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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________ Tribunale di Messina Sezione Prima Civile Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Giuseppe Miraglia Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1097/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 19/11/2025 e promossa D A
, nato a [...] il [...] che ha eletto domicilio presso Parte_1 lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA suo procuratore costituito come da mandato in atti,
RICORRENTE E
nata a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI All'udienza del 19/11/2025, il ricorrente precisa come da verbale. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato in data 21.03.2025, chiedeva che Parte_1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Messina, in data 28.04.2012, con (iscritto nei registri dello stato civile al N. 41 P. I, Controparte_1 anno 2012), atteso che, con decreto n. 12445/2022 del 15.07.2022, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione. Premetteva che dal matrimonio era nato il figlio il 28.07.2012; che, in sede Persona_1 di separazione, erano stati disposti l'affidamento condiviso del minore, la collocazione dello stesso presso la madre e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé e posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 150,00 quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi era venuta definitivamente meno;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e che fossero confermati l'affidamento condiviso del figlio, la domiciliazione dello stesso presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé ed il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del minore, così come determinati in sede di separazione. Disposta la comparizione personale delle parti con decreto del 28.03.2025, all'udienza del
19.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia di Controparte_1
Il ricorrente esponeva che le spese straordinarie per il minore erano notevolmente aumentate, così come il peso di quelle ordinarie ed erano divenute insostenibili per le sue capacità economiche. Infine, precisate le conclusioni e discussa la causa, il Giudice assegnava la stessa a sentenza riservando di riferire al Collegio. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda relativa allo scioglimento del matrimonio deve essere accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione. Quanto all'affidamento del figlio alla sua collocazione presso la madre ed ai tempi di Per_1 permanenza presso il padre possono confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione, come richiesto dal ricorrente, non essendo emerse ragioni per derogarvi e ritenendosi, peraltro, opportuno salvaguardare le consuetudini di vita, ormai consolidate, del minore. Appare, inoltre, opportuno confermare le condizioni della separazione anche per quanto concerne il mantenimento ordinario e straordinario previsto in favore del figlio, non risultando provato che le risorse economiche del siano diminuite, così da giustificare una Pt_1 riduzione del contributo. Nessun'altra statuizione deve essere adottata. Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra e Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente Controparte_1 pronunciando nella causa n. 1097/2025 R.G., così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina, in data 28.04.2012, tra e (iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 al N. 41, P. I, anno 2012);
2. Conferma le condizioni della separazione quanto all'affidamento del minore, alla sua collocazione, ai tempi di permanenza con il padre ed al mantenimento ordinario e straordinario previsto in favore del figlio;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio.
4. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe Miraglia) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
_______________ Tribunale di Messina Sezione Prima Civile Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Giuseppe Miraglia Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1097/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 19/11/2025 e promossa D A
, nato a [...] il [...] che ha eletto domicilio presso Parte_1 lo studio dell'avv. CASABLANCA MANUELA suo procuratore costituito come da mandato in atti,
RICORRENTE E
nata a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI All'udienza del 19/11/2025, il ricorrente precisa come da verbale. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato in data 21.03.2025, chiedeva che Parte_1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto in Messina, in data 28.04.2012, con (iscritto nei registri dello stato civile al N. 41 P. I, Controparte_1 anno 2012), atteso che, con decreto n. 12445/2022 del 15.07.2022, il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi ed erano ormai trascorsi i termini di legge per la proponibilità dell'azione. Premetteva che dal matrimonio era nato il figlio il 28.07.2012; che, in sede Persona_1 di separazione, erano stati disposti l'affidamento condiviso del minore, la collocazione dello stesso presso la madre e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé e posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 150,00 quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che tra i coniugi non era intervenuta alcuna riconciliazione e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi era venuta definitivamente meno;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e che fossero confermati l'affidamento condiviso del figlio, la domiciliazione dello stesso presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé ed il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del minore, così come determinati in sede di separazione. Disposta la comparizione personale delle parti con decreto del 28.03.2025, all'udienza del
19.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia di Controparte_1
Il ricorrente esponeva che le spese straordinarie per il minore erano notevolmente aumentate, così come il peso di quelle ordinarie ed erano divenute insostenibili per le sue capacità economiche. Infine, precisate le conclusioni e discussa la causa, il Giudice assegnava la stessa a sentenza riservando di riferire al Collegio. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, la domanda relativa allo scioglimento del matrimonio deve essere accolta. È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione. Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione. Quanto all'affidamento del figlio alla sua collocazione presso la madre ed ai tempi di Per_1 permanenza presso il padre possono confermarsi le statuizioni assunte in sede di separazione, come richiesto dal ricorrente, non essendo emerse ragioni per derogarvi e ritenendosi, peraltro, opportuno salvaguardare le consuetudini di vita, ormai consolidate, del minore. Appare, inoltre, opportuno confermare le condizioni della separazione anche per quanto concerne il mantenimento ordinario e straordinario previsto in favore del figlio, non risultando provato che le risorse economiche del siano diminuite, così da giustificare una Pt_1 riduzione del contributo. Nessun'altra statuizione deve essere adottata. Tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, nella causa fra e Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente Controparte_1 pronunciando nella causa n. 1097/2025 R.G., così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina, in data 28.04.2012, tra e (iscritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 al N. 41, P. I, anno 2012);
2. Conferma le condizioni della separazione quanto all'affidamento del minore, alla sua collocazione, ai tempi di permanenza con il padre ed al mantenimento ordinario e straordinario previsto in favore del figlio;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio.
4. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina il 2 dicembre 2025
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe Miraglia) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.