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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Padova
Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4290 /2025 V.G. promosso ex art.473 bis 47 e 51 cpc con ricorso congiunto depositato da: e Parte_1 Parte_2
[...]
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI:
“ al Tribunale di Padova affinché, premessi i provvedimenti di rito e verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge a modifica delle condizioni disposte con la sentenza del Tribunale di Padova n. 1781/22 del 24.10.2022, voglia così
DISPORRE
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in via condivisa Per_1 che eserciteranno assieme la responsabilità genitoriale, con residenza e collocazione prevalente presso il padre.
2) La madre terrà con sé il figlio minore a week end alterni dal sabato Per_1 pomeriggio dopo la scuola, ove si recherà a prenderlo, sino al lunedì mattina successivo ove ve lo riaccompagnerà.
Il figlio minore , inoltre, trascorrerà la metà delle vacanze natalizie con Per_1 la madre, alternando di anno in anno il periodo sino al 30 dicembre e quello successivo, la metà delle vacanze pasquali, alternando i giorni di Pasqua e
Pasquetta, e due settimane consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante questo periodo il diritto di visita resterà sospeso.
I genitori potranno di volta in volta concordemente stabilire il periodo di permanenza presso la madre diversamente in considerazione dei loro impegni lavorativi e dei desideri e degli impegni del figlio.
3) La signora verserà al signor a titolo di contributo per il Parte_2 Pt_1 mantenimento dei figli, a decorrere dal mese di marzo 2025, ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo di ogni anno e provvederà a rimborsare al signor il 50% delle spese straordinarie Pt_1 secondo il protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017 che si allega (doc. 7) - al quale gli esponenti si richiamano anche per la determinazione delle spese che richiedono preventiva approvazione ai fini del rimborso. –, ed inoltre il 50% delle spese di:
• trasporti (abbonamenti autobus, treno, ecc..),
• ricariche telefoniche.
4) Per quanto concerne l'assegno unico ex Decreto Legislativo 230 del 2021, le parti confermano che detto assegno continuerà ad essere erogato pro quota parte a ciascun genitore.
5) I coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per il proprio personale mantenimento.
6) Ferme le altre pattuizioni delle quali al ricorso per divorzio e successiva sentenza n. 1781/22 del 24.10.2022 del Tribunale di Padova per quanto qui non modificate.
7) Le spese legali e giudiziarie saranno interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8 legge n. 247 del 2012. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti con ricorso congiunto hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. sentenza del Tribunale di Padova n. 1781/22 del
24.10.2022.
L'accordo raggiunto dalle parti non presenta profili di illegittimità e appare conforme agli interessi della prole e congrue rispetto alla situazione economica delle parti rappresentata dalle concordi allegazioni e dalla documentazione prodotta.
Ne consegue che il Tribunale prende atto del suddetto accordo (art 473 bis 51 cpc).
Nulla si dispone in ordine alle spese processuali, atteso il ricorso congiunto e l'esito del procedimento.
per questi motivi
il Tribunale, visto l'art. 9 della L. n 898/70, a parziale modifica delle condizioni di divorzio vigenti di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n. 1781/22 del
24.10.2022 : prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto, trascritte in epigrafe . nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il President rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi