Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 492\2024 R.G. avente ad oggetto: Altri contratti atipici, e vertente
T R A
( ) rapp.to e difeso dall'avv. ATTANASIO Parte_1 C.F._1
DONATO, come da procura in atti;
-Attrice-
E
( ) rapp.ta e difesa dall' avv.to PORCU' Controparte_1 P.IVA_1
FAUSTO, come da procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da memorie conclusionali depositate per l'udienza del 20.1.2025 ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso introduttivo depositato il 5.3.2024, ha dedotto di aver Parte_1 concluso il 24.3.2022 con la un contratto di cointeressanza agli Controparte_1 utili – improprio avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza in merito alle qualità di know how nel settore edilizio e impiantistico con lo scopo di ottenere un risparmio di spesa pari ad un minimo del 10% come indicato nel secondo comma dell'art. 2 del contratto in oggetto. Di contro, continua il a quest'ultimo Pt_1 veniva riconosciuto un importo pari al 4% della spesa definitiva, comunque non inferiore all'importo di euro 1.100.000,00, da corrispondersi in forma di acconti di prelievi sul calcolo suddetto, da eseguirsi secondo le modalità indicate all'art. 4 del contratto per un totale di acconti pari ad euro 780.000,00, oltre al riconoscimento del residuo degli utili da pagarsi entro 30 giorni dalla fine dei lavori relativi ai Lotti
Funzionali o, se anteriore, al Termine di Efficacia. Il ricorrente sostiene di aver eseguito le prestazioni pattuite ma di aver ricevuto dalla controparte la sola somma di euro 36.000,00 a titolo di acconto, concludendo, pertanto, per la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 724.000,00 oltre interessi fino alla data di effettivo soddisfo per le prestazioni eseguite.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato quanto dedotto dal Controparte_1 ricorrente eccependo preliminarmente la nullità del contratto in oggetto per indeterminatezza dell'oggetto e per la violazione del secondo comma dell'art. 2549
c.c. e deducendo nel merito l'inesistenza della prestazione avversaria e - conseguenzialmente- l'indebita percezione da parte del della somma di Pt_1 euro 36.000,00. Parte resistente ha altresì sostenuto che il ha proposto Pt_1 dinanzi al Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima fondato sugli stessi fatti di causa del presente giudizio.
La ha concluso, in via preliminare di rito, per la dichiarazione di Controparte_1 incompetenza territoriale del Tribunale di Macerata stante la nullità della clausola contrattuale relativa al foro competente, nel merito, per la nullità del contratto e per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Con le note scritte sostitutive dell'udienza dell'11.9.2024, parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c., i quali sono stati concessi con il decreto depositato il 13.9.2024.
Con decreto del 26.11.2024 sono state respinte le istanze di prove orali e la causa
è stata rinviata all'udienza cartolare del 20.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito di quest'ultima la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente va dichiarata la validità del contratto in oggetto e, conseguenzialmente, della clausola negoziale di cui all'art. 12 riguardo al foro competente a conoscere la presente controversia.
Ne deriva che il giudizio è stato correttamente instaurato dinanzi al Tribunale di
Macerata stante la residenza dell'associato, ossia, l'odierno ricorrente.
Vanno respinte le eccezioni di nullità sollevate dalla resistente in merito al contratto concluso il 24.3.2022 fondate sul difetto (“assenza”) dell'oggetto e della causa di detto negozio giuridico, oltre che sull'asserita violazione del novellato secondo comma dell'art. 2549 c.c. in quanto l'apporto conferito dell'odierno associato -sostiene la sarebbe costituito da una prestazione Controparte_1 lavorativa.
Quanto alla causa e all'oggetto del contratto, le parti hanno concluso un contratto di cointeressanza agli utili ex art. 2549 c.c. c.d. improprio, stante il difetto di partecipazione alle perdite in capo all'associato apportante, come disciplinato dall'art. 2554 c.c., il quale si qualifica -appunto- per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all'altro (associato) e l'apporto che quest'ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell'impresa (cft.
Cassazione civile sez. I, 17/04/2014, n.8955).
2 Nr. 492\2024 R.G.
Orbene, per quanto attiene il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato in favore dell'associante va rilevato che l'art. 3 del contratto prevede che Pt_1
“l'Associato si obbliga ad apportare nell'azienda dell'Associante come bene immateriale il proprio Know Settoriale, ossia il complesso delle proprie cognizioni ed esperienze tecniche pluriennali relativamente al settore edilizio ed impiantistico di riferimento, al fine di rendere quanto più possibile efficiente l'avanzamento dell'affare”.
Noto, infatti, che il c.d. know how è un bene immateriale costituito da un complesso di conoscenze tecniche richieste per produrre un bene o per attuare un processo produttivo o, ancora, per il corretto impiego di una tecnologia (cft.
Cassazione penale sez. V, 10/10/2023, n.44889), suscettibile di autonoma valutazione economica e patrimoniale e in quanto tale può assurgere a bene apportabile ai sensi dell'art. 2549 c.c.
Quanto al corrispettivo dell'associato (odierno ricorrente), l'art. 4 comma terzo del suddetto contratto indica che: “Per l'apporto dell'associato l'Associante, in applicazione dell'articolo 2, punto 2 a) di cui al presente Contratto, riconosce un importo pari al 4% dell'importo della “Spesa Definitiva” e che, in ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore all'importo di euro 1.100.000 […] che verrà corrisposto in forma di acconti di prelievi anticipati sul calcolo suddetto. Tali acconti dovranno essere eseguiti nelle modalità di seguito indicate:
”.
Ordunque, dalla lettura della norma convenzionale appena indicata, si ritiene che le parti abbiano inteso che l'importo di euro 1.100.000 sia riferito al valore minimo da attribuire alla sola quota del 4% e non al valore complessivo della “Spesa
Definitiva”, pertanto, il corrispettivo riconosciuto all'associato è stato determinato dalle parti o comunque è determinabile in base al valore della “Spesa Definitiva” con i limiti appena descritti.
Valutata la regolarità del contratto stipulato tra gli odierni contendenti, va rilevato che nel merito la domanda attorea è infondata e va respinta per i motivi di seguito esposti.
3 Nr. 492\2024 R.G.
Il deduce di aver adempiuto “puntualmente a quanto oggetto del Pt_1 contratto, informando costantemente il Gruppo circa l'attività svolta” senza, tuttavia, nulla provare a sostegno di quanto sostenuto.
Dalla documentazione allegata dall'attore con la propria memoria dell'1.10.2024, infatti, non viene fornita alcuna prova dell'attività svolta dal ricorrente, tanto meno in merito agli obiettivi indicati nel contratto (ottenimento di un risparmio di spesa pari al 10%).
Nessun suffragio alle pretese attoree è emerso dalle istanze di prova orale formulate dal le quali, come già indicato nel decreto di rigetto del Pt_1
26.11.2024, non fanno alcun riferimento allo specifico apporto che l'associato ha corrisposto all'associante, tanto meno al conseguimento del risparmio di spesa indicato nel contratto.
Sul punto va infatti osservato che l'art. 1218 c.c. onera il creditore a provare il proprio diritto di credito derivante -nel caso di specie- dall'avvenuto ed esatto adempimento della propria prestazione nei confronti del debitore;
onere che il ha disatteso come ut supra argomentato. Pt_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico del ricorrente applicando i valori minimi dei parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto dello scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00 euro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano, in favore del procuratore antistatario, nella somma di euro 14.598,00 per onorari, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Macerata, il 26/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
4 Nr. 492\2024 R.G.
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