TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1891/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1891/2024
Oggi 23/04/2025, alle ore 10,50, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
Per l'avv. Giorgio Roman;
Parte_1
Per di SS NA l'avv. Carlo Canal;
CP_1
L'avv. Canal chiede un breve termine per controdedurre adeguatamente, avendo ricevuto mandato solo in data di ieri.
L'avv. Roman si oppone alla richiesta di rinvio ed eccepisce la decadenza e le preclusioni atteso che la costituzione è tardiva, e chiede che ne venga dichiara la inammissibilità, si riporta al proprio atto e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Canal precisano le conclusioni come già riportati nella precedente comparsa di costituzione del precedente difensore e rinuncia alla domanda riconvenzionale allo stato, ma non al diritto.
L'avv. Roman precisa le conclusioni come da ultima memoria di costituzione nel giudizio mutato e rileva che controparte nulla ha provato in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni e né ha mai contestato l'ammontare dei debiti per i canoni maturati e precisa che qualora che fosse proposta azione restituzione della cauzione sebbene i danni superino l'ammontare versato essa andrà compensato con il maggior credito vantato della locatrice.
L'avv. Canal non accetta il contraddittorio sul punto in quanto domanda nuova e in caso di soccombenza chiede la compensazione delle spese.
Al termine della discussione orale l'avv. Canal e l'avv. Roman rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15:30 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, all'udienza del 23.04.2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di cui in epigrafe, promossa da
(c.f./P. Iva ), in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. /amministratrice unica sig.ra , rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. Giorgio Roman del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Noventa Vic.na (VI) – via Roma n. 41;
-
INTIMANTE- contro
SS AN (c.f.: ), in proprio e quale titolare della C.F._1
impresa individuale , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Avv. Carlo Canal ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Monselice
(PD) Via A. Main n.6;
- INTIMATO- oggetto: sfratto per morosità in locazione ad uso commerciale.
CONCLUSIONI: come da verbale del 23.04.2025 allegato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida Parte_1
conveniva in giudizio AN SS, in proprio e quale titolate dell'impresa individuale , per sentire convalidare nei suoi confronti lo Controparte_2 sfratto per morosità relativo all'immobile ad uso commerciale sito in Badia Polesine
pagina 2 di 7 (RO) via Cà Mignola Nuova n. 590 (catastalmente censito al N.C.E.U. sez. urbana,fg.
26, part. 188 sub 2), di cui si è chiesto l'accertamento della risoluzione.
A fondamento della domanda esponeva che il contratto di locazione del 10/7/2018, successivamente integrato il 29/1/2019 e registrati presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate U.T. di Padova sez. Este al n. 2058 serie 3T e n. 17 serie 3 il
30/01/2019 (doc. 2) veniva stipulato per la durata di anni 6 e veniva convenuto un canone di locazione nella misura di € 16.800,00 annuali suddiviso in rate mensili ciascuna di € 1.400,00 “da pagarsi entro e non oltre il giorno dieci di ciascun mese con bonifico su c/c indicato dal locatore”; che parte conduttrice si è resa inadempiente del pagamento di diversi canoni di locazione relativi all'anno 2021, ciascuno per € 1.200,00 oltre Iva (canone ridotto come da pattuizioni intercorse per il cd. periodo Covid), per un totale di € 1.464,00; che, a partire dall'anno 2022, perveniva il pagamento nella minor misura di € 1.000 Iva compresa e ciò per scelta unilaterale e non condivisa dalla locatrice, ciò comportando una differenza residua pari ad € 3.320,00 per l'anno 2022 ed
€ 5.568,00 per l'anno 2023; nulla è stato versato per l'anno 2024, e nemmeno per il
2025, sino al rilascio di febbraio.
Il convenuto si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida deducendo che: (i) il contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile sito Via Ca' Mignola Nuova,
n. 590 (cfr. doc. 2 del fascicolo parte attrice), in cui veniva previsto un canone di locazione dell'importo di € 1400,00 tale contratto veniva successivamente integrato in data 29.01.2019 (cfr. doc. 2 parte attrice), tuttavia, il canone veniva poi ridotto ad €
1000,00 (€ 800,00 oltre IVA) e ciò a seguito di un accordo tra e SS Parte_1
NA e poi riconosciuto anche successivamente per iscritto (doc. 1); (ii) per quanto riguarda l'anno 2021 si è verificato “l'abbuono totale dei canoni del 2021” (cfr. doc. 1), per gli anni 2022 e 2023 sono stati effettuati tutti i pagamenti ( come da ricevute allegate v. doc. 4); (iii) che la impresa convenuta ha cessato di esistere in data 31.12.2023; (iv) che il capannone è affetto da una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo
( v. perizia di parte) nonché di numerose infiltrazioni d'acqua piovana.
All'udienza del 27.11.2024 l'intimante contestava quanto dedotto dal conduttore e dichiarava che la morosità persisteva e chiedeva dunque l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. che questo Giudice emetteva, ordinando il rilascio dell'immobile nella piena disponibilità del locatore, fissando per l'esecuzione la data del 20.01.2025. Con la stessa ordinanza disponeva altresì il pagina 3 di 7 mutamento del rito e fissava per la discussione l'udienza del 23.04.2025, con previo tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 con termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza sulle conclusioni sopra riportate.
*********
La domanda di risoluzione per morosità proposta dal locatore deve trovare accoglimento.
Ed invero, come già rilevato nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore;
la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (così, tra le tante, Cass. 2008/261).
Nel caso di specie il conduttore nulla ha aggiunto rispetto alle prove già dedotte in comparsa di costituzione relative ai problemi dell'immobile che, come già rilevato nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., non bastano a dimostrare un inadempimento da parte del locatore tale da giustificare la mancata corresponsione dei canoni.
Alla luce del numero di mensilità ( non è oggetto di contestazione che per l'anno 2024 non è stata pagata alcuna mensilità) detto inadempimento risulta senza dubbio grave, tenuto anche conto del disposto dell'art. 5 L. 392/78, che prevede che ove il ritardo si sia protratto per un periodo di tempo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori superi l'importo di due mensilità del canone,
l'inadempimento non è di scarsa rilevanza e comporta, a norma dell'articolo 1455 c.c., la risoluzione del contratto.
La domanda di domanda di risoluzione deve essere accolta;
per quanto concerne la domanda di rilascio risulta cessata la materia del contendere, perché l'immobile è stato riconsegnato in data 14/02/2025.
Per quanto concerne i canoni non pagati non risulta provato l'accordo in ordine
“all'abbuono totale dei canoni del 2021”, atteso che il doc. 1 prodotto da parte intimata è
pagina 4 di 7 un mero screenshot privo di valore probatorio, non essendo certa la provenienza né i riferimenti temporali dell'invio del messaggio, per quanto riguarda gli anni 2022 la riduzione del canone riguarda solo i primi sei mesi dell'anno, come emerge dal doc. 5 prodotto dall'intimante.
Pertanto, la conduttrice va condannata al pagamento della somma dei canoni mensili relativi:
- all'anno 2021, ciascuno per € 1.200,00 oltre Iva (canone ridotto come da pattuizioni intercorse per il cd. periodo Covid), per un totale di € 1.464,00 mensile per un totale annuo € 17.568;
- del residuo per l'anno 2022: € 3.320,00;
- di € 5.568,00 per l'anno 2023;
- di € 17.568 per l'anno 2024;
- € 2.928 per i primi due mesi del 2025 (calcolandosi la rata pari al canone di locazione); per un totale dovuto di € 46.952,00, oltre gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al dì del soddisfo.
Ancora, parte intimante ha dedotto che l'immobile al momento del rilascio è stato rinvenuto in uno grave stato di degrado e di danneggiamento (v. doc. 7), cosicchè la resistente ha posto in essere una violazione dell'art. 9 del regolamento contrattuale, disciplinante la riconsegna in buono stato dei beni locati, a pena del risarcimento del danno oltre che del mantenimento della cauzione.
Sul punto, il locatore ha provato che i costi di risistemazione sono stati stimati in € 3.000 oltre IVA(doc. 9: fattura BM Servizi).
Posto ciò, si evidenzia, inoltre, che parte intimata, tramite il proprio procuratore, ha rinunciato alla domanda riconvenzionale formulata in comparsa di risposta, sul punto, si rammenta che “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019 (Rv. 656508 - 01).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi del DM
55/2014 per la fase di studio e per quella introduttiva e con previsione per la fase pagina 5 di 7 decisionale del minimo di legge (50% del valore medio), tenuto conto della brevità della discussione orale svolta.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma,
c.p.c. avanzata dall'intimante, la stessa non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame in ogni caso manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa (con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”).
Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda e eccezione respinta,
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti il 10/07/2018 successivamente integrato il 29/1/2019 e registrati presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate U.T. di Padova sez. Este al n.
2058 serie 3T e n. 17 serie 3 il 30/01/2019;
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna al rilascio dell'immobile avanzata con la domanda di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, atteso che l'immobile è stato riconsegnato all'intimante in data 14/02/2025;
CONDANNA NA SS, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
[...]
a pagare a in persona del legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di € 46.952,00 per canoni di locazione scaduti fino al 14 febbraio 2025, € 3.660,00 per lo sgombero, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 6 di 7 PRENDE ATTO della rinuncia della domanda riconvenzionale svolta da NA
SS, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Tutto Usato di SS
NA;
CONDANNA NA SS, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
[...]
a rifondere a in persona del legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che liquida in € 305,60 per esborsi e in € 4.358 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
; Parte_1
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1891/2024
Oggi 23/04/2025, alle ore 10,50, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
Per l'avv. Giorgio Roman;
Parte_1
Per di SS NA l'avv. Carlo Canal;
CP_1
L'avv. Canal chiede un breve termine per controdedurre adeguatamente, avendo ricevuto mandato solo in data di ieri.
L'avv. Roman si oppone alla richiesta di rinvio ed eccepisce la decadenza e le preclusioni atteso che la costituzione è tardiva, e chiede che ne venga dichiara la inammissibilità, si riporta al proprio atto e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Canal precisano le conclusioni come già riportati nella precedente comparsa di costituzione del precedente difensore e rinuncia alla domanda riconvenzionale allo stato, ma non al diritto.
L'avv. Roman precisa le conclusioni come da ultima memoria di costituzione nel giudizio mutato e rileva che controparte nulla ha provato in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni e né ha mai contestato l'ammontare dei debiti per i canoni maturati e precisa che qualora che fosse proposta azione restituzione della cauzione sebbene i danni superino l'ammontare versato essa andrà compensato con il maggior credito vantato della locatrice.
L'avv. Canal non accetta il contraddittorio sul punto in quanto domanda nuova e in caso di soccombenza chiede la compensazione delle spese.
Al termine della discussione orale l'avv. Canal e l'avv. Roman rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15:30 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, all'udienza del 23.04.2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa civile di cui in epigrafe, promossa da
(c.f./P. Iva ), in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. /amministratrice unica sig.ra , rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. Giorgio Roman del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Noventa Vic.na (VI) – via Roma n. 41;
-
INTIMANTE- contro
SS AN (c.f.: ), in proprio e quale titolare della C.F._1
impresa individuale , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Avv. Carlo Canal ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Monselice
(PD) Via A. Main n.6;
- INTIMATO- oggetto: sfratto per morosità in locazione ad uso commerciale.
CONCLUSIONI: come da verbale del 23.04.2025 allegato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida Parte_1
conveniva in giudizio AN SS, in proprio e quale titolate dell'impresa individuale , per sentire convalidare nei suoi confronti lo Controparte_2 sfratto per morosità relativo all'immobile ad uso commerciale sito in Badia Polesine
pagina 2 di 7 (RO) via Cà Mignola Nuova n. 590 (catastalmente censito al N.C.E.U. sez. urbana,fg.
26, part. 188 sub 2), di cui si è chiesto l'accertamento della risoluzione.
A fondamento della domanda esponeva che il contratto di locazione del 10/7/2018, successivamente integrato il 29/1/2019 e registrati presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate U.T. di Padova sez. Este al n. 2058 serie 3T e n. 17 serie 3 il
30/01/2019 (doc. 2) veniva stipulato per la durata di anni 6 e veniva convenuto un canone di locazione nella misura di € 16.800,00 annuali suddiviso in rate mensili ciascuna di € 1.400,00 “da pagarsi entro e non oltre il giorno dieci di ciascun mese con bonifico su c/c indicato dal locatore”; che parte conduttrice si è resa inadempiente del pagamento di diversi canoni di locazione relativi all'anno 2021, ciascuno per € 1.200,00 oltre Iva (canone ridotto come da pattuizioni intercorse per il cd. periodo Covid), per un totale di € 1.464,00; che, a partire dall'anno 2022, perveniva il pagamento nella minor misura di € 1.000 Iva compresa e ciò per scelta unilaterale e non condivisa dalla locatrice, ciò comportando una differenza residua pari ad € 3.320,00 per l'anno 2022 ed
€ 5.568,00 per l'anno 2023; nulla è stato versato per l'anno 2024, e nemmeno per il
2025, sino al rilascio di febbraio.
Il convenuto si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida deducendo che: (i) il contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile sito Via Ca' Mignola Nuova,
n. 590 (cfr. doc. 2 del fascicolo parte attrice), in cui veniva previsto un canone di locazione dell'importo di € 1400,00 tale contratto veniva successivamente integrato in data 29.01.2019 (cfr. doc. 2 parte attrice), tuttavia, il canone veniva poi ridotto ad €
1000,00 (€ 800,00 oltre IVA) e ciò a seguito di un accordo tra e SS Parte_1
NA e poi riconosciuto anche successivamente per iscritto (doc. 1); (ii) per quanto riguarda l'anno 2021 si è verificato “l'abbuono totale dei canoni del 2021” (cfr. doc. 1), per gli anni 2022 e 2023 sono stati effettuati tutti i pagamenti ( come da ricevute allegate v. doc. 4); (iii) che la impresa convenuta ha cessato di esistere in data 31.12.2023; (iv) che il capannone è affetto da una serie di problemi di carattere strutturale e manutentivo
( v. perizia di parte) nonché di numerose infiltrazioni d'acqua piovana.
All'udienza del 27.11.2024 l'intimante contestava quanto dedotto dal conduttore e dichiarava che la morosità persisteva e chiedeva dunque l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. che questo Giudice emetteva, ordinando il rilascio dell'immobile nella piena disponibilità del locatore, fissando per l'esecuzione la data del 20.01.2025. Con la stessa ordinanza disponeva altresì il pagina 3 di 7 mutamento del rito e fissava per la discussione l'udienza del 23.04.2025, con previo tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 con termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza sulle conclusioni sopra riportate.
*********
La domanda di risoluzione per morosità proposta dal locatore deve trovare accoglimento.
Ed invero, come già rilevato nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore;
la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (così, tra le tante, Cass. 2008/261).
Nel caso di specie il conduttore nulla ha aggiunto rispetto alle prove già dedotte in comparsa di costituzione relative ai problemi dell'immobile che, come già rilevato nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., non bastano a dimostrare un inadempimento da parte del locatore tale da giustificare la mancata corresponsione dei canoni.
Alla luce del numero di mensilità ( non è oggetto di contestazione che per l'anno 2024 non è stata pagata alcuna mensilità) detto inadempimento risulta senza dubbio grave, tenuto anche conto del disposto dell'art. 5 L. 392/78, che prevede che ove il ritardo si sia protratto per un periodo di tempo superiore a venti giorni dalla scadenza prevista ovvero la somma dovuta per oneri accessori superi l'importo di due mensilità del canone,
l'inadempimento non è di scarsa rilevanza e comporta, a norma dell'articolo 1455 c.c., la risoluzione del contratto.
La domanda di domanda di risoluzione deve essere accolta;
per quanto concerne la domanda di rilascio risulta cessata la materia del contendere, perché l'immobile è stato riconsegnato in data 14/02/2025.
Per quanto concerne i canoni non pagati non risulta provato l'accordo in ordine
“all'abbuono totale dei canoni del 2021”, atteso che il doc. 1 prodotto da parte intimata è
pagina 4 di 7 un mero screenshot privo di valore probatorio, non essendo certa la provenienza né i riferimenti temporali dell'invio del messaggio, per quanto riguarda gli anni 2022 la riduzione del canone riguarda solo i primi sei mesi dell'anno, come emerge dal doc. 5 prodotto dall'intimante.
Pertanto, la conduttrice va condannata al pagamento della somma dei canoni mensili relativi:
- all'anno 2021, ciascuno per € 1.200,00 oltre Iva (canone ridotto come da pattuizioni intercorse per il cd. periodo Covid), per un totale di € 1.464,00 mensile per un totale annuo € 17.568;
- del residuo per l'anno 2022: € 3.320,00;
- di € 5.568,00 per l'anno 2023;
- di € 17.568 per l'anno 2024;
- € 2.928 per i primi due mesi del 2025 (calcolandosi la rata pari al canone di locazione); per un totale dovuto di € 46.952,00, oltre gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al dì del soddisfo.
Ancora, parte intimante ha dedotto che l'immobile al momento del rilascio è stato rinvenuto in uno grave stato di degrado e di danneggiamento (v. doc. 7), cosicchè la resistente ha posto in essere una violazione dell'art. 9 del regolamento contrattuale, disciplinante la riconsegna in buono stato dei beni locati, a pena del risarcimento del danno oltre che del mantenimento della cauzione.
Sul punto, il locatore ha provato che i costi di risistemazione sono stati stimati in € 3.000 oltre IVA(doc. 9: fattura BM Servizi).
Posto ciò, si evidenzia, inoltre, che parte intimata, tramite il proprio procuratore, ha rinunciato alla domanda riconvenzionale formulata in comparsa di risposta, sul punto, si rammenta che “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019 (Rv. 656508 - 01).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi del DM
55/2014 per la fase di studio e per quella introduttiva e con previsione per la fase pagina 5 di 7 decisionale del minimo di legge (50% del valore medio), tenuto conto della brevità della discussione orale svolta.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma,
c.p.c. avanzata dall'intimante, la stessa non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame in ogni caso manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né tale sussistenza può desumersi dagli atti di causa (con riferimento alla domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c., cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 9080 del 2013: “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”).
Né si ravvisano i presupposti per la condanna di parte soccombente ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda e eccezione respinta,
DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti il 10/07/2018 successivamente integrato il 29/1/2019 e registrati presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate U.T. di Padova sez. Este al n.
2058 serie 3T e n. 17 serie 3 il 30/01/2019;
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna al rilascio dell'immobile avanzata con la domanda di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, atteso che l'immobile è stato riconsegnato all'intimante in data 14/02/2025;
CONDANNA NA SS, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
[...]
a pagare a in persona del legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di € 46.952,00 per canoni di locazione scaduti fino al 14 febbraio 2025, € 3.660,00 per lo sgombero, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
pagina 6 di 7 PRENDE ATTO della rinuncia della domanda riconvenzionale svolta da NA
SS, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Tutto Usato di SS
NA;
CONDANNA NA SS, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
[...]
a rifondere a in persona del legale Controparte_2 Parte_1
rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che liquida in € 305,60 per esborsi e in € 4.358 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata da
[...]
; Parte_1
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 7 di 7