TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Caputo, Parte_1 ricorrente contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Valeria Capotorti e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: assegno nucleo familiare
fatto e diritto Con atto depositato in data 9.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione SO, assumendo di essere inabile al lavoro sin dal gennaio 2018, ha chiesto al giudice del lavoro adito, il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stessa con decorrenza dall'1.1.2018 (e non con decorrenza dal mese di febbraio 2022, come riconosciuto in sede amministrativa dall' e nel limite della prescrizione CP_1 quinquennale, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi l ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
La normativa che ha istituito gli ANF per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all'art. 2 comma 8 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, recita: “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Al coniuge spettano, per se stesso, gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (SO) a due condizioni: a) sia minorenne, ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
b) sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge. In relazione al precitato requisito sanitario ed in assenza di una definizione legislativa in ordine alla impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, è stato condivisibilmente affermato che non è necessario il riscontro di una assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente un giudizio di inidoneità a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le primarie esigenze di vita senza usura delle residue energie, considerando anche le circostanze ambientali (Cass. Sent. 1166/98). Ovviamente non basta che l'attività lavorativa sia proficua, in quanto la stessa si deve anche estrinsecare in mansioni confacenti alle attitudini e allo stato di salute del soggetto. In altri termini, l'inabilità al lavoro proficuo non deve essere valutata in astratto, con riferimento ai soli stati patologici del soggetto, ma avendo riguardo anche al grado d'istruzione, all'età, alle attitudini fisiche e psicologiche e all'ambiente socio- economico (Cass. sent. 1026/2001). L'impossibilità assoluta di svolgere una attività lavorativa deve cioè essere valutata avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, nel particolare contesto socio- economico e del mercato del lavoro. Tale verifica deve essere effettuata anche nel caso del mancato raggiungimento di una totale (100%) riduzione della capacità lavorativa (Cass. sent. 7212/2000 - sent. 3456/95). Tanto premesso, all'esito di visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “nel corso della visita peritale si sono evidenziate condizioni generali mediocri, in pz. con artrite reumatoide farmacoresistente, malformazione della cerniera con stenosi cervicale in poliartrosi e diabete mellito I.D.. Dette infermità risultano croniche e risalenti nella loro gravità a diversi anni”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “Il complesso di infermità sopra evidenziato ha determinato una riduzione permanente della efficienza psico-fisica nella misura del 100% con inabilità a proficuo lavoro e decorrenza dalla data della domanda (gennaio 2018)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, infatti, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123). Non essendo in contestazione fra le parti la sussistenza del relativo requisito reddituale, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione SO in godimento con la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei con un unico componente inabile con decorrenza da gennaio 2018, dovendosi sul punto fare riferimento, a quanto condivisibilmente affermato da Cassazione civile, sez. VI, 23.12.2014 n. 27382, secondo cui “il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, convertito nella legge n. 153 del 1988, sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti”). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della della prestazione dedotta in lite nella CP_1 Pt_1 misura di legge. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo. I costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 9.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il diritto della alla ricostituzione della pensione categoria SO in godimento con la Pt_1 maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei ad unico componente ed inabile, con decorrenza da gennaio 2018, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della medesima delle somme a tale CP_1 Pt_1 titolo spettanti al netto di quanto già percepito, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91; condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.600,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 26 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce
sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Caputo, Parte_1 ricorrente contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Valeria Capotorti e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: assegno nucleo familiare
fatto e diritto Con atto depositato in data 9.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione SO, assumendo di essere inabile al lavoro sin dal gennaio 2018, ha chiesto al giudice del lavoro adito, il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per sé stessa con decorrenza dall'1.1.2018 (e non con decorrenza dal mese di febbraio 2022, come riconosciuto in sede amministrativa dall' e nel limite della prescrizione CP_1 quinquennale, oltre accessori e con vittoria di spese. Costituitosi l ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
La normativa che ha istituito gli ANF per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all'art. 2 comma 8 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, recita: “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Al coniuge spettano, per se stesso, gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (SO) a due condizioni: a) sia minorenne, ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
b) sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge. In relazione al precitato requisito sanitario ed in assenza di una definizione legislativa in ordine alla impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, è stato condivisibilmente affermato che non è necessario il riscontro di una assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente un giudizio di inidoneità a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le primarie esigenze di vita senza usura delle residue energie, considerando anche le circostanze ambientali (Cass. Sent. 1166/98). Ovviamente non basta che l'attività lavorativa sia proficua, in quanto la stessa si deve anche estrinsecare in mansioni confacenti alle attitudini e allo stato di salute del soggetto. In altri termini, l'inabilità al lavoro proficuo non deve essere valutata in astratto, con riferimento ai soli stati patologici del soggetto, ma avendo riguardo anche al grado d'istruzione, all'età, alle attitudini fisiche e psicologiche e all'ambiente socio- economico (Cass. sent. 1026/2001). L'impossibilità assoluta di svolgere una attività lavorativa deve cioè essere valutata avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, nel particolare contesto socio- economico e del mercato del lavoro. Tale verifica deve essere effettuata anche nel caso del mancato raggiungimento di una totale (100%) riduzione della capacità lavorativa (Cass. sent. 7212/2000 - sent. 3456/95). Tanto premesso, all'esito di visita medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver significativamente rilevato che “nel corso della visita peritale si sono evidenziate condizioni generali mediocri, in pz. con artrite reumatoide farmacoresistente, malformazione della cerniera con stenosi cervicale in poliartrosi e diabete mellito I.D.. Dette infermità risultano croniche e risalenti nella loro gravità a diversi anni”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “Il complesso di infermità sopra evidenziato ha determinato una riduzione permanente della efficienza psico-fisica nella misura del 100% con inabilità a proficuo lavoro e decorrenza dalla data della domanda (gennaio 2018)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, infatti, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123). Non essendo in contestazione fra le parti la sussistenza del relativo requisito reddituale, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione SO in godimento con la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei con un unico componente inabile con decorrenza da gennaio 2018, dovendosi sul punto fare riferimento, a quanto condivisibilmente affermato da Cassazione civile, sez. VI, 23.12.2014 n. 27382, secondo cui “il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, convertito nella legge n. 153 del 1988, sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti”). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della della prestazione dedotta in lite nella CP_1 Pt_1 misura di legge. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo. I costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 9.10.2023, da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il diritto della alla ricostituzione della pensione categoria SO in godimento con la Pt_1 maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare nella misura prevista per i nuclei ad unico componente ed inabile, con decorrenza da gennaio 2018, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della medesima delle somme a tale CP_1 Pt_1 titolo spettanti al netto di quanto già percepito, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16. L.n. 412/91; condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.600,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 26 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma