Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 20.1.2025, nella causa civile iscritta al n.10034/22 R.G.
Trib.
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore
Rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Tarantino, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione, procuratore domiciliatario
- attrice –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore
-convenuta contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1
[...]
, sia i verbali di causa e le memorie istruttorie, nonché le note Parte_1
conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Il fascicolo veniva assegnato al giudice dott. M.N. Mazzone.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva assegnato a questo giudice per l'udienza del 9.10.2023 nella quale, stante la mancata costituzione della società convenuta nonostante la regolarità della notifica, si dichiarava la contumacia della Controparte_1
stessa e si assegnavano i chiesti termini istruttori.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e documentali.
All'udienza del 23.4.2024, terminata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 26.11.2024, e poi rinviata d'ufficio a quella del 20.1.2025, con termine a parte attrice per il deposito di note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Quanto lamentato da parte attrice ha trovato preciso e puntuale riscontro sia nella documentazione in atti che nella prova testimoniale espletata.
In particolare ha dedotto l'attrice che nel maggio del 2022 la stessa ricevesse una fattura di AQP
S.p.A. a conguaglio per €.472,75 che veniva pagata in data 27.5.2022 con bonifico depositato in atti. Ciò nonostante la sera del 7.6.2022 alcuni ospiti della struttura, giunti nel pomeriggio, lamentavano la mancanza di acqua potabile. Pertanto il titolare della struttura contattava immediatamente il proprio idraulico di fiducia al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto
2 idrico. Il tecnico incaricato, dopo aver controllato tutte le pompe autoclavi, i serbatoi e quant'altro, constatava, a seguito del ritrovamento di un foglio di avviso di avvenuto distacco della fornitura di acqua potabile per morosità nascosto nel contatore dell'acqua potabile posto all'esterno dell'edificio, che la fornitura di acqua era stata interrotta per morosità in data 31.5.2022, quattro giorni dopo l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto;
Purtroppo, a causa della mancanza della fornitura di acqua potabile negli appartamenti, gli ospiti presenti nella struttura decidevano di andar via, chiedendo la risoluzione del contratto e il rimborso di quanto corrisposto per il soggiorno, ammontante complessivamente ad €. 4.600,00 , riservandosi di avanzare altre pretese e di adire le vie legali contro la società per quanto accaduto. La Parte_1 mancanza dell'acqua potabile si protraeva per diversi giorni, nonostante le ripetute richieste di riallaccio del contatore avanzate tempestivamente dalla società Parte_1
alla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e così la società attrice, non per sua colpa, si vedeva
[...]
costretta ad annullare le altre prenotazioni, a restituire gli importi percepiti e pari ad €.3.700,00, a rinunciare agli incassi delle prenotazioni annullate per €. 4.500,00, subendo un danno patrimoniale di €.14.800,00, nonchè a non prendere in carica altre prenotazioni, subendo, così, una perdita da chanches, quantificata dalla società attrice in ulteriori €. 6.050,00. Inoltre, a causa dell'inconveniente, la società subiva un ingente danno Parte_1 all'immagine sia nei confronti dei clienti presenti in struttura, sia nei confronti dei clienti cui era stata annullata la prenotazione, ma anche in linea generale a causa delle recensioni negative rilasciate sul web. Tale situazione negativa portava ad una flessione delle prenotazioni, e, conseguentemente, del fatturato della società per la stagione estiva 2022 rispetto alle stagioni degli anni precedenti.
Dappiù, a seguito dell'interruzione della fornitura di acqua potabile, si erano danneggiate diverse pompe autoclavi ed elementi elettrici dell'impianto idrico della struttura ricettizia a causa del continuo sforzo cui erano sottoposti dai clienti nel tentativo di tirare l'acqua, in realtà assente, e che la società si era vista costretta a sostituirli sostenendo una Parte_1
spesa pari ad €.1.150,00 come da fattura in atti. In data 22.6.2022, 18 giorni dopo la sospensione della fornitura, la società inviava alla società Controparte_1 Parte_1
una bolletta, da cui emergeva che la società
[...] Parte_1
aveva corrisposto alla società AQP fornitrice un importo di €. 390,99 in eccesso rispetto a quanto dovuto, allegando l'assegno n. 3 2411978405-05 tratto su Banca Intesa San Paolo di tale importo di cui la società era effettivamente creditrice. Pt_1 Parte_1
3 Pertanto la società attrice non era stata mai debitrice della somma di €.472,75 indebitamente ed illegittimamente richiesta da AQP S.p.A. e che comunque la stessa aveva pagato, sebbene non dovuta, e di averlo fatto prima della interruzione della fornitura.
Ha lamentato la società attrice che intercorrendo tra la stessa e la società AQP S.p.A. un rapporto di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c., in virtù di quanto disposto dagli artt. 1559, 1564 e
1565 c.c., la società AQP fornitrice avrebbe avuto la facoltà di sospendere la somministrazione solo nel caso di grave inadempimento, tale da menomare la fiducia nella esattezza dei successivi adempimenti, nonché previo congruo preavviso. Invece nel caso di specie, la società
[...]
ha sospeso la fornitura di acqua potabile alla struttura della società Controparte_1 [...]
in assenza dei presupposti imposti dalla legge, poiché il presunto debito Parte_1
oltre ad essere di lieve entità (solo €. 81,76 detratto l'importo a credito della stessa), era inesistente al momento della interruzione della somministrazione (31.5.2022) poiché era stato pagato in data
27.5.2022. Pertanto la società non aveva tenuto fede agli obblighi Controparte_1
contrattuali previsti dall'art. 1559 e s.s. codice civile, sospendendo, illegittimamente, la fornitura di acqua dalla struttura della società nonostante non Parte_1
esistessero i presupposti richiesti dalla legge, così ponendo in essere un grave inadempimento contrattuale che ha provocato alla società attrice ingenti danni economici, quantificati dalla stessa in €.20.000,00. Pertanto anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. la società Acquedotto Pugliese S.p.A., avendo illegittimamente interrotto la somministrazione di acqua potabile alla struttura della società attrice senza alcun motivo idoneo a giustificare tale interruzione, aveva l'obbligo di risarcire tutti i danni cagionati all'attrice con il proprio inadempimento.
Di talchè, alla luce di tali considerazioni, disattesa ogni altra questione paventata nel presente giudizio che deve ritenersi assorbita da quanto statuito, il giudice dichiara l'inadempimento contrattuale della società che con l'illegittima interruzione della Controparte_1
fornitura idrica ha provocato i danni lamentati e provati dalla società attrice, condannando, quindi, la società risarcimento dei danni nei confronti della società attrice che il giudice CP_2
liquida equitativamente in €.20.000,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, somma alla quale la società deve essere condannata a pagare nei CP_1 Controparte_1
confronti della società Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti della società Controparte_3
[...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla società attrice nei confronti della società convenuta contumace e provocati dall'illegittima interruzione di erogazione dell'acqua nella struttura della società attrice, danni come sopra analiticamente indicati ed ammontanti equitativamente ad €.20.000,00.
2. Per l'effetto, condanna la società convenuta contumace in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di
€.20.000,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo, come equitativamente quantificata dal giudice.
3. Condanna la società convenuta contumace in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore costituito antistatario e che si liquidano in €.3.500,00, oltre alle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 20.1.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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