Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
1411/2021, posta in deliberazione all'udienza del 15.01.2025
TRA
(CF in persona del Parte_1 P.IVA_1 sindaco pt rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Mastro
e
la società (CF ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dagli avvocati Francesca Zadotti
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 1185 /2020, pubblicata il 05.08.2020 resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 6014/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
181.694,02 emessa a titolo di conguaglio dovuto dal per pregresse prestazioni fatturate negli Pt_1
anni 2012-2015 in ragione dell'adeguamento della tariffa di accesso all'impianto TMB di Albano laziale.
Il ha eccepito la pendenza di un procedimento penale a carico dei dirigenti della Parte_1 società per reati attinenti all'esercizio del servizio svolto dalla società opposta per il Pt_1 nell'ambito del quale l'Ente si era costituito parte civile.
Il comune ha proposto gravame avverso la pronuncia in oggetto che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo .
Si rimanda all'integrale lettura della sentenza del Tribunale per la comprensione delle questioni affrontate in primo grado.
Il ha proposto appello al quale resiste la società Parte_1 Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 15.01.2025 con concessione dei termini per lo scambio di conclusionali e repliche.
Parte appellante ha censurato la sentenza per il seguente motivo:
1) Omesso esame della questione della nullità relativa al rapporto concessorio tra il gestore e il comune
2) Errata applicazione della normativa del D.Lgs 152/2006
Si è costituita la società instando per il rigetto dell'appello proposto, Controparte_1
poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di primo grado. Con vittoria di spese di lite ed oneri accessori.
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Assenza dei requisiti disposti dall'art.342 cpc
L'atto di appello risulta privo di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile.
Nel merito è comunque infondato e non merita accoglimento.
Sull'eccezione di nullità formulata in primo grado e riproposta come motivo di appello, deve evidenziarsi che il rapporto di pubblico servizio intercorso tra le parti è disciplinato dalla legislazione e dai provvedimenti regionali;
difatti il servizio di igiene ambientale prestato da Controparte_1
[... è disciplinato da provvedimenti regionali autorizzativi di cui alla determina n°B3695/2009 e
G07604/2015; tanto è che i comuni obbligati a conferire presso l'impianto TMB di Controparte_1
[... (e tra questi il comune di sono individuati con determinazioni regionali in Parte_1 osservanza del principio comunitario di “prossimità”; del pari disciplinato con determinazione regionale il profilo economico del rapporto di servizio (n. G03800/2015). In sostanza è la legislazione regionale ad escludere l'autonomia negoziale sia in ordine alla individuazione del soggetto sia in ordine al corrispettivo della prestazione. Ne consegue che l'invocata disciplina nazionale (art.11
D.Lvo 163/2006) non trova applicazione alla fattispecie in esame.
Con altro motivo di appello è stata richiesta la inapplicabilità della determinazione dirigenziale della che aveva aumentato le tariffe con effetto retroattivo. Parte_2
Il motivo è infondato.
La determina dirigenziale non è stata impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria competente e pertanto è legittima ed efficace al pari del credito maturato dall'appellata rinveniente nella predetta determina.
Deve pertanto condividersi il percorso motivazionale del Tribunale che ha evidenziato che non risultano depositati documenti tali da giustificare le generiche contestazioni svolte in punto di errata applicazione delle tariffe
Con altro motivo è stata richiesta la risoluzione del rapporto concessorio per “comportamenti di conclamata inadempienza” riconducibili al reato di traffico illecito di rifiuti.
Anche tale censura non merita accoglimento;
il giudice penale con la sentenza 14738/2018, prodotta dallo stesso appellante, ha derubricato il reato di traffico illecito di rifiuti in reato contravvenzionale ex art.256, comma IV, d.Lgs 152/2016 , estinto per prescrizione e l'insussistenza del fatto in ordine al reato di frode in pubbliche forniture.
Anche la richiesta di risoluzione del rapporto concessorio è una domanda formulata per la prima volta in appello in violazione dell'art.345 cpc atteso che le richieste contenute nell'atto di appello sono nuove e diverse rispetto a quelle formulate in primo grado.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna il alla refusione delle spese del grado che liquida in € Parte_1
7.500,00 oltre accessori come per legge in favore della società Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE