CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ristorante Il Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189914 TARI 2020
- sul ricorso n. 771/2025 depositato il 26/06/2025 proposto da
Ristorante Il Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189916 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1120/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 in qualità di rappresentante legale della società IL Ricorrente_1 SNC, impugna dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento Tari n. gen. 189914 e n. annuale 871, per l'anno 2020
l'avviso di accertamento Tari n. gen. 189916 e n. annuale 873, per l'anno 2021 del Comune di Latina, notificati il 3 aprile 2025. Con tali atti l'ufficio comunale intima il pagamento della Tari per il 2020 e per il
2021 rispettivamente per un totale di euro 13.353,00 ed euro 16.988,00 in relazione a locali adibiti ad attività di ristorazione in Indirizzo_1.
La ricorrente, tuttavia, rappresenta di non svolgere più, a far data dal 2014, in quegli immobili, l'attività citata, ma di occuparsi soltanto di gestione immobiliare con concessioni in locazione di propri immobili, mentre, nei locali de quibus, è altra la società affidataria dell'attività ristorativa, in particolare la società il Ricorrente_1 RL, con la quale, dal novembre 2019, è stato stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, il tutto giusta registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate di Latina del
15/11/2019. Pertanto, sostiene nel ricorso, l'ufficio comunale avrebbe dovuto indirizzare la Tari pretesa a tale ultima entità, soggetto conduttore, e non alla Ricorrente_1 Snc.
Con propria memoria di costituzione con controdeduzioni si costituiva il Comune di Latina, il quale preliminarmente chiede la riunione del presente procedimento a quello recante RGR 721/2025 pendente tra le stesse parti.
Contesta quanto dedotto nel ricorso principale di cui chiede il rigetto con vittoria di spese. In particolare, l'ufficio comunale, si sofferma sui locali di cui all'assoggettamento replicando come, da un esame della banca dati a disposizione dei comuni, emergeva che il contratto di locazione a cui si riferisce la ricorrente, registrato con n. 10045 serie 3T, si riferisce ad immobile di cui al sub 16 del foglio 249, particella 96 di cui al NCEU, mentre quello oggetto di accertamento è il sub 17, rimasto nella disponibilità della Ricorrente_1 Snc, che ne resta quindi soggetto passivo ai fini Tari.
Il Comune di Latina, quindi, poiché il contratto si riferisce all'immobile censito in NCEU al F.249; p. 96; sub. 16 mentre quello accertato è il sub. 17, ritiene l'avviso di accertamento impugnato del tutto corretto, tanto nell'individuazione dell'immobile quanto nell'individuazione del soggetto passivo del tributo. Chiede, quindi, in via preliminare, di disporre la riunione del ricorso rubricato al n. 770/2025 RG a quello iscritto al n. 771/2025 ricorrendone i presupposti ex art 29 c.p.t. e nel merito il rigetto dello stesso.
Deposita il 9 settembre 2025 memorie di replica la contribuente, nelle quali fa rilevare come per l'anno di imposta 2018, in relazione ad una analoga impugnativa Tari, lo stesso ente comunale aveva provveduto ad accogliere le ragioni della società dichiarando il difetto di legittimazione passiva Tari. Allega, altresì, sempre alle memorie, un accertamento Tari delle annualità 2020, 2022 e 2023 rivolto alla stessa conduttrice Ricorrente_1 RL alla quale ritiene, come in premessa, che vada attribuita la soggettività passiva del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, previa riunione dei giudizi RGR 770/2025 e RGR 771/2025, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.
546/1992, ritiene gli stessi non meritevoli di accoglimento a fronte degli accertamenti di fatto resi possibili dal deposito documentale delle parti e dai raffronti di dati che lo stesso ha consentito di espletare.
Sostanzialmente è possibile verificare, in assenza di mutazioni delle circostanze di fatto, non smentite nemmeno dalle ultime memorie di parte, che lo stesso comune è pervenuto alla pretesa Tari per il 2020 ed il 2021 in oggetto, circoscrivendole, come pacificamente ammesso nelle proprie controdeduzioni e rilevabile da ciascun atto opposto allegato, all'immobile di cui al sub 17 della Indirizzo_1 n. 2509, inserito in NCEU al F.249, particella 96. Ebbene, anche a fronte delle memorie di parte ricorrente, si deve rilevare come la pretesa non possa ritenersi inficiata nemmeno dall'accoglimento che il Comune aveva riservato al ricorso relativo a precedente annualità. Nel provvedimento comunale allegato alle memorie di parte ricorrente, nel quale il Comune di Latina dava atto di aver condiviso le ragioni della
Ricorrente_1 Snc annullando l'atto, quest'ultimo, relativo alla Tari 2018, si riferiva all'immobile di cui al sub 14, così come l'accertamento Tari, pur reperito per l'anno 2020 in contestazione in capo alla diversa società Ricorrente_1 RL (la conduttrice) si riferisce all'altro sub 16. Ciò, d'altronde, lo si appura anche dalla documentazione allegata al ricorsi nella quale vi è la ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione nonché la prima pagina dello stesso nel quale si fa riferimento proprio all'immobile censito in
NCEU al F. 249; numero 96; sub. 16, e non al subalterno 17 di cui all'accertamento impugnato, che merita quindi conferma.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00, onnicomprensivi. Il Giudice relatore Costantino Ferrara
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ristorante Il Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189914 TARI 2020
- sul ricorso n. 771/2025 depositato il 26/06/2025 proposto da
Ristorante Il Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 189916 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1120/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 in qualità di rappresentante legale della società IL Ricorrente_1 SNC, impugna dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento Tari n. gen. 189914 e n. annuale 871, per l'anno 2020
l'avviso di accertamento Tari n. gen. 189916 e n. annuale 873, per l'anno 2021 del Comune di Latina, notificati il 3 aprile 2025. Con tali atti l'ufficio comunale intima il pagamento della Tari per il 2020 e per il
2021 rispettivamente per un totale di euro 13.353,00 ed euro 16.988,00 in relazione a locali adibiti ad attività di ristorazione in Indirizzo_1.
La ricorrente, tuttavia, rappresenta di non svolgere più, a far data dal 2014, in quegli immobili, l'attività citata, ma di occuparsi soltanto di gestione immobiliare con concessioni in locazione di propri immobili, mentre, nei locali de quibus, è altra la società affidataria dell'attività ristorativa, in particolare la società il Ricorrente_1 RL, con la quale, dal novembre 2019, è stato stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione, il tutto giusta registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate di Latina del
15/11/2019. Pertanto, sostiene nel ricorso, l'ufficio comunale avrebbe dovuto indirizzare la Tari pretesa a tale ultima entità, soggetto conduttore, e non alla Ricorrente_1 Snc.
Con propria memoria di costituzione con controdeduzioni si costituiva il Comune di Latina, il quale preliminarmente chiede la riunione del presente procedimento a quello recante RGR 721/2025 pendente tra le stesse parti.
Contesta quanto dedotto nel ricorso principale di cui chiede il rigetto con vittoria di spese. In particolare, l'ufficio comunale, si sofferma sui locali di cui all'assoggettamento replicando come, da un esame della banca dati a disposizione dei comuni, emergeva che il contratto di locazione a cui si riferisce la ricorrente, registrato con n. 10045 serie 3T, si riferisce ad immobile di cui al sub 16 del foglio 249, particella 96 di cui al NCEU, mentre quello oggetto di accertamento è il sub 17, rimasto nella disponibilità della Ricorrente_1 Snc, che ne resta quindi soggetto passivo ai fini Tari.
Il Comune di Latina, quindi, poiché il contratto si riferisce all'immobile censito in NCEU al F.249; p. 96; sub. 16 mentre quello accertato è il sub. 17, ritiene l'avviso di accertamento impugnato del tutto corretto, tanto nell'individuazione dell'immobile quanto nell'individuazione del soggetto passivo del tributo. Chiede, quindi, in via preliminare, di disporre la riunione del ricorso rubricato al n. 770/2025 RG a quello iscritto al n. 771/2025 ricorrendone i presupposti ex art 29 c.p.t. e nel merito il rigetto dello stesso.
Deposita il 9 settembre 2025 memorie di replica la contribuente, nelle quali fa rilevare come per l'anno di imposta 2018, in relazione ad una analoga impugnativa Tari, lo stesso ente comunale aveva provveduto ad accogliere le ragioni della società dichiarando il difetto di legittimazione passiva Tari. Allega, altresì, sempre alle memorie, un accertamento Tari delle annualità 2020, 2022 e 2023 rivolto alla stessa conduttrice Ricorrente_1 RL alla quale ritiene, come in premessa, che vada attribuita la soggettività passiva del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, previa riunione dei giudizi RGR 770/2025 e RGR 771/2025, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.
546/1992, ritiene gli stessi non meritevoli di accoglimento a fronte degli accertamenti di fatto resi possibili dal deposito documentale delle parti e dai raffronti di dati che lo stesso ha consentito di espletare.
Sostanzialmente è possibile verificare, in assenza di mutazioni delle circostanze di fatto, non smentite nemmeno dalle ultime memorie di parte, che lo stesso comune è pervenuto alla pretesa Tari per il 2020 ed il 2021 in oggetto, circoscrivendole, come pacificamente ammesso nelle proprie controdeduzioni e rilevabile da ciascun atto opposto allegato, all'immobile di cui al sub 17 della Indirizzo_1 n. 2509, inserito in NCEU al F.249, particella 96. Ebbene, anche a fronte delle memorie di parte ricorrente, si deve rilevare come la pretesa non possa ritenersi inficiata nemmeno dall'accoglimento che il Comune aveva riservato al ricorso relativo a precedente annualità. Nel provvedimento comunale allegato alle memorie di parte ricorrente, nel quale il Comune di Latina dava atto di aver condiviso le ragioni della
Ricorrente_1 Snc annullando l'atto, quest'ultimo, relativo alla Tari 2018, si riferiva all'immobile di cui al sub 14, così come l'accertamento Tari, pur reperito per l'anno 2020 in contestazione in capo alla diversa società Ricorrente_1 RL (la conduttrice) si riferisce all'altro sub 16. Ciò, d'altronde, lo si appura anche dalla documentazione allegata al ricorsi nella quale vi è la ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione nonché la prima pagina dello stesso nel quale si fa riferimento proprio all'immobile censito in
NCEU al F. 249; numero 96; sub. 16, e non al subalterno 17 di cui all'accertamento impugnato, che merita quindi conferma.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00, onnicomprensivi. Il Giudice relatore Costantino Ferrara