TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 572/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero. 572/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
c.f. , nella qualità titolare della AZ Car Parte_1 C.F._1
Service, ditta di Autocarrozzeria - Autonoleggio - Soccorso stradale - Deposito
Pag. 1 a 7 Giudiziario (P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Mesiti ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Monasterace in via Venezia snc;
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso per legge Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici a Reggio
Calabria in Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 31.05.2024,
titolare della ditta AZ Car Service, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario emesso dal
Tribunale di Locri, sezione penale, in data 29.05.2024, notificato a mezzo PEC il
30.05.2024, nell'ambito del Proc. Penale N. 1005/2012 RGNR Mod. 21 della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri e N. 1012/2012 RG Tribunale di Locri;
l'istanza è stata formulata dal ricorrente per ottenere la liquidazione, a titolo di indennità, della somma di € 3.833,73 (IVA al 22% compresa), spettante al custode per l'attività di custodia dell'autocarro FORD Transit tg RC362282, durante il periodo dal 05.05.2012 al 28.08.2021, come da verbale di sequestro e affidamento in custodia dei Carabinieri della Stazione di Siderno e dal certificato di rottamazione. Il ricorrente, allegando che con il provvedimento impugnato il giudice ha erroneamente ritenuto che l'istante fosse decaduto dal diritto alla liquidazione, ha proposto opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Tribunale di Locri, per le motivazioni che precedono, è incorso in errore nel rigettare la richiesta di liquidazione di cui in premessa e, per l'effetto disporre che il Sig. Pt_1
n.q., ha diritto al pagamento dell'indennità di custodia, per come già determinata
[...]
nell'istanza del 02.09.2021, pari ad € 3.833,73, ovvero della diversa somma che CP_2
sarà accertata in corso di causa, o che sarà liquidata in via equitativa; con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Pag. 2 a 7 Disposta la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 02.10.2024, si è costituito in giudizio il , il quale si è opposto all'accoglimento Controparte_1
del ricorso, affermando la parificazione del custode agli ausiliari del giudice con conseguente applicazione della disciplina per essi formulata e la vigenza del termine di decadenza di cento giorni per la richiesta di liquidazione del compenso e ritenendo il ricorrente decaduto (come statuito nel decreto di rigetto impugnato), non potendo essere validamente considerata l'istanza di liquidazione presentata il CP_2
02.09.2021, stante la sua mancata validazione via pec.
All'esito della prima udienza, il Giudice, acquisita la documentazione inerente alla custodia del bene sequestrato posta alla base dell'istanza di liquidazione, ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 24 febbraio
2025.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito riportate.
È incontestato tra le parti, nonché provato documentalmente, che il ricorrente ha svolto l'attività di custode giudiziario dell'autocarro FORD Transit tg RC362282 dal 05.05.2012 al 28.08.2021. Per tale attività il custode ha avanzato una prima istanza di liquidazione in data 02.09.2021, la quale è stata rifiutata/annullata per mancata validazione via pec/mancata documentazione, e una seconda istanza in data
11.02.2022.
A prescindere della validità della prima istanza di liquidazione, la cui analisi in tale sede appare superflua, sussiste il diritto del ricorrente a ottenere la liquidazione per la custodia del bene sequestrato, non trovando applicazione al caso in esame l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002.
Occorre, invero, tener conto, in continuità con l'orientamento espresso dalla
Sezione civile del Tribunale di Locri, delle peculiarità della figura del custode giudiziario penale e della non assimilabilità dello stesso all'ausiliario del giudice.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, «ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di
Pag. 3 a 7 decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale, e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione» (Cass. pen., sez. IV, sent. n.
113 del 28/10/2005).
Tale conclusione è raggiunta dalla Corte di legittimità considerando, in primo luogo, la definizione di ausiliario di cui all'art. 3 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale distingue "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione" da altro soggetto "comunque idoneo al compimento di atti" ed evidenziando che “i soggetti rientranti nel primo gruppo si qualificano per la loro particolare e specifica competenza in determinate arti o professioni, mentre quelli rientranti nel secondo gruppo mancano di una qualificazione professionale ma sono solo idonei "al compimento di atti". Su tale diversificazione qualitativa degli ausiliari si innesta, nel testo legislativo in esame, una diversa collocazione testuale, che tende a trattare separatamente le due categorie;
ciò appare evidente, ad esempio, dalla lettura dell'articolo 107 testo citato (che riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), e artt. 155
e 156 testo citato (che riguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati
e confiscati)” (cfr. Cass. 2005 citata in motivazione). Tale volontà del legislatore di tenere distinti le diverse figure si ricava anche dall'art. 168 del D.P.R. citato che, con riferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca, tenendole distinte, la "liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato" e la liquidazione "dell'indennità di custodia".
In secondo luogo, il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 disciplina in modo differente le indennità spettanti alle due categorie, prevedendo la disciplina per le indennità di custodia agli artt. 58, 59, 72 e 276 e quella per le indennità spettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari agli artt. 49 e segg., 71 e 275.
Pag. 4 a 7 In terzo luogo, la Corte di legittimità ha evidenziato l'eccezionalità della disciplina della decadenza prevista dall'art. 71 del T.U. sulle spese di giustizia, con divieto di applicazione analogica in forza della generale previsione di cui all'art. 14 delle preleggi. Invero, il citato art.71 prevede la decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato a percepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazione della relativa istanza, introducendo pertanto una deroga al generale regime della decadenza del diritto per decorso del termine prescrizionale. Ed è invece a quest'ultimo che occorre far riferimento, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che ha chiarito che «Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato
a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto
a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» (Cass. Sez. U, n.
25161 del 24/04/2002).
In altri termini, poiché l'art. 72 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione al custode, prevede che “L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168” senza alcuna previsione di un termine entro cui l'istanza per ottenere la liquidazione,
a pena di decadenza, deve essere presentata, si deve concludere che l'istanza di liquidazione avanzata dal ricorrente sia tempestiva e il diritto alla liquidazione non può ritenersi estinto, non essendo decorso il relativo termine prescrizionale.
Del resto, a conclusioni diverse non può giungersi considerando la giurisprudenza invocata dal e posta alla base della decisione Controparte_1
del giudice penale che ha rigettato l'istanza di liquidazione, tenuto conto che anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile non viene affermata una totale e indiscriminata equiparazione dei custodi agli ausiliari del giudice, con conseguente applicazione dell'art. 71 citato a tutte le istanze di liquidazione.
Pag. 5 a 7 Invero, la Suprema Corte con la pronuncia n. 11577/2017 ha collocato i custodi nominati ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 septies della L. n. 575/1965 tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all'art. 71 comma
2° del D.P.R. n.115/2002, sottolineando che questi ultimi non hanno solo compiti di custodia, ma anche di conservazione e amministrazione di beni sequestrati e aziende sotto il diretto controllo del giudice. Allo stesso modo, la più recente pronuncia della Seconda Sezione Civile della Cassazione n. 14906/2024 ha evidenziato la riconducibilità agli ausiliari degli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell'ambito di processi penali per reati di mafia, che ugualmente non svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi. In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, al fine di parificare il custode nelle sue diverse sfaccettature all'ausiliario del magistrato non pone l'accento sull'ambito di nomina penale o civile ma sull'attività in concreto svolta dal custode, ritenendolo al pari dell'ausiliario ove non si limiti all'attività di custodia ma esplichi anche quella amministrativa e di gestione
(in tal senso, in relazione all'amministratore giudiziario cfr. citata Cass. 14906/2024 in motivazione per cui «non può invece l'amministratore giudiziario fruire del più lungo termine di prescrizione ordinario, che la giurisprudenza applica al custode in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza, rispetto al regime decadenziale dei diritti alle rispettive spettanze degli ausiliari del giudice»).
Ciò posto, esclusa la decadenza del diritto alla liquidazione del custode nel caso in esame, va riconosciuto allo stesso il relativo compenso.
§ 3. Quanto alla liquidazione, va considerato che l'autocarro FORD Transit tg
RC362282 è stato custodito dalla ditta dal 05.05.2012 al 28.08.2021 (come risultante dalla documentazione in atti) e che la custodia è avvenuta allo scoperto.
In forza del D.M. n. 265/2006 (adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400) a cui l'art. 59 D.P.R. 115/2002 rinvia per la determinazione dell'indennità di custodia e che prevede all'art. 1 lett. c) le tariffe per la custodia in area recintata e scoperta di autocarri (per i primi novanta giorni dal
Pag. 6 a 7 sequestro la tariffa giornaliera di euro 2,79 e per il periodo successivo quella di euro
1,79), aggiunte le spese di traino e trasporto in depositeria (pari a euro 80,00 ex art. 1 lett. e) e applicate le riduzioni di cui all'art. 3 del citato D.M., va liquidata l'indennità complessiva di euro 2.283,75 [di cui euro 251,10 per i primi 90 giorni (90x2,79), euro
492,25 per i successivi giorni del primo anno (275 x 1,79), euro 522,68 per il secondo anno (365x1,43), euro 314,76 per il terzo anno (365x1,00), euro 314,76 per il quarto anno (366x0,86), euro 156,95 per il quinto anno (365x0,43), euro 76,65 per il sesto anno (365 x 0,21), euro 24,36 per i restanti 116 giorni (116x0,21) ed euro 80,00 per le spese di traino e trasporto] oltre IVA se dovuta.
§ 4. Quanto alle spese di giudizio, stante la controvertibilità della questione in diritto affrontata nel presente giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. r.g. 572/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di
Locri, Sezione penale, in data 29.05.2024 (procedimento penale n. 1005/2012
RGNR n. 1012/2012 RG Trib.), liquida in favore di nella qualità di Parte_1
titolare della AZ Car Service, la somma complessiva di euro 2.283,75 oltre IVA se dovuta;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri il 22 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
Pag. 7 a 7
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero. 572/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
c.f. , nella qualità titolare della AZ Car Parte_1 C.F._1
Service, ditta di Autocarrozzeria - Autonoleggio - Soccorso stradale - Deposito
Pag. 1 a 7 Giudiziario (P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Mesiti ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Monasterace in via Venezia snc;
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso per legge Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici a Reggio
Calabria in Via del Plebiscito n. 15, è per legge domiciliato;
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 31.05.2024,
titolare della ditta AZ Car Service, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario emesso dal
Tribunale di Locri, sezione penale, in data 29.05.2024, notificato a mezzo PEC il
30.05.2024, nell'ambito del Proc. Penale N. 1005/2012 RGNR Mod. 21 della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri e N. 1012/2012 RG Tribunale di Locri;
l'istanza è stata formulata dal ricorrente per ottenere la liquidazione, a titolo di indennità, della somma di € 3.833,73 (IVA al 22% compresa), spettante al custode per l'attività di custodia dell'autocarro FORD Transit tg RC362282, durante il periodo dal 05.05.2012 al 28.08.2021, come da verbale di sequestro e affidamento in custodia dei Carabinieri della Stazione di Siderno e dal certificato di rottamazione. Il ricorrente, allegando che con il provvedimento impugnato il giudice ha erroneamente ritenuto che l'istante fosse decaduto dal diritto alla liquidazione, ha proposto opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Tribunale di Locri, per le motivazioni che precedono, è incorso in errore nel rigettare la richiesta di liquidazione di cui in premessa e, per l'effetto disporre che il Sig. Pt_1
n.q., ha diritto al pagamento dell'indennità di custodia, per come già determinata
[...]
nell'istanza del 02.09.2021, pari ad € 3.833,73, ovvero della diversa somma che CP_2
sarà accertata in corso di causa, o che sarà liquidata in via equitativa; con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Pag. 2 a 7 Disposta la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 02.10.2024, si è costituito in giudizio il , il quale si è opposto all'accoglimento Controparte_1
del ricorso, affermando la parificazione del custode agli ausiliari del giudice con conseguente applicazione della disciplina per essi formulata e la vigenza del termine di decadenza di cento giorni per la richiesta di liquidazione del compenso e ritenendo il ricorrente decaduto (come statuito nel decreto di rigetto impugnato), non potendo essere validamente considerata l'istanza di liquidazione presentata il CP_2
02.09.2021, stante la sua mancata validazione via pec.
All'esito della prima udienza, il Giudice, acquisita la documentazione inerente alla custodia del bene sequestrato posta alla base dell'istanza di liquidazione, ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 24 febbraio
2025.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito riportate.
È incontestato tra le parti, nonché provato documentalmente, che il ricorrente ha svolto l'attività di custode giudiziario dell'autocarro FORD Transit tg RC362282 dal 05.05.2012 al 28.08.2021. Per tale attività il custode ha avanzato una prima istanza di liquidazione in data 02.09.2021, la quale è stata rifiutata/annullata per mancata validazione via pec/mancata documentazione, e una seconda istanza in data
11.02.2022.
A prescindere della validità della prima istanza di liquidazione, la cui analisi in tale sede appare superflua, sussiste il diritto del ricorrente a ottenere la liquidazione per la custodia del bene sequestrato, non trovando applicazione al caso in esame l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002.
Occorre, invero, tener conto, in continuità con l'orientamento espresso dalla
Sezione civile del Tribunale di Locri, delle peculiarità della figura del custode giudiziario penale e della non assimilabilità dello stesso all'ausiliario del giudice.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, infatti, «ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di
Pag. 3 a 7 decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale, e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione» (Cass. pen., sez. IV, sent. n.
113 del 28/10/2005).
Tale conclusione è raggiunta dalla Corte di legittimità considerando, in primo luogo, la definizione di ausiliario di cui all'art. 3 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale distingue "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione" da altro soggetto "comunque idoneo al compimento di atti" ed evidenziando che “i soggetti rientranti nel primo gruppo si qualificano per la loro particolare e specifica competenza in determinate arti o professioni, mentre quelli rientranti nel secondo gruppo mancano di una qualificazione professionale ma sono solo idonei "al compimento di atti". Su tale diversificazione qualitativa degli ausiliari si innesta, nel testo legislativo in esame, una diversa collocazione testuale, che tende a trattare separatamente le due categorie;
ciò appare evidente, ad esempio, dalla lettura dell'articolo 107 testo citato (che riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), e artt. 155
e 156 testo citato (che riguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati
e confiscati)” (cfr. Cass. 2005 citata in motivazione). Tale volontà del legislatore di tenere distinti le diverse figure si ricava anche dall'art. 168 del D.P.R. citato che, con riferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca, tenendole distinte, la "liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato" e la liquidazione "dell'indennità di custodia".
In secondo luogo, il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 disciplina in modo differente le indennità spettanti alle due categorie, prevedendo la disciplina per le indennità di custodia agli artt. 58, 59, 72 e 276 e quella per le indennità spettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari agli artt. 49 e segg., 71 e 275.
Pag. 4 a 7 In terzo luogo, la Corte di legittimità ha evidenziato l'eccezionalità della disciplina della decadenza prevista dall'art. 71 del T.U. sulle spese di giustizia, con divieto di applicazione analogica in forza della generale previsione di cui all'art. 14 delle preleggi. Invero, il citato art.71 prevede la decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato a percepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazione della relativa istanza, introducendo pertanto una deroga al generale regime della decadenza del diritto per decorso del termine prescrizionale. Ed è invece a quest'ultimo che occorre far riferimento, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che ha chiarito che «Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato
a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto
a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» (Cass. Sez. U, n.
25161 del 24/04/2002).
In altri termini, poiché l'art. 72 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione al custode, prevede che “L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168” senza alcuna previsione di un termine entro cui l'istanza per ottenere la liquidazione,
a pena di decadenza, deve essere presentata, si deve concludere che l'istanza di liquidazione avanzata dal ricorrente sia tempestiva e il diritto alla liquidazione non può ritenersi estinto, non essendo decorso il relativo termine prescrizionale.
Del resto, a conclusioni diverse non può giungersi considerando la giurisprudenza invocata dal e posta alla base della decisione Controparte_1
del giudice penale che ha rigettato l'istanza di liquidazione, tenuto conto che anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile non viene affermata una totale e indiscriminata equiparazione dei custodi agli ausiliari del giudice, con conseguente applicazione dell'art. 71 citato a tutte le istanze di liquidazione.
Pag. 5 a 7 Invero, la Suprema Corte con la pronuncia n. 11577/2017 ha collocato i custodi nominati ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 septies della L. n. 575/1965 tra gli ausiliari del giudice e in quanto tali soggetti al termine di decadenza di cui all'art. 71 comma
2° del D.P.R. n.115/2002, sottolineando che questi ultimi non hanno solo compiti di custodia, ma anche di conservazione e amministrazione di beni sequestrati e aziende sotto il diretto controllo del giudice. Allo stesso modo, la più recente pronuncia della Seconda Sezione Civile della Cassazione n. 14906/2024 ha evidenziato la riconducibilità agli ausiliari degli amministratori giudiziari di beni sequestrati nell'ambito di processi penali per reati di mafia, che ugualmente non svolgono la mera funzione conservativa tipica del custode, ma quella ben più dinamica di gestione di beni produttivi. In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, al fine di parificare il custode nelle sue diverse sfaccettature all'ausiliario del magistrato non pone l'accento sull'ambito di nomina penale o civile ma sull'attività in concreto svolta dal custode, ritenendolo al pari dell'ausiliario ove non si limiti all'attività di custodia ma esplichi anche quella amministrativa e di gestione
(in tal senso, in relazione all'amministratore giudiziario cfr. citata Cass. 14906/2024 in motivazione per cui «non può invece l'amministratore giudiziario fruire del più lungo termine di prescrizione ordinario, che la giurisprudenza applica al custode in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza, rispetto al regime decadenziale dei diritti alle rispettive spettanze degli ausiliari del giudice»).
Ciò posto, esclusa la decadenza del diritto alla liquidazione del custode nel caso in esame, va riconosciuto allo stesso il relativo compenso.
§ 3. Quanto alla liquidazione, va considerato che l'autocarro FORD Transit tg
RC362282 è stato custodito dalla ditta dal 05.05.2012 al 28.08.2021 (come risultante dalla documentazione in atti) e che la custodia è avvenuta allo scoperto.
In forza del D.M. n. 265/2006 (adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400) a cui l'art. 59 D.P.R. 115/2002 rinvia per la determinazione dell'indennità di custodia e che prevede all'art. 1 lett. c) le tariffe per la custodia in area recintata e scoperta di autocarri (per i primi novanta giorni dal
Pag. 6 a 7 sequestro la tariffa giornaliera di euro 2,79 e per il periodo successivo quella di euro
1,79), aggiunte le spese di traino e trasporto in depositeria (pari a euro 80,00 ex art. 1 lett. e) e applicate le riduzioni di cui all'art. 3 del citato D.M., va liquidata l'indennità complessiva di euro 2.283,75 [di cui euro 251,10 per i primi 90 giorni (90x2,79), euro
492,25 per i successivi giorni del primo anno (275 x 1,79), euro 522,68 per il secondo anno (365x1,43), euro 314,76 per il terzo anno (365x1,00), euro 314,76 per il quarto anno (366x0,86), euro 156,95 per il quinto anno (365x0,43), euro 76,65 per il sesto anno (365 x 0,21), euro 24,36 per i restanti 116 giorni (116x0,21) ed euro 80,00 per le spese di traino e trasporto] oltre IVA se dovuta.
§ 4. Quanto alle spese di giudizio, stante la controvertibilità della questione in diritto affrontata nel presente giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. r.g. 572/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di
Locri, Sezione penale, in data 29.05.2024 (procedimento penale n. 1005/2012
RGNR n. 1012/2012 RG Trib.), liquida in favore di nella qualità di Parte_1
titolare della AZ Car Service, la somma complessiva di euro 2.283,75 oltre IVA se dovuta;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri il 22 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
Pag. 7 a 7