CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 01.04.2025, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
, e , tutti elettivamente Parte_3 Parte_4 Parte_5 domiciliati in Teramo (TE), alla Via Gabriele D'Annunzio n. 39, presso e nello studio dell'avv.
Antonio Lessiani, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in calce all'atto di citazione
APPELLANTI
E
quale mandataria della già Controparte_1 CP_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza
[...] di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cristina Pavone, con domicilio eletto presso e nello studio della predetta, in Pescara (PE), alla Via Colonna
23.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
02.04.2024 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: Per gli appellanti:
“1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto, notificato agli appellanti da in data 2.12.2020, in forza di contratto di mutuo per notaio del CP_2 Per_1
3.3.2010 Rep. 43334 Racc. 12860, per assenza di valido titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo per notaio del Per_1
3.3.2010 Rep. 43334 Racc. 12860, per superamento della soglia di cui alla legge n.
108/1996 in conseguenza delle pattuizioni contrattuali originarie e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato in data 2.12.2020 e comunque non dovute le somme intimate;
3) Accertare e dichiarare la nullità o in subordine la simulazione dell'intera operazione
(negozio di finanziamento, negozio di garanzia e destinazione della somma a pagamento di preesistente debito) per difetto di causa e, per l'effetto, dichiarare la nullità o la simulazione del contratto di mutuo per notaio del 3.3.2010 Rep. 43334, Racc. 12860 e, Per_1 conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato agli appellanti da in data 2.12.2020, in forza di contratto di mutuo per notaio CP_2
del 3.3.2010 Rep. 43334, Racc. 12860; Per_1
4) Accertare comunque la nullità del l'atto di precetto notificato agli appellanti da CP_2
in data 2.12.2020, in forza di contratto di mutuo per notaio del 3.3.2010
[...] Per_1
Rep. 43334, Racc. 12860, per indeterminatezza della somma intimata e comunque per difetto di certezza e liquidità della somma intimata stessa;
5) Per l'effetto, dichiarare che l'ipoteca iscritta sui beni del terzo datore Controparte_4
in forza del contratto di mutuo per notaio del 3.3.2010 Rep. 43334 Racc. 12860, Per_1
è stata accesa in assenza di un valido titolo e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione con liberazione del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
6) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 56/2021 –promosso dagli odierni appellanti (in qualità eredi del terzo datore di ipoteca, sig. , nonché, il solo Controparte_4
quale titolare della mutuataria ditta individuale “Eurocasa di Crescenzo Pierluigi) con atto Parte_4 di opposizione a precetto (invocando l'accertamento della nullità o della simulazione del contratto di mutuo a rogito del Notaio Rep. 43334, Racc. 12860, del 03.03.2010 e dell'atto di precetto) giudizio Per_1 nell'ambito del quale si era costituita la società convenuta/opposta ed aveva contestato l'opposizione- il Tribunale di Teramo così statuiva: “-rigetta l'opposizione; -condanna gli attori in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in 8433,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.”.
1.1. Il Tribunale, premesso che l'atto di precetto opposto traeva origine dal contratto di mutuo a rogito del Notaio Rep. 43334, Racc. 12860, del 03.03.2010, dava Per_1
preliminarmente atto che gli attori avevano invocato la declaratoria di nullità o in subordine la pronuncia di risoluzione del contratto di mutuo de quo, deducendo: - il difetto di causa, in quanto destinato al pagamento di un preesistente debito, derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 8717223, intestato alla debitrice principale Eurocasa di Crescenzo Pierluigi
e finalizzato a far conseguire alla mutuante una garanzia ipotecaria, prima inesistente per il medesimo credito;
- la nullità del contratto di mutuo de quo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 TUB e Delibera CICR 22 aprile 1995, con conseguente invalidità dell'ipoteca iscritta in forza del medesimo contratto;
- la nullità dell'atto di precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo, poiché la somma mutuata era stata solo formalmente consegnata alla parte mutuataria, che non ne aveva mai avuto concretamente la disponibilità giuridica, posto che la somma stessa, contestualmente e senza soluzione di continuità, era stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria;
- l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
1.2. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'azione, da parte degli attori, in quanto privi della necessaria legittimazione, nonché l'improponibilità delle doglianze nei suoi confronti essendo una mera cessionaria del credito, nel merito chiedendo il rigetto delle domande.
1.3. Ciò detto, il Tribunale disattendeva la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del mutuo, rilevando che, secondo la posizione costantemente assunta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19282/2014; Cass. n. 37654/2021; Cass. n.
23149/2022), il c.d. mutuo solutorio, ossia quello stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario alla legge, né all'ordine pubblico ed inoltre non può essere qualificato come un pactum de non petendo, in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, in quanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica, propria del mutuo. 1.4. Respingeva anche la domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 TUB e Delibera CICR del 22 aprile 1995.
Al riguardo osservava che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la nota sentenza n. 33719/2022, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma secondo, del TUB non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché la sua violazione non integra la nullità del contratto.
1.5. Con riferimento alla questione relativa alla dedotta inidoneità del mutuo ad integrare un valido titolo esecutivo, in difetto della prova della effettiva consegna delle somme e, quindi, del perfezionamento del contratto, il giudice di prime cure evidenziava che, sempre secondo la giurisprudenza maggioritaria (Cass. n. 25632/2017; Cass. n. 38331/2021; Cass. n.
38884/2021), la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non deve essere intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro, essendo sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica, da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo.
Osservava che, nella specie, la traditio era dimostrata dalla pattuizione contenuta all'art. 2 del contratto di mutuo de quo, secondo cui la somma mutuata veniva costituita in deposito cauzionale infruttifero dal mutuatario in favore della banca, a garanzia degli adempimenti da essa assunti nel contratto di mutuo stesso.
1.6. Infine, escludeva la natura usuraria degli interessi pattuiti.
Sotto tale profilo, oltre a rilevare la genericità della censura, riteneva di aderire all'orientamento della giurisprudenza che nega la cumulabilità del tasso d'interesse corrispettivo e del tasso di mora, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, specificando che tale verifica deve essere eseguita autonomamente, con riferimento a ciascuna categoria di interessi, senza sommarli tra loro.
Aggiungeva che la predetta genericità della censura assertiva e probatoria delle allegazioni attoree non poteva essere colmata con la consulenza tecnica d'ufficio, non potendo tale mezzo istruttorio, per sua natura, essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative.
1.7. Rigettava, pertanto, l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione gli originari attori/opponenti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di tre motivi di gravame, con i quali hanno denunciato: 1) Omessa motivazione in ordine al terzo motivo di opposizione esposto in citazione dagli opponenti, con il quale questi avevano dedotto la nullità dell'atto di precetto opposto per assenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in particolare per l'assenza di atto di quietanza per atto pubblico;
2) Erroneità della pronuncia di rigetto del motivo di opposizione con il quale era stata denunciata l'usurarietà del rapporto;
3) Erroneità della pronuncia in punto di ritenuta configurabilità di mutuo solutorio.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
4. All'esito della prima udienza del giorno 17.09.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 01.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del giorno 1.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del
3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Vanno, sin da subito, disattesi il primo ed il terzo motivo di gravame i quali, vertendo su questioni tra loro connesse, si prestano ad una trattazione unitaria.
5.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del
Tribunale in ordine al motivo di opposizione con il quale hanno dedotto la nullità del precetto per assenza di valido titolo esecutivo derivante dall'assenza di una quietanza di erogazione delle somme mutuate, rilasciata per atto pubblico.
Deducono che il mutuo condizionato, quale quello oggetto di causa, può costituire titolo esecutivo solo per effetto della sua integrazione tramite una quietanza rilasciata dal debitore nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In definitiva, secondo gli appellanti, nel caso di specie, il contratto di mutuo, essendo anche condizionato per quanto previsto dall'art. 2, evidenzia che si tratta di un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché fissi le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza.
Spiegano che nella specie le somme non sono state erogate ma lasciate in deposito cauzionale vincolato agli ordini della sola banca e lo svincolo delle somme era espressamente condizionato ad una serie di ulteriori adempimenti, successivi alla stipula, mentre difetta il rilascio di quietanza integrativa rilasciato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che, nell'ipotesi di mutuo solutorio, l'accredito in conto corrente delle somme erogate sia sufficiente ad integrare la datio rei giuridica del mutuo.
Sostengono, al riguardo, di aver provato, tramite l'allegazione degli estratti conto, che il finanziamento concesso non superava l'ammontare del saldo passivo del conto corrente chirografario, dal quale residuava un debito, a carico della correntista, di € 3.240,32, sicché doveva escludersi qualsiasi tratto di erogazione di somme a credito.
5.2. Rileva il Collegio che, sulle questioni trattate dagli appellanti nei motivi in disamina, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU.
n. 5841/2025 e Cass. SS.UU. n. 5968/2025).
5.3. In particolare sulla questione trattata dagli appellanti nel primo motivo di gravame, è intervenuta la pronuncia n. 5968/2025 nella quale le Sezioni Unite --ribadita la configurabilità di un mutuo “nell'accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzia o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto)” e sottolineato che “anche in questo caso, il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma” (atteso che “la messa a disposizione puòo essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti” e d'altro canto “la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile”)—hanno precisato, quanto alla questione della “stessa astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata dal mutuante in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuatario di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni o altri eventi futuri e non necessariamente certi”, che: - deve escludersi che una tale fattispecie “possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato”; - nella fattispecie considerata “il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma, così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario”; - “ciò che viene posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta –sebbene indissolubilmente collegata, obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario)”; - “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare
(o altro negozio equipollente a funzione cauzionale)” non solo si è “perfezionato il mutuo, ma, ove” “non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario” rimane “anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”; - “pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuale l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario –e che prevede l'obbligo della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti- è di per sé idoneo a fondate l'esecuzione forzata”; - “né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca
l'intervenuto svincolo della somma”.
5.4. Sulla questione trattata dagli appellanti nel terzo motivo di gravame Le Sezioni Unite sono invece intervenute con la (di poco precedente) pronuncia n. 5841/2025, chiarendo che: - ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo “non è necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa “nella disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione –univoca, espressa ed incondizionata- di restituire il tantundem”; - il sintagma “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, avendo esso piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo;
- il mutuo solutorio non è un mutuo di scopo;
- non è pertanto possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione. 5.5. Ebbene, nel caso di specie, l'erogazione dell'importo risulta dimostrata dal contenuto dell'art 1 del contratto di mutuo (del seguente tenore “La parte mutuataria Signor CP_5 dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata, al netto dell'imposta
[...]
sostitutiva e di altri oneri accessori, come da lettera consegnata al Signor Parte_4
ed in conformità alle sue istruzioni e ne rilascia ampia quietanza con il presente
[...] atto”) mentre, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle pronunce richiamate nei precedenti paragrafi, irrilevante (ai fini dell'eventuale esclusione del perfezionamento del contratto di mutuo) risulta il fatto che l'importo sia stato immediatamente riconsegnato dal mutuatario alla banca per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria medesima dal contratto e dai relativi allegati ai fini del successivo svincolo della somma, svincolo poi avvenuto con accreditamento dell'importo sul conto corrente del mutuatario (vedi estratto conto al 31 marzo 2010, da cui si evince l'accreditamento dell'importo di € 129.025,00 al 24.03.2010 (cfr. doc. n. 4 e 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dalla disamina del contratto di mutuo risulta, inoltre, l'assunzione espressa, univoca ed incondizionata dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario incondizionata dell'obbligazione di restituzione, sicché non vi è bisogno “ ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
6. Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
6.1. Con tale motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disattesa la loro denuncia di nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo per superamento della soglia di cui alla legge n. 108/1996 e di conseguente nullità del precetto oggetto di opposizione.
Sostengono che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente ritenuto che la verifica dell'usura riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ha rigettato la loro loro istanza di ammissione di CTU, per aver ritenuto che dal materiale probatorio in atti non si evincesse il superamento del tasso soglia.
A riguardo osservano che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dalla lettura dello stesso art. 5 del contratto di mutuo - che prevedeva un tasso corrispettivo del 3,50%, con la previsione, in caso di ritardato pagamento, di un tasso di mora pari al tasso contrattuale, maggiorato di 2 punti percentuali in ragione di anno, quindi pari complessivamente al 5,50% - risulta provato il superamento del tasso soglia previsto all'epoca della stipula del mutuo, pari al
4,38%.
6.2. Rileva il Collegio che -se la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che anche degli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura- la peculiarità ontologica e funzionale delle diverse ipotesi di interessi impone tuttavia di escludere, nell'ottica di verificare il superamento del tasso soglia, una loro sommatoria.
Invero l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di escludere che la pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013 abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Nella sentenza n. 17447/2019 la Corte di Cassazione ha precisato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
Tale opzione è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 26286/2019, ove si è ulteriormente chiarito che “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
Vanno inoltre richiamati i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 19597/2020, che ha composto il contrasto formatosi in giurisprudenza circa la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione.
In particolare, richiamando il principio di simmetria già enunciato dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303/2018, la Suprema Corte ha ritenuto l'indispensabilità di applicare una maggiorazione, peraltro già prevista dalla Banca d'AL a partire dal luglio
2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tra: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo 2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM.
6.3. In definitiva, esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 3,5%
a fronte di un tasso soglia del 4,38% (secondo quanto dedotto dagli stessi appellanti), nella specie si tratta di verificare l'eventuale usurarietà degli interessi moratori.
6.3.1. Applicando al caso in esame i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, il tasso soglia al quale raffrontare, al fine della verifica della usurarietà, il tasso degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 3.03.2010, va individuato nel 12,15%.
Invero per i contratti di mutuo con garanzia ipotecaria e con tasso variabile, sottoscritti tra il
1.01.2010 ed il 31.03.2010, il TEGM è indicato nella misura del 2,92%, sicché aumentando detto tasso della metà si perviene al tasso del 4,38% che rappresenta il tasso soglia per gli interessi corrispettivi.
Quanto invece al tasso soglia per gli interessi moratori, seguendo il metodo indicato dalle
Sezioni Unite, il TEGM (pari come detto al 2,92%%) va aumentato del 2.1%, ed il risultato
(5,02%) va aumentato della metà, così pervenendosi al tasso soglia del 7,53%. 6.4.2. Ne deriva che, essendo stati pattuiti in contratto interessi moratori nella misura del
5,30% (due punti in più del saggio d'interesse corrispettivo), gli stessi risultano inferiori al tasso soglia del 7,53%, sicché ne va esclusa la usurarietà.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo ex
D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 15.04.2025.
La Consigliere rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 01.04.2025, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 [...]
, e , tutti elettivamente Parte_3 Parte_4 Parte_5 domiciliati in Teramo (TE), alla Via Gabriele D'Annunzio n. 39, presso e nello studio dell'avv.
Antonio Lessiani, che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in calce all'atto di citazione
APPELLANTI
E
quale mandataria della già Controparte_1 CP_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza
[...] di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cristina Pavone, con domicilio eletto presso e nello studio della predetta, in Pescara (PE), alla Via Colonna
23.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 366/2024 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
02.04.2024 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: Per gli appellanti:
“1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto, notificato agli appellanti da in data 2.12.2020, in forza di contratto di mutuo per notaio del CP_2 Per_1
3.3.2010 Rep. 43334 Racc. 12860, per assenza di valido titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo per notaio del Per_1
3.3.2010 Rep. 43334 Racc. 12860, per superamento della soglia di cui alla legge n.
108/1996 in conseguenza delle pattuizioni contrattuali originarie e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato in data 2.12.2020 e comunque non dovute le somme intimate;
3) Accertare e dichiarare la nullità o in subordine la simulazione dell'intera operazione
(negozio di finanziamento, negozio di garanzia e destinazione della somma a pagamento di preesistente debito) per difetto di causa e, per l'effetto, dichiarare la nullità o la simulazione del contratto di mutuo per notaio del 3.3.2010 Rep. 43334, Racc. 12860 e, Per_1 conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato agli appellanti da in data 2.12.2020, in forza di contratto di mutuo per notaio CP_2
del 3.3.2010 Rep. 43334, Racc. 12860; Per_1
4) Accertare comunque la nullità del l'atto di precetto notificato agli appellanti da CP_2
in data 2.12.2020, in forza di contratto di mutuo per notaio del 3.3.2010
[...] Per_1
Rep. 43334, Racc. 12860, per indeterminatezza della somma intimata e comunque per difetto di certezza e liquidità della somma intimata stessa;
5) Per l'effetto, dichiarare che l'ipoteca iscritta sui beni del terzo datore Controparte_4
in forza del contratto di mutuo per notaio del 3.3.2010 Rep. 43334 Racc. 12860, Per_1
è stata accesa in assenza di un valido titolo e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione con liberazione del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
6) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 56/2021 –promosso dagli odierni appellanti (in qualità eredi del terzo datore di ipoteca, sig. , nonché, il solo Controparte_4
quale titolare della mutuataria ditta individuale “Eurocasa di Crescenzo Pierluigi) con atto Parte_4 di opposizione a precetto (invocando l'accertamento della nullità o della simulazione del contratto di mutuo a rogito del Notaio Rep. 43334, Racc. 12860, del 03.03.2010 e dell'atto di precetto) giudizio Per_1 nell'ambito del quale si era costituita la società convenuta/opposta ed aveva contestato l'opposizione- il Tribunale di Teramo così statuiva: “-rigetta l'opposizione; -condanna gli attori in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in 8433,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.”.
1.1. Il Tribunale, premesso che l'atto di precetto opposto traeva origine dal contratto di mutuo a rogito del Notaio Rep. 43334, Racc. 12860, del 03.03.2010, dava Per_1
preliminarmente atto che gli attori avevano invocato la declaratoria di nullità o in subordine la pronuncia di risoluzione del contratto di mutuo de quo, deducendo: - il difetto di causa, in quanto destinato al pagamento di un preesistente debito, derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 8717223, intestato alla debitrice principale Eurocasa di Crescenzo Pierluigi
e finalizzato a far conseguire alla mutuante una garanzia ipotecaria, prima inesistente per il medesimo credito;
- la nullità del contratto di mutuo de quo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 TUB e Delibera CICR 22 aprile 1995, con conseguente invalidità dell'ipoteca iscritta in forza del medesimo contratto;
- la nullità dell'atto di precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo, poiché la somma mutuata era stata solo formalmente consegnata alla parte mutuataria, che non ne aveva mai avuto concretamente la disponibilità giuridica, posto che la somma stessa, contestualmente e senza soluzione di continuità, era stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca a garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria;
- l'usurarietà dei tassi d'interesse pattuiti.
1.2. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'azione, da parte degli attori, in quanto privi della necessaria legittimazione, nonché l'improponibilità delle doglianze nei suoi confronti essendo una mera cessionaria del credito, nel merito chiedendo il rigetto delle domande.
1.3. Ciò detto, il Tribunale disattendeva la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del mutuo, rilevando che, secondo la posizione costantemente assunta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19282/2014; Cass. n. 37654/2021; Cass. n.
23149/2022), il c.d. mutuo solutorio, ossia quello stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario alla legge, né all'ordine pubblico ed inoltre non può essere qualificato come un pactum de non petendo, in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, in quanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica, propria del mutuo. 1.4. Respingeva anche la domanda di declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2 TUB e Delibera CICR del 22 aprile 1995.
Al riguardo osservava che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la nota sentenza n. 33719/2022, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma secondo, del TUB non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, sicché la sua violazione non integra la nullità del contratto.
1.5. Con riferimento alla questione relativa alla dedotta inidoneità del mutuo ad integrare un valido titolo esecutivo, in difetto della prova della effettiva consegna delle somme e, quindi, del perfezionamento del contratto, il giudice di prime cure evidenziava che, sempre secondo la giurisprudenza maggioritaria (Cass. n. 25632/2017; Cass. n. 38331/2021; Cass. n.
38884/2021), la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non deve essere intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro, essendo sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica, da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo.
Osservava che, nella specie, la traditio era dimostrata dalla pattuizione contenuta all'art. 2 del contratto di mutuo de quo, secondo cui la somma mutuata veniva costituita in deposito cauzionale infruttifero dal mutuatario in favore della banca, a garanzia degli adempimenti da essa assunti nel contratto di mutuo stesso.
1.6. Infine, escludeva la natura usuraria degli interessi pattuiti.
Sotto tale profilo, oltre a rilevare la genericità della censura, riteneva di aderire all'orientamento della giurisprudenza che nega la cumulabilità del tasso d'interesse corrispettivo e del tasso di mora, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, specificando che tale verifica deve essere eseguita autonomamente, con riferimento a ciascuna categoria di interessi, senza sommarli tra loro.
Aggiungeva che la predetta genericità della censura assertiva e probatoria delle allegazioni attoree non poteva essere colmata con la consulenza tecnica d'ufficio, non potendo tale mezzo istruttorio, per sua natura, essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative.
1.7. Rigettava, pertanto, l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione gli originari attori/opponenti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di tre motivi di gravame, con i quali hanno denunciato: 1) Omessa motivazione in ordine al terzo motivo di opposizione esposto in citazione dagli opponenti, con il quale questi avevano dedotto la nullità dell'atto di precetto opposto per assenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in particolare per l'assenza di atto di quietanza per atto pubblico;
2) Erroneità della pronuncia di rigetto del motivo di opposizione con il quale era stata denunciata l'usurarietà del rapporto;
3) Erroneità della pronuncia in punto di ritenuta configurabilità di mutuo solutorio.
3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
4. All'esito della prima udienza del giorno 17.09.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 01.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del giorno 1.04.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del
3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Vanno, sin da subito, disattesi il primo ed il terzo motivo di gravame i quali, vertendo su questioni tra loro connesse, si prestano ad una trattazione unitaria.
5.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia del
Tribunale in ordine al motivo di opposizione con il quale hanno dedotto la nullità del precetto per assenza di valido titolo esecutivo derivante dall'assenza di una quietanza di erogazione delle somme mutuate, rilasciata per atto pubblico.
Deducono che il mutuo condizionato, quale quello oggetto di causa, può costituire titolo esecutivo solo per effetto della sua integrazione tramite una quietanza rilasciata dal debitore nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In definitiva, secondo gli appellanti, nel caso di specie, il contratto di mutuo, essendo anche condizionato per quanto previsto dall'art. 2, evidenzia che si tratta di un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché fissi le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza.
Spiegano che nella specie le somme non sono state erogate ma lasciate in deposito cauzionale vincolato agli ordini della sola banca e lo svincolo delle somme era espressamente condizionato ad una serie di ulteriori adempimenti, successivi alla stipula, mentre difetta il rilascio di quietanza integrativa rilasciato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale erroneamente avrebbe ritenuto che, nell'ipotesi di mutuo solutorio, l'accredito in conto corrente delle somme erogate sia sufficiente ad integrare la datio rei giuridica del mutuo.
Sostengono, al riguardo, di aver provato, tramite l'allegazione degli estratti conto, che il finanziamento concesso non superava l'ammontare del saldo passivo del conto corrente chirografario, dal quale residuava un debito, a carico della correntista, di € 3.240,32, sicché doveva escludersi qualsiasi tratto di erogazione di somme a credito.
5.2. Rileva il Collegio che, sulle questioni trattate dagli appellanti nei motivi in disamina, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU.
n. 5841/2025 e Cass. SS.UU. n. 5968/2025).
5.3. In particolare sulla questione trattata dagli appellanti nel primo motivo di gravame, è intervenuta la pronuncia n. 5968/2025 nella quale le Sezioni Unite --ribadita la configurabilità di un mutuo “nell'accordo negoziale con cui, erogata (o anche soltanto messa a disposizione) una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in deposito irregolare (o altro negozio equipollente, quale un pegno, altrettanto irregolare), col patto che il mutuante la svincoli al consolidamento di altre garanzia o al tempo della verificazione di altri eventi futuri (o, in generale, di quanto specificamente al riguardo convenuto)” e sottolineato che “anche in questo caso, il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma” (atteso che “la messa a disposizione puòo essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell'evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti” e d'altro canto “la messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, sia pur in unico contesto, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella per una successiva operazione (non rilevando per analoghe ragioni, che anch'essa possa essere meramente contabile”)—hanno precisato, quanto alla questione della “stessa astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata dal mutuante in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuatario di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni o altri eventi futuri e non necessariamente certi”, che: - deve escludersi che una tale fattispecie “possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato”; - nella fattispecie considerata “il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma, così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario”; - “ciò che viene posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta –sebbene indissolubilmente collegata, obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario)”; - “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare
(o altro negozio equipollente a funzione cauzionale)” non solo si è “perfezionato il mutuo, ma, ove” “non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario” rimane “anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”; - “pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuale l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario –e che prevede l'obbligo della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti- è di per sé idoneo a fondate l'esecuzione forzata”; - “né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca
l'intervenuto svincolo della somma”.
5.4. Sulla questione trattata dagli appellanti nel terzo motivo di gravame Le Sezioni Unite sono invece intervenute con la (di poco precedente) pronuncia n. 5841/2025, chiarendo che: - ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo “non è necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa “nella disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione –univoca, espressa ed incondizionata- di restituire il tantundem”; - il sintagma “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, avendo esso piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo;
- il mutuo solutorio non è un mutuo di scopo;
- non è pertanto possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione. 5.5. Ebbene, nel caso di specie, l'erogazione dell'importo risulta dimostrata dal contenuto dell'art 1 del contratto di mutuo (del seguente tenore “La parte mutuataria Signor CP_5 dichiara di aver ricevuto dalla Banca la somma sopraindicata, al netto dell'imposta
[...]
sostitutiva e di altri oneri accessori, come da lettera consegnata al Signor Parte_4
ed in conformità alle sue istruzioni e ne rilascia ampia quietanza con il presente
[...] atto”) mentre, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle pronunce richiamate nei precedenti paragrafi, irrilevante (ai fini dell'eventuale esclusione del perfezionamento del contratto di mutuo) risulta il fatto che l'importo sia stato immediatamente riconsegnato dal mutuatario alla banca per la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria medesima dal contratto e dai relativi allegati ai fini del successivo svincolo della somma, svincolo poi avvenuto con accreditamento dell'importo sul conto corrente del mutuatario (vedi estratto conto al 31 marzo 2010, da cui si evince l'accreditamento dell'importo di € 129.025,00 al 24.03.2010 (cfr. doc. n. 4 e 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Dalla disamina del contratto di mutuo risulta, inoltre, l'assunzione espressa, univoca ed incondizionata dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario incondizionata dell'obbligazione di restituzione, sicché non vi è bisogno “ ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma”.
6. Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
6.1. Con tale motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disattesa la loro denuncia di nullità dell'art. 5 del contratto di mutuo per superamento della soglia di cui alla legge n. 108/1996 e di conseguente nullità del precetto oggetto di opposizione.
Sostengono che il giudice di prime cure, pur avendo correttamente ritenuto che la verifica dell'usura riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ha rigettato la loro loro istanza di ammissione di CTU, per aver ritenuto che dal materiale probatorio in atti non si evincesse il superamento del tasso soglia.
A riguardo osservano che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, dalla lettura dello stesso art. 5 del contratto di mutuo - che prevedeva un tasso corrispettivo del 3,50%, con la previsione, in caso di ritardato pagamento, di un tasso di mora pari al tasso contrattuale, maggiorato di 2 punti percentuali in ragione di anno, quindi pari complessivamente al 5,50% - risulta provato il superamento del tasso soglia previsto all'epoca della stipula del mutuo, pari al
4,38%.
6.2. Rileva il Collegio che -se la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che anche degli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura- la peculiarità ontologica e funzionale delle diverse ipotesi di interessi impone tuttavia di escludere, nell'ottica di verificare il superamento del tasso soglia, una loro sommatoria.
Invero l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di escludere che la pronuncia della Corte di Cassazione n. 350/2013 abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Nella sentenza n. 17447/2019 la Corte di Cassazione ha precisato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore
è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
Tale opzione è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 26286/2019, ove si è ulteriormente chiarito che “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
Vanno inoltre richiamati i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 19597/2020, che ha composto il contrasto formatosi in giurisprudenza circa la determinazione del tasso soglia degli interessi di mora nell'ipotesi in cui i decreti ministeriali non contengano alcuna rilevazione.
In particolare, richiamando il principio di simmetria già enunciato dalle Sezioni Unite nella precedente sentenza n. 16303/2018, la Suprema Corte ha ritenuto l'indispensabilità di applicare una maggiorazione, peraltro già prevista dalla Banca d'AL a partire dal luglio
2013, al fine di garantire “un mercato concorrenziale del credito in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso proprio” ed ha distinto tra: a) i contratti successivi al 21 dicembre 2017, data a partire dalla quale il relativo decreto prevede, quanto alla determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, l'applicazione della maggiorazione di ¼ al TEGM con ulteriore aumento di quattro punti percentuali;
b) i contratti successivi al 25 marzo 2003, in ordine ai quali va applicata la maggiorazione del 2,1; c) i contratti anteriori a tale ultima data per i quali l'esigenza primaria di tutela del finanziato impone di applicare analoga maggiorazione sul TEG e procedere quindi all'aumento previsto dal decreto al fine di determinare il TEGM.
6.3. In definitiva, esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 3,5%
a fronte di un tasso soglia del 4,38% (secondo quanto dedotto dagli stessi appellanti), nella specie si tratta di verificare l'eventuale usurarietà degli interessi moratori.
6.3.1. Applicando al caso in esame i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, il tasso soglia al quale raffrontare, al fine della verifica della usurarietà, il tasso degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 3.03.2010, va individuato nel 12,15%.
Invero per i contratti di mutuo con garanzia ipotecaria e con tasso variabile, sottoscritti tra il
1.01.2010 ed il 31.03.2010, il TEGM è indicato nella misura del 2,92%, sicché aumentando detto tasso della metà si perviene al tasso del 4,38% che rappresenta il tasso soglia per gli interessi corrispettivi.
Quanto invece al tasso soglia per gli interessi moratori, seguendo il metodo indicato dalle
Sezioni Unite, il TEGM (pari come detto al 2,92%%) va aumentato del 2.1%, ed il risultato
(5,02%) va aumentato della metà, così pervenendosi al tasso soglia del 7,53%. 6.4.2. Ne deriva che, essendo stati pattuiti in contratto interessi moratori nella misura del
5,30% (due punti in più del saggio d'interesse corrispettivo), gli stessi risultano inferiori al tasso soglia del 7,53%, sicché ne va esclusa la usurarietà.
7. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo ex
D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 15.04.2025.
La Consigliere rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi