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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
3/06/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Cataldo TARRICONE e dall'Avv. Maria Luigia TRITTO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Francesca Romana BELLI
- Convenuto –
OGGETTO: “neutralizzazione periodi contributivi”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17/05/2021 il ricorrente ha esposto di essere titolare,
a far tempo dal primo agosto 2019, della pensione di vecchiaia gestione commercianti
( VOCOM n. 36028798), che, nella prospettazione offerta, sarebbe stata liquidata dall' senza rispettare il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella CP_1
sentenza n. 173/2018 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2.08.1990 n. 223 nella parte in cui non prevede che debbano essere esclusi dal computo della pensione tutti i contributi successivi al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima ove questi comportino un trattamento pensionistico meno favorevole.
Secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, il requisito contributivo minimo sarebbe stato raggiunto già nel 1.1.2020 (20 anni di contribuzione) e i successivi contributi versati – a fronte della prosecuzione dell'attività lavorativa – avrebbero determinato una diminuzione dell'importo della pensione (calcolata per larga quota con criterio retributivo), anziché incrementarlo, atteso che gli stessi, in particolare quelli versati dal 2010 in avanti, sarebbero stati di ammontare inferiore a quelli versati nelle annualità precedenti. Di qui, a fronte dell'esito infruttuoso della relativa domanda amministrativa, la richiesta in sede giudiziale di ricostituzione della pensione neutralizzando i contributi ritenuti dannosi versati successivamente alla maturazione del requisito contributivo minimo, con conseguente richiesta di condanna dell' a versare gli arretrati dovuti in conseguenza del ricalcolo della pensione CP_1
spettante.
Si è costituito l , sostenendo che i contributi neutralizzabili potrebbero essere CP_1
solo quelli versati nel 2019, e che, comunque, alcun incremento l'esclusione richiesta avrebbe apportato.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . Controparte_2
28 MAGGIO 2014 N° 12002).
****
Nel merito la domanda è fondata e, conseguentemente, può essere accolta.
La documentazione versata in atti consente di apprezzare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.
In sintesi, questi rivendica l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
173/2018, chiedendo all di 'neutralizzare' la contribuzione accreditata dal CP_1
dall'1/1/2010 al 31/07/2019 (data pensionamento), in quanto meno favorevole rispetto a quella degli anni precedenti ovvero dal 1/1/2000 fino al 31/12/2009 (con conseguente effetto negativo sull'importo della pensione) e non necessaria per il perfezionamento dei requisiti minimi contributivi, essendo dal primo gennaio 2010, in possesso della prescritta anzianità contributiva minima necessaria per poter godere del trattamento pensionistico di vecchiaia (20 anni contributivi).
Orbene, deve rilevarsi che per le pensioni degli artigiani e dei commercianti, viene in rilievo – in primo luogo - l'art. 5, co. 1, l. n. 233/1990 secondo cui “La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione”.
In seguito, l'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito che: «Per i lavoratori autonomi iscritti all che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto CP_1
un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione». A sua volta, il citato comma 17, del medesimo art. 1, della legge n. 335 del
1995, prevede il meccanismo di incremento delle settimane di riferimento del reddito pensionabile”.
La questione di legittimità costituzionale su cui la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi - per contrasto con gli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione - riguardava proprio l'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e l'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non prevedevano che, nel caso di esercizio da parte del lavoratore di attività autonoma, successivamente al momento in cui egli abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile calcolata con i contributi minimi già versati, escludendo quindi dal computo, ad ogni effetto, i periodi successivi e la relativa contribuzione meno favorevole e perfino "dannosa".
Il giudice delle leggi nella citata sentenza n. 173/2018 proprio in ordine alle predette disposizioni si è così espresso: “vanno lette alla luce della disciplina recata dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L.
23 ottobre 1992, n. 421), secondo cui «Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall' l'importo della pensione è determinato CP_1
dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal
1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».
Conseguentemente, il trattamento pensionistico del lavoratore autonomo cui trovano applicazione le predette disposizioni, come nel caso di specie, è composto: per ciascun anno di iscrizione fino al 31 dicembre 1992, dal due per cento del reddito annuo di impresa, quale risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi agli ultimi dieci anni
(ovvero 520 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 (cosiddetta quota A); per gli anni di iscrizione successivi al 1992, dal due per cento del reddito annuo di impresa, risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi agli ultimi quindici anni (ovvero alle ultime 780 settimane) di contribuzione, anteriori alla decorrenza della pensione, ai sensi dell'art.
1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (cosiddetta quota B). Il principio in esame configura la regula iuris secondo cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione (ex plurimis, sentenze n.
388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988). Da qui la definizione del principio anche in termini di immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico.”
Da tanto consegue il principio per cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi in detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, sicché, in tal caso, la pensione va liquidata tenendo conto esclusivamente dei contributi obbligatori sufficienti, senza considerare l'ulteriore e minore contribuzione conseguente alla prosecuzione dell'attività lavorativa. Orbene, nel caso di specie, per la quantificazione delle differenze spettanti può farsi riferimento alla espletata ctu, la quale ha chiarito preliminarmente che la pensione del ricorrente è stata liquidata in parte con metodo retributivo (con una quota – A – riferita alle annualità sino al 31.12.1992 e una quota – B – riferita alle annualità dall'1.01.1993 al 31.12.2011) e in parte con metodo contributivo.
Il ctu ha inoltre accertato che “ Negli ultimi 10 anni di attività, precedenti al pensionamento avvenuto in data 01.08.2019, il reddito prodotto dall'assicurato è risultato inferiore al reddito conseguito fino al 2009. Tale circostanza, considerate le modalità di calcolo della pensione, ha determinato una riduzione della base pensionabile e quindi del rateo mensile di pensione. I contributi versati dal 2010 fino alla data del pensionamento, anziché produrre un aumento della pensione hanno determinato una riduzione del rateo di pensione, già maturato con la contribuzione accreditata fino al 2009 (..) I redditi del periodo dal 2010 al 2019 sono inferiori ai redditi degli anni precedenti.”.
Dunque, appare comprovato che dall'eventuale neutralizzazione dei periodi richiesti dal ricorrente possa derivare un incremento del rateo pensionistico.
Vieppiù che “Alla data del 31.07.2019 il ricorrente ha maturato n. 1903 settimane di anzianità contributiva e raggiunto il requisito anagrafico previsto per la liquidazione di vecchiaia di 67 anni. Alla data del 31.12.2009 il ricorrente aveva maturato n. 1456 settimane di anzianità contributiva, pari a 28 anni e il requisito anagrafico di 57 anni
e 5 mesi”.
Pertanto, ha concluso il ctu che, sulla scorta di tutta la documentazione esaminata,
“La neutralizzazione dei redditi degli ultimi 10 anni di attività nel computo della pensione determina, alla data di decorrenza, un rateo mensile di € 1.478,92 superiore
a quello liquidato dall , pari a € 1.272,80. Le differenze di pensione a favore del CP_1
ricorrente fino al 31.12.2024 sono pari a € 18.782,58”.
Peraltro, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati calcoli e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione contabile-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio
2009 n° 10222).
In conclusione, tenuto conto che la quota A della pensione calcolata con sistema retributivo del ricorrente ha come base di calcolo il reddito medio relativo agli ultimi dieci anni (ovvero 520 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, si deve concludere che siano neutralizzabili, ma solo al fine del calcolo della quota retributiva della pensione (non anche della quota contributiva), gli ultimi dieci anni di contribuzione “minore” (cioè ridotta e dannosa ai fini del calcolo della pensione spettante) versata in epoca successiva alla maturazione del requisito contributivo minimo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Accoglie la domanda, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione per effetto della neutralizzazione dei periodi contribuzione meno favorevoli riferiti al periodo dall'1/1/2010 al 31/07/2019;
2. condanna pertanto l al pagamento degli arretrati dovuti a decorrere dalla data CP_1
di decorrenza della pensione quantificati in complessivi euro € 18.782,58, oltre accessori, in relazione al periodo intercorrente tra 01.08.2019 e il 31.12.2024 nonché delle ulteriori differenze sui ratei di pensione successivi sulla base dell'importo del rateo di pensione quantificato in € 1.478,92, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.; 3. condanna infine l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 1.300,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
4. pone a carico dell le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. CP_1
Taranto, 18 giugno 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
3/06/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Cataldo TARRICONE e dall'Avv. Maria Luigia TRITTO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Francesca Romana BELLI
- Convenuto –
OGGETTO: “neutralizzazione periodi contributivi”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 17/05/2021 il ricorrente ha esposto di essere titolare,
a far tempo dal primo agosto 2019, della pensione di vecchiaia gestione commercianti
( VOCOM n. 36028798), che, nella prospettazione offerta, sarebbe stata liquidata dall' senza rispettare il principio espresso dalla Corte Costituzionale nella CP_1
sentenza n. 173/2018 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2.08.1990 n. 223 nella parte in cui non prevede che debbano essere esclusi dal computo della pensione tutti i contributi successivi al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima ove questi comportino un trattamento pensionistico meno favorevole.
Secondo quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, il requisito contributivo minimo sarebbe stato raggiunto già nel 1.1.2020 (20 anni di contribuzione) e i successivi contributi versati – a fronte della prosecuzione dell'attività lavorativa – avrebbero determinato una diminuzione dell'importo della pensione (calcolata per larga quota con criterio retributivo), anziché incrementarlo, atteso che gli stessi, in particolare quelli versati dal 2010 in avanti, sarebbero stati di ammontare inferiore a quelli versati nelle annualità precedenti. Di qui, a fronte dell'esito infruttuoso della relativa domanda amministrativa, la richiesta in sede giudiziale di ricostituzione della pensione neutralizzando i contributi ritenuti dannosi versati successivamente alla maturazione del requisito contributivo minimo, con conseguente richiesta di condanna dell' a versare gli arretrati dovuti in conseguenza del ricalcolo della pensione CP_1
spettante.
Si è costituito l , sostenendo che i contributi neutralizzabili potrebbero essere CP_1
solo quelli versati nel 2019, e che, comunque, alcun incremento l'esclusione richiesta avrebbe apportato.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Pt_2 Pt_2
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . Controparte_2
28 MAGGIO 2014 N° 12002).
****
Nel merito la domanda è fondata e, conseguentemente, può essere accolta.
La documentazione versata in atti consente di apprezzare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.
In sintesi, questi rivendica l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
173/2018, chiedendo all di 'neutralizzare' la contribuzione accreditata dal CP_1
dall'1/1/2010 al 31/07/2019 (data pensionamento), in quanto meno favorevole rispetto a quella degli anni precedenti ovvero dal 1/1/2000 fino al 31/12/2009 (con conseguente effetto negativo sull'importo della pensione) e non necessaria per il perfezionamento dei requisiti minimi contributivi, essendo dal primo gennaio 2010, in possesso della prescritta anzianità contributiva minima necessaria per poter godere del trattamento pensionistico di vecchiaia (20 anni contributivi).
Orbene, deve rilevarsi che per le pensioni degli artigiani e dei commercianti, viene in rilievo – in primo luogo - l'art. 5, co. 1, l. n. 233/1990 secondo cui “La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione”.
In seguito, l'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito che: «Per i lavoratori autonomi iscritti all che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto CP_1
un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione». A sua volta, il citato comma 17, del medesimo art. 1, della legge n. 335 del
1995, prevede il meccanismo di incremento delle settimane di riferimento del reddito pensionabile”.
La questione di legittimità costituzionale su cui la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi - per contrasto con gli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione - riguardava proprio l'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e l'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non prevedevano che, nel caso di esercizio da parte del lavoratore di attività autonoma, successivamente al momento in cui egli abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile calcolata con i contributi minimi già versati, escludendo quindi dal computo, ad ogni effetto, i periodi successivi e la relativa contribuzione meno favorevole e perfino "dannosa".
Il giudice delle leggi nella citata sentenza n. 173/2018 proprio in ordine alle predette disposizioni si è così espresso: “vanno lette alla luce della disciplina recata dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L.
23 ottobre 1992, n. 421), secondo cui «Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall' l'importo della pensione è determinato CP_1
dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal
1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».
Conseguentemente, il trattamento pensionistico del lavoratore autonomo cui trovano applicazione le predette disposizioni, come nel caso di specie, è composto: per ciascun anno di iscrizione fino al 31 dicembre 1992, dal due per cento del reddito annuo di impresa, quale risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi agli ultimi dieci anni
(ovvero 520 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 (cosiddetta quota A); per gli anni di iscrizione successivi al 1992, dal due per cento del reddito annuo di impresa, risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi agli ultimi quindici anni (ovvero alle ultime 780 settimane) di contribuzione, anteriori alla decorrenza della pensione, ai sensi dell'art.
1, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (cosiddetta quota B). Il principio in esame configura la regula iuris secondo cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione (ex plurimis, sentenze n.
388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988). Da qui la definizione del principio anche in termini di immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico.”
Da tanto consegue il principio per cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi in detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, sicché, in tal caso, la pensione va liquidata tenendo conto esclusivamente dei contributi obbligatori sufficienti, senza considerare l'ulteriore e minore contribuzione conseguente alla prosecuzione dell'attività lavorativa. Orbene, nel caso di specie, per la quantificazione delle differenze spettanti può farsi riferimento alla espletata ctu, la quale ha chiarito preliminarmente che la pensione del ricorrente è stata liquidata in parte con metodo retributivo (con una quota – A – riferita alle annualità sino al 31.12.1992 e una quota – B – riferita alle annualità dall'1.01.1993 al 31.12.2011) e in parte con metodo contributivo.
Il ctu ha inoltre accertato che “ Negli ultimi 10 anni di attività, precedenti al pensionamento avvenuto in data 01.08.2019, il reddito prodotto dall'assicurato è risultato inferiore al reddito conseguito fino al 2009. Tale circostanza, considerate le modalità di calcolo della pensione, ha determinato una riduzione della base pensionabile e quindi del rateo mensile di pensione. I contributi versati dal 2010 fino alla data del pensionamento, anziché produrre un aumento della pensione hanno determinato una riduzione del rateo di pensione, già maturato con la contribuzione accreditata fino al 2009 (..) I redditi del periodo dal 2010 al 2019 sono inferiori ai redditi degli anni precedenti.”.
Dunque, appare comprovato che dall'eventuale neutralizzazione dei periodi richiesti dal ricorrente possa derivare un incremento del rateo pensionistico.
Vieppiù che “Alla data del 31.07.2019 il ricorrente ha maturato n. 1903 settimane di anzianità contributiva e raggiunto il requisito anagrafico previsto per la liquidazione di vecchiaia di 67 anni. Alla data del 31.12.2009 il ricorrente aveva maturato n. 1456 settimane di anzianità contributiva, pari a 28 anni e il requisito anagrafico di 57 anni
e 5 mesi”.
Pertanto, ha concluso il ctu che, sulla scorta di tutta la documentazione esaminata,
“La neutralizzazione dei redditi degli ultimi 10 anni di attività nel computo della pensione determina, alla data di decorrenza, un rateo mensile di € 1.478,92 superiore
a quello liquidato dall , pari a € 1.272,80. Le differenze di pensione a favore del CP_1
ricorrente fino al 31.12.2024 sono pari a € 18.782,58”.
Peraltro, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati calcoli e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione contabile-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass.
Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio
2009 n° 10222).
In conclusione, tenuto conto che la quota A della pensione calcolata con sistema retributivo del ricorrente ha come base di calcolo il reddito medio relativo agli ultimi dieci anni (ovvero 520 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, si deve concludere che siano neutralizzabili, ma solo al fine del calcolo della quota retributiva della pensione (non anche della quota contributiva), gli ultimi dieci anni di contribuzione “minore” (cioè ridotta e dannosa ai fini del calcolo della pensione spettante) versata in epoca successiva alla maturazione del requisito contributivo minimo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Accoglie la domanda, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione per effetto della neutralizzazione dei periodi contribuzione meno favorevoli riferiti al periodo dall'1/1/2010 al 31/07/2019;
2. condanna pertanto l al pagamento degli arretrati dovuti a decorrere dalla data CP_1
di decorrenza della pensione quantificati in complessivi euro € 18.782,58, oltre accessori, in relazione al periodo intercorrente tra 01.08.2019 e il 31.12.2024 nonché delle ulteriori differenze sui ratei di pensione successivi sulla base dell'importo del rateo di pensione quantificato in € 1.478,92, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.; 3. condanna infine l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 1.300,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
4. pone a carico dell le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. CP_1
Taranto, 18 giugno 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)