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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 8406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 27.09.2024, vertente tra:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Latina, in via Aurelio Saffi n. 12, presso lo studio dell'avv. Corrado Tozzi, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Pierro giusta procura in atti;
- attori -
E
la , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliati in Roma, in via Federico Cesi n. 30, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Marzio e dell'avv. Maurizio Pagani, che li rappresentano e difendono unitamente all'avv. Carlo Arnulfo come da procura in atti;
- convenuti -
E
pagina 1 di 16
l' CP_3
elettivamente domiciliata in Roma, in piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Simone Di
Martino, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ghelardi e dall'avv. Andrea Facco come da procura in atti;
- convenuta -
OGGETTO: domanda di risarcimento danni derivanti da morte di un congiunto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.09.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e l' chiedendo accertarsi la responsabilità della e di Controparte_2 CP_3 Controparte_1
nella causazione del sinistro che ha determinato la morte di RO e, Controparte_2 Pt_1 per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda gli attori, premesso di essere rispettivamente genitori e fratello di Persona_1
hanno dedotto che quest'ultimo in data 12.08.2008 decedeva a causa della caduta
[...] dell'aereomobile tipo Piper PA 18-150, di proprietà della condotto dallo stesso Controparte_1
il quale al momento del sinistro stava effettuando un servizio di aggancio e di traino di uno Pt_1
striscione pubblicitario, con decollo dalla aviosuperficie di Corropoli.
Subito dopo il decollo e l'aggancio dello striscione pubblicitario l'aereo precipitava, così determinando il decesso del pilota.
Il sinistro sarebbe ascrivibile alla responsabilità della nella qualità di esercente Controparte_1 dell'aereomobile, e del legale rappresentante , per aver incaricato del servizio un Controparte_2
pilota privo della necessaria esperienza, mettendo a sua disposizione un veivolo in relazione al quale era scaduto il certificato di navigabilità e disponendo che l'attività fosse svolta decollando da una aviosuperficie non autorizzata dall'ente preposto al cosiddetto lavoro aereo.
I fatti sottesi alla responsabilità dei convenuti sarebbero emersi anche nell'ambito del giudizio penale incardinato nei confronti di , definito con sentenza del Tribunale di Teramo n. Controparte_2
1513/2016 che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 41 e
589 c.p., per intervenuta prescrizione. , per il reato di cui agli artt. 41, 449 e 428 Controparte_2
pagina 2 di 16 comma terzo c.p., è invece stato assolto perché il fatto non sussiste.
Gli attori hanno infine rilevato di aver agito in giudizio in via diretta nei confronti dell'assicurazione in forza del disposto dell'art. 1015 del codice della navigazione, in base al quale il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
Si sono costituiti in giudizio la e , rilevando in via preliminare la Controparte_1 Controparte_2 non vincolatività della sentenza emessa in sede penale e, in ogni caso, l'inopponibilità degli accertamenti svolti in tale sede alla rimasta estranea al giudizio, e la loro Controparte_1
inutilizzabilità, per la stessa ragione, da parte di Parte_3
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande proposte nei loro confronti in quanto infondate, evidenziando che la contestata violazione delle norme di garanzia indicata dagli attori non avrebbero avuto alcuna efficienza causale nella determinazione del sinistro, il quale sarebbe ascrivibile alla condotta del pilota il quale, nonostante fosse esperto e addestrato, avrebbe posto in essere una manovra di volo errata.
In via subordinata, i convenuti hanno chiesto accertarsi il concorso di colpa di Persona_1 nella causazione del sinistro e, in ogni caso, dichiarare l' tenuta a tenerli indenni e a CP_3
manlevarli, condannandola a corrispondere agli attori quanto, eventualmente, liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio l' contestando l'efficacia di giudicato della sentenza emessa in CP_3
sede penale. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti della e di essendo il sinistro riconducibile esclusivamente ad una non Controparte_1 Controparte_4
corretta gestione del volo da parte del pilota, durante la fase di aggancio dello striscione e durante la successiva fase di salita.
In via subordinata, l' ha chiesto accertarsi il preponderante concorso colposo di CP_3
nella causazione del sinistro e ha contestato la quantificazione del danno Persona_1
prospettata dagli attori, con particolare riferimento al danno morale e al danno biologico.
L' ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande CP_3 proposte in via diretta dagli attori nei suoi confronti, considerato che l'art. 1015 del codice della navigazione riguarderebbe il risarcimento dei soli danni subiti dai terzi che sono a terra e che sono investiti dalla caduta di un aeromobile o da parti di esso o da oggetti lanciati da un aeromobile.
L'assicurazione ha, altresì, evidenziato l'inoperatività della polizza stipulata dalla in Controparte_1 quanto sarebbero esclusi danni per i quali la responsabilità dell'assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto e, in ogni caso, i danni subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
pagina 3 di 16 L'assicurazione ha poi eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo e l'inadempimento dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.
Da ultimo, l' ha eccepito il difetto di legittimazione di , estraneo al CP_3 Controparte_2 rapporto assicurativo tra l'impresa e la Controparte_5
2. La dinamica del sinistro per cui è causa può essere ricostruita sulla base degli accertamenti svolti in
[...] sede penale, nell'ambito del giudizio incardinato nei confronti di . Controparte_2
Al riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale:
“La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (Cass. n. 30298/2023).
Nella specie, la consulenza svolta dal PM è stata tempestivamente prodotta in atti dagli attori
(unitamente all'atto di citazione), così come i verbali delle udienze svolte in sede penale, e tutte le parti hanno potuto ampiamente dedurre in ordine alle prove raccolte in sede penale.
Va peraltro evidenziato che l' ha partecipato al giudizio penale, proponendo peraltro CP_3 appello, dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di L'Aquila, avverso la sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Teramo.
Il consulente del PM, ha così ricostruito l'incidente che ha cagionato la morte di Testimone_1
(cfr. all. 2a fascicolo dell'attore). Persona_1
Il giorno 12 agosto 2018, intorno alle ore 11,00, il veivolo Piper PA 18- 150 decollava dall'aviosuperficie di Corropoli per un volo finalizzato al traino di uno striscione pubblicitario.
Secondo quanto accertato dal perito: “il pilota eseguiva il decollo dalla pista 14, effettuava un circuito per poi allinearsi e compiere un avvicinamento con la medesima direzione del decollo. Terminato
l'avvicinamento l'aereomobile sorvolava la pista, in volo livellato ad un'altezza di pochi metri ed agganciava con successo lo striscione posizionato a metà della pista stessa. Dopo l'aggancio il veivolo non riusciva ad acquisire un rateo di salita sufficiente a separarsi adeguatamente dal terreno e, terminato il sorvolo della pista, virava verso est. Trascorsi alcuni secondi i veivolo virava ancora riprendendo una direzione di volo verso sud ed immediatamente dopo entrava in “vite piatta” precipitando ed impattando il terreno in una zona collinare. Dopo l'urto si sviluppava un incendio che, per le alte temperature prodotte, provocava vistosi fenomeni di fusione”.
Tali conclusioni trovano riscontro nelle stesse deduzioni difensive dei convenuti che in ordine alla dinamica dell'incidente hanno rilevato che nonostante l'aggancio dello striscione fosse avvenuto regolarmente, l'aeromobile manteneva un assetto di salita alquanto anomalo, sicché nella CP_6
pagina 4 di 16 qualità di responsabile dell'aviosuperficie, comunicava via radio al pilota le sue perplessità al riguardo, suggerendo di sganciare lo striscione. L'aereo non acquisiva quota adeguata ed effettuato una virata di circa 60/70 gradi, sganciava lo striscione per poi impostare una decisa virata a destra. Tuttavia, nel corso di tale manovra, l'aeromobile assumeva un assetto di volo in spirale verso il basso e, non riuscendo a riprendere quota, impattava al suolo incendiandosi.
Il teste all'udienza del 10.11.2022, ha al riguardo dichiarato: “io con la radio ero in contatto con CP_6
il pilota e appena decollato con aggancio perfetto il veivolo non acquisiva quota regolarmente, quindi ho chiamato il pilota e gli ho detto “Sali” e lui mi rispose, “ma non sale” allora gli ho consigliato di sganciare lo striscione e l'aeroplano proseguiva il volo verso la collina. Di fianco a me vi era un altro pilota, di nome per assistere al volo e abbiamo notato che l'aereo aveva tutti i flaps inseriti, Per_2 cioè tutti fuori, messi giù o come si dice in gergo “full flaps”, quindi concordi ci siamo detti “speriamo che viri a sinistra contro vento e non a destra”; il pilota ha deciso autonomamente di virare a destra avvitandosi ad un'altezza di circa cento metri”.
Il consulente del PM ha evidenziato che dall'esame del relitto non è emerso, prima dell'impatto, il distacco di parti del veivolo.
Per quanto concerne l'accertamento delle cause del sinistro, il consulente del PM ha ritenuto che l'incidente sia stato provocato dalla condotta del pilota il quale già dopo l'aggancio dello striscione e successivamente, dopo averlo sganciato, non configurava l'aeroplano adeguatamente, con la retrazione degli ipersostentarori (flaps) al fine di consentire al veivolo di riacquisire velocità e conseguentemente quota. Il pilota, inoltre, erroneamente dirigeva il veivolo verso la zona collinare, facendo così diminuire ulteriormente la spazio che lo separava dal terreno e godendo così di condizioni del vento non favorevoli a riacquistare un normale assetto di volo.
Il consulente, nel corso della sua attività ispettiva, ha evidenziato altri due profili di criticità ossia l'omessa sottoposizione del veivolo alla necessaria attività ispettiva annuale, con conseguente decadenza del certificato di navigabilità, e l'installazione di un carburatore diverso da quello annotato sul libretto.
Va tuttavia evidenziato che nessun elemento istruttorio ha confermato che tali due circostanze abbiano contribuito causalmente alla verificazione del sinistro, il quale – in base alle conclusioni del CTU – non
è addebitabile ad una anomalia di natura tecnica, non risultando accertato, all'esito dell'esame del relitto, alcun guasto o malfunzionamento che possano aver concorso nella causazione del sinistro.
Tali conclusioni trovano pieno riscontro nella Relazione di Inchiesta svolta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che ha altresì evidenziato che l'incendio sviluppatosi dopo l'impatto non ha consentito di poter accertare l'insorgere di problematiche di natura tecnica e che, in ogni caso, la pagina 5 di 16 concentrazione di tutte le parti dell'aereomobile in una zona di impatto molto ristretta, consente di escludere che ci siano stati cedimenti strutturali in volo, con perdita di parti meccaniche
Il sinistro, pertanto, sarebbe addebitabile alla condotta del pilota in quanto, dopo lo sgancio dello striscione, a seguito della impostazione della virata a destra, per riportarsi presumibilmente sulla pista di atterraggio dell'aviosuperficie, avrebbe perso il controllo del veivolo che sarebbe entrato in una condizione di stallo asimmetrico con caduta della semiala destra e autorotazione.
Dagli accertamenti svolti è emerso che il pilota è presumibilmente riuscito ad arrestare la rotazione sull'asse longitudinale;
tuttavia, la ridotta quota di altitudine disponibile, a causa della presenza dei rilievi collinari, non gli avrebbe consentito il recupero del normale assetto di volo, per cui l'aereomobile è entrato in collisione con il terreno (così pagg. 27 e 28 della Relazione di Inchiesta svolta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – all. 4 fascicolo dell'attore).
In conclusione, gli elementi istruttori acquisiti e in particolare le convergenti risultanze dell'inchiesta svolta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e dal perito del PM nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti di consentono di ritenere provato che Controparte_2
il sinistro avvenuto il 12.08.2008 è imputabile alla condotta del pilota, il quale ha Persona_1
perso il controllo del veivolo, determinandosi una condizione di stallo asimmetrico, con conseguente ingresso dell'aereomobile in autorotazione.
Lo stallo asimmetrico è stato ragionevolmente cagionato da una riduzione di velocità del veivolo (così pag. 31 della Relazione di Inchiesta svolta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – all. 4 fascicolo dell'attore), a causa di una non corretta configurazione dell'aeroplano da parte del pilota, sicché il veivolo non ha potuto raggiungere una velocità e, conseguentemente, una quota adeguata, anche a causa della scelta di effettuare la virata a destra, dopo lo sgancio dello striscione, così ulteriormente diminuendo la distanza dal suolo, a causa della presenza delle colline, così precludendo la possibilità di recuperare le normali condizioni di volo (così pag. 20 della relazione del perito del
PM). Inoltre, la scelta di virare a destra dopo il rilascio dello striscione, invece di mantenere una traiettoria lineare, non ha consentito al veivolo di ristabilire adeguate condizioni di volo, che avrebbero consentito di evitare lo stallo. Il pilota non avrebbe altreì valutato la direzione del vento che, a seguito della virata a destra, proveniva dal lato sinistro dell'aereomobile (così pag. 18 della relazione dell'ing.
. Tes_1
Gli elementi istruttori acquisiti non consentono, invece, di ritenere provata una criticità di natura tecnica, come evidenziato da entrambe le relazioni tecniche acquisite agli atti, né gli attori hanno fornito ulteriori elementi probatori idonei a ritenere che il sinistro sia stato cagionato da un cedimento strutturale o dal malfunzionamento del motore.
pagina 6 di 16 Deve tuttavia verificarsi se possa essere, in ogni caso, configurata una responsabilità concorsuale a carico della e di in proprio, quale responsabile della gestione Controparte_1 Controparte_2
tecnica della società (cfr. in relazione alla qualifica di pag. 10 della relazione del Controparte_2
tecnico della procura).
Secondo quanto rilevato nell'ambito dell'indagine svolta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del
Volo l'incidente è avvenuto in un contesto organizzativo inadeguato in termini di sicurezza (così pag.
31 della Relazione di Inchiesta svolta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – all. 4 fascicolo dell'attore).
Le particolari condizioni in cui avvenuto il volo, per come emerso dall'istruttoria svolta in sede penale, avrebbero infatti imposto alla società e a in proprio, quale responsabile della gestione Controparte_2
tecnica, di predisporre le necessarie cautele, sia in ordine alla preventiva formazione del pilota, al quale avrebbero dovuto essere fornite adeguate informazioni sulle criticità che caratterizzavano la prestazione che avrebbe dovuto rendere, sia in ordine all'assistenza contestuale allo svolgimento del volo.
Dalle dichiarazioni rese nel corso del processo penale dal colonnello , che ha svolto l'indagine Per_3 per conto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, sono emerse le criticità della prestazione che era stata affidata al “Lo striscione doveva essere agganciato con precisi parametri di volo, Pt_1
cioè velocità e quota, una volta agganciato lo striscione il veivolo deve salire fino alla quota di sicurezza, mantenendo una velocità costante e non al disotto di un certo limite che ho riportato nella relazione, adesso mi sfugge e di conseguenza poter salire una quota di sicurezza sia per l'aereoplano sia per le persone a terra. In questo caso, per poter salire alla quota di sicurezza, non era possibile salire in linea retta e salire, ma bisognava fare questa virata a sinistra. Chiaramente fare una virata a sinistra in una condizione critica come quella immediatamente dopo l'aggancio di uno striscione, con un carico maggiore al seguito, è chiaro che non è una manovra di quelle che vengono fatte normalmente, è una manovra ai limiti delle prestazioni dell'aereomobile … E' una attività che va anche diciamo provata prima di poterla effettuare, va fatta una analisi degli ostacoli, della situazione e dopodichè può essere effettuata” (cfr. verbale dell'udienza del 1.10.2015 svolta innanzi al Tribunale di Teramo)
Al riguardo dall'indagine svolta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo è emerso che:
“L'aviosuperficie sulla quale si svolgeva l'attività di traino degli striscioni presentava forti penalizzazioni a causa di una collina situata lungo la direzione di decollo della pista 14. Tale limitazione imponeva, subito dopo l'aggancio dello striscione, la effettuazione di una virata a sinistra lungo la vallata del torrente Vibrata” (cfr. pag. 31 della relazione dell'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza del Volo)
pagina 7 di 16 Dalla relazione del tecnico della Procura emerge peraltro che: “Normalmente l'attività di traino striscioni richiede, tra l'altro, la presenza di un operatore a terra esperto in tale attività. Tale persona deve coadiuvare il pilota nella predisposizione delle attrezzature necessarie ed informare il pilota in volo di situazioni anomale eventualmente verificatesi nel corso delle manovre di aggancio o sgancio striscioni. Il pilota non aveva altra assistenza a terra se non quella del gestore dell'avio superficie, che in contatto radio con il pilota stesso seguiva le operazioni solo in qualità di responsabile della stessa aviosuperficie e non come persona qualificata per tale attività. Infatti a prescindere dalla sua reale esperienza nel campo del traino degli striscioni, tale persona non era inserita nella organizzazione tecnica della e quindi formalmente non titolata a fornire assistenza o suggerimenti Controparte_1
qualificati ad un pilota in volo impegnato nelle fasi più critiche di un traino striscione (cfr. pag. 26 della relazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo).
Risulta altresì emerso, dalla istruttoria svolta in sede penale che l'aviosuperficie di Corropoli, alla data dell'incidente non poteva essere utilizzata per il lavoro aereo: “Perché non c'era l'avvenuta certificazione da parte di Enac come abilitazione dell'aviosuperificie al lavoro aereo” (cfr. verbale dell'udienza del 1.10.2015)
Il colonnello , in sede penale, ha confermato che lo svolgimento dell'attività di traino Per_3 Parte_4 date le particolari condizioni della pista, richiedeva una significativa e specifica esperienza nell'attività di volo con traino striscioni.
Dalle stesse dichiarazioni rese in sede penale dal convenuto, , emerge la scarsa Controparte_2 esperienza del nell'attività di traino striscioni (cfr. il verbale dell'udienza del 2.07.2015 svolta Pt_1
innanzi al Tribunale di Teramo). Il convenuto ha infatti dichiarato di aver conosciuto il solo Pt_1 nell'estate del 2008 e di aver effettuato con lui alcuni voli di familiarizzazione sulla costa tirrenica
(circa sei o sette). Il avrebbe poi svolto alcuni ulteriori voli con traino sempre sulla costa Pt_1
tirrenica.
Secondo il convenuto, il era già esperto di attività di volo con traino e delle relative procedure, Pt_1
conosciute presso la scuola Ernovo di Forlì.
Di tale pregressa esperienza, tuttavia, non è stata fornita documentazione alcuna.
Va peraltro evidenziato che il teste , in sede penale, ha riferito che dalla documentazione Per_3
esaminata non è emersa alcuna prova dello svolgimento, quantomeno sino al mese di novembre 2006 di attività di volo con traino da parte del Pt_1
Il teste che all'epoca dei fatti di causa lavorava per la ha confermato Tes_2 Controparte_1
l'esecuzione di quattro o cinque voli di prova fatti da e dello prima del sinistro e ha Pt_1 CP_2
riferito che volava da solo, con il traino, solo da due o tre settimane, prima del sinistro. CP_7
pagina 8 di 16 In tale complessivo contesto probatorio, considerato che il , pur essendo un dotato Persona_1
della licenza di pilota commerciale e della abilitazione ad istruttore di volo, non aveva un specifica esperienza in materia di volo con traino di striscioni pubblicitari, avendo svolto un limitato addestramento nelle settimane antecedenti il sinistro, su aviosuperfici diverse da quella di Corropoli, e tenuto conto delle attestate criticità che caratterizzavano tale aviosuperficie, era necessaria una specifica formazione e informazione adeguata del pilota, come evidenziato dal colonnello (cfr. Per_3
sul punto le specifiche dichiarazioni rese in sede penale).
Dall'istruttoria svolta, come sopra chiarito, è emerso unicamente lo svolgimento di alcuni voli di prova
(quattro o cinque ha riferito il teste e lo svolgimento dell'attività di traino per qualche Tes_2
settimana sulla costa tirrenica.
A fronte di tale limitata esperienza e fronte del rifiuto del pilota , che avrebbe dovuto svolgere CP_8
il servizio al posto del e che ha rinunciato proprio in ragione delle difficoltà riscontrate (cfr. al CP_9 riguardo il verbale dell'udienza del 14.05.2015, svolta in sede penale), denunciandole allo stesso il quale pertanto era senz'altro consapevole delle criticità della pista, quest'ultimo ha CP_2 contattato il e gli ha affidato l'incarico, senza neppure fornirgli adeguata assistenza a terra CP_9
durante il volo.
La presenza di personale a terra della avrebbe consentito al pilota di disporre di Controparte_1
assistenza e delle informazioni utili, anche via radio, in ordine alla traiettoria da seguire, ad esempio, dopo il distacco dello striscione, tenuto conto della sua scarsa conoscenza dei luoghi, avendo svolto un volo di prova solo il giorno prima dell'incidente.
Dalle specifiche conclusioni formulate al riguardo dall'ispettore dell'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza del Volo emerge che l'assistenza a terra avrebbe dovuto essere garantita al pilota, pur in assenza di una specifica norma regolamentare al riguardo, trattandosi di prassi da seguire in ipotesi di attività di traino con striscioni al fine di assicurarne la sicurezza del volo e che nella specie avrebbe garantito al pilota di ricevere assistenza durante le delicate fasi successive al distacco dello striscione.
Da quanto precede, pur in assenza di prova di un documentato rapporto di lavoro subordinato e anche ritenendo che la prestazione resa dal abbia avuto natura meramente occasionale, Persona_1 risulta provato l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di adottare le cautele necessarie affinché il pilota potesse rendere in sicurezza la prestazione affidatagli.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e tenuto conto della preponderante responsabilità del pilota, per gli errori compiuti nella conduzione del veivolo, deve ritenersi un concorso di colpa nella causazione del sinistro della e di , nella qualità di responsabile della Controparte_1 Controparte_2
pagina 9 di 16 gestione tecnica della società, il quale si è occupato personalmente dell'addestramento del e Pt_1
gli ha affidato lo svolgimento del servizio svolto il 12.08.2018, da determinarsi nella misura del 25%.
Le conclusioni che precedono, relative all'accertata responsabilità dei convenuti, determinato l'assorbimento delle questioni relative alla inammissibilità della domanda proposta dagli attori ai sensi dell'art. 2050 c.c.
3. Deve quindi essere esaminata la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, in ragione della perdita del congiunto.
La particolare intensità del rapporto che normalmente sussiste tra genitore e figlio e tra fratelli consente di ritenere provato, secondo il canone dell'id quod plerumque accidit, il danno derivante dalla perdita del congiunto, rappresentando tale evento fonte di uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita e di un inguaribile dolore, destinato a protrarsi negli anni senza alcuna possibilità di scemare (cfr. Cass.
16 marzo 2012, n. 4253). Né incide sulla configurabilità del danno l'eventuale mancanza della convivenza con il defunto, potendo detta circostanza rilevare esclusivamente sul quantum debeatur (cfr.
Cass. 8 aprile 2020, n. 7743).
Si deve, d'altra parte, osservare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, così come sopra descritto, non può essere scissa da quella del danno morale e alla vita di relazione, posto che, secondo la prevalente giurisprudenza, “il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude un risarcimento separato e autonomo per ogni tipo di sofferenza patita dalla persona, fermo l'obbligo del giudice di tener conto nel caso concreto di tutte le peculiari modalità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; nello stesso senso, anche
Cass. 17 dicembre 2015, n. 9320). Se ne ricava, dunque, che tutte le circostanze dedotte dal parente del defunto, a fondamento della sua pretesa, non integrano ulteriori voci di danno e concorrono anzi a delineare l'entità del pregiudizio risarcibile, a meno che esse non integrino un danno biologico, in senso stretto, suscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass. 19 ottobre 2015, n. 21084; Cass. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass. 30 novembre 2018, n. 30997). Alla stregua di tali considerazioni si afferma, perciò, che “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la
pagina 10 di 16 sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).
Tanto esposto, il danno dedotto in giudizio dagli attori, comprensivo delle sofferenze patite a seguito del prematuro decesso del figlio e del fratello, integra un danno da perdita del rapporto parentale, da ritenersi provato, secondo un criterio di adeguatezza e di regolarità causale, e da liquidarsi in via equitativa.
Nessun risarcimento può essere, invece, riconosciuto agli attori a titolo di risarcimento del danno biologico, risultando prodotto in atti – con riferimento peraltro unicamente a e ad Parte_1
– esclusivamente un referto psicodiagnostico risalente per entrambi gli attori Parte_3 all'8.10.2019, dal quale non è possibile emergere che le patologie ivi descritte siano causalmente riconducibili al lutto subito.
Non risulta allegata dagli attori l'insorgenza di una specifica patologia in dipendenza della perdita del congiunto né prodotta ulteriore documentazione medica, attestante l'insorgenza della malattia, le cause, la sua evoluzione, le terapie eventualmente seguite.
In tale contesto assertivo e istruttorio non avrebbe neppure potuto essere espletata una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe avuto valenza del tutto esplorativa.
4. Ciò premesso, la liquidazione del danno per la perdita del congiunto va effettuata utilizzando come parametro le tabelle del Tribunale di Roma.
Non ignora infatti il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità è solita individuare nelle tabelle milanesi il parametro di conformità della valutazione equitativa del danno ai canoni stabiliti dagli artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. da ultimo Cass. 14 novembre 2019, n. 29495). Tuttavia, si ritiene che l'esigenza di garantire una parità di trattamento tra casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso i parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma ed elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato e che offre al giudice ampi margini di personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto.
Non sussiste, d'altra parte, il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato Ufficio, piuttosto che in un altro (Cass. n.
1524/2010), e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
Si è inoltre affermato che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale;
tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari,
pagina 11 di 16 la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (Cass. n.
29495/2019).
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le tabelle romane individuano cinque fattori che condizionano la misura del risarcimento: a) il rapporto di parentela sussistente tra la vittima e il congiunto;
b) l'età del congiunto superstite, essendo il danno tanto più grave quanto più lungo è il periodo da trascorrere senza il proprio familiare;
c) l'età della vittima al momento del suo decesso, essendo anche in questo caso la misura del danno inversamente proporzionale a tale evenienza;
d) la eventuale convivenza tra la vittima e il congiunto, dovendosi presumere che la sofferenza sia tanto più intensa, quanto più sia assidua la frequentazione tra i due;
e) la presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o familiari non conviventi, essendo il danno maggiore allorché il congiunto rimanga del tutto privo di assistenza morale e materiale. Tenuto conto dei suddetti parametri, le tabelle di Roma si basano su un sistema a punti, che attribuisce al danneggiato un punteggio numerico, da moltiplicare per una somma di denaro che rappresenta un ideale ristoro per ogni singolo punto di danno, fissato per l'anno 2025 nella misura di euro 11.356,15
L'importo del risarcimento è, quindi, pari alla sommatoria dei punti riconosciuti nella fattispecie da moltiplicarsi per il valore sopra determinato.
Sull'importo finale, possono poi essere praticati dei correttivi in aumento o in diminuzione per adeguare ulteriormente il risarcimento alle peculiarità del caso concreto.
Tanto premesso in via generale, deve rilevarsi che alla data del sinistro la vittima primaria,
[...]
, aveva anni 24, mentre i genitori e e il fratello Per_4 Parte_1 Parte_5 Pt_2
avevano, rispettivamente, anni 48, 49 e 26.
[...]
Risulta documentato il rapporto di convivenza tra le parti, mediante il deposito di certificazione anagrafica
In conclusione, facendo applicazione dei richiamati principi, il danno è quantificabile nei seguenti termini:
- in relazione al padre euro 358.025,2, considerato il valore del punto base pari ad Parte_1
euro 11.549,20, n. 20 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n. 3 punti in base all'età del genitore, n. 4 punti per il rapporto di convivenza per un totale di 31 punti riconosciuti;
- in relazione alla madre, euro 358.025,2, considerato il valore del punto base pari Parte_3
ad euro 11.549,20, n. 20 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n.
pagina 12 di 16 3 punti in base all'età del genitore, n. 4 punti per il rapporto di convivenza, per un totale di 31 punti riconosciuti;
- in relazione al fratello, euro 219.434,8, considerato il valore del punto base pari Parte_2
ad euro 11.549,20, n. 7 punti per il grado di parentela, n. 4 punti in base all'età della vittima, n.
4 punti in base all'età del fratello, n. 4 punti per il rapporto di convivenza, per un totale di 19 punti riconosciuti.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro, la e Controparte_1
devono essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1
e di della somma di euro 89.506,3 ciascuno (25% di 358.025,2) e in favore di Parte_3 Pt_2
la somma di euro 54.858,7 (25% euro 219.434,8).
[...]
Da ultimo, per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
5. Gli attori hanno proposto domanda di risarcimento del danno, in via diretta, nei confronti dell' Anche i convenuti hanno chiesto di essere garantiti, in ipotesi di accoglimento della CP_3 domanda, dall' CP_3
Va preliminarmente rigettata la domanda di garanzia proposta in proprio da il quale Controparte_2 non risulta aver stipulato alcuna polizza con l' CP_3
Gli attori, invece, hanno invocato l'applicazione nella specie dell'art. 1015 del codice della navigazione, in forza del quale il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
Va tuttavia evidenziato che la disposizione richiamata trova applicazione limitatamente all'assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi in superficie, disciplinata dagli artt.
1010 -1016 del codice della navigazione, che non si estende evidentemente ai danni subiti dal personale di volo, che non può essere qualificato quale terzo sulla superficie terrestre.
pagina 13 di 16 Di contro, l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di volo del personale navigante risulta disciplinata dall'art. 935 e segg. del codice della navigazione.
La polizza multirischi n. 063305769 stipulata dalla con l' comprende Controparte_1 CP_3
effettivamente la garanzia assicurativa per gli infortuni, garantendo sia i passeggeri sia il personale di volo, e prevede espressamente, per l'ipotesi di morte del pilota, un massimale di euro 100.000,00 (cfr. pag. 6 della polizza).
La polizza (pag. 28 della polizza) richiama espressamente la disciplina prevista dall'art. 935 del codice della navigazione.
Ai sensi dell'art. 5 del paragrafo 4 (pag. 26 della polizza), se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la società corrisponde l'indennizzo ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi.
I beneficiari della polizza infortuni sono senz'altro legittimati ad agire in giudizio nei confronti dell'assicurazione, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto.
Premesso che nella specie, dal tenore letterale dell'atto di citazione, sembrerebbe che gli attori non abbiano inteso chiedere il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza infortuni, avendo chiesto la condanna dell' “nel caso in cui ed entro i limiti in cui essa, per effetto del CP_3
contratto assicurativo sottoscritto con al sarà riconosciuta come tenuta a Controparte_1 manlevarla”, così implicitamente richiamando gli obblighi derivanti dall'assicurazione per la responsabilità civile, e anche volendo interpretare in maniera estensiva la domanda proposta, nel merito, la pretesa deve ritenersi infondata.
Ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla garanzia per gli infortuni
(cfr. pag. 26 della polizza) sono esclusi dalla garanzia gli infortuni avvenuti su aereomobili operanti in violazione di norme di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aereonavigabilità, quando la violazione delle norme suddette sia conosciuta dall'assicurato o sia conoscibile utilizzando l'ordinaria diligenza.
Nella specie risulta accertata l'intervenuta decadenza del certificato di navigabilità dell'aereoplano al momento del sinistro, in quanto alla data del 3.08.2008 il veivolo avrebbe dovuto essere sottoposto all'ispezione annuale (cfr. al riguardo le concordi conclusioni della relazione tecnica del perito del PM
e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) e non risulta documentata la tempestiva esecuzione di tale adempimento
Al momento del sinistro l'aereomobile non era pertanto abilitato a volare.
Si tratta di violazione che l'assicurato, ossia il pilota, avrebbe dovuto verificare utilizzando l'ordinaria diligenza, mediante un mero controllo formale della documentazione del veivolo, dalla quale emergeva che l'ultima ispezione era stata effettuata oltre un anno prima, il 3.08.2007 (e ciò a prescindere dalla pagina 14 di 16 pur accertata circostanza che le ore di volo del veicolo non erano state correttamente annotate e, pertanto, l'ispezione avrebbe dovuto essere eseguita anche in data anteriore alla scadenza del
3.07.2008).
Da quanto precede deve escludersi, nella specie, l'indennizzabilità del sinistro che ha cagionato la morte di . Persona_1
Anche le domande proposte dalla nei confronti dell' in forza Controparte_1 CP_3 dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi oggetto della polizza multirischi n. 063305769 non possono trovare accoglimento.
La garanzia copre infatti i danni cagionati a terzi durante il volo dell'aereomobile.
Ai sensi dell'art.
1.2 lettere A delle condizioni generali di contratto: “Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali Comuni, la Società non risponde dei danni per i quali la responsabilità dell' sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto”, Parte_6 mentre l'art.
1.2 lettera B prevede che la società non risponde dei danni “arrecati a persone verso le quali l' , per il volo durante il quale si è verificato il danno, era tenuto a contrarre Parte_6 assicurazione ai sensi dell'art. 935 cod. nav.”.
Deve pertanto escludersi che il pregiudizio subito dai congiunti per il decesso del pilota sia coperto dalla garanzia per la responsabilità civile verso terzi, non potendo essere qualificato il pilota come un terzo, atteso il rapporto di lavoro con la società esercente l'aereomobile, e trattandosi in ogni caso di soggetto coperto dalla garanzia assicurativa prevista dall'art. 935 cod nav., che nella specie, per le ragioni sopra esposte non può ritenersi operante.
In conclusione, tutte le domande proposte nei confronti dell' devono essere rigettate, con CP_3 conseguente assorbimento delle ulteriori contestazioni sollevate dall'assicurazione.
6. La regolamentazione delle spese di lite sostenute dagli attori e dall' segue la CP_3
soccombenza e, conseguentemente, le spese processuali sono poste in solido a carico delle parti convenute e liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
e nei confronti di e della e da Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima nei confronti dell' ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_3
provvede: accerta il concorso di colpa della e di nella causazione del sinistro Controparte_1 Controparte_2
pagina 15 di 16 avvenuto il 12.08.2008 a Corropoli, nella misura complessiva del 25%; condanna la e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e di della somma di euro 89.506,3 ciascuno e in favore di della
[...] Parte_3 Parte_2
somma di euro 54.858,7, oltre interessi al tasso legale su tali somme devalutate sino al 12.08.2008 e successivamente annualmente rivalutate in base all'indice FOI elaborato dall'Istat; rigetta le domande proposte nei confronti dell' CP_3
condanna e in solido tra loro a rifondere le spese di giudizio in Controparte_10 Controparte_2
favore dei procuratori degli attori, avv. Corrado Trozzi e avv. Antonio Pierro, dichiaratisi antistatari, che liquida in euro 545,00 per esborsi e euro 8.000,00 per compensi e in favore dell' CP_3
liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 15.04.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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