Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2025, proposto da
PO MI, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Reggio Tullio, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 223/2025 del 12 giugno 2025, emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 155/2024, notificata in data 17 giugno 2025 e passata in giudicato;
con la nomina fin da subito di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento da parte dell’MI
e per la condanna del Ministero al pagamento di una somma di denaro per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato,
e con condanna al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. SI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La docente PO MI, odierna ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale Ordinario di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla immissione in ruolo con decorrenza dall’a.s. 2022/2023, in qualità di vincitrice del concorso di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A023” per la Regione Abruzzo.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 5827/2023, rigettava il ricorso promosso dalla ricorrente, la quale proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila e, all’esito del relativo giudizio, veniva emessa la sentenza n. 223/2025, di cui in epigrafe, pubblicata il 12 giugno 2025, con cui la Corte di Appello di L’Aquila - Sezione Lavoro accoglieva integralmente il ricorso promosso, stabilendo che “ In riforma della sentenza impugnata, Accerta il diritto della ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella classe di concorso A 023, a decorrere dal 1 settembre 2023, con ogni conseguenza agli effetti giuridici ed economici, Ordina all’amministrazione scolastica di retrodatare l’assunzione nelle more effettuata secondo la decorrenza sopra indicata. ”.
La sentenza veniva notificata in data 17 giugno 2025, sia presso il domicilio reale dell’MI che all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila ai fini della decorrenza del termine breve, e la stessa passava in giudicato come da attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila del 24 settembre 2025, agli atti.
A tale sentenza il Ministero non ha ottemperato.
Preso atto di tale inottemperanza la docente PO MI ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, depositato in data 4 novembre 2025, con cui ha chiesto a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza della sentenza n. 223/2025 della Corte di Appello di L’Aquila.
Inoltre parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di disporre la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa decorrenza del predetto termine nonché di “ condannare il resistente Ministero, in persona del suo Ministro pro-tempore, al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ” ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data 9 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con memoria di stile.
In data 23 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato in giudizio propria nota con cui ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione da remoto insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Infine all’udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e va accolto e nei termini di seguito enunciati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario fra cui rientra, chiaramente, la sentenza n. 223/2025 della Corte di Appello di L’Aquila di cui viene chiesta l’ottemperanza col ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. - Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza, il Tribunale rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila di cui in premessa è passata in giudicato, come si evince dalla relativa certificazione del Cancelliere della Corte di Appello di L’Aquila del 24 settembre 2025, agli atti.
Inoltre, la predetta sentenza è stata notificata in data 17 giugno 2025 sia presso il domicilio reale dell’MI che all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila via pec, come da ricevuta in atti, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della PU MI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
4. - Precisato quanto sopra, il Collegio osserva come la sentenza (passata in giudicato) di cui si chiede l’esecuzione risulta non adempiuta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, atteso che lo stesso si è costituito in giudizio con semplice memoria di stile senza nulla affermare sul punto della mancata ottemperanza della sentenza n. 223/2025 della Corte di Appello di L’Aquila e, dunque, tale circostanza (mancata ottemperanza della sentenza n. 223/2025) può ritenersi acclarata in base al principio di non contestazione.
Ne consegue, dunque, che la domanda di parte ricorrente di esecuzione della sentenza n. 223/2025 della Corte di Appello di L’Aquila è fondata e va accolta ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza.
Inoltre, per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della “ Direzione Generale per il personale scolastico ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
Infine, per quanto concerne la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene che la natura e l’esiguità del credito nonché la fissazione di un ragionevole termine per il suo adempimento escludono che possa maturare, in via prognostica, un significativo ritardo imputabile all’MI debitrice e, di conseguenza, che la penalità di mora possa spiegare l’auspicato effetto deterrente; il Collegio, dunque, non ravvisa la meritevolezza dell’invocata misura coercitiva indiretta, la quale risulterebbe manifestamente iniqua, siccome sproporzionata rispetto allo scopo da perseguire.
5. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 223/2025 della Corte di Appello di L’Aquila entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della “ Direzione Generale per il personale scolastico ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- respinge la domanda di condanna formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI EL UI, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
SI BA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI BA | RI EL UI |
IL SEGRETARIO