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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11704 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 56707/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
AN LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56707/2023, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elvira Pagano e
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Pamela Bonanni
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno adito l'intestato Tribunale per la pronuncia della loro separazione, precisando di aver contratto matrimonio in Roma in data 14 maggio 2005 e che dalla predetta unione è nato il figlio (classe Per_1
1 2012); le parti hanno altresì chiesto di pronunciare, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 11154/2024, pubblicata il 1° luglio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni da loro rassegnate congiuntamente e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, invitando le parti a produrre copia della sentenza di separazione munita della certificazione di passaggio in giudicato, prendendo atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che di seguito si trascrivono:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio minore (che compirà diciotto anni il 10/12/2030) è Per_1
affidato ad entrambi i genitori, con il collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) in ragione del collocamento del figlio minore presso la madre ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337-sexies c.c., l'appartamento adibito ad abitazione coniugale sito in Roma, Piazzale Hegel n. 18, di proprietà del Sig. è assegnato alla moglie, la Sig.ra CP_1 [...]
ove vi continuerà a vivere unitamente al figlio minore Parte_1
, sino all'autosufficienza economica di quest'ultimo. Per_1
2 Il Sig. si allontanerà dall'immobile adibito a casa coniugale CP_1
entro e non oltre il 15 gennaio 2024, asportando i propri beni ed effetti personali, salvo quelli che, per ragioni logistiche, dovessero essere ritirati in seguito, previo tempestivo avviso alla Sig.ra Parte_1
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le Per_1 seguenti modalità e salvo diverso accordo tra le parti, sino al compimento della maggiore età: almeno due pomeriggi a settimana, da concordare e, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 21,00 della domenica, dopo avere cenato.
Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, le festività del 24 dicembre o quella del 25 dicembre e, sempre ad anni alterni, quella del 31 dicembre o quella del 1° gennaio. Per i restanti giorni del periodo natalizio, trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1
periodo compreso tra il 26 ed il 30 dicembre o quello tra il 2 gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore. Per le vacanze pasquali, metà del periodo con ciascuno dei genitori. Le festività del 25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre e 29 giugno, le trascorrerà in alternanza con i genitori;
lo stesso minore trascorrerà, altresì, con ciascun genitore, il giorno del compleanno del padre e della madre e i genitori proveranno, se possibile, a festeggiare insieme quello di . Per_1
Per le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre del minore entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori avranno, altresì, la facoltà di trascorrere una settimana sulla neve con il figlio nel periodo invernale, con spese per attrezzatura e soggiorno a carico dell'organizzatore stesso;
5) resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, anche gradualmente, stabilire consensualmente diverse modalità di frequentazione, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del minore e nel rispetto della reciproca libertà di
3 movimento e di organizzazione e tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio stesso;
6) il Sig. orrisponderà, con decorrenza dal 05 febbraio 2024, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di €. 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra con Parte_1
bonifico bancario;
il Sig. rovvederà, inoltre, al pagamento del CP_1
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il
17 dicembre 2014 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e il
Tribunale Ordinario di Roma, qui di seguito testualmente riportato:
- Spese comprese nel mantenimento diretto (o nell'assegno, ove previsto): vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, la mensa scolastica, i medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizione e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, dopo-scuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
4 - spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La Sig.ra i impegna a rilasciare al Sig. utta la Parte_1 CP_1
documentazione fiscale attinente alle spese ordinarie e straordinarie relative al figlio rientranti nelle detrazioni fiscali annuali. Per_1
I ricorrenti concordano che il c.d. Assegno Unico Universale, erogato dall , verrà riscosso esclusivamente dalla Sig.ra CP_2 [...] collocataria del minore, mentre il Sig. Parte_1 Controparte_1
5 avrà la facoltà di tenere fiscalmente il minore a suo carico nella misura del 100 %; ogni altra prestazione di tipo assistenziale erogata dall CP_2
o altro Ente a nome del minore, sarà nella disponibilità e, pertanto, gestita e riscossa dalla Sig.ra solo per le finalità Parte_1
a cui sono preposte tali prestazioni;
7) le parti, poiché economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, senza nulla pretendere dall'altra;
8) nell'ambito della regolamentazione delle condizioni di separazione e divorzio, il Sig. si impegna ed obbliga a trasferire al Controparte_1
figlio minore, a titolo gratuito, sebbene senza spirito di liberalità, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione - a condizione che i tempi dell'affrancazione consentano il rispetto di detto termine e fermo restando che le parti potranno prorogare la data di comune accordo - e previo ottenimento dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare ex art. 320 c.c. o dell'autorizzazione del Notaio rogante in sede di applicazione del nuovo procedimento per atti di “Volontaria
Giurisdizione”, la nuda proprietà dell'appartamento di sua proprietà in
Roma, Piazzale Hegel n. 18, int. 1, della cantina e del posto auto distinto con la lettera A/1 di mq 16, con usufrutto, fino al compimento degli anni diciotto del minore – e, dunque, sino alla data del 10/12/2030 - alla Sig.ra immobili così catastalmente identificati al Parte_1
N.C.E.U.: foglio 282, part. 265, sub 3 e 11 tra loro graffati, Piazzale Hegel
n. 18, p.t-s1, int. 1, scala A, z.c. 6, cat. A/3 cl. 3, vani 6, rendita € 1.007,09
(l'appartamento e la cantina); sub 200, n. 20, P.S1, int. A1, z.c. 6, cat.
C/6 cl. 9, consistenza mq 16 rendita € 40,49 (il posto auto);
Le spese notarili e le eventuali imposte dovute per il sopra citato trasferimento, saranno a carico del Sig. Controparte_1
9) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti
6 telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero;
10) la Sig.ra i impegna a volturare le utenze domestiche Parte_1
e della a suo nome e a sue spese entro e non oltre un mese dalla CP_3
pubblicazione della sentenza di separazione personale e a procedere alla presentazione della dichiarazione IMU. All'esito del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile al minore le spese straordinarie relative al bene e alle parti comuni dell'edificio saranno a carico dei genitori nella misura del 50 % cadauno;
11) i coniugi si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni documento valido ai fini dell'espatrio loro e del figlio.”
Ciò premesso, la domanda formulata dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14 maggio 2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. In corso di giudizio, e precisamente il 25 giugno 2025, le parti hanno prodotto certificazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Ciò posto, gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
7 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 14 maggio 2005 tra nata il [...] a [...]_1
e nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00188, Parte 2,
Serie A03, Anno 2005;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
AN LA
Il Presidente
TA NZ
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
AN LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56707/2023, vertente tra
Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elvira Pagano e
Controparte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Pamela Bonanni
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno adito l'intestato Tribunale per la pronuncia della loro separazione, precisando di aver contratto matrimonio in Roma in data 14 maggio 2005 e che dalla predetta unione è nato il figlio (classe Per_1
1 2012); le parti hanno altresì chiesto di pronunciare, nel medesimo procedimento, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 11154/2024, pubblicata il 1° luglio 2024,
l'intestato Tribunale ha dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni da loro rassegnate congiuntamente e, con separata ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, invitando le parti a produrre copia della sentenza di separazione munita della certificazione di passaggio in giudicato, prendendo atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti che di seguito si trascrivono:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio minore (che compirà diciotto anni il 10/12/2030) è Per_1
affidato ad entrambi i genitori, con il collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) in ragione del collocamento del figlio minore presso la madre ed in applicazione del disposto di cui all'art. 337-sexies c.c., l'appartamento adibito ad abitazione coniugale sito in Roma, Piazzale Hegel n. 18, di proprietà del Sig. è assegnato alla moglie, la Sig.ra CP_1 [...]
ove vi continuerà a vivere unitamente al figlio minore Parte_1
, sino all'autosufficienza economica di quest'ultimo. Per_1
2 Il Sig. si allontanerà dall'immobile adibito a casa coniugale CP_1
entro e non oltre il 15 gennaio 2024, asportando i propri beni ed effetti personali, salvo quelli che, per ragioni logistiche, dovessero essere ritirati in seguito, previo tempestivo avviso alla Sig.ra Parte_1
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le Per_1 seguenti modalità e salvo diverso accordo tra le parti, sino al compimento della maggiore età: almeno due pomeriggi a settimana, da concordare e, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola sino alle ore 21,00 della domenica, dopo avere cenato.
Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, le festività del 24 dicembre o quella del 25 dicembre e, sempre ad anni alterni, quella del 31 dicembre o quella del 1° gennaio. Per i restanti giorni del periodo natalizio, trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1
periodo compreso tra il 26 ed il 30 dicembre o quello tra il 2 gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o con l'altro genitore. Per le vacanze pasquali, metà del periodo con ciascuno dei genitori. Le festività del 25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre e 29 giugno, le trascorrerà in alternanza con i genitori;
lo stesso minore trascorrerà, altresì, con ciascun genitore, il giorno del compleanno del padre e della madre e i genitori proveranno, se possibile, a festeggiare insieme quello di . Per_1
Per le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre del minore entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori avranno, altresì, la facoltà di trascorrere una settimana sulla neve con il figlio nel periodo invernale, con spese per attrezzatura e soggiorno a carico dell'organizzatore stesso;
5) resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, anche gradualmente, stabilire consensualmente diverse modalità di frequentazione, sempre compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali del minore e nel rispetto della reciproca libertà di
3 movimento e di organizzazione e tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio stesso;
6) il Sig. orrisponderà, con decorrenza dal 05 febbraio 2024, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di €. 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra con Parte_1
bonifico bancario;
il Sig. rovvederà, inoltre, al pagamento del CP_1
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il
17 dicembre 2014 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e il
Tribunale Ordinario di Roma, qui di seguito testualmente riportato:
- Spese comprese nel mantenimento diretto (o nell'assegno, ove previsto): vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, la mensa scolastica, i medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizione e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, dopo-scuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
4 - spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La Sig.ra i impegna a rilasciare al Sig. utta la Parte_1 CP_1
documentazione fiscale attinente alle spese ordinarie e straordinarie relative al figlio rientranti nelle detrazioni fiscali annuali. Per_1
I ricorrenti concordano che il c.d. Assegno Unico Universale, erogato dall , verrà riscosso esclusivamente dalla Sig.ra CP_2 [...] collocataria del minore, mentre il Sig. Parte_1 Controparte_1
5 avrà la facoltà di tenere fiscalmente il minore a suo carico nella misura del 100 %; ogni altra prestazione di tipo assistenziale erogata dall CP_2
o altro Ente a nome del minore, sarà nella disponibilità e, pertanto, gestita e riscossa dalla Sig.ra solo per le finalità Parte_1
a cui sono preposte tali prestazioni;
7) le parti, poiché economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, senza nulla pretendere dall'altra;
8) nell'ambito della regolamentazione delle condizioni di separazione e divorzio, il Sig. si impegna ed obbliga a trasferire al Controparte_1
figlio minore, a titolo gratuito, sebbene senza spirito di liberalità, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione - a condizione che i tempi dell'affrancazione consentano il rispetto di detto termine e fermo restando che le parti potranno prorogare la data di comune accordo - e previo ottenimento dell'autorizzazione del Giudice
Tutelare ex art. 320 c.c. o dell'autorizzazione del Notaio rogante in sede di applicazione del nuovo procedimento per atti di “Volontaria
Giurisdizione”, la nuda proprietà dell'appartamento di sua proprietà in
Roma, Piazzale Hegel n. 18, int. 1, della cantina e del posto auto distinto con la lettera A/1 di mq 16, con usufrutto, fino al compimento degli anni diciotto del minore – e, dunque, sino alla data del 10/12/2030 - alla Sig.ra immobili così catastalmente identificati al Parte_1
N.C.E.U.: foglio 282, part. 265, sub 3 e 11 tra loro graffati, Piazzale Hegel
n. 18, p.t-s1, int. 1, scala A, z.c. 6, cat. A/3 cl. 3, vani 6, rendita € 1.007,09
(l'appartamento e la cantina); sub 200, n. 20, P.S1, int. A1, z.c. 6, cat.
C/6 cl. 9, consistenza mq 16 rendita € 40,49 (il posto auto);
Le spese notarili e le eventuali imposte dovute per il sopra citato trasferimento, saranno a carico del Sig. Controparte_1
9) i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti
6 telefonici e gli indirizzi in occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero;
10) la Sig.ra i impegna a volturare le utenze domestiche Parte_1
e della a suo nome e a sue spese entro e non oltre un mese dalla CP_3
pubblicazione della sentenza di separazione personale e a procedere alla presentazione della dichiarazione IMU. All'esito del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile al minore le spese straordinarie relative al bene e alle parti comuni dell'edificio saranno a carico dei genitori nella misura del 50 % cadauno;
11) i coniugi si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di ogni documento valido ai fini dell'espatrio loro e del figlio.”
Ciò premesso, la domanda formulata dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14 maggio 2005, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. In corso di giudizio, e precisamente il 25 giugno 2025, le parti hanno prodotto certificazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Ciò posto, gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
7 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 14 maggio 2005 tra nata il [...] a [...]_1
e nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00188, Parte 2,
Serie A03, Anno 2005;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
AN LA
Il Presidente
TA NZ
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