Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 19/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1079/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Rosa Bifulco Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na), Via Vecchia Sarno n. 14;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
l' , per le causali di cui in narrativa, alla restituzione Controparte_1 della somma di euro € 1.650,00 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo. 2) Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria, L. p. 15% come per legge con attribuzione alle sottoscritte procuratrici anticipatarie;
in caso di soccombenze, si chiede sin d'ora la compensazione delle spese.
PER L' : dichiarare infondata la domanda e rigettarla, con condanna di parte ricorrente al CP_1 pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.02.2023, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver presentato in data 01.08.2018 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il TFR;
- che, dal proprio cassetto fiscale, aveva appreso che detta istanza era stata accolta ed era stato liquidato in suo favore un importo pari ad € 5.815,80 al netto delle ritenute fiscali e dei recuperi indicati nel prospetto di liquidazione;
- che, difatti, dall'importo TFR di € 9.331,00 era stata detratta, tra le varie voci, la somma di €
1.650,00 a titolo di “recuperi” della quale non conosceva le ragioni;
- che la richiesta di chiarimenti, oltre che di restituzione delle somme trattenute, era rimasta disattesa dall' . CP_1
Rivendicando il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dal TFR erogato dal Fondo di Garanzia pari ad € 1.650,00, oltre accessori, conveniva innanzi al Tribunale di
Nola, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo l'accoglimento della domanda come CP_1 illustrata dalle suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 deducendo:
- che la trattenuta di € 1.650,00 sul TFR liquidato dal Fondo corrispondeva ad 1/5 dell'intero quale accantonamento per inadempienze ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973;
- che, difatti, secondo l'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, le Pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, segnalano la circostanza all' , ai fini dell'esercizio dell'attività di Controparte_2 riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- che, qualora risulti l'inadempimento, la prestazione andrà accantonata secondo la misura prevista dall'art. 545 c.p.c., ossia secondo la misura di 1/5, ed il relativo pagamento sospeso per un massimo di 60 giorni;
- che, a seguito della verifica dell'inadempimento da parte del ricorrente, l'ufficio aveva provveduto all'accantonamento del quinto e successivamente era stata effettuata la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. in data 13.10.2022, inviata a mezzo PEC all' Controparte_3
.
[...]
Concludeva, pertanto, per la legittimità della trattenuta e per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Come esposto nella parte in fatto, nella fattispecie, si discute del diritto del ricorrente alla restituzione di somme trattenute dall' sul TFR erogato dal Fondo di Garanzia, a titolo di CP_1 accantonamento per debiti del ricorrente verso ex art. 48-bis, Controparte_3
D.P.R. n. 602/1973.
Ciò posto, si osserva, preliminarmente, che è pacifico che la parte abbia appreso dall' le CP_1 ragioni di tale trattenuta solo con la memoria di costituzione nell'odierno giudizio, essendo rimaste disattese le richieste di chiarimenti inoltrate alle filiali competenti dalla parte a mezzo del proprio difensore.
Deve rilevarsi, poi, che, con note di trattazione scritta depositate per la prima udienza, la parte CP_ ricorrente rappresentava che “le somme trattenute dall' Previdenziale sono presumibilmente riconducibili a un pignoramento presso terzi attivato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, del quale l'odierno ricorrente non era a conoscenza perché mai notificato. Il Sig. , per Parte_1 il tramite del suo difensore, si è prontamente attivato al fine di conoscere il contenuto della procedura di pignoramento presso terzi promossa a sua insaputa da delle Entrate – CP_2
Riscossione e ha presentato istanza di visibilità temporanea del fascicolo telematico: in tale occasione ha appreso che la procedura recante RGE n. 1655/19 – … ancora pendente - si fonda su un pignoramento mai notificato al debitore relativo a cartelle di pagamento annullate con sentenza
n. 7626/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sez. 27 passata in giudicato.
L'odierno ricorrente provvedeva a depositare ricorso in opposizione alla procedura esecutiva sopra menzionata con istanza di sospensione”.
Deduceva e documentava il Giudice dell'Esecuzione, in ragione della mancata notifica dell'atto di pignoramento e del rilievo che “i ruoli oggetto delle cartelle di pagamento n.
10420110005822083000, 10420110007784787000, 10420120008027075000,
10420130008343359000 e 0420140004116488000 impugnati dal sig. dinanzi alla Parte_1
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (RGR n. 12242/19) e sono stati annullati con sentenza n. 7626/2020, depositata in data 6/11/ 2020”, sospendeva la procedura esecutiva.
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza, la parte depositava il provvedimento del
Giudice dell'Esecuzione con cui, all'udienza del 25.09.2024, dichiarava estinta la procedura in assenza di instaurazione del giudizio di merito da parte del creditore esecutante con
“l'autorizzazione della restituzione all'esecutato delle somme pignorate decorsi venti giorni dal
[presente] provvedimento”.
3. Fatta tale ricostruzione, è evidente come sia venuto meno il titolo giustificativo della trattenuta operata dall' con conseguente diritto della parte al pagamento della relativa CP_1 somma, pari ad € 1.650,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, decorrenti dal ventunesimo giorno successivo al provvedimento del G.E. del 25.09.2024.
3. Quanto al governo delle spese, tenuto conto che la trattenuta operata dall' è prevista CP_1 dalla legge e che la procedura esecutiva è venuta meno solo nel corso dell'odierno giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 1.650,00, per il titolo di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo al provvedimento del G.E. (25.09.2024);
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 19/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno