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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 21/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. ssa AN CU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONCERI KATIA e dell'avv. GREGORINI Pt_1 P.IVA_1 MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HARTNER MARTIN Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo
n.113/2020 in quanto emesso sulla base di documentazione non tradotta né legalizzata nelle forme di legge e dunque non avente natura di prova scritta ai sensi dell'art.634 c.p.c. e, comunque, sulla base di una procura alle liti rilasciata da soggetto non avente i poteri;
- in via principale e nel merito accertare e dichiarare come non dovute le somme di cui al D.I. opposto emesso dal Tribunale di Urbino n.113/2020 del 15.04.2020 in quanto le pretese creditorie sono infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte e, in particolare, essendo nullo il contratto di vendita ex art.1418
c.c. trattandosi di merce priva del marchio CE o, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita della merce di cui al D.I. opposto con condanna al risarcimento dei danni che si quantificano in € 12.754,17 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. opposto;
- in ogni caso, in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento Pt_1 di alcuna somma nei confronti della società per le causali di cui in narrativa e nello Controparte_1
pagina 1 di 7 specifico per compensazione a titolo di risarcimento danni comunque patiti in conseguenza del sequestro effettuato e delle sanzioni comminate oltre che per i danni non patrimoniali conseguenti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n.113/2020 in quanto emesso sulla base di documentazione non tradotta né legalizzata nelle forme di legge e dunque non avente natura di prova scritta ai sensi dell'art.634
c.p.c. e, comunque, sulla base di una procura alle liti rilasciata da soggetto non avente i poteri;
- in via principale e nel merito accertare e dichiarare come non dovute le somme di cui al DI opposto emesso dal Tribunale di Urbino n.113/2020 del 15.04.2020 in quanto le pretese creditorie sono infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni di cui in premessa e, in particolare, essendo nullo il contratto di vendita ex art.1418 c.c. trattandosi di merce priva del marchio CE o, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita della merce di cui al DI opposto con condanna al risarcimento dei danni che si quantificano in € 12.754,17 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il DI opposto;
- in ogni caso, in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento Pt_1 di alcuna somma nei confronti della società per le causali di cui in narrativa e nello Controparte_1 specifico per compensazione a titolo di risarcimento danni comunque patiti in conseguenza del sequestro effettuato e delle sanzioni comminate oltre che per i danni non patrimoniali conseguenti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
- In ogni caso con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
113/2020 emesso il 15.04.2020 in favore di per la somma di Euro 12.754,17 Controparte_1 per sorte, oltre interessi moratori nonché onorari del procedimento monitorio liquidati in € 145.50 per esborsi, € 750,00 per compensi ed € 112.50 per rimborso spese forfettarie oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
In particolare, l'opponente deduceva in via preliminare che la documentazione estera prodotta per l'emissione del decreto ingiuntivo era priva della legalizzazione prescritta dalla Convenzione di
Bruxelles che, benché prevedesse l'esenzione della legalizzazione per gli Stati Membri della CEE, non era stata firmata dalla Germania, e conseguentemente era applicabile unicamente tra Italia, Francia,
Belgio, Irlanda, Cipro e Lettonia. Inoltre, la Convenzione bilaterale tra Italia e Germania in materia di legalizzazione degli atti firmata a Roma il 06/06/1969 (Legge n.176/1973) prevede l'esenzione dalla pagina 2 di 7 legalizzazione (e comunque non dalle apostille) in relazione agli atti notarili;
tuttavia, l'estratto autenticato delle scritture contabili prodotto dall'ingiungente non costituiva un atto notarile in senso proprio, in quanto non atto redatto dal Notaio, ma semplicemente un documento autenticato in sua presenza.
Sempre in via preliminare, l'opponente rilevava il difetto di rappresentanza della controparte, per vizi della procura prodotta, in quanto, anche se la procura alle liti risultava rilasciata ad “in CP_2 qualità di institore legale rappresentante della società , giusta procura notarile”, non Controparte_1 era stata depositata la procura notarile;
non era inoltre possibile verificare i poteri della sig.ra in CP_2 quanto la società non risulta iscritta alla Camera di Commercio (la visura con la Partita IVA indicata risulta negativa). P.IVA_2
Per quanto attiene al merito l'opponente insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo stante l'assenza di prova da controparte dell'effettiva consegna della merce, in quanto non era presente la firma per ricevuta sui documenti di trasporto da quest'ultima prodotti.
In via ulteriore, l'opponente deduceva la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1418 c.c. o la sua risoluzione per inadempimento della venditrice, in quanto alcuni dei prodotti consegnati si erano rivelati con conformi alla normativa UE, in quanto privi di marchio CE, e pertanto incommerciabili, come risultante da verbale di sequestro della Guardia di Finanza, durante un controllo finalizzato all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza dei prodotti. In seguito a tali accertamenti, la
Camera di Commercio di Ancona ha emesso a carico della (in solido con il legale Pt_1 rappresentante sig. le ordinanze ingiunzione n.59/2018 dell'importo di € 3.000,00 e CP_3
n.60/2018 di € 1.000,00 per la messa in commercio di merce priva della marcatura CE nonché delle istruzioni e avvertenze in lingua italiana;
veniva altresì disposta la confisca e distruzione della merce.
La società opponente deduceva di aver contattato la società opposta facendo presente che la Parte_1 merce fornita non risultava in regola con le normative comunitarie, e che in ragione delle sanzioni ricevute, non sarebbe seguito il pagamento. La contestava le affermazioni di Controparte_1 controparte e procedeva per decreto ingiuntivo.
In subordine, la consegna di merce priva del marchio CE costituiva un inadempimento contrattuale, avendo comportato la consegna di merce inidonea all'uso convenuto;
in ogni caso si trattava di 'aliud pro alio', con conseguente diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta, la quale contestava in fatto ed in diritto le deduzioni e conclusioni di controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 In particolare, l'opposta deduceva in via preliminare che la documentazione prodotta era conforme alla normativa comunitaria, ovvero alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, alla Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 ed alla Convenzione europea di Bruxelles del 25 maggio 1987.
Quanto al difetto di procura, la stessa doveva essere verificata presso il registro delle imprese tedesco;
in tale registro la stessa compariva con il numero di iscrizione HRA 121013, indicato in calce alle fatture (doc. 2) e nell'attestazione notarile, disponibile in lingua italiana (doc. 2). Dal predetto registro risultava che la NO BR (Germania), nata il [...], era titolare di un potere di Per_1 rappresentanza disgiunta, in forza di procura disgiunta (in lingua tedesca “Einzelprokura”), che le consente di rappresentare la società da sola, senza gli altri amministratori.
Nel merito, l'opposta riferiva l'effettiva consegna della merce come da documenti di trasporto. Quando alla presunta irregolarità della merce consegnata, l'opposta riferiva che le merci oggetto della consegna non erano quelle oggetto di sequestro, ad eccezione di alcuni prodotti rappresentanti faccine “Emoji”, che sono stati in effetti sequestrati dalla Guardia di Finanza sull'erroneo presupposto che si sarebbe trattato di un marchio verosimilmente contraffatto. Tali prodotti, tuttavia, sono stati tempestivamente restituiti alla parte opponente, a seguito del dissequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria, dato che “le espressioni del volto umano (c. d. faccine) riportate sulle merci (…) non risultano essere oggetto di tutela legale del marchio “Emoji”. (Cfr. richiesta di decreto di archiviazione del 26/07/2018 a seguito di dissequestro (doc. 17) e pedissequo decreto di archiviazione del 24/09/2018 (doc. 18))
La causa veniva istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale alle udienze del 8 luglio
2022 e 12 maggio 2023. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 12 maggio 2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8 marzo 2024, viste le conclusioni depositate da parte opponente, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione relativa all'irregolarità della documentazione notarile depositata a sostegno della concessione del decreto ingiuntivo. Si rammenta che, in materia eurounitaria e per quello che concerne il caso di specie, la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha soppresso la formalità della legalizzazione per sostituirla con l'apostille, mentre la Convenzione europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ha soppresso legalizzazione e apostille in tutti i Paesi dell'Unione per ogni tipo di atto. L'Italia e la Repubblica Federale Tedesca sono inoltre legate da un accordo bilaterale che dispensa da entrambe le formalità, legalizzazione ed apostille, come si evince dall'art. 1 della Convenzione 7 giugno 1969, ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176, che cosi dispone: gli atti e documenti pubblici rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro pagina 4 di 7 ufficiale possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessità di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna o di altra formalità equivalente.” A tale fine, sono considerati atti e documenti pubblici: “1) gli atti e documenti di un'autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;
2) gli atti e documenti di un'autorità amministrativa;
3) gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l'ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;
4) gli atti e documenti notarili;
5) gli atti di un ufficiale giudiziario;
6) gli atti di protesto di cambiali o di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l'ordinamento giuridico nazionale.”
Pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata.
Quanto al difetto di rappresentanza sollevato da parte opponente, risulta in atti il deposito da parte della società opposta della procura originaria conferita in via disgiunta alla Sig.ra con Per_1 autenticazione e traduzione dalla lingua tedesca.
Venendo al merito delle questioni si rileva quanto segue.
Quanto all'eccezione di mancata consegna dei prodotti, la stessa non può ritenersi compatibile con la successiva eccezione di parte opponente relativa alla nullità/risoluzione del contratto di compravendita per illiceità dell'oggetto o aliud pro alio. Infatti, la deduzione di merce contraffatta da parte del venditore è affermazione logicamente incompatibile con la deduzione della mancata consegna della merce. Delle due l'una, o si deduce l'inadempimento del venditore in relazione alla fornitura della merce oppure si deduce l'inadempimento in relazione alla fornitura di un prodotto incommerciabile.
Sicchè, data la complessiva lettura degli atti e delle domande avanzata, deve ritenersi ammissibile ed esaminabile la domanda di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o, in subordine, di risoluzione per inadempimento per aliud pro alio.
Dal verbale di sequestro della Guardia di Finanza del 15 gennaio 2018, è dato leggere che “alle ore
9:30 circa, i sottoscritti ufficiali ed Agenti di P.G., si presentavano presso il luogo di esercizio della società ed effettuavano un accesso ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera A) ed M) e comma 4 Parte_1 del D. lgs. Nr. 68 del 19/03/2001 al fine di eseguire controlli finalizzati all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza prodotti. [... Durante le operazioni si rinveniva, esposta per la vendita, merce verosimilmente contraffatta. Alla luce di quanto riscontrato si procedeva, a norma dell'art. 354 c.p.p. al sequestro della sottoelencata merce poichè corpo del reato o cose pertinenti al reato di cui agli artt.
474 c.p.: nr. 61 (sessantuno) calamite rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffatte;
nr. 37 portachiavi in peluche rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffatti;
nr. 23 palle da gioco rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffatti;
nr. 16 palloni gonfiabili rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffattia”. pagina 5 di 7 Veniva poi depositata dall'opponente, a sostegno della domanda di risarcimento del danno, l'ordinanza di ingiunzione della somma complessiva di Euro 3.000 emessa dalla Camera di Commercio di Ancona, in conformità al “verbale di sequestro n. 18/2018 del 15/01/2018 emesso dalla Guardia di Finanza –
Gruppo di Ancona nei confronti del Sig. legale rappresentante della società con CP_3 Parte_1 sede legale in via San Donato 148 – Urbino (PS) per aver posto in vendita giocattoli non conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 54/2011 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”, con il quale erano stati sequestrati 3610 stickers.
In primo luogo, occorre qualificare correttamente la domanda avanzata con l'atto di opposizione.
In materia di compravendita, quale contratto consensuale ad effetti obbligatori, costituiscono obbligazioni del venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c. la consegna delle cose della tipologia e qualità di quelle pattuite e la garanzia dai vizi e dall'evizione. Nella nozione stessa del contratto di vendita è insito l'obbligo del venditore di garantire il compratore dai vizi della cosa: di dargli cioè la cosa venduta non solo nella sua identità fisica, ma anche nella sua individualità economica, cioè la cosa idonea all'uso normale cui è destinata. La garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. rappresenta un istituto diretto a disciplinare l'imperfetto adempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita, tra cui ricorre anche l'ipotesi del vizio di inidoneità della cosa all'uso per la quale era destinata. Siffatte ipotesi costituiscono norme di comportamento in quanto attinenti all'attuazione del rapporto contrattuale stipulato tra le parti, di talchè vengono in rilievo le ipotesi di risoluzione del rapporto, mentre nulla hanno a che vedere con la struttura del contratto per le quali opera l'istituto della nullità.
Per cui, la deduzione della consegna di un bene inidoneo all'uso per il quale esso è destinato (nel caso di specie viene dedotta l'inidoneità del bene alla sua commerciabilità, per assenza del marchio CE) deve imputarsi alle norme relative alla garanzia per vizi e non certo all'ipotesi della nullità per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., che attiene al diverso caso della pattuizione ab origine di un bene non commerciabile.
Ciò detto, per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453, cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495, cod. civ. - qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualità essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi così funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (ex multis, Cass. n 28069/2021, in connessione con
Cass. n. 7557/2017).
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova dell'effettiva incommerciabilità dei beni posto che i beni oggetto del verbale di sequestro non sono gli stessi oggetto dell'ordinanza di ingiunzione (per come risulta dai documenti depositati e anche dalla testimonianza fornita dalla teste , Testimone_1 responsabile delle vendite in Italia per la società opposta, all'udienza del 08 luglio 2022: “Al cliente erano stati sequestrati penalmente 137 pezzi degli articoli emoji e in questo caso si diceva che fossero contraffatti. Il caso era stato seguito dal ns. legale e poi vi è stato un decreto di archiviazione e la merce è stata restituita al cliente, ma si tratta di altri articoli non quelli dell'ordinanza 59-60") e comunque sono stati dissequestrati per archiviazione dell'ipotesi di reato ravvisata. Pertanto, ricorrendo piuttosto l'ipotesi della garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., non è stata data prova da parte del compratore, in conformità all'onere della prova su di esso incombente (cfr. Cass. SSUU 11748/2019), dell'esercizio del diritto alla garanzia nel termine di decadenza ex art. 1495 c.c. (che prevede un termine di decadenza di 8 giorni ed un termine di prescrizione di un anno in via d'azione, ma in questo caso occorre osservare il disposto della seconda parte dell'ultimo comma, per il quale il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna), nè dell'esistenza del vizio della cosa consegnata.
Pertanto, l'inadempimento dell'opponente al pagamento delle cose consegnate, in relazione all'asserito ed infondato inadempimento dell'obbligazione del venditore della consegna di cose non viziate, risulta illegittimo.
Di talchè l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese, liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 396/2020, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto n.113/2020 -R/g n. 216/2020 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 15.04.2020;
- Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte Parte_1 opposta che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfet. 15%, CPA ed Iva come per legge.
Urbino, 20 ottobre 2025
Il Giudice on.
AN CU
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. ssa AN CU ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONCERI KATIA e dell'avv. GREGORINI Pt_1 P.IVA_1 MAURO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HARTNER MARTIN Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo
n.113/2020 in quanto emesso sulla base di documentazione non tradotta né legalizzata nelle forme di legge e dunque non avente natura di prova scritta ai sensi dell'art.634 c.p.c. e, comunque, sulla base di una procura alle liti rilasciata da soggetto non avente i poteri;
- in via principale e nel merito accertare e dichiarare come non dovute le somme di cui al D.I. opposto emesso dal Tribunale di Urbino n.113/2020 del 15.04.2020 in quanto le pretese creditorie sono infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte e, in particolare, essendo nullo il contratto di vendita ex art.1418
c.c. trattandosi di merce priva del marchio CE o, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita della merce di cui al D.I. opposto con condanna al risarcimento dei danni che si quantificano in € 12.754,17 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. opposto;
- in ogni caso, in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento Pt_1 di alcuna somma nei confronti della società per le causali di cui in narrativa e nello Controparte_1
pagina 1 di 7 specifico per compensazione a titolo di risarcimento danni comunque patiti in conseguenza del sequestro effettuato e delle sanzioni comminate oltre che per i danni non patrimoniali conseguenti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”
Parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n.113/2020 in quanto emesso sulla base di documentazione non tradotta né legalizzata nelle forme di legge e dunque non avente natura di prova scritta ai sensi dell'art.634
c.p.c. e, comunque, sulla base di una procura alle liti rilasciata da soggetto non avente i poteri;
- in via principale e nel merito accertare e dichiarare come non dovute le somme di cui al DI opposto emesso dal Tribunale di Urbino n.113/2020 del 15.04.2020 in quanto le pretese creditorie sono infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni di cui in premessa e, in particolare, essendo nullo il contratto di vendita ex art.1418 c.c. trattandosi di merce priva del marchio CE o, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita della merce di cui al DI opposto con condanna al risarcimento dei danni che si quantificano in € 12.754,17 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e per l'effetto revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il DI opposto;
- in ogni caso, in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento Pt_1 di alcuna somma nei confronti della società per le causali di cui in narrativa e nello Controparte_1 specifico per compensazione a titolo di risarcimento danni comunque patiti in conseguenza del sequestro effettuato e delle sanzioni comminate oltre che per i danni non patrimoniali conseguenti da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
- In ogni caso con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la formulava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
113/2020 emesso il 15.04.2020 in favore di per la somma di Euro 12.754,17 Controparte_1 per sorte, oltre interessi moratori nonché onorari del procedimento monitorio liquidati in € 145.50 per esborsi, € 750,00 per compensi ed € 112.50 per rimborso spese forfettarie oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
In particolare, l'opponente deduceva in via preliminare che la documentazione estera prodotta per l'emissione del decreto ingiuntivo era priva della legalizzazione prescritta dalla Convenzione di
Bruxelles che, benché prevedesse l'esenzione della legalizzazione per gli Stati Membri della CEE, non era stata firmata dalla Germania, e conseguentemente era applicabile unicamente tra Italia, Francia,
Belgio, Irlanda, Cipro e Lettonia. Inoltre, la Convenzione bilaterale tra Italia e Germania in materia di legalizzazione degli atti firmata a Roma il 06/06/1969 (Legge n.176/1973) prevede l'esenzione dalla pagina 2 di 7 legalizzazione (e comunque non dalle apostille) in relazione agli atti notarili;
tuttavia, l'estratto autenticato delle scritture contabili prodotto dall'ingiungente non costituiva un atto notarile in senso proprio, in quanto non atto redatto dal Notaio, ma semplicemente un documento autenticato in sua presenza.
Sempre in via preliminare, l'opponente rilevava il difetto di rappresentanza della controparte, per vizi della procura prodotta, in quanto, anche se la procura alle liti risultava rilasciata ad “in CP_2 qualità di institore legale rappresentante della società , giusta procura notarile”, non Controparte_1 era stata depositata la procura notarile;
non era inoltre possibile verificare i poteri della sig.ra in CP_2 quanto la società non risulta iscritta alla Camera di Commercio (la visura con la Partita IVA indicata risulta negativa). P.IVA_2
Per quanto attiene al merito l'opponente insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo stante l'assenza di prova da controparte dell'effettiva consegna della merce, in quanto non era presente la firma per ricevuta sui documenti di trasporto da quest'ultima prodotti.
In via ulteriore, l'opponente deduceva la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1418 c.c. o la sua risoluzione per inadempimento della venditrice, in quanto alcuni dei prodotti consegnati si erano rivelati con conformi alla normativa UE, in quanto privi di marchio CE, e pertanto incommerciabili, come risultante da verbale di sequestro della Guardia di Finanza, durante un controllo finalizzato all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza dei prodotti. In seguito a tali accertamenti, la
Camera di Commercio di Ancona ha emesso a carico della (in solido con il legale Pt_1 rappresentante sig. le ordinanze ingiunzione n.59/2018 dell'importo di € 3.000,00 e CP_3
n.60/2018 di € 1.000,00 per la messa in commercio di merce priva della marcatura CE nonché delle istruzioni e avvertenze in lingua italiana;
veniva altresì disposta la confisca e distruzione della merce.
La società opponente deduceva di aver contattato la società opposta facendo presente che la Parte_1 merce fornita non risultava in regola con le normative comunitarie, e che in ragione delle sanzioni ricevute, non sarebbe seguito il pagamento. La contestava le affermazioni di Controparte_1 controparte e procedeva per decreto ingiuntivo.
In subordine, la consegna di merce priva del marchio CE costituiva un inadempimento contrattuale, avendo comportato la consegna di merce inidonea all'uso convenuto;
in ogni caso si trattava di 'aliud pro alio', con conseguente diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Si costituiva ritualmente in giudizio la parte opposta, la quale contestava in fatto ed in diritto le deduzioni e conclusioni di controparte, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 7 In particolare, l'opposta deduceva in via preliminare che la documentazione prodotta era conforme alla normativa comunitaria, ovvero alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, alla Convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968 ed alla Convenzione europea di Bruxelles del 25 maggio 1987.
Quanto al difetto di procura, la stessa doveva essere verificata presso il registro delle imprese tedesco;
in tale registro la stessa compariva con il numero di iscrizione HRA 121013, indicato in calce alle fatture (doc. 2) e nell'attestazione notarile, disponibile in lingua italiana (doc. 2). Dal predetto registro risultava che la NO BR (Germania), nata il [...], era titolare di un potere di Per_1 rappresentanza disgiunta, in forza di procura disgiunta (in lingua tedesca “Einzelprokura”), che le consente di rappresentare la società da sola, senza gli altri amministratori.
Nel merito, l'opposta riferiva l'effettiva consegna della merce come da documenti di trasporto. Quando alla presunta irregolarità della merce consegnata, l'opposta riferiva che le merci oggetto della consegna non erano quelle oggetto di sequestro, ad eccezione di alcuni prodotti rappresentanti faccine “Emoji”, che sono stati in effetti sequestrati dalla Guardia di Finanza sull'erroneo presupposto che si sarebbe trattato di un marchio verosimilmente contraffatto. Tali prodotti, tuttavia, sono stati tempestivamente restituiti alla parte opponente, a seguito del dissequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria, dato che “le espressioni del volto umano (c. d. faccine) riportate sulle merci (…) non risultano essere oggetto di tutela legale del marchio “Emoji”. (Cfr. richiesta di decreto di archiviazione del 26/07/2018 a seguito di dissequestro (doc. 17) e pedissequo decreto di archiviazione del 24/09/2018 (doc. 18))
La causa veniva istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale alle udienze del 8 luglio
2022 e 12 maggio 2023. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 12 maggio 2023 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 8 marzo 2024, viste le conclusioni depositate da parte opponente, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione relativa all'irregolarità della documentazione notarile depositata a sostegno della concessione del decreto ingiuntivo. Si rammenta che, in materia eurounitaria e per quello che concerne il caso di specie, la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha soppresso la formalità della legalizzazione per sostituirla con l'apostille, mentre la Convenzione europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ha soppresso legalizzazione e apostille in tutti i Paesi dell'Unione per ogni tipo di atto. L'Italia e la Repubblica Federale Tedesca sono inoltre legate da un accordo bilaterale che dispensa da entrambe le formalità, legalizzazione ed apostille, come si evince dall'art. 1 della Convenzione 7 giugno 1969, ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176, che cosi dispone: gli atti e documenti pubblici rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro pagina 4 di 7 ufficiale possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessità di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna o di altra formalità equivalente.” A tale fine, sono considerati atti e documenti pubblici: “1) gli atti e documenti di un'autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;
2) gli atti e documenti di un'autorità amministrativa;
3) gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l'ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;
4) gli atti e documenti notarili;
5) gli atti di un ufficiale giudiziario;
6) gli atti di protesto di cambiali o di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l'ordinamento giuridico nazionale.”
Pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata.
Quanto al difetto di rappresentanza sollevato da parte opponente, risulta in atti il deposito da parte della società opposta della procura originaria conferita in via disgiunta alla Sig.ra con Per_1 autenticazione e traduzione dalla lingua tedesca.
Venendo al merito delle questioni si rileva quanto segue.
Quanto all'eccezione di mancata consegna dei prodotti, la stessa non può ritenersi compatibile con la successiva eccezione di parte opponente relativa alla nullità/risoluzione del contratto di compravendita per illiceità dell'oggetto o aliud pro alio. Infatti, la deduzione di merce contraffatta da parte del venditore è affermazione logicamente incompatibile con la deduzione della mancata consegna della merce. Delle due l'una, o si deduce l'inadempimento del venditore in relazione alla fornitura della merce oppure si deduce l'inadempimento in relazione alla fornitura di un prodotto incommerciabile.
Sicchè, data la complessiva lettura degli atti e delle domande avanzata, deve ritenersi ammissibile ed esaminabile la domanda di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto o, in subordine, di risoluzione per inadempimento per aliud pro alio.
Dal verbale di sequestro della Guardia di Finanza del 15 gennaio 2018, è dato leggere che “alle ore
9:30 circa, i sottoscritti ufficiali ed Agenti di P.G., si presentavano presso il luogo di esercizio della società ed effettuavano un accesso ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera A) ed M) e comma 4 Parte_1 del D. lgs. Nr. 68 del 19/03/2001 al fine di eseguire controlli finalizzati all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza prodotti. [... Durante le operazioni si rinveniva, esposta per la vendita, merce verosimilmente contraffatta. Alla luce di quanto riscontrato si procedeva, a norma dell'art. 354 c.p.p. al sequestro della sottoelencata merce poichè corpo del reato o cose pertinenti al reato di cui agli artt.
474 c.p.: nr. 61 (sessantuno) calamite rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffatte;
nr. 37 portachiavi in peluche rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffatti;
nr. 23 palle da gioco rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffatti;
nr. 16 palloni gonfiabili rappresentanti faccine Emoji verosimilmente contraffattia”. pagina 5 di 7 Veniva poi depositata dall'opponente, a sostegno della domanda di risarcimento del danno, l'ordinanza di ingiunzione della somma complessiva di Euro 3.000 emessa dalla Camera di Commercio di Ancona, in conformità al “verbale di sequestro n. 18/2018 del 15/01/2018 emesso dalla Guardia di Finanza –
Gruppo di Ancona nei confronti del Sig. legale rappresentante della società con CP_3 Parte_1 sede legale in via San Donato 148 – Urbino (PS) per aver posto in vendita giocattoli non conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 54/2011 - Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”, con il quale erano stati sequestrati 3610 stickers.
In primo luogo, occorre qualificare correttamente la domanda avanzata con l'atto di opposizione.
In materia di compravendita, quale contratto consensuale ad effetti obbligatori, costituiscono obbligazioni del venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c. la consegna delle cose della tipologia e qualità di quelle pattuite e la garanzia dai vizi e dall'evizione. Nella nozione stessa del contratto di vendita è insito l'obbligo del venditore di garantire il compratore dai vizi della cosa: di dargli cioè la cosa venduta non solo nella sua identità fisica, ma anche nella sua individualità economica, cioè la cosa idonea all'uso normale cui è destinata. La garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. rappresenta un istituto diretto a disciplinare l'imperfetto adempimento rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita, tra cui ricorre anche l'ipotesi del vizio di inidoneità della cosa all'uso per la quale era destinata. Siffatte ipotesi costituiscono norme di comportamento in quanto attinenti all'attuazione del rapporto contrattuale stipulato tra le parti, di talchè vengono in rilievo le ipotesi di risoluzione del rapporto, mentre nulla hanno a che vedere con la struttura del contratto per le quali opera l'istituto della nullità.
Per cui, la deduzione della consegna di un bene inidoneo all'uso per il quale esso è destinato (nel caso di specie viene dedotta l'inidoneità del bene alla sua commerciabilità, per assenza del marchio CE) deve imputarsi alle norme relative alla garanzia per vizi e non certo all'ipotesi della nullità per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., che attiene al diverso caso della pattuizione ab origine di un bene non commerciabile.
Ciò detto, per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453, cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495, cod. civ. - qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualità essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi così funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (ex multis, Cass. n 28069/2021, in connessione con
Cass. n. 7557/2017).
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova dell'effettiva incommerciabilità dei beni posto che i beni oggetto del verbale di sequestro non sono gli stessi oggetto dell'ordinanza di ingiunzione (per come risulta dai documenti depositati e anche dalla testimonianza fornita dalla teste , Testimone_1 responsabile delle vendite in Italia per la società opposta, all'udienza del 08 luglio 2022: “Al cliente erano stati sequestrati penalmente 137 pezzi degli articoli emoji e in questo caso si diceva che fossero contraffatti. Il caso era stato seguito dal ns. legale e poi vi è stato un decreto di archiviazione e la merce è stata restituita al cliente, ma si tratta di altri articoli non quelli dell'ordinanza 59-60") e comunque sono stati dissequestrati per archiviazione dell'ipotesi di reato ravvisata. Pertanto, ricorrendo piuttosto l'ipotesi della garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., non è stata data prova da parte del compratore, in conformità all'onere della prova su di esso incombente (cfr. Cass. SSUU 11748/2019), dell'esercizio del diritto alla garanzia nel termine di decadenza ex art. 1495 c.c. (che prevede un termine di decadenza di 8 giorni ed un termine di prescrizione di un anno in via d'azione, ma in questo caso occorre osservare il disposto della seconda parte dell'ultimo comma, per il quale il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna), nè dell'esistenza del vizio della cosa consegnata.
Pertanto, l'inadempimento dell'opponente al pagamento delle cose consegnate, in relazione all'asserito ed infondato inadempimento dell'obbligazione del venditore della consegna di cose non viziate, risulta illegittimo.
Di talchè l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese, liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 396/2020, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto n.113/2020 -R/g n. 216/2020 emesso dal Tribunale di
Urbino in data 15.04.2020;
- Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte Parte_1 opposta che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimb. forfet. 15%, CPA ed Iva come per legge.
Urbino, 20 ottobre 2025
Il Giudice on.
AN CU
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