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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4571/2017 del R.G.A.C., pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Vitale Parte_1
OPPONENTE
E
e per essa - in persona Controparte_1 _2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Nappi
-OPPOSTA
. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 991/2017 emesso in data 13.5.2017 il
Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto a di Parte_1 pagare all'istituto di credito ricorrente ossia la e per Controparte_3 essa, quale mandataria, la somma di euro P_
33.070,10, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto, chiedendone la revoca, eccependo: - il difetto di legittimazione attiva di che, nel ricorso monitorio Controparte_3 aveva semplicemente allegato, ma non provato, la fusione per incorporazione delle che le banche Controparte_5 [...]
Controparte_6 Controparte_7 [...]
[...] CP_8 Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11
e avrebbe conferito a
[...] Controparte_3 _2 la procura per la gestione dei crediti anomali;
- l'assenza di documentazione idonea, peraltro disconosciuta, a fornire piena prova del credito essendo a tal fine insufficiente la mera certificazione ex art. 50 TUB a fornire prova del credito;
-
l'inesistenza del credito;
- l'illegittimità del credito preteso e degli addebiti eseguiti;
- la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita, quale parte opposta
(già , quale _2 Controparte_12 mandataria di (in seguito , Controparte_1 CP_1 premettendo che: - nel contesto di una operazione di cartolarizzazione era divenuta titolare, a Controparte_1 decorrere dal giorno 14 luglio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza”, derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia, ad essa società trasferiti da come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_3 della Repubblica Italiana;
- aveva Controparte_1 conferito a con atto del 20 luglio 2017, per notar P_
, ampia procura per l'amministrazione, gestione, incasso Per_1 ed eventuale recupero, anche in via giudiziaria, dei crediti e per l'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura.
Nella propria memoria di costituzione ha eccepito: -l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- l'infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione processuale di per effetto dell'atto del P_
19.10.2010, intervenuto tra le banche Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
2 Controparte_10 [...] con cui queste sono state fuse Controparte_11 per incorporazione in Per effetto della fusione Controparte_3
l' aveva assunto la titolarità di tutte le situazioni giuridiche CP_3 attive e passive facenti capo alle società incorporate;
- l'avvenuto deposito dei documenti legittimativi e della procura in forza della quale aveva agito come mandataria di _2 Controparte_3 per la gestione dei crediti anomali;
- la legittimità della ingiunzione fondata sulla certificazione ex art. 50 TUB, sufficiente ad ottenere la concessione del decreto ingiuntivo;
- la legittimità delle condizioni economiche applicate e della fideiussione omnibus.
Disposti vari rinvii in prosieguo prima udienza per la pendenza di trattative tra le parti, non andati a buon fine e denegata la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, sono stati concessi i termini per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente.
Concessi termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. parte opponente ha eccepito l'assenza di idonea procura al difensore nella fase monitoria, essendo la stessa conferita da Controparte_12
ha altresì precisato che la genericità della procura conferita
[...] da per il recupero del credito indicato a sofferenze, Controparte_3 siccome priva della specifica individuazione dei crediti;
a fronte di tanto l'opposta, nelle note del 2.11.2018, ha sostenuto la validità della procura conferita a per la gestione dei crediti anomali, P_ nei cui ambito rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili nonché le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e, quindi, certamente anche il credito oggetto del presente giudizio. Ha altresì depositato, a dimostrazione della inclusione del credito oggetto di causa, in quelli ceduti a l'elenco dei codici ceri CP_1 identificativo dei debiti ricompresi nella cessione, corrispondente a quello riportato in Centrale Rischi.
3 Disposti ulteriori rinvii per tentativi di conciliazione, non andati a buon fine, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusivi l'opponente ha altresì eccepito il difetto di legittimazione della per non aver fornito prova della CP_1 intervenuta cessione del credito.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo, su richiesta dall'opponente, atteso l'intervenuto riparto parziale eseguito nell'ambito della procedura fallimentare della debitrice principale, che prevedeva la destinazione di importi anche in favore della come CP_3 CP_3 da riparto allegato alla istanza.
Rimessa per tale motivo la causa sul ruolo, l'opposta ha negato di aver incassato somme dal fallimento, per cui la causa è stata nuovamente riservata in decisione, senza termini, siccome già concessi in precedenza.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito indicati.
Rileva il Tribunale che il ricorso monitorio è stato richiesto ed ottenuto dalla , e per essa dalla mandataria Controparte_3 _2
(denominazione assunta da
[...] Controparte_12 come da verbale di assemblea straordinaria del 30
[...] ottobre 2015) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi in virtù di procura generale alle liti per Notaio in Verona del Persona_2
26 luglio 2010, rep. n° 67482, racc. n° 18596.
Nel procedimento monitorio la ricorrente ha dedotto che: - con atto per notar del 19.10.2010, le banche: Per_3 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7
(già , Controparte_13 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10
[...] Controparte_11 si erano fuse per incorporazione in;
- con
[...] Controparte_3 verbale di assemblea straordinaria del 30 ottobre 2015
[...] mutava la propria denominazione Controparte_12
4 in - conferiva a con _2 Controparte_3 _2 atto Notaio del 6 giugno 2016, la procura per la gestione, Per_4 anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali.
L'opponente ha, tra l'altro, eccepito la carenza di legittimazione della e contestato che essa avrebbe conferito procura alla Controparte_3
per la gestione dei crediti anomali. P_
Osserva il giudicante che dalla documentazione allegata al ricorso monitorio risulta che la società fallita aveva Parte_2 intrattenuto rapporti bancari con la , Controparte_13 ed e la Controparte_3 Controparte_7 fideiussione omnibus, fino all'importo di euro 100 mila, risulta rilasciata dall'opponente in favore alla Controparte_3
Altresì, in allegato alle note del 2.11.2018 l'opposta ha depositato -
l'atto di fusione a rogito del notaio del 19.10.2010, da cui Per_3 risulta che alla fusione per incorporazione in delle Controparte_3 seguenti banche: Controparte_5 Controparte_6
(già
[...] Controparte_7 Controparte_13
,
[...] Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 [...]
Controparte_11
Dunque, e per effetto di tale atto di fusione titolare della pretesa creditoria è la cui l'atto di opposizione risulta Controparte_3 notificato.
In allegato alle medesime note scritte parte opposta ha altresì depositato l'atto per notar el 6.6.2016 (già depositato in fase Per_4 monitoria) con cui la nominava quale suo Controparte_3 procuratore la per la gestione, anche stragiudiziale, P_ dei propri “crediti anomali con correlato potere di stare in giudizio per la società ai sensi dell'art. 77 c.p.c”.
La contestazione mosse dall'opponente relativa alla nullità della procedura conferita da alla mandataria è Controparte_3 P_ fondata.
5 Invero, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (sez. VI,
07/11/2019, n.28803), nella pronuncia più volte richiamata e riprodotta negli scritti difensivi dall'opponente, “il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324
c.c. risponde senza dubbio alcuno alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie concrete è presidiato dal rimedio nella nullità (art. 1418
c.c., comma 2, u.p.)”.
Con riferimento al mandato con rappresentanza ed al negozio unilaterale di procura, detto requisito e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul contratto di mandato, ma pure sul negozio unilaterale di procura, in relazione al quale sorge, altresì,
l'esigenza di tutela dell'interesse dei terzi, destinati a venire in contatto con il rappresentante e, infatti, ai sensi dell'art. 1393 c.c.
"il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata".
Come ha osservato, dalle Sezioni Unite della S.C. (21 ottobre 2009,
n. 22234) "il conferimento del potere di rappresentanza, sia nella forma esplicita della procura (art. 1392 c.c.), sia come facoltizzazione implicita in altro negozio, consiste sempre in una dichiarazione unilaterale ricettizia" (in quanto sostanzialmente diretta, appunto, anche ai terzi che sono destinati a entrare in futuro contatto con il rappresentato): "o indirizzata alla controparte o, comunque, destinata ad esserle resa nota (art. 1393 c.c.)".
Ciò posto, come ritenuto dalla citata pronuncia della S.C., in una fattispecie del tutto analoga, la formula "credito anomalo", contenuta nella procura rilasciata dalla a , si scioglie Controparte_3 P_ in quella di "categoria di crediti aventi un andamento irregolare
(appunto anomalo) rispetto alle pattuizioni contenute nei contratti o
6 nelle convenzioni stipulate tra la banca e il cliente" e non viene a delimitare in modo idoneo l'oggetto della procura.
Neanche questa seconda formula, infatti, viene a tracciare con nettezza ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dall'impegno negoziale
"... “Si può dire, in effetti, che si tratti di formule equivalenti quanto alla dimensione degli spazi di incertezza e indeterminatezza che lasciano aperti. Così, per fermarsi a un'indicazione di primissimo riscontro, rimane oggettivamente indeterminato se nella «categoria» richiamata dal ricorrente rientrino anche i crediti contestati - secondo quanto propriamente accaduto nel giudizio giunto ora all'esame di questa Corte - e/o quelli senz'altro privi di titolo valido
(nel caso, se pure quelli che fondano la loro esistenza e misura sul titolo dell'indebito)”.
Il rilievo di indeterminatezza e incertezza, che vizia la procura in esame, si manifesta con evidenza, non indicando a quali tipologie di crediti anomali o irregolari tale negozio intenderebbe fare riferimento, senza neppure delimitarli temporalmente.
Invero, la procura conferita a pur elencando in P_ dettaglio il contenuto dei poteri conferiti alla mandataria, non indica esattamente quali siano i crediti che sono stati affidati alla gestione della mandataria, in altre parole non indica per quali crediti della mandante la rappresentante poteva esercitare quei poteri, risultando genericamente rilasciata "per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti e delle proprie cause passive connesse a posizioni per cui sussistono tali crediti anomali...", con conseguente impossibilità di individuare i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale di procura/mandato. (cfr. in tal senso
Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 436/2023 del 19-05-2023)
A fronte delle doglianze inerenti la carenza di legittimazione ad agire della mandataria, parte opposta non ha inteso fare precisare alla sua mandante l'oggetto della procura relativamente alla identificazione esatta dei rapporti giuridici affidati alla gestione della mandataria,
7 lasciando così indefinito e non determinato l'ambito del mandato e se nello stesso rientrasse o meno anche il credito per cui è causa.
In tal modo la mandataria, contravvenendo al disposto dell'art. 1393
c.c., non ha consentito al debitore di verificarne i poteri. Per quanto innanzi detto, manca la dimostrazione della legittimazione ad agire in giudizio di sin dalla fase monitoria, P_ configurandosi, altresì, il difetto di rappresentanza processuale di chi ha sottoscritto la procura alle liti, tanto nel giudizio monitorio che nel conseguente giudizio di opposizione.
Va dunque accolta già per tale motivo, assorbente, l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Rileva il giudicante che la domanda di condanna, implicita nella richiesta monitoria, non è meritevole di accoglimento per difetto di prova della titolarità attiva del rapporto in capo a CP_1
Va preliminarmente precisata la distinzione tra l'istituto del difetto di legittimazione attiva e passiva e quello di carenza di titolarità attiva/passiva del rapporto, come spiegato dalla Cassazione a
Sezioni Unite con sentenza n. 2951/2016 secondo la quale i due istituti hanno distinti presupposti con conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova.
Con tale sentenza le Sezioni Unite, sradicando il precedente orientamento, pur condividendo la differenza ontologica tra legittimatio ad causam e titolarità del diritto sostanziale e la riconducibilità di quest'ultima a questione di merito, hanno precisato che la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che la propone, di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa non soggiacendo ad alcun termine decadenziale e ben potendo, pertanto, esercitare tale opzione difensiva finanche in
Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto.
8 Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, attiene al merito della decisione dunque alla fondatezza della domanda, alla verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non giustifica che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale quest'ultimo neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto, soggetta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. 2 comma.
Ne consegue che il difetto di titolarità attiva o passiva del diritto dedotto può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché emerga dagli atti del processo.
La titolarità della posizione soggettiva può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Secondo la Corte di Cassazione 'la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16)' (così Cass. Civ., n. 24798/2020; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 4116/2016).
La contestazione del difetto di titolarità del credito attiene quindi alla legittimazione attiva del soggetto che si afferma creditore, e cioè alla titolarità attiva del rapporto. Tale contestazione configura non un'eccezione bensì una mera difesa (cfr. Cass. Civ., n.
3765/2021; Cass. Civ., n. 30545/2017), poiché non introduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto, bensì contesta
9 l'esistenza di uno dei fatti costitutivi presupposti, ossia, come detto, la titolarità attiva del rapporto (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 2951/2016).
Ciò posto, l'opponente fin dall'atto introduttivo ha contestato mancata prova il difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_3 ed alla mandataria e per l'effetto anche della cessionaria.
[...]
Negli scritti conclusivi l'opponente ha dedotto che la prova della titolarità del credito in capo a non sarebbe stata fornita, CP_1 essendo a tal fine insufficiente l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., attesa, altresì la non coincidenza tra il numero della posizione a sofferenza indicato nella certificazione tub ex art. 50 con quello riportato nel foglio contenente l'elenco dei debiti prodotto dalla opposta.
Dal canto suo, solo negli scritti conclusivi, l'opposta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di società veicolo, rispetto alle contestazioni riconducibili alla ante CP_3 cessione, evidenziando di essere subentrata nella titolarità dei soli crediti, con esclusione di ogni passività e possibilità di compensazione.
Orbene, come esposto in premessa, il decreto ingiuntivo in tale sede opposto, reso in data 13.5.2017 nei confronti del garante della società correntista fallita, rinviene il proprio titolo uno scoperto di conto corrente intrattenuto con la Controparte_3
Pur risultando la spiegata opposizione notificata alla CP_3
nel presente giudizio si è costituita la che, nella
[...] CP_1 memoria difensiva ha dichiarato di essere divenuta titolare, con efficacia dal 14.7.017, dei crediti classificati a sofferenza, alcuni dei quali assistiti da garanzie reali, derivanti da “contratti di finanziamento di varie tipologia” e, ad essa, trasferiti.
A sostegno ha prodotto l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. ove si legge che la cessione è riferita a tutti i crediti “di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_3 credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
10 persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975
e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”.
Si rileva che i crediti oggetto della cessione, come risulta dall'avviso, sono riferiti a mutui, aperture di credito o finanziamenti nel periodo compreso dal 75 al 2016, mentre, come detto, il credito di cui si discute è relativo ad uno scoperto di conto corrente per il quale risulta emesso, nell'anno 2017, il decreto ingiuntivo, non vi è pertanto coincidenza tra i titoli dei crediti ceduti e quello per il quale risulta reso il decreto ingiuntivo.
Posta l'inidoneità dell'avviso ex art. 58 tub pubblicato in G.U. ad includere il credito per cui è causa, vi è che l'opposta, neppure ha prodotto il contratto di cessione ,né un qualunque altro atto da cui sia possibile desumere l'avvenuta cessione dei credito verso l'opponente. Inoltre, l'elenco prodotto dalla società opposta come doc. 6 allegato alle note autorizzate è privo di qualunque valore probatorio, rappresentando un mero elenco non sottoscritto di nominativi e restando ignoto il contesto dello stesso, e in particolare l'atto al quale fu eventualmente allegato.
Il difetto di idonea prova del passaggio di titolarità del credito comporta l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo a della titolarità attiva e passiva del rapporto e CP_1 del credito azionato.
Le ulteriori domande restano assorbite, poiché il difetto di titolarità attiva del rapporto è motivo da solo sufficiente a fondare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 991/2017 ed il rigetto dalla domanda di condanna.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
l'opposta va condannata a rimborsare le spese processuali che si liquidano in dispositivo
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4571/2017 rg. ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo 991/2017 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 13.5.2017.
Condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in 7.616,00 per compensi, 15% su compensi per spese generali, oltre euro 287,00 per spese documentate, più CPA ed IVA se dovute.
Così deciso in Torre Annunziata, il 10.6.2024
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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