.
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Invero, in riferimento ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento afferenti a tasse
2 automobilistiche (in particolare, le cartelle n. 10020140028376536000, n. 10020150011592241000 e n.
10020160029888455000), va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il dato normativo, nonché la recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
In particolare:
- l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
- l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”;
- con la sentenza n. 114/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57
“nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art.
50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”;
- con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”;
- con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre cose - che
“[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse
3 conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”;
- da ultimo, con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Dunque, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove – come nel caso di specie – l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
Tale conclusione è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione se sol si considera che, nel richiamare la citata sentenza n. 114/2018 e nel decidere sul riparto di giurisdizione in ipotesi nelle quali il contribuente aveva sollevato questioni inerenti a fatti successivi alla notifica della cartella, i giudici di legittimità hanno affermato la giurisdizione tributaria ove l'esecuzione non era ancora iniziata (è questo il caso di Cass. civ. nn. 1394/2021, 21642/2021 e 8465/2022) e, viceversa, quella ordinaria ove vi era già stata la notifica del pignoramento esattoriale (è questo il caso di Cass. civ. n.
7822/2020, la quale fa riferimento ad una pretesa sostanziale tributaria azionata “in executivis”).
Da ultimo occorre osservare che con la recente pronuncia n. 16986/2022, nel risolvere un conflitto di giurisdizione in favore del giudice tributario (anche stavolta con riferimento ad una controversia rispetto alla quale l'esecuzione forzata non era ancora iniziata), la Suprema Corte ha affermato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella,
4 che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs.
n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a sezioni unite nn. 35116/2022 e
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Per quanto concerne i crediti incorporati nelle cartelle di pagamento n. 10020130011967414001
e n. 10020160010121915000 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, inglobando le stesse crediti afferenti a sanzioni amministrative e, dunque, di natura non tributaria.
Quanto alla cartella n. 10020160010121915000 notificata il 21,.06.2016, il credito ivi riportato non era prescritto alla data di notifica dell'intimazione (ossia il 16.11.2021), non risultando decorso il termine quinquennale di prescrizione, quest'ultimo rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per effetto della normativa emergenziale correlata al cd. covid-19 (cfr. l'art. 67 co. 1 del L.
n. 18 del 17.03.2020 e successive proroghe, l'ultima delle quali disposta dal D.L. n. 73 del 25.05.2021).
Per l'effetto, sul punto l'appello merita accoglimento.
Viceversa, l'impugnazione è infondata con riferimento alla cartella n. 10020130011967414001.
Difatti, posto che quest'ultima è stata notificata il 14.03.2013 e non avendo l prodotto Pt_1
successivi atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione n.
10020199014510440000 l'obbligazione di pagamento era prescritta.
In conclusione, l'appello dell'a.d.e.r. va parzialmente accolto in ragione del parziale difetto di giurisdizione e dell'infondatezza dell'azione proposta in primo grado da in Controparte_2
riferimento alla cartella di pagamento n. 10020160010121915000.
Di contro, va confermata la statuizione di primo grado in riferimento alla dichiarazione di prescrizione dei crediti incorporati nella cartella di pagamento n. 10020130011967414001.
Dall'accoglimento parziale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a Controparte_2
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, stante la parziale fondatezza dei
5 motivi di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in riferimento in riferimento ai crediti incorporati nelle cartelle di pagamento afferenti a tasse automobilistiche (in particolare, la cartella n.
10020140028376536000, la cartella n. 10020150011592241000 e la cartella n.
10020160029888455000)
3) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di primo grado con riferimento alla cartella n. 10020160010121915000 richiamata nell'intimazione di pagamento n. 10020229006469929000;
4) per il resto, conferma la sentenza di primo grado;
5) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nocera Inferiore, 19.06.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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