Art. 1. Articolo unico
Le disposizioni dell' articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 , per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, si applicano anche per l'esercizio 1965.
Le disposizioni dell' articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 , per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, si applicano anche per l'esercizio 1965.