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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NA LE, LA
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1791/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/17644 TRIBUTI VARI
- INGIUNZIONE n. 2017/687 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 2017/687 I.C.I. 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2021/4615 I.C.I. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2021/4615 I.C.I. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA.1729 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARES 2014
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/1503 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/1503 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/1503 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2019/405 TARES 2016
- INGIUNZIONE n. 2019/405 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/35610 TARES 2017
- INGIUNZIONE n. 2023/35610 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5173/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2024/17644, notificata in data 11/10/2024 dalla So.ge.r.t. S.p.A., per conto del Comune di
Castel Volturno, riferita ai seguenti atti:
a) in relazione a ruoli ICI:
-ingiunzione n. 2017/687, asseritamente notificata in data 08/08/2017;
b) in relazione a ruoli IMU:
-accertamento esecutivo n. 1729, asseritamente notificato in data 12/04/2022;
c) in relazione a ruoli TARES e TARI:
-ingiunzione n. 2018/13639, asseritamente notificata in data 17/09/2018;
-ingiunzione n. 2019/405, asseritamente notificata in data 31/10/2019;
-ingiunzione n. 2022/1503, asseritamente notificata in data 31/03/2022;
-ingiunzione n. 2023/35610, asseritamente notificata in data 12/09/2023.
La parte ricorrente eccepiva: l'omessa notifica degli atti presupposti dell'intimazione impugnata;
la prescrizione e/o la decadenza del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
il difetto di motivazione dell'atto di intimazione impugnato per mancata allegazione delle cartelle sottese.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 6307/2025, depositata in data
09/04/2025, dichiarava la propria incompetenza per territorio e rimetteva la causa innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
La Signora Ricorrente_1, avendo interesse alla prosecuzione della causa, ha tempestivamente riassunto il giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio la So.ge.r.t. Spa, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica degli atti ad essa afferenti e della conseguente prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
I motivi di doglianza sono infondati.
Nello specifico, la So.ge.r.t. S.p.A. ha depositato agli atti del giudizio:
1) l'ingiunzione di pagamento n. 2019/405, regolarmente notificata il 31.10.2019;
2)l'ingiunzione di pagamento n. 2023/35610, regolarmente notificata il 12.09.2023;
3) l'atto d'intimazione di pagamento n. 2022/1503, notificato in data 31.03.2022, nel quale risultano indicati gli ulteriori atti presupposti dell'intimazione n. 2024/17644, oggetto di impugnazione.
Le ingiunzioni di pagamento e l'intimazione di pagamento n. 2022/1503 non sono state impugnate nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti. Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 dell'11/03/2025), se l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/1973 non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione) il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere dal contribuente vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo (cfr. Ord. Cass., sez. trib., n. 22108 del 05/08/2024). Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente
(Cass., sez. un., 17 novembre 2016, n. 23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a tributi locali, soggetti al termine di prescrizione quinquennale. Tra la data di notificazione delle ingiunzioni di pagamento e dell'intimazione n. 2022/1503 (31.10.2019, 12.09.2023 e 31.03.2022) e quella di notificazione della successiva intimazione n. 2024/17644 (11.10.2024), oggetto della presente impugnativa, detto termine non risulta decorso. La contribuente eccepisce, infine, l'illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione, in quanto l'atto si limiterebbe a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si basa, senza allegarle. Il motivo di doglianza è infondato. È giurisprudenza della
Suprema Corte che l'indicazione, nell'intimazione di pagamento, del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce costituisce sufficiente motivazione dell'atto, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultimo ha lamentato l'omissione ma che, in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza (Cass., sez. trib., 20/10/2020, n. 22711). Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato
(cfr. ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024) la legittimità di una motivazione basata sul richiamo degli atti presupposti, nel caso di specie, le ingiunzioni di pagamento, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 1000/00, oltre iva e cpa e rimborso spese generale se dovute per legge, con distrazione al procuratore della parte resistente che se ne dichiara antistatario
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NA LE, LA
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1791/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/17644 TRIBUTI VARI
- INGIUNZIONE n. 2017/687 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 2017/687 I.C.I. 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2021/4615 I.C.I. 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2021/4615 I.C.I. 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA.1729 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARES 2013
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARES 2014
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 2018/13639 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/1503 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/1503 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022/1503 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 2019/405 TARES 2016
- INGIUNZIONE n. 2019/405 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 2023/35610 TARES 2017
- INGIUNZIONE n. 2023/35610 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5173/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2024/17644, notificata in data 11/10/2024 dalla So.ge.r.t. S.p.A., per conto del Comune di
Castel Volturno, riferita ai seguenti atti:
a) in relazione a ruoli ICI:
-ingiunzione n. 2017/687, asseritamente notificata in data 08/08/2017;
b) in relazione a ruoli IMU:
-accertamento esecutivo n. 1729, asseritamente notificato in data 12/04/2022;
c) in relazione a ruoli TARES e TARI:
-ingiunzione n. 2018/13639, asseritamente notificata in data 17/09/2018;
-ingiunzione n. 2019/405, asseritamente notificata in data 31/10/2019;
-ingiunzione n. 2022/1503, asseritamente notificata in data 31/03/2022;
-ingiunzione n. 2023/35610, asseritamente notificata in data 12/09/2023.
La parte ricorrente eccepiva: l'omessa notifica degli atti presupposti dell'intimazione impugnata;
la prescrizione e/o la decadenza del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
il difetto di motivazione dell'atto di intimazione impugnato per mancata allegazione delle cartelle sottese.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 6307/2025, depositata in data
09/04/2025, dichiarava la propria incompetenza per territorio e rimetteva la causa innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
La Signora Ricorrente_1, avendo interesse alla prosecuzione della causa, ha tempestivamente riassunto il giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio la So.ge.r.t. Spa, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica degli atti ad essa afferenti e della conseguente prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
I motivi di doglianza sono infondati.
Nello specifico, la So.ge.r.t. S.p.A. ha depositato agli atti del giudizio:
1) l'ingiunzione di pagamento n. 2019/405, regolarmente notificata il 31.10.2019;
2)l'ingiunzione di pagamento n. 2023/35610, regolarmente notificata il 12.09.2023;
3) l'atto d'intimazione di pagamento n. 2022/1503, notificato in data 31.03.2022, nel quale risultano indicati gli ulteriori atti presupposti dell'intimazione n. 2024/17644, oggetto di impugnazione.
Le ingiunzioni di pagamento e l'intimazione di pagamento n. 2022/1503 non sono state impugnate nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti. Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 dell'11/03/2025), se l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/1973 non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione) il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere dal contribuente vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo (cfr. Ord. Cass., sez. trib., n. 22108 del 05/08/2024). Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente
(Cass., sez. un., 17 novembre 2016, n. 23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a tributi locali, soggetti al termine di prescrizione quinquennale. Tra la data di notificazione delle ingiunzioni di pagamento e dell'intimazione n. 2022/1503 (31.10.2019, 12.09.2023 e 31.03.2022) e quella di notificazione della successiva intimazione n. 2024/17644 (11.10.2024), oggetto della presente impugnativa, detto termine non risulta decorso. La contribuente eccepisce, infine, l'illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione, in quanto l'atto si limiterebbe a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si basa, senza allegarle. Il motivo di doglianza è infondato. È giurisprudenza della
Suprema Corte che l'indicazione, nell'intimazione di pagamento, del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce costituisce sufficiente motivazione dell'atto, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultimo ha lamentato l'omissione ma che, in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza (Cass., sez. trib., 20/10/2020, n. 22711). Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato
(cfr. ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024) la legittimità di una motivazione basata sul richiamo degli atti presupposti, nel caso di specie, le ingiunzioni di pagamento, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte di giustizia tributaria provinciale rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 1000/00, oltre iva e cpa e rimborso spese generale se dovute per legge, con distrazione al procuratore della parte resistente che se ne dichiara antistatario