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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/07/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2266/2024 promossa da
nata il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_1 congiuntamente all'altro genitore nato il [...] negli Stati Uniti Persona_1 D'America, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , nata il Persona_2 20 dicembre 2008 negli Stati Uniti D'America;
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_2
nata il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_3 congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in [...], in Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui minori nato il [...] Controparte_1 negli Stati Uniti D'America, nato il [...] negli Stati Uniti Persona_3 D'America, e , nata il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_4 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonio Rossi, con studio in Salerno alla Via Michelangelo Testa n. 11, p.e.c.: presso il cui indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata, elettivamente, domiciliano attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1 convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1 Persona_2 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Persona_3 Parte_4 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini
[...] italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana NA
, nata il [...] a [...], coniugatasi in data 7 agosto 1904 con
[...]
(nato il [...] a [...], ed emigrata negli Stati Uniti Controparte_3 D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire della controparte, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Il convenuto non ha invece depositato le note scritte in sostituzione di udienza. CP_2
In data 9/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati trasmessi gli atti al P.M. il quale, ad oggi, non ha fatto pervenire il suo parere.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alle controparti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_2
Occorre infatti rilevare che gli attori agiscono in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiedono invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto gli attori non fanno valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza. Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_2 l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Ciò in quanto, venendo in considerazione (come si vedrà) una linea di discendenza per via materna, con passaggi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non può che essere accertato in via giurisdizionale (e non in via amministrativa), dipendendo, tale riconoscimento, da un'attività interpretativa che è propria dell'autorità giudiziaria.
III. Sulla non retroattività delle pronunce di Corte Costituzionale
Anche tale censura è infondata e deve essere disattesa.
Sul punto si richiama integralmente quanto affermato nella pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 25317 del 24/08/2022, già richiamata al par. I, al fine di chiarire ulteriormente, ove ve ne fosse la necessità, che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ove vi siano stati passaggi generazionali per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non postula l'applicazione retroattiva delle pronunce della Consulta a data anteriore al 1948, essendo il diritto di cittadinanza uno “status permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo”.
Si richiama altresì l'altra nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4466 del 25/02/2009), nella quale è stato chiaramente affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
IV. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
V. Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
L'eccezione di carenza di prova formulata dal è infondata e deve essere rigettata. CP_2
In disparte la considerazione per cui essa è stata formulata in maniera estremamente generica, si rileva che nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda appare invece completa ed esaustiva, mentre la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Si richiama ancora una volta quanto sottolineato dalla Suprema Corte in tema di onere della prova:
“ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
VI. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_2 Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta. Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_2 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025. VII. Nel merito
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] NA il 05/05/1887 e, precisamente, a Ferrazzano (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugatasi con in data 07/08/1904, alla NA Controparte_3 figlia , nata il [...]; Persona_5
- , coniugatasi con in data 11/01/1941, al figlio Persona_5 CP_4 Persona_6 nato il [...];
- coniugatosi in prime nozze con , alla figlia Persona_6 Controparte_5
nata il [...]; Parte_1
- coniugatosi in seconde nozze con , alla figlia Persona_6 Persona_7
nata il [...]; Parte_3
- coniugatasi con in data 18/07/2001, ai figli Parte_1 Persona_1
, nato il [...], e nata il Parte_2 Persona_2 20/12/2008;
- coniugatasi con in data 02/06/2019, ai figli Parte_3 Controparte_1
nato il [...], nato il [...], e Controparte_1 Persona_3 [...]
nata il [...]. Parte_4
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna e paterna, ed i passaggi per via materna sono i seguenti: da ad , da quest'ultima a NA Persona_5 [...]
da a e e da Persona_6 Parte_1 Parte_2 Persona_2 ai figli , e . Parte_3 Controparte_1 Persona_3 Parte_4
Risulta poi dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per Controparte_3 NA nascita, e che lo erano ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1904);
- si naturalizzò cittadino statunitense in data 11 marzo 1914, dopo il Controparte_3 matrimonio;
- non si naturalizzò cittadina statunitense mediante un atto volontario;
NA
- la loro figlia nacque il 06/07/1918. Persona_5
non può dunque avere acquistato la cittadinanza italiana per via paterna, in quanto, Persona_5 come visto, suo padre aveva perso la cittadinanza italiana già prima della Controparte_3 sua nascita.
La cittadinanza italiana risulta comunque esserle stata trasmessa per via materna.
Si osserva che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Occorre inoltre richiamare anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Tornando al caso di specie, non è data prova negli atti, come detto, che NA abbia acquistato con un atto volontario – e quindi con contestuale perdita della cittadinanza italiana sulla base del citato art. 11 comma 1 della L. 555/1912 - la cittadinanza del marito, divenuto straniero nel 1914.
Peraltro anche un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
In conclusione, , pur essendo coniugata con uno straniero al momento della NA nascita della figlia , ha potuto comunque trasmettere a quest'ultima iure sanguinis la Persona_5 cittadinanza italiana, in virtù delle citate sentenze della Corte Costituzionale e del disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, tenuto conto anche dell'interpretazione resa nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, precedentemente citata al paragrafo III.
di conseguenza ha poi potuto, a sua volta, e nonostante il matrimonio con Persona_5 CP_4 nel 1941, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio che ha potuto trasmetterla Persona_6 alle figlie e e queste ultime, a loro volta, ai loro Parte_1 Parte_3 discendenti.
E' appena il caso di aggiungere che i passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza da ai figli (nato il [...]) e Parte_1 Parte_2 Persona_2 (nata il [...]), e da ai figli (nato il
[...] Parte_3 Controparte_1 04/12/2017), (nato il [...]) e (nata il [...]) sono Persona_3 Parte_4 avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
, e , con conseguente obbligo del CP_1 CP_1 Persona_3 Parte_4 [...]
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, CP_2 trascrizioni e annotazioni di legge.
VIII. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_2
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna il alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in complessivi euro 1.453,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate (contributo unificato e marca da bollo), da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 26/07/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2266/2024 promossa da
nata il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_1 congiuntamente all'altro genitore nato il [...] negli Stati Uniti Persona_1 D'America, in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , nata il Persona_2 20 dicembre 2008 negli Stati Uniti D'America;
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_2
nata il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_3 congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in [...], in Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui minori nato il [...] Controparte_1 negli Stati Uniti D'America, nato il [...] negli Stati Uniti Persona_3 D'America, e , nata il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_4 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonio Rossi, con studio in Salerno alla Via Michelangelo Testa n. 11, p.e.c.: presso il cui indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata, elettivamente, domiciliano attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1 convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1 Persona_2 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Persona_3 Parte_4 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini
[...] italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana NA
, nata il [...] a [...], coniugatasi in data 7 agosto 1904 con
[...]
(nato il [...] a [...], ed emigrata negli Stati Uniti Controparte_3 D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire della controparte, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Il convenuto non ha invece depositato le note scritte in sostituzione di udienza. CP_2
In data 9/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati trasmessi gli atti al P.M. il quale, ad oggi, non ha fatto pervenire il suo parere.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alle controparti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_2
Occorre infatti rilevare che gli attori agiscono in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiedono invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto gli attori non fanno valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza. Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_2 l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Ciò in quanto, venendo in considerazione (come si vedrà) una linea di discendenza per via materna, con passaggi antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non può che essere accertato in via giurisdizionale (e non in via amministrativa), dipendendo, tale riconoscimento, da un'attività interpretativa che è propria dell'autorità giudiziaria.
III. Sulla non retroattività delle pronunce di Corte Costituzionale
Anche tale censura è infondata e deve essere disattesa.
Sul punto si richiama integralmente quanto affermato nella pronuncia della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 25317 del 24/08/2022, già richiamata al par. I, al fine di chiarire ulteriormente, ove ve ne fosse la necessità, che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ove vi siano stati passaggi generazionali per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non postula l'applicazione retroattiva delle pronunce della Consulta a data anteriore al 1948, essendo il diritto di cittadinanza uno “status permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo”.
Si richiama altresì l'altra nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4466 del 25/02/2009), nella quale è stato chiaramente affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
IV. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
V. Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
L'eccezione di carenza di prova formulata dal è infondata e deve essere rigettata. CP_2
In disparte la considerazione per cui essa è stata formulata in maniera estremamente generica, si rileva che nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda appare invece completa ed esaustiva, mentre la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Si richiama ancora una volta quanto sottolineato dalla Suprema Corte in tema di onere della prova:
“ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
VI. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_2 Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta. Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_2 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025. VII. Nel merito
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] NA il 05/05/1887 e, precisamente, a Ferrazzano (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- , coniugatasi con in data 07/08/1904, alla NA Controparte_3 figlia , nata il [...]; Persona_5
- , coniugatasi con in data 11/01/1941, al figlio Persona_5 CP_4 Persona_6 nato il [...];
- coniugatosi in prime nozze con , alla figlia Persona_6 Controparte_5
nata il [...]; Parte_1
- coniugatosi in seconde nozze con , alla figlia Persona_6 Persona_7
nata il [...]; Parte_3
- coniugatasi con in data 18/07/2001, ai figli Parte_1 Persona_1
, nato il [...], e nata il Parte_2 Persona_2 20/12/2008;
- coniugatasi con in data 02/06/2019, ai figli Parte_3 Controparte_1
nato il [...], nato il [...], e Controparte_1 Persona_3 [...]
nata il [...]. Parte_4
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi per via materna e paterna, ed i passaggi per via materna sono i seguenti: da ad , da quest'ultima a NA Persona_5 [...]
da a e e da Persona_6 Parte_1 Parte_2 Persona_2 ai figli , e . Parte_3 Controparte_1 Persona_3 Parte_4
Risulta poi dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per Controparte_3 NA nascita, e che lo erano ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1904);
- si naturalizzò cittadino statunitense in data 11 marzo 1914, dopo il Controparte_3 matrimonio;
- non si naturalizzò cittadina statunitense mediante un atto volontario;
NA
- la loro figlia nacque il 06/07/1918. Persona_5
non può dunque avere acquistato la cittadinanza italiana per via paterna, in quanto, Persona_5 come visto, suo padre aveva perso la cittadinanza italiana già prima della Controparte_3 sua nascita.
La cittadinanza italiana risulta comunque esserle stata trasmessa per via materna.
Si osserva che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Occorre inoltre richiamare anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Tornando al caso di specie, non è data prova negli atti, come detto, che NA abbia acquistato con un atto volontario – e quindi con contestuale perdita della cittadinanza italiana sulla base del citato art. 11 comma 1 della L. 555/1912 - la cittadinanza del marito, divenuto straniero nel 1914.
Peraltro anche un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
In conclusione, , pur essendo coniugata con uno straniero al momento della NA nascita della figlia , ha potuto comunque trasmettere a quest'ultima iure sanguinis la Persona_5 cittadinanza italiana, in virtù delle citate sentenze della Corte Costituzionale e del disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, tenuto conto anche dell'interpretazione resa nella pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25/02/2009, precedentemente citata al paragrafo III.
di conseguenza ha poi potuto, a sua volta, e nonostante il matrimonio con Persona_5 CP_4 nel 1941, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio che ha potuto trasmetterla Persona_6 alle figlie e e queste ultime, a loro volta, ai loro Parte_1 Parte_3 discendenti.
E' appena il caso di aggiungere che i passaggi nella linea di trasmissione della cittadinanza da ai figli (nato il [...]) e Parte_1 Parte_2 Persona_2 (nata il [...]), e da ai figli (nato il
[...] Parte_3 Controparte_1 04/12/2017), (nato il [...]) e (nata il [...]) sono Persona_3 Parte_4 avvenuti dopo il 1992 (e dunque dopo che la legge 91/1992 aveva sancito l'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis), ragion per cui alcun dubbio può porsi in merito alla trasmissione della cittadinanza anche in relazione a tali ultimi passaggi.
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
, e , con conseguente obbligo del CP_1 CP_1 Persona_3 Parte_4 [...]
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, CP_2 trascrizioni e annotazioni di legge.
VIII. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_2
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna il alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite, Controparte_2 che liquida in complessivi euro 1.453,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate (contributo unificato e marca da bollo), da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 26/07/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani