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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3612/2023 R.G. Cont.
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Corso C. Nigra n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Tullia Dalmasso, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
ricorrente contro
nato a [...] il [...], C.F. CP_1
residente in [...] C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- pagina 1 di 8 Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1
nel Comune di Roman (Neamt), Romania, il 23.10.2004 e trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di Roman in data 23.10.2004 al n. 484 Serie CD Nr.
281693 e trascritto per riassunto nel Registro dello Stato civile del Comune di Banchette (TO),
al N. 11, Parte II Serie C;
- disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, con facoltà in Per_1
capo alla stessa di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per la vita
della prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza (art.
337 quater u.c. c.c.);
- disporre che il padre non possa frequentare i figli;
- disporre che il padre versi alla madre a mezzo di bonifico bancario, entro il 15 di ogni mese, a
titolo di mantenimento per entrambi i figli, sino al raggiungimento della loro autonomia
economica, la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 cadauno) entro il giorno 15 di ogni
mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie
documentate nella misura del 50%, con espresso richiamo al vigente Protocollo d'Intesa tra
magistrati e avvocati sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine di Ivrea in data 24.6.2016;
- disporre la prosecuzione della presa in carico della prole da parte dei Servizi incaricati
(Sociali, di Psicologia e di Educativa) fino a quanto ritenuti utili o necessari nell'interesse degli
stessi.
- Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 11.12.2023 Pt_1
evocava in giudizio il marito nnanzi l'intestato Tribunale
[...] CP_1
affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
pagina 2 di 8 - i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 23.10.2004 in Romania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roman, provincia di Neamt
(Romania) al numero 484, Serie CD (cfr. doc. 1 atto integrale di matrimonio), in regime di comunione dei beni, registrato in data 26.6.2020 all'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Banchette nel registro dello Stato Civile, al n. 11 Anno 2020, Parte II Serie C
(Doc. 2).
- dal matrimonio nascevano i figli , nata in [...] il [...], e Per_2 Per_1
nato a [...] il [...].
- nel procedimento per la separazione giudiziale, il Presidente del Tribunale di Ivrea il
4.02.2021, in contumacia del convenuto, autorizzava i coniugi a vivere separati, e le condizioni della loro separazione, peraltro addebitata al marito, venivano stabilite con sentenza n. 434/22, pubblicata il 12.04.2022 e passata in giudicato il 19.07.2022 (doc. 5).
- da tale epoca la separazione durava ininterrotta.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e degli atti (effettuata a mezzo posta il 19.01.2024 e ritirata il 24.1.2024
(documentazione trasmessa telematicamente).
All'udienza del 9 ottobre 2024, nemmeno comparso il convenuto contumace, la ricorrente intendendo ottenere la pronuncia sul vincolo e per il resto la conferma di quanto statuito in sede di separazione, ha chiesto ed ottenuto di poter rassegnare le conclusioni definitive, evidenziando che la causa era sufficientemente istruita.
Alla detta udienza, in via provvisoria ed urgente venivano confermate tutte le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, con decorrenza per quanto attiene al contributo al mantenimento dalla data della domanda ossia dal giorno 11.12.2023.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. non si procedeva all'ascolto del minore, evidentemente superfluo non avendolo neanche richiesto la madre affidataria esclusiva del minore.
In punto Giurisdizione e legge applicabile, va evidenziato che i coniugi , di Pt_1
nazionalità rumena hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania (Doc. 1).
L'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pagina 3 di 8 Banchette (Doc. 2). La vita matrimoniale della coppia si è svolta prevalentemente in
Italia ed i coniugi hanno entrambi residenza in Italia, la ricorrente in Banchette ed il convenuto mantiene residenza formale in Strambino, presso casa del fratello, sebbene all'epoca della notifica fosse detenuto in carcere a Torino (Doc. 3). Conseguentemente,
come disposto dall'art. 3 co. 1 L. 218/95, nonché dall'art. 3 co. 1 del Regolamento
Europeo n. 1259/2010, e art. 2 Regolamento CEE 2201/2003 la legge applicabile è quella italiana.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio,
in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55).
In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea, in contumacia del convenuto, pronunciava la separazione dei coniugi, peraltro addebitata al marito, con sentenza n. 434/22, pubblicata il 12.04.2022 e passata in giudicato il 19.07.2022 (doc. 5);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (del giorno
4.02.2021– cfr. primo doc. 5 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il giorno 11.12.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché
alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
pagina 4 di 8 La ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni sia relative all'affidamento della prole che per quelle di carattere economico stabilite in sede di separazione.
Quanto al regime di affidamento, deve premettersi che essendo la figlia primogenita nata nel 2005 è divenuta maggiorenne e quindi nulla più va disposto Per_2
relativamente all'affidamento, collocazione, calendario incontri o sostegni in suo favore.
Per il figlio nato a [...] il [...], va confermato il regime di affido cd. Per_1
“rafforzato” disposto in via provvisoria ed urgente ed ancor prima statuito all'esito del giudizio di separazione personale, non essendo emersi e nemmeno stati allegati elementi nuovi e diversi che possano indurre il Tribunale a non ritenere tale regime più tutelante per il minore. Piuttosto, la madre ha ribadito che il padre è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale su entrambi i figli dal Tribunale
per i Minori in data 9.1.2021 e non è stato mai reintegrato;
lo stesso è stato condannato a 6 anni di reclusione per atti sessuali in danno della figlia (cfr. sentenza del Per_2
GIP di Ivrea n. 201 del 26.10.2020 allegata sub doc. 5). Del resto, il padre dopo di allora mai ha cercato di riallacciare il rapporto con i figli dei quali si è totalmente disinteressato non provvedendo neanche a versare il mantenimento per gli stessi
(fallito altresì il tentato di recupero giudiziale). La madre ha sottolineato che i figli non vogliono assolutamente vedere il padre;
in particolare, quando nella primavera del
2024 è stata comunicata direttamente ad divenuta maggiorenne la Per_2
scarcerazione del padre, entrambi i figli sono rimasti spiazzati e spaventati e si sono tranquillizzati solo avendo appreso dell'espulsione del convenuto dallo Stato Italiano
per 5 anni. I figli sono rimasti in carico ai Servizi Sociali e di psicologia per effetto del provvedimento del Tribunale per i Minori, anche con percorso dell'Educativa; a giudizio della ricorrente, sarebbe opportuno che tutte le prese in carico continuassero fino a quando necessarie. Anche dopo la scarcerazione il padre era rimasto totalmente assente, disinteressandosi dei figli anche sotto il profilo economico.
pagina 5 di 8 Anche in tale sede è emersa e si è consolidata la latitanza ed il disinteresse più totale del padre nei confronti dei figli;
il padre neanche ha ritenuto di costituirsi in questo procedimento mostrando dunque di non essere assolutamente interessato a riallacciare un rapporto con i figli, continuando nel suo atteggiamento di disinteresse totale alle esigenze sia morali che materiali dei figli. La madre, invece, come emerge dal tenore degli atti e dei documenti allegati, ha dimostrato di sapersi prendere cura dei figli in maniera adeguata anche da sola.
Non sussistono le condizioni per prevedere la possibilità di incontri padre/minore,
essendo al momento il padre completamente assente nella vita dei figli.
La difficile situazione vissuta da rende necessario disporre la prosecuzione Per_1
della presa in carico dello stesso da parte dei Servizi Sociali, del Servizio di
Psicologia/NPI oltre che di Educativa, fino a quando ritenuto necessario o utile dai
Servizi.
Anche per quanto attiene ai provvedimenti di carattere economico il Collegio ritiene di confermare le statuizioni stabilite nei provvedimenti provvisori ed urgenti, adottati in considerazione delle seguenti circostanze: la madre percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.895,00 (cfr. buste paga da maggio ad ottobre 2023, doc. 8), ma come retribuzione media circa € 1.500,00; per il periodo di imposta 2020 ha dichiarato un imponibile di € 20.839,00 (doc. 9), per il 2021 € 21.621,00 (doc. 10), per il 2022 €
22.899,00 (doc. 11); è comproprietaria, unitamente al marito, di un immobile sito in
Romania, acquistato nell'anno 2005 e non detiene alcuna proprietà immobiliare in
Italia; l'appartamento dove attualmente risiede, unitamente al figlio ed ai suoi Per_1
genitori, sito in Banchette, è condotto in locazione, con un canone mensile di € 430,00
(doc. 22).
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace e dalla proposizione di domanda sul vincolo e di domande tutte nell'interesse die figli), non è configurabile in capo ad pagina 6 di 8 alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c.
alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (reso in data 15.10.2024), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
nel Comune di Roman (Neamt), Romania, il 23.10.2004 e CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roman in data 23.10.2004 al n.
484 Serie CD Nr. 281693 e trascritto per riassunto nel Registro dello Stato civile del
Comune di Banchette (TO), al N. 11, Parte II Serie C,
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dispone l'affido esclusivo cd “rafforzato” del figlio alla madre, che potrà Per_1
adottare da sola e senza il consenso del padre tutte le decisioni anche più rilevanti per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio documenti ecc.;
nessun incontro con il padre può essere previsto;
3. dispone la prosecuzione della presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali,
del Servizio di Psicologia/NPI oltre che di Educativa, fino a quando ritenuto necessario o utile dai Servizi.
4. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Per_2
versando alla madre a mezzo di bonifico bancario, entro il 15 di ogni mese, a Per_1
titolo di mantenimento per entrambi i figli, sino al raggiungimento della loro autonomia economica, la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 cadauno),
rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie documentate nella misura del 50%, con espresso richiamo al vigente Protocollo
pagina 7 di 8 d'Intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ivrea in data 24.6.2016;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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