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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1750/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/11/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1750 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
SI NI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Di Tomassi Controparte_1 come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1683/2023, pubblicata in data 27/12/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Frosinone in funzione di giudice del lavoro depositato in data 25.9.2019, esponeva: Controparte_1
di essere stata assunta da in data 2.1.2012 come Parte_1 ausiliario vendite, inquadramento nel 6° livello del CCNL Commercio e orario di 40 ore settimanali;
di aver lavorato preso la sede di Sora con mansioni promiscue di addetta alla vendita di prodotti alimentari, banconista, scaffalista e cassiera nonché di addetta al riordino dei locali ed alle pulizie, volgendo così di fatto mansioni riconducibili al superiore 4° livello;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: “nelle giornate di lunedì dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nelle giornate di martedì dalle ore 15.00 alle ore 20.30, nelle giornate di mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.30, nelle giornate di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 20.30, nelle giornate di venerdì dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30, e nelle giornate di sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 20.00”, nonché, dal gennaio 2017 al dicembre
2018 “Nelle giornate di lunedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nelle giornate di martedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore
20.30, nelle giornate di mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30, nelle giornate di giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00 alle ore
20.30, nelle giornate di venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.30, nelle giornate di sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore
20.30”; di aver sempre lavorato due domeniche al mese dalle 8,30 alle 13 e dalle
15 alle 20 nonché, in occasione delle festività natalizie e pasquali, per 80 ore settimanali dalle 8,30 alle 20 con un'ora di pausa e in occasione dell'inventario, che si effettuava due volte all'anno, per 18 ore consecutive per due giorni;
di essere stata infine licenziata in data 11.3.2019 all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione ricevuta il 27.8.2018. 3
Assumeva di essere rimasta creditrice dei compensi per lavoro straordinario e delle differenze retributive per il complessivo importo di € 83.212,54 (di cui €
13.010,91 per TFR) e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore dello straordinario prestato e delle differenze retributive, per l'effetto:
• condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
83.212,54 (di cui 13.010,91 per differenze su TFR) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola voce di credito al soddisfo o altra somma maggiore o minore da determinarsi mediante CTU oppure secondo equità, oltre interessi sulle somme via via rivalutate;
• condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva la contestando le mansioni e gli orari Parte_1 lavorativi descritti in ricorso. In particolare, deduceva che la aveva CP_1 sempre osservato l'orario di 40 ore settimanali, che era stata principalmente addetta all'attività di carico e scarico della merce ed alla pulizia dei reparti, che dal 1.1.2018 era stata inquadrata nel 5° livello e solo occasionalmente, nei momenti di maggior affluenza della clientela, addetta alla cassa. Eccepiva in ogni caso la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti rivendicati.
All'esito della espletata istruttoria e della disposta CTU tecnico-contabile, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, condannando la società resistente al pagamento del complessivo importo di € 41.962,48 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, lavoro straordinario e differenze sul TFR, oltre accessori. Compensava per metà le spese processuali e condannava alla refusione della restante Parte_1 metà, da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di CTU. Osservava il Tribunale che i testi escussi avevano riferito come la fosse stata CP_1 prevalentemente addetta alla cassa e all'occorrenza alla scaffalatura, oltre che al riordino ed alle pulizie a fine turno, talché aveva diritto all'inquadramento del
4° livello del CCNL. Quanto all'orario di lavoro rilevava che le deposizioni dei testi consentivano di ritenere che la aveva lavorato per 47 ore CP_1 settimanali e due domeniche al mese ovvero tre durante le festività natalizie e pasquali mentre per l'inventario aveva lavorato anche dalle 20.30 fino alle 22 o
23. Il Tribunale condivideva poi le risultanze dell'espletata CTU dalla quale 4
emergeva un credito in favore della lavoratrice pari a complessivi € 41.962,48 (di cui € 445,48 a titolo di TFR) e disattendeva l'eccezione di prescrizione richiamando i principi sanciti dalla S.C. in relazione al venir meno della stabilità del rapporto a seguito delle riforme di cui alla legge n. 92/2012.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando cinque motivi di gravame. Con primo motivo ha dedotto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione richiamando precedenti di merito secondo cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto anche dopo le modifiche all'art. 18 della legge n. 300/1970 introdotte dalla legge n. 92/2012. Con secondo motivo ha censurato il riconoscimento del superiore inquadramento sulla base dello svolgimento in via prevalente di mansioni di cassiera, in difetto di qualsivoglia allegazione sulla prevalenza di tale mansione e in mancanza di alcuna comparazione fra la declaratoria professionale formalmente rivestita, quella rivendicata e le mansioni in concreto espletate.
Con il terzo motivo di gravame ha, in via subordinata, lamentato l'erronea valutazione delle prove testimoniali sulle mansioni espletate dalla CP_1
Con il quarto e quinto motivo di gravame l'appellante ha rilevato come il riconoscimento del lavoro straordinario sia avvenuto sulla base di un orario lavorativo settimanale (per 2 giorni solo la mattina ed i restanti 4 mattina e pomeriggio) del tutto difforme da quello dedotto nell'originario ricorso introduttivo (lunedì, venerdì e sabato sia mattina che pomeriggio e martedì, mercoledì e giovedì solo il pomeriggio) e comunque difforme da quello riferito dai testimoni escussi. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
Autorizzato il deposito di note, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il primo motivo di appello deve essere disatteso, conformandosi questo Collegio ai principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. Invero, il Tribunale di è conformato alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, 5
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”), riguardando la pretesa azionata con l'originario ricorso introduttivo crediti di lavoro maturati nel periodo dal
2.1.2012 al 11.3.2019, dunque in parte non prescritti alla data di entrata in vigore in vigore della legge n. 92/2012 e in altra parte maturati in costanza di rapporto successivamente alla innovazione normativa (vd. Cass. ord. n. 18008 del 01/07/2024 che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Anche il secondo e terzo motivo di gravame, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamene, devono essere disattesi. Al punto 2 dell'originario ricorso introduttivo la aveva dedotto di aver svolto le CP_1 seguenti mansioni: «mansioni di addetta alla vendita di prodotti alimentari, mansioni di
“banconista”, addetta alla cassa, addetta al controllo ed alle vendite, alle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, della prezzatura, della marcatura, della segnalazione dello scoperto dei banchi, del rifornimento degli stessi, della movimentazione fisica delle merci, oltre all'insieme delle operazioni di smistamento prodotti nei magazzini, centri di distribuzione e/o depositi, ecc.», assumendo poi, al punto 4, che tali mansioni sono «… riconducibili al 4^ livello del CCNL Commercio – Confcommercio: “Sezione Quarta - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo III -
Instaurazione del rapporto di lavoro - Capo I -Classificazione del personale - Articolo 100 (Parte 4)Classificazione - Quarto Livello: 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1)”; (all.2: Mansionario CCNL di ctg)». Osserva la Corte che, a prescindere dalla prevalenza dell'attività di cassiera (effettivamente mai dedotta nell'originario ricorso introduttivo), le mansioni descritte in ricorso e confermate dai testi sono pienamente riconducibili al 4° livello della declaratoria contrattuale, che non 6
richiede alcuna prevalenza dell'attività di cassa, limitandosi a prevedere l'esercizio promiscuo di funzioni di incasso, prezzatura, segnalazione dello scoperto dei banchi e rifornimento degli stessi, di movimentazione delle merci nelle aziende a libero servizio, quali i supermercati. In particolare, il teste che ha lavorato con la per circa un anno e mezzo Testimone_1 CP_1
o due, ha riferito che la stessa “… ha lavorato prevalentemente in cassa;
quando c'era meno gente, dava una mano in sala, ossia prendeva la merce in magazzino e la ordinava sugli scaffali”. Parimenti, secondo la teste
[...]
responsabile del punto vendita di Sora, la “… era Testimone_2 CP_1 addetta alle vendite, lavorava in sala ossia sistemava gli scaffali e un po' al reparto cassa”. Anche secondo il teste , anch'egli Testimone_3 responsabile del punto vendita, “la faceva la cassiera e poi era addetta CP_1 alla scaffalatura, ossia a mettere a posto la merce”. Da ultimo, secondo la teste
“La ricorrente aveva mansioni di cassiera e si occupava Testimone_4 anche della scaffalatura, metteva in ordine la merce sugli scaffali, poi gestiva dei reparti e doveva fare gli ordini”.
A fonte di tali emergenze probatorie, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le mansioni espletate dalla all'interno del supermercato CP_1 gestito da non fossero riconducibili né al 6° livello (che include Parte_1 gli addetti al carico e scarico) né al 5° livello (che include l'aiutante commesso che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico in cui opera), rientrando pienamente nel 4° livello rivendicato.
Anche il quarto ed il quinto motivo di appello devono essere disattesi.
Nell'originario ricorso introduttivo la aveva dedotto di aver lavorato CP_1 il lunedì, venerdì e sabato sia la mattina che il pomeriggio (lunedì dalle 7,30 alle 14 e dalle 17 alle 20,30; venerdì dalle 7,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 20,30; sabato dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 20) mentre il martedì, mercoledì e giovedì solo il pomeriggio (martedì dalle 15 alle 20,30; mercoledì dalle 15,30 alle 20,30; giovedì dalle 14 alle 20,30) per complessive 49 ore e mezza settimanali, mentre solo a decorrere dal gennaio 2017 aveva dedotto un dedotto di aver osservato due turni, mattina e pomeriggio, così articolati: lunedì dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 20,30; martedì dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle 20,30; mercoledì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20,30; giovedì dalle 10 alle
13,30 e dalle 18 alle 20,30; venerdì dalle 10 alle 12,30e dalle 14,30 alle 20,30; 7
sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20,30, per complessive 42 ore settimanali. Il Tribunale, pur dando atto che l'orario lavorativo riferito dai testi era addirittura superiore a quello descritto in ricorso, ha poi riconosciuto, sulla base dell'espletata CTU, un minor orario lavorativo pari a 45 ore settimanali fino al 31.12.2016 ed a 42 ore settimanali dal 1.1.2017. Le censure dell'appellante non tengono conto della circostanza che il Tribunale ha disposto un supplemento di CTU ai fini dello sviluppo di “conteggi alternativi basati sull'orario di lavoro infrasettimanali indicato ai punti 6 e 7 del ricorso”.
Invero, il supplemento di CTU, poi utilizzato dal Tribunale per la quantificazione dei compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario, ha elaborato i conteggi sulla base dell'orario lavorativo descritto in ricorso e non su quello ben più ampio riferito dai testi. Né può ritenersi che l'aver riferito un orario di lavoro maggiore di quello dedotto in ricorso determini l'inattendibilità dei testi ed il conseguente omesso ottemperamento dell'onere della prova gravante sul lavoratore attesa l'univocità delle dichiarazioni testimoniali e la circostanza che la stessa lavoratrice aveva espressamente precisato nell'atto introduttivo di non aver mai osservato un orario di lavoro inferiore a quello descritto. Ne consegue che le doglianze dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe liquidato i compensi per lavoro straordinario con valutazione equitativa devono essere disattese.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 8
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 06/11/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR TO DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1750/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/11/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1750 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
SI NI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Di Tomassi Controparte_1 come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 1683/2023, pubblicata in data 27/12/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Frosinone in funzione di giudice del lavoro depositato in data 25.9.2019, esponeva: Controparte_1
di essere stata assunta da in data 2.1.2012 come Parte_1 ausiliario vendite, inquadramento nel 6° livello del CCNL Commercio e orario di 40 ore settimanali;
di aver lavorato preso la sede di Sora con mansioni promiscue di addetta alla vendita di prodotti alimentari, banconista, scaffalista e cassiera nonché di addetta al riordino dei locali ed alle pulizie, volgendo così di fatto mansioni riconducibili al superiore 4° livello;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: “nelle giornate di lunedì dalle ore 07.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nelle giornate di martedì dalle ore 15.00 alle ore 20.30, nelle giornate di mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 20.30, nelle giornate di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 20.30, nelle giornate di venerdì dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30, e nelle giornate di sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle ore 20.00”, nonché, dal gennaio 2017 al dicembre
2018 “Nelle giornate di lunedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nelle giornate di martedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore
20.30, nelle giornate di mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30, nelle giornate di giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00 alle ore
20.30, nelle giornate di venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.30, nelle giornate di sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore
20.30”; di aver sempre lavorato due domeniche al mese dalle 8,30 alle 13 e dalle
15 alle 20 nonché, in occasione delle festività natalizie e pasquali, per 80 ore settimanali dalle 8,30 alle 20 con un'ora di pausa e in occasione dell'inventario, che si effettuava due volte all'anno, per 18 ore consecutive per due giorni;
di essere stata infine licenziata in data 11.3.2019 all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione ricevuta il 27.8.2018. 3
Assumeva di essere rimasta creditrice dei compensi per lavoro straordinario e delle differenze retributive per il complessivo importo di € 83.212,54 (di cui €
13.010,91 per TFR) e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore dello straordinario prestato e delle differenze retributive, per l'effetto:
• condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
83.212,54 (di cui 13.010,91 per differenze su TFR) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola voce di credito al soddisfo o altra somma maggiore o minore da determinarsi mediante CTU oppure secondo equità, oltre interessi sulle somme via via rivalutate;
• condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva la contestando le mansioni e gli orari Parte_1 lavorativi descritti in ricorso. In particolare, deduceva che la aveva CP_1 sempre osservato l'orario di 40 ore settimanali, che era stata principalmente addetta all'attività di carico e scarico della merce ed alla pulizia dei reparti, che dal 1.1.2018 era stata inquadrata nel 5° livello e solo occasionalmente, nei momenti di maggior affluenza della clientela, addetta alla cassa. Eccepiva in ogni caso la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti rivendicati.
All'esito della espletata istruttoria e della disposta CTU tecnico-contabile, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva in parte il ricorso, condannando la società resistente al pagamento del complessivo importo di € 41.962,48 a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, lavoro straordinario e differenze sul TFR, oltre accessori. Compensava per metà le spese processuali e condannava alla refusione della restante Parte_1 metà, da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di CTU. Osservava il Tribunale che i testi escussi avevano riferito come la fosse stata CP_1 prevalentemente addetta alla cassa e all'occorrenza alla scaffalatura, oltre che al riordino ed alle pulizie a fine turno, talché aveva diritto all'inquadramento del
4° livello del CCNL. Quanto all'orario di lavoro rilevava che le deposizioni dei testi consentivano di ritenere che la aveva lavorato per 47 ore CP_1 settimanali e due domeniche al mese ovvero tre durante le festività natalizie e pasquali mentre per l'inventario aveva lavorato anche dalle 20.30 fino alle 22 o
23. Il Tribunale condivideva poi le risultanze dell'espletata CTU dalla quale 4
emergeva un credito in favore della lavoratrice pari a complessivi € 41.962,48 (di cui € 445,48 a titolo di TFR) e disattendeva l'eccezione di prescrizione richiamando i principi sanciti dalla S.C. in relazione al venir meno della stabilità del rapporto a seguito delle riforme di cui alla legge n. 92/2012.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando cinque motivi di gravame. Con primo motivo ha dedotto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione richiamando precedenti di merito secondo cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto anche dopo le modifiche all'art. 18 della legge n. 300/1970 introdotte dalla legge n. 92/2012. Con secondo motivo ha censurato il riconoscimento del superiore inquadramento sulla base dello svolgimento in via prevalente di mansioni di cassiera, in difetto di qualsivoglia allegazione sulla prevalenza di tale mansione e in mancanza di alcuna comparazione fra la declaratoria professionale formalmente rivestita, quella rivendicata e le mansioni in concreto espletate.
Con il terzo motivo di gravame ha, in via subordinata, lamentato l'erronea valutazione delle prove testimoniali sulle mansioni espletate dalla CP_1
Con il quarto e quinto motivo di gravame l'appellante ha rilevato come il riconoscimento del lavoro straordinario sia avvenuto sulla base di un orario lavorativo settimanale (per 2 giorni solo la mattina ed i restanti 4 mattina e pomeriggio) del tutto difforme da quello dedotto nell'originario ricorso introduttivo (lunedì, venerdì e sabato sia mattina che pomeriggio e martedì, mercoledì e giovedì solo il pomeriggio) e comunque difforme da quello riferito dai testimoni escussi. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con vittoria di spese processuali, da distrarsi.
Autorizzato il deposito di note, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il primo motivo di appello deve essere disatteso, conformandosi questo Collegio ai principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica. Invero, il Tribunale di è conformato alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246/2022, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, 5
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”), riguardando la pretesa azionata con l'originario ricorso introduttivo crediti di lavoro maturati nel periodo dal
2.1.2012 al 11.3.2019, dunque in parte non prescritti alla data di entrata in vigore in vigore della legge n. 92/2012 e in altra parte maturati in costanza di rapporto successivamente alla innovazione normativa (vd. Cass. ord. n. 18008 del 01/07/2024 che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Anche il secondo e terzo motivo di gravame, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamene, devono essere disattesi. Al punto 2 dell'originario ricorso introduttivo la aveva dedotto di aver svolto le CP_1 seguenti mansioni: «mansioni di addetta alla vendita di prodotti alimentari, mansioni di
“banconista”, addetta alla cassa, addetta al controllo ed alle vendite, alle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, della prezzatura, della marcatura, della segnalazione dello scoperto dei banchi, del rifornimento degli stessi, della movimentazione fisica delle merci, oltre all'insieme delle operazioni di smistamento prodotti nei magazzini, centri di distribuzione e/o depositi, ecc.», assumendo poi, al punto 4, che tali mansioni sono «… riconducibili al 4^ livello del CCNL Commercio – Confcommercio: “Sezione Quarta - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo III -
Instaurazione del rapporto di lavoro - Capo I -Classificazione del personale - Articolo 100 (Parte 4)Classificazione - Quarto Livello: 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (1)”; (all.2: Mansionario CCNL di ctg)». Osserva la Corte che, a prescindere dalla prevalenza dell'attività di cassiera (effettivamente mai dedotta nell'originario ricorso introduttivo), le mansioni descritte in ricorso e confermate dai testi sono pienamente riconducibili al 4° livello della declaratoria contrattuale, che non 6
richiede alcuna prevalenza dell'attività di cassa, limitandosi a prevedere l'esercizio promiscuo di funzioni di incasso, prezzatura, segnalazione dello scoperto dei banchi e rifornimento degli stessi, di movimentazione delle merci nelle aziende a libero servizio, quali i supermercati. In particolare, il teste che ha lavorato con la per circa un anno e mezzo Testimone_1 CP_1
o due, ha riferito che la stessa “… ha lavorato prevalentemente in cassa;
quando c'era meno gente, dava una mano in sala, ossia prendeva la merce in magazzino e la ordinava sugli scaffali”. Parimenti, secondo la teste
[...]
responsabile del punto vendita di Sora, la “… era Testimone_2 CP_1 addetta alle vendite, lavorava in sala ossia sistemava gli scaffali e un po' al reparto cassa”. Anche secondo il teste , anch'egli Testimone_3 responsabile del punto vendita, “la faceva la cassiera e poi era addetta CP_1 alla scaffalatura, ossia a mettere a posto la merce”. Da ultimo, secondo la teste
“La ricorrente aveva mansioni di cassiera e si occupava Testimone_4 anche della scaffalatura, metteva in ordine la merce sugli scaffali, poi gestiva dei reparti e doveva fare gli ordini”.
A fonte di tali emergenze probatorie, correttamente il Tribunale ha ritenuto che le mansioni espletate dalla all'interno del supermercato CP_1 gestito da non fossero riconducibili né al 6° livello (che include Parte_1 gli addetti al carico e scarico) né al 5° livello (che include l'aiutante commesso che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico in cui opera), rientrando pienamente nel 4° livello rivendicato.
Anche il quarto ed il quinto motivo di appello devono essere disattesi.
Nell'originario ricorso introduttivo la aveva dedotto di aver lavorato CP_1 il lunedì, venerdì e sabato sia la mattina che il pomeriggio (lunedì dalle 7,30 alle 14 e dalle 17 alle 20,30; venerdì dalle 7,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 20,30; sabato dalle 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 20) mentre il martedì, mercoledì e giovedì solo il pomeriggio (martedì dalle 15 alle 20,30; mercoledì dalle 15,30 alle 20,30; giovedì dalle 14 alle 20,30) per complessive 49 ore e mezza settimanali, mentre solo a decorrere dal gennaio 2017 aveva dedotto un dedotto di aver osservato due turni, mattina e pomeriggio, così articolati: lunedì dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 20,30; martedì dalle 9,30 alle 13 e dalle 17 alle 20,30; mercoledì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20,30; giovedì dalle 10 alle
13,30 e dalle 18 alle 20,30; venerdì dalle 10 alle 12,30e dalle 14,30 alle 20,30; 7
sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 20,30, per complessive 42 ore settimanali. Il Tribunale, pur dando atto che l'orario lavorativo riferito dai testi era addirittura superiore a quello descritto in ricorso, ha poi riconosciuto, sulla base dell'espletata CTU, un minor orario lavorativo pari a 45 ore settimanali fino al 31.12.2016 ed a 42 ore settimanali dal 1.1.2017. Le censure dell'appellante non tengono conto della circostanza che il Tribunale ha disposto un supplemento di CTU ai fini dello sviluppo di “conteggi alternativi basati sull'orario di lavoro infrasettimanali indicato ai punti 6 e 7 del ricorso”.
Invero, il supplemento di CTU, poi utilizzato dal Tribunale per la quantificazione dei compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario, ha elaborato i conteggi sulla base dell'orario lavorativo descritto in ricorso e non su quello ben più ampio riferito dai testi. Né può ritenersi che l'aver riferito un orario di lavoro maggiore di quello dedotto in ricorso determini l'inattendibilità dei testi ed il conseguente omesso ottemperamento dell'onere della prova gravante sul lavoratore attesa l'univocità delle dichiarazioni testimoniali e la circostanza che la stessa lavoratrice aveva espressamente precisato nell'atto introduttivo di non aver mai osservato un orario di lavoro inferiore a quello descritto. Ne consegue che le doglianze dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe liquidato i compensi per lavoro straordinario con valutazione equitativa devono essere disattese.
In conclusione l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 8
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 06/11/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA DR TO DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI