Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02901/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato NC Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
a) del decreto prot. n. Divisione -OMISSIS- notificato il successivo 07.11.2023, con il quale il Questore di Agrigento ha respinto l’istanza tesa ad ottenere il rilascio di porto di fucile per uso tiro a volo;
b) di ogni atto o provvedimento precedente e/o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria depositati dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AL TE;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il sig.-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto del 06.11.2023, notificato il successivo 07.11.2023, con il quale il Questore di Agrigento gli ha respinto l’istanza tesa ad ottenere il rilascio di porto di fucile per uso tiro a volo.
2. Il diniego motiva rappresentando come il ricorrente avesse “ familiarità con soggetto controindicato ”.
3. Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3 l. 241/1990, con gli art. 10,11,42 e 43 del T.U.L.P.S. - Eccesso di potere per violazione dei principi del buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.
Il giudizio di non affidamento in materia di armi formulato dall'Amministrazione nei confronti del ricorrente si baserebbe presumibilmente sulla condanna penale subita dal nonno del medesimo, ovvero sig. -OMISSIS-, per fatti commessi da quest’ultimo nel lontano 2014. Il ricorrente, invece, sarebbe soggetto incensurato, nonché dipendente pubblico in varie amministrazioni locali. Inoltre, nonno e nipote sarebbero residenti in luoghi diversi.
Non sarebbe stato effettuato dall’amministrazione alcun giudizio aggiornato sull’affidabilità del ricorrente, sulla sua pericolosità sociale; né allegati aspetti della condotta di vita che avrebbero potuto assurgere ad indici sintomatici per giustificare un esito negativo dell’istanza.
4. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria, ha difeso la correttezza del proprio operato.
5. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato con riferimento ai lamentati difetti istruttorio e motivazionale.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, nel nostro ordinamento non è configurabile un diritto assoluto al rilascio del porto d’armi, rappresentando lo stesso un’eccezione al generale divieto sancito dagli artt. 699, c.p., e 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110, con la conseguenza che è riconosciuta un’ampia discrezionalità all’autorità di pubblica sicurezza chiamata ad un giudizio prognostico sulla personalità del richiedente e sulla certezza del buon uso che delle armi farà lo stesso, così che non ne risultino compromessi l’ordine e la sicurezza pubblica, che può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti ( cfr., ex plurimis , Cons. Stato, III, n. 1972/2019; id. n. 4403/2019; id. n. 3435/2018).
Riguardo all’influenza derivante dalla parentela sul predetto giudizio probabilistico, è noto l’altrettanto consolidato orientamento interpretativo secondo cui il mero rapporto parentale non può fondare, non almeno in termini automatici, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa in punto d’inaffidabilità in materia di armi (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 8 giugno 2017, n. 275; T.A.R. Catania, I, 1 giugno 2020, n. 1206).
Si vuole con ciò evidenziare che il contesto familiare può assumere rilevanza nel giudizio valutativo dell'Autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell'atto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 23 agosto 2016, n. 2163).
I provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, in primo luogo, che il richiedente sia indenne da mende, abbia osservato una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo dell'arma in pregiudizio ai tranquilli e ordinati rapporti con gli altri consociati (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1724; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 febbraio 2019, n. 208).
In linea di principio, l’Amministrazione procedente non può quindi denegare il permesso di porto d’armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e quindi di probabilità di abuso delle armi da parte dell’interessato, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso, inaffidabile e dunque capace di abusi a causa del concreto atteggiarsi della relazione di parentela che sia tale da incidere sul comportamento complessivo del soggetto interessato e dunque idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2292).
Orbene, con riferimento al caso di specie, gli elementi che hanno indotto l’Autorità procedente a formulare il giudizio di non piena affidabilità del ricorrente in ordine al buon uso delle armi sono circoscritti alla “ familiarità con soggetto controindicato ”, così come genericamente indicato nel provvedimento impugnato.
Nel preavviso di rigetto, che l’amministrazione ha trasmesso al ricorrente, è parimenti indicato l’elemento della citata familiarità, senza meglio specificare di che tipologia di rapporto si tratti.
Solo nella nota del Commissariato di Sciacca meglio si comprende che l’amministrazione ha rilevato in capo al nonno del ricorrente alcuni pregiudizi e si invoca anche il rapporto di convivenza a ragione ostativa del rilascio di titoli di polizia.
Ebbene, questo Collegio ritiene sussistere un difetto motivazionale per la scarna e generica indicazione di familiarità citata nel provvedimento impugnato. Inoltre, difetta nel provvedimento impugnato un’esplicita indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione procedente a considerare le circostanze citate quali indici di inaffidabilità del richiedente in ordine all’uso delle armi.
7. Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, salva la facoltà dell’Amministrazione resistente, nel rieditare il potere, di adozione di un nuovo provvedimento anche di contenuto negativo se sorretto da una congrua motivazione circa eventuali ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi da parte del ricorrente, eventualmente anche in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto di convivenza o eventuale assidua frequentazione con il soggetto controindicato.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
AL TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TE | NC BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.