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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/10/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 600/2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN Mercantile,
- attrice intimante - contro
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Susanna Rita Marangoni, C.F._3
- convenuti intimati -
Conclusioni
Per l'intimante:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, così provvedere: in via preliminare: dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 15 settembre 2022 e registrato in data 19.09.2022 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Magenta, al numero 004045 serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Robecco Sul Naviglio (MI) alla Via Della Valle n. 15, identificata al NCEU del predetto Comune al foglio 16, mappale 467, subalterno 4; nel merito e in via principale: ordinare l'immediata riconsegna del bene;
emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico dei Signori (C.F. ) CP_2 C.F._3 nato a [...] il [...] e (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], per l'importo di euro 2.382,38 per canoni di locazione e oneri accessori scaduti e non pagati alla data della notifica dell'intimazione, oltre i canoni e gli oneri accessori a scadere ed oltre interessi, spese e competenze professionali;
condannare i Signori e al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, stante la palese CP_2 Controparte_1 infondatezza dell'opposizione dai medesimi spiegata che ha costretto la Signora Parte_1
a promuovere la procedura di mediazione ed il presente giudizio. In ogni caso, con
[...]
1 vittoria di spese e compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario»
Precedenti di fatto e processuali
1. – Con contratto in data 15.9.2022, concedeva in Parte_1 locazione a e l'immobile ad uso abitativo sito nel Controparte_1 CP_2 fabbricato posto in Robecco sul Naviglio (MI), via della Valle, 15, piano terra sub. 4, per un canone annuo di € 4.800,00 da pagarsi in rate mensili anticipate, di € 400,00, scadenti il giorno 5 di ogni mese. Dolendosi del fatto che i conduttori erano morosi al pagamento di canoni di locazione per l'importo di € 1.708,00, oltre oneri accessori nella misura di € 674,38, per un totale di € 2.382,38, la locatrice intimava a costoro lo sfratto per morosità, con istanza di emissione di decreto ingiuntivo esecutivo per il suddetto importo.
2. - Si costituivano gli intimati, i quali si opponevano alla convalida sostenendo l'esistenza di “vizi manutentivi” nell'immobile, consistenti nella presenza di muffe, ed il fatto che era a loro impedito l'accesso alla taverna, lavanderia ed al giardino, ragione per la quale avevano ridotto il pagamento del canone.
3. - Il giudice della fase sommaria concedeva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva la conversione del rito.
4. - Nel rito convertito, gli intimati non svolgevano alcuna attività difensiva.
5. – Il giudice, con ordinanza in data 18.9.2025, fissava al 22.10.2025 udienza di discussione in funzione della pronuncia della sentenza, sostituita dal deposito di note scritte.
Motivi della decisione
6. – A norma dell'art. 5 della L. n. 392/1978 - salva la sanatoria prevista dall'art. 55 della stessa legge, nella specie non verificatasi - il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nella specie, è pacifico il fatto che gli intimati, alla data dell'intimazione di sfratto, avevano pagato un canone ridotto rispetto a quello contrattualmente previsto, lasciando insoluto, a tale titolo, l'importo di € 1.708,00, pari ad oltre quattro mensilità del canone. Infatti, essi, costituendosi nella fase sommaria, non hanno contestato tale circostanza e l'importo indicato, limitandosi ad avanzare le doglianze indicate.
Ciò posto, deve rilevarsi che, fondate o meno siano tali doglianze, il contratto contiene, all'art. 3 cpv. 2, una clausola “solve et repete”, che inibisce ai conduttori di sospendere anche solo parzialmente il canone.
Pertanto, la domanda di risoluzione deve essere accolta e così anche quella di pagamento dei canoni maturati alla data dell'intimazione di sfratto (mese di novembre 2024), indicati in € 1.708,00, oltre indennità ex art. 1591 c.c. (tenuto conto che la declaratoria di risoluzione produce effetti dalla data della domanda), in misura pari al
2 canone stesso, dal mese di dicembre fino all'effettivo rilascio ed oltre interessi di legge a decorrere da ciascuna scadenza.
7. – In merito al dedotto credito di € 674,38 per “spese condominiali scadute e non pagate”, occorre fare riferimento a quanto previsto in contratto, ove si prevede che
“il conduttore versa una quota mensile di euro 90,00 salvo conguaglio”. Era onere della locatrice specificare come si componeva la cifra si cui sopra e fornire la relativa documentazione di supporto (rendiconti condominiali e riparti), il che non è avvenuto.
Pertanto, la relativa domanda deve essere respinta.
8. – Quanto al rilascio, è già stata emessa l'ordinanza ex art. 665 comma 1° c.p.c., che deve essere in questa sede confermata.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
In proposito si ritiene che, per evitare ingiustificate duplicazioni, la fase di studio e quella introduttiva debbano essere liquidate unitariamente (quindi, una sola volta, per comprendervi tanto il procedimento di convalida quanto il giudizio di merito nel rito convertito).
La parte intimata, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara la risoluzione per inadempimento degli intimati e Controparte_1
del contratto di locazione per cui è causa;
CP_2
II. dichiara tenuti e condanna gli intimati a rilasciare l'immobile che ne costituisce oggetto in favore dell'intimante, confermando per l'effetto l'emessa ordinanza ex art. 665 comma 1° c.p.c.;
III. dichiara tenuti e condanna gli stessi intimati, in solido tra loro, a pagare all'intimante l'importo di € 1.708,00 oltre l'indennità ex art. 1591 c.c. dal mese di dicembre 2024 all'effettivo rilascio ed oltre interessi come da motivazione;
IV. condanna gli intimati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'intimante delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 1.570,00 per compenso di difensore, dei quali € 600,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva ed € 420,00 per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3 V. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 la parte intimante, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
4
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 600/2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN Mercantile,
- attrice intimante - contro
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Susanna Rita Marangoni, C.F._3
- convenuti intimati -
Conclusioni
Per l'intimante:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, così provvedere: in via preliminare: dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 15 settembre 2022 e registrato in data 19.09.2022 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Magenta, al numero 004045 serie 3T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita nel Comune di Robecco Sul Naviglio (MI) alla Via Della Valle n. 15, identificata al NCEU del predetto Comune al foglio 16, mappale 467, subalterno 4; nel merito e in via principale: ordinare l'immediata riconsegna del bene;
emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico dei Signori (C.F. ) CP_2 C.F._3 nato a [...] il [...] e (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], per l'importo di euro 2.382,38 per canoni di locazione e oneri accessori scaduti e non pagati alla data della notifica dell'intimazione, oltre i canoni e gli oneri accessori a scadere ed oltre interessi, spese e competenze professionali;
condannare i Signori e al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, stante la palese CP_2 Controparte_1 infondatezza dell'opposizione dai medesimi spiegata che ha costretto la Signora Parte_1
a promuovere la procedura di mediazione ed il presente giudizio. In ogni caso, con
[...]
1 vittoria di spese e compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario»
Precedenti di fatto e processuali
1. – Con contratto in data 15.9.2022, concedeva in Parte_1 locazione a e l'immobile ad uso abitativo sito nel Controparte_1 CP_2 fabbricato posto in Robecco sul Naviglio (MI), via della Valle, 15, piano terra sub. 4, per un canone annuo di € 4.800,00 da pagarsi in rate mensili anticipate, di € 400,00, scadenti il giorno 5 di ogni mese. Dolendosi del fatto che i conduttori erano morosi al pagamento di canoni di locazione per l'importo di € 1.708,00, oltre oneri accessori nella misura di € 674,38, per un totale di € 2.382,38, la locatrice intimava a costoro lo sfratto per morosità, con istanza di emissione di decreto ingiuntivo esecutivo per il suddetto importo.
2. - Si costituivano gli intimati, i quali si opponevano alla convalida sostenendo l'esistenza di “vizi manutentivi” nell'immobile, consistenti nella presenza di muffe, ed il fatto che era a loro impedito l'accesso alla taverna, lavanderia ed al giardino, ragione per la quale avevano ridotto il pagamento del canone.
3. - Il giudice della fase sommaria concedeva ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva la conversione del rito.
4. - Nel rito convertito, gli intimati non svolgevano alcuna attività difensiva.
5. – Il giudice, con ordinanza in data 18.9.2025, fissava al 22.10.2025 udienza di discussione in funzione della pronuncia della sentenza, sostituita dal deposito di note scritte.
Motivi della decisione
6. – A norma dell'art. 5 della L. n. 392/1978 - salva la sanatoria prevista dall'art. 55 della stessa legge, nella specie non verificatasi - il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Nella specie, è pacifico il fatto che gli intimati, alla data dell'intimazione di sfratto, avevano pagato un canone ridotto rispetto a quello contrattualmente previsto, lasciando insoluto, a tale titolo, l'importo di € 1.708,00, pari ad oltre quattro mensilità del canone. Infatti, essi, costituendosi nella fase sommaria, non hanno contestato tale circostanza e l'importo indicato, limitandosi ad avanzare le doglianze indicate.
Ciò posto, deve rilevarsi che, fondate o meno siano tali doglianze, il contratto contiene, all'art. 3 cpv. 2, una clausola “solve et repete”, che inibisce ai conduttori di sospendere anche solo parzialmente il canone.
Pertanto, la domanda di risoluzione deve essere accolta e così anche quella di pagamento dei canoni maturati alla data dell'intimazione di sfratto (mese di novembre 2024), indicati in € 1.708,00, oltre indennità ex art. 1591 c.c. (tenuto conto che la declaratoria di risoluzione produce effetti dalla data della domanda), in misura pari al
2 canone stesso, dal mese di dicembre fino all'effettivo rilascio ed oltre interessi di legge a decorrere da ciascuna scadenza.
7. – In merito al dedotto credito di € 674,38 per “spese condominiali scadute e non pagate”, occorre fare riferimento a quanto previsto in contratto, ove si prevede che
“il conduttore versa una quota mensile di euro 90,00 salvo conguaglio”. Era onere della locatrice specificare come si componeva la cifra si cui sopra e fornire la relativa documentazione di supporto (rendiconti condominiali e riparti), il che non è avvenuto.
Pertanto, la relativa domanda deve essere respinta.
8. – Quanto al rilascio, è già stata emessa l'ordinanza ex art. 665 comma 1° c.p.c., che deve essere in questa sede confermata.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
In proposito si ritiene che, per evitare ingiustificate duplicazioni, la fase di studio e quella introduttiva debbano essere liquidate unitariamente (quindi, una sola volta, per comprendervi tanto il procedimento di convalida quanto il giudizio di merito nel rito convertito).
La parte intimata, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, deve essere condannata ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Non si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara la risoluzione per inadempimento degli intimati e Controparte_1
del contratto di locazione per cui è causa;
CP_2
II. dichiara tenuti e condanna gli intimati a rilasciare l'immobile che ne costituisce oggetto in favore dell'intimante, confermando per l'effetto l'emessa ordinanza ex art. 665 comma 1° c.p.c.;
III. dichiara tenuti e condanna gli stessi intimati, in solido tra loro, a pagare all'intimante l'importo di € 1.708,00 oltre l'indennità ex art. 1591 c.c. dal mese di dicembre 2024 all'effettivo rilascio ed oltre interessi come da motivazione;
IV. condanna gli intimati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'intimante delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 1.570,00 per compenso di difensore, dei quali € 600,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva ed € 420,00 per la fase decisionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3 V. condanna ex art. 12 bis comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 la parte intimante, che non ha senza giustificato motivo partecipato al procedimento di mediazione, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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