Articolo 1 della Legge 19 maggio 1965, n. 594
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25 giugno 1965
Art. 1. Articolo unico

Le disposizioni dell' articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 , per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, si applicano anche per l'esercizio 1965.

Entrata in vigore il 25 giugno 1965