CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7208 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 336/2022
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) residente in [...] C.F._1
Monte della Farina n.64, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Laura Sgro ( ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 50, giusta procura in calce al presente ricorso, il quale difensore, p.e.c. :
; Ricorso - Appellante Email_1
e
SEDE , Controparte_1 sigla AP ( ), con sede nella Città del Vaticano, Cortile S. P.IVA_1
Damaso, in persona del suo legale rappresentante e Presidente S. E.
Rev.mo Mons. , in forza del Chirografo del Sommo Controparte_2
Pontefice del 26 giugno 2018 depositato in copia conforme, negli atti del
Notaio di Roma con verbale in data 9 luglio 2018 rep. Persona_1
25081/7955, elett.te dom.ta presso in Roma alla via Fonteiana n. 49 presso lo studio dell'avv. Federico Lottini ( ) che la rapp.ta e C.F._3 difende , in virtù di procura generale ad lites in data 17 luglio 2018 a rogito del Notaio di Roma rep. 25091/7963, p.e.c. Persona_1 ; Email_2
Resistente – Appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione, nonché per entrambe,quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. , del
26.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 12240/2021 il Tribunale di Roma, nel procedimento Rg.
32297/2019 avente ad oggetto risoluzione locazione uso abitativo, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, cosi provvede:
1. accerta e dichiara ex art. 1456 c.c. l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione tra le parti, decorrente dal 26.2.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 015657 Serie 3T, per l'inadempimento imputabile al conduttore consistito nella omessa consegna, nei termini pattuiti all'art. 10 del contratto di locazione, della fideiussione assicurativa a prima richiesta per l'importo pari ad € 12.600,00 (euro dodicimila seicento/00);
2. rigetta, nel resto, la domanda attorea;
3. condanna la parte convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429, comma secondo,
C.P.C.. Così deciso in Roma 14/07/2021. F.to Il G.U.”
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: “ Con atto di citazione regolarmente notificato, la TA ED e per essa l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica (AP), in persona del suo presidente pro tempore S. E. R.ev.ma Mons. , ha Controparte_2
pag. 2/9 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, , Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "I) accertare e dichiarare ex art. 1456 c.c. risoluzione di diritto del contratto di locazione fra le pari , data
2016 e registrato p………, per l'inadempimento imputabile al conduttore omessa consegna della fideiussione assicurativa a prima richiesta €
12.600,00 .. come previsto dall'art. 20 il tutto in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui l'esponente ha dichiarato con lettera racc. a.r. del
26.2.2019 di avvalersi ad ogni effetto di legge ed ai termini dell'art. 1456
c.c.; 2) accertare e dichiarare art. 1456 c.c. : l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione tra le parti, decorrente dal 01.08.2016 ….. , per inadempimento imputabile al conduttore consistito nella omessa stabile occupazione dell'immobile, il tutto in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 del contratto, di cui l'esponente ha dichiarato con lettera racc. a.r. del 26.02.2019 di avvalersi ad ogni effetto di legge ed a termini dell'art, 1456 c.c.; 3) per l'effetto, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare il resistente all'immediato rilascio a favore della concludente dell'immobile sito in Roma, via Monte della Farina 64, piano ed ammezzato, nonché del posto auto 3 con accesso da via dei Chiavari n. 3, meglio descritto dall'art I del contratto di locazione inter partes, libero e vuoto da persone e cose. Con ogni altra statuizione di legge e di rito e con il favore delle spese di lite. " . Instauratosi il contraddittorio si è costituito opponendosi e contestando quanto ex adverso Parte_1 dedotto ed instando per il rigetto, con richiesta di condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C. A fondamento ha dedotto ed eccepito: - la mancata violazione dell'art. 3 dell'art. 10 del contratto di locazione;
l'inadempimento del locatore e la contrarietà della sua condotta al principio di buona fede, anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.; - l'esistenza del danno da lite temeraria.
Le parti hanno impugnato le avverse domande ed eccezioni e nelle note, la parte convenuta si è opposta alla domanda poiché intempestiva e ne ha chiesto il rigetto. Disposta l'acquisizione della documentazione prodotta,
pag. 3/9 ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna e decisa mediante lettura del dispositivo”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso del 20.01.2022, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello verso tale sentenza contestandola sotto vari profili.
A seguito dell'atto d'appello si costituiva l' , in atti, impugnando il Pt_2 ricorso in appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 13.11.2020 veniva fissata l'udienza di discussione del
21.02. 2022 e, concessa la sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusione e discussione del 19.11.2025,ai sensi degli artt. 437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata, ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1 – Contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione di legge.
L'appellante si duole per non aver il Tribunale considerato che la parte locatrice, , non aveva provveduto a richiedere sollecitamente la polizza Pt_2 fideiussoria per il deposito cauzionale e l'eventuale mancato pagamento dei canoni;
da ritenersi pertanto accettazione tacita della regolarità del contratto, mentre la comunicazione dell' di volersi avvalere della Pt_2 risoluzione espressa era stata comunicata solo a febbraio 2019, circa 19 mesi dopo e pertanto inefficace, mentre doveva essere depositata entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
Deduce l'appellante che il Tribunale, nel definire “inerte” il comportamento dell'Apsa per non avere mai domandato la fideiussione al Conduttore, ha evidentemente trascurato di considerare che il Locatore ha posto in essere comportamenti manifestamente concludenti volti alla conservazione del contratto di locazione e che, in quanto tali, non lasciano dubbi circa la chiara rinuncia da parte del Locatore alla garanzia ex art. 10 ; la sentenza va quindi riformata pag. 4/9 §. 2— L'appellante contesta l'Ordinanza di correzione dell'errore materiale della sentenza gravata del 19.11.2021 pubblicata il 20.11.2021, in cui il
Tribunale affermava: rilevato che, viceversa, l'errore e/l'omissione attinente all'omesso inserimento di un capo di dispositivo relativo al rilascio dell'immobile appare, prima facie, frutto di svista o di dimenticanza, come tale emendabili posto che al capo III della motivazione si legge: “L'immobile va, pertanto, rilasciato libero e privo di cose e persone dal convenuto nella data indicato in dispositivo” […] dispone la correzione della sentenza depositata dal
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento civile n. 32297-2019, inserendo dopo il capo 1, il seguente capo 1 bis: “dispone per l'effetto, il rilascio dell'immobile per cui vi è causa sito in Roma, via Monte della Farina n. 64, piano 1° ed ammezzato, nonché del posto auto n. 3 con accesso da via dei Chiavari n. 3, meglio descritto nell'art. 1 del contratto di locazione inter partes e graficamente rappresentato nella planimetria ivi allegata, libero e vuoto da persone e cose. Fissa ex art. 56 L. n. 392 del 1978, la data del 1.12.2021”.
La Corte così ragiona.
In riferimento al primo motivo circa la tolleranza avuta dalla , Pt_2 locatrice, nell'applicazione della clausola risolutiva espressa prevista per la mancata ricezione della polizza fideiussoria, pari a sei mensilità del canone di locazione, entro sessanta giorni dalla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 10 del contratto di locazione, fideiussione assicurativa a prima richiesta, pena la risoluzione di diritto del contratto, la Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione con sentenza n.24564 del
31.10.2013 : “ In merito alla clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che può manifestarsi tanto in un comportamento negativo,
pag. 5/9 quanto in uno positivo, non implica l'eliminazione della predetta clausola per modificazione della disciplina contrattuale. Altresì, tale tolleranza non è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza evidenzi l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento”.
Conformemente la Cassazione con Ordinanza del 05/05/2022 n. 14195 ha ritenuto che : “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti
l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie
obbligazioni”.
Sempre in tal senso ed analogicamente applicabile la sentenza della
Cassazione n.27955/2020 che nel suo arresto ha ritenuto che, nonostante l'inerzia del locatore, il conduttore non può legittimamente interpretare il comportamento tollerante del primo come consenso alla modifica di un termine contrattuale previsto per l'adempimento, in quanto tale comporta- mento è di per se neutro e quindi inidoneo ad alterare il vincolo contrattuale, che vale legge tra le parti, salvo espressa ed univoca rinegoziazione.
Con diffida ricevuta il 28.2.2019 l' ha comunicato , ex art. 1456 c.c., di Pt_2 volersi avvalere, per la risoluzione del contratto, della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 10 per aver avere la conduttrice omesso di trasmettere alla locatrice la fideiussione assicurativa a prima richiesta prevista in sede negoziale a titolo di deposito cauzionale nonché a garanzia di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte;
peraltro la parte pag. 6/9 conduttrice non ha provato alcuna inesistenza di colpa nel suo comportamento, avendo adempiuto solo nell'aprile del 2019 e non nei sessanta giorni dalla stipula del contratto del 1.8.2016.
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
In ordine al secondo motivo d'appello, avendo il Tribunale disposto in motivazione alla pagina 4, rigo 25 disposto : “ L'immobile va quindi rilasciato libero e privo di cose e persone nella data indicata in dispositivo” avrebbe dovuto nel dispositivo procedere ad ordinare il rilascio del dell'immobile locato ed indicarne la data;
trattasi dunque di mera omissione.
Premesso che secondo la giurisprudenza unanime della Cassazione tra le altre Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025 : “Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione
di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra
l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun
modo incidere sul contenuto concettuale della decisione” e Cassazione
n.4319/2019 “Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare
ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una
statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. “
Anche il secondo motivo d'appello va disatteso.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 7/9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM.147/2022, il valore della causa da € 25.000,00, la non particolare complessità della materia giuridica trattata, l'attività svolta, gli scritti difensivi, la mancanza dell'attività istruttoria in complessive € 2.906,00 oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ED Apostolica SANTA SEDE, AP, come in atti, avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 12240/2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellante, , come in atti, delle spese del presente grado del Pt_2 giudizio, che liquida in €. 2.906,00, oltre € 150,00 per spese ed il 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore Parte_1 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
01/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore/estensore Dottore
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 336/2022
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) residente in [...] C.F._1
Monte della Farina n.64, rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'Avv. Laura Sgro ( ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 50, giusta procura in calce al presente ricorso, il quale difensore, p.e.c. :
; Ricorso - Appellante Email_1
e
SEDE , Controparte_1 sigla AP ( ), con sede nella Città del Vaticano, Cortile S. P.IVA_1
Damaso, in persona del suo legale rappresentante e Presidente S. E.
Rev.mo Mons. , in forza del Chirografo del Sommo Controparte_2
Pontefice del 26 giugno 2018 depositato in copia conforme, negli atti del
Notaio di Roma con verbale in data 9 luglio 2018 rep. Persona_1
25081/7955, elett.te dom.ta presso in Roma alla via Fonteiana n. 49 presso lo studio dell'avv. Federico Lottini ( ) che la rapp.ta e C.F._3 difende , in virtù di procura generale ad lites in data 17 luglio 2018 a rogito del Notaio di Roma rep. 25091/7963, p.e.c. Persona_1 ; Email_2
Resistente – Appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nel ricorso d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione, nonché per entrambe,quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. , del
26.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 12240/2021 il Tribunale di Roma, nel procedimento Rg.
32297/2019 avente ad oggetto risoluzione locazione uso abitativo, ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, cosi provvede:
1. accerta e dichiara ex art. 1456 c.c. l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione tra le parti, decorrente dal 26.2.2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 al n. 015657 Serie 3T, per l'inadempimento imputabile al conduttore consistito nella omessa consegna, nei termini pattuiti all'art. 10 del contratto di locazione, della fideiussione assicurativa a prima richiesta per l'importo pari ad € 12.600,00 (euro dodicimila seicento/00);
2. rigetta, nel resto, la domanda attorea;
3. condanna la parte convenuta alla refusione delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429, comma secondo,
C.P.C.. Così deciso in Roma 14/07/2021. F.to Il G.U.”
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal Tribunale: “ Con atto di citazione regolarmente notificato, la TA ED e per essa l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica (AP), in persona del suo presidente pro tempore S. E. R.ev.ma Mons. , ha Controparte_2
pag. 2/9 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, , Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "I) accertare e dichiarare ex art. 1456 c.c. risoluzione di diritto del contratto di locazione fra le pari , data
2016 e registrato p………, per l'inadempimento imputabile al conduttore omessa consegna della fideiussione assicurativa a prima richiesta €
12.600,00 .. come previsto dall'art. 20 il tutto in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui l'esponente ha dichiarato con lettera racc. a.r. del
26.2.2019 di avvalersi ad ogni effetto di legge ed ai termini dell'art. 1456
c.c.; 2) accertare e dichiarare art. 1456 c.c. : l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione tra le parti, decorrente dal 01.08.2016 ….. , per inadempimento imputabile al conduttore consistito nella omessa stabile occupazione dell'immobile, il tutto in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3 del contratto, di cui l'esponente ha dichiarato con lettera racc. a.r. del 26.02.2019 di avvalersi ad ogni effetto di legge ed a termini dell'art, 1456 c.c.; 3) per l'effetto, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito condannare il resistente all'immediato rilascio a favore della concludente dell'immobile sito in Roma, via Monte della Farina 64, piano ed ammezzato, nonché del posto auto 3 con accesso da via dei Chiavari n. 3, meglio descritto dall'art I del contratto di locazione inter partes, libero e vuoto da persone e cose. Con ogni altra statuizione di legge e di rito e con il favore delle spese di lite. " . Instauratosi il contraddittorio si è costituito opponendosi e contestando quanto ex adverso Parte_1 dedotto ed instando per il rigetto, con richiesta di condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C. A fondamento ha dedotto ed eccepito: - la mancata violazione dell'art. 3 dell'art. 10 del contratto di locazione;
l'inadempimento del locatore e la contrarietà della sua condotta al principio di buona fede, anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.; - l'esistenza del danno da lite temeraria.
Le parti hanno impugnato le avverse domande ed eccezioni e nelle note, la parte convenuta si è opposta alla domanda poiché intempestiva e ne ha chiesto il rigetto. Disposta l'acquisizione della documentazione prodotta,
pag. 3/9 ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna e decisa mediante lettura del dispositivo”.
Seguiva sentenza gravata.
Con ricorso del 20.01.2022, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello verso tale sentenza contestandola sotto vari profili.
A seguito dell'atto d'appello si costituiva l' , in atti, impugnando il Pt_2 ricorso in appello perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con decreto del 13.11.2020 veniva fissata l'udienza di discussione del
21.02. 2022 e, concessa la sospensiva, veniva fissata l'udienza di conclusione e discussione del 19.11.2025,ai sensi degli artt. 437 e 447 bis c.p.c..
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza indicata, ex art. 127 ter c.p.c., e la Corte si è riservata all'esito per i provvedimenti conseguenziali.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.1 – Contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione di legge.
L'appellante si duole per non aver il Tribunale considerato che la parte locatrice, , non aveva provveduto a richiedere sollecitamente la polizza Pt_2 fideiussoria per il deposito cauzionale e l'eventuale mancato pagamento dei canoni;
da ritenersi pertanto accettazione tacita della regolarità del contratto, mentre la comunicazione dell' di volersi avvalere della Pt_2 risoluzione espressa era stata comunicata solo a febbraio 2019, circa 19 mesi dopo e pertanto inefficace, mentre doveva essere depositata entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
Deduce l'appellante che il Tribunale, nel definire “inerte” il comportamento dell'Apsa per non avere mai domandato la fideiussione al Conduttore, ha evidentemente trascurato di considerare che il Locatore ha posto in essere comportamenti manifestamente concludenti volti alla conservazione del contratto di locazione e che, in quanto tali, non lasciano dubbi circa la chiara rinuncia da parte del Locatore alla garanzia ex art. 10 ; la sentenza va quindi riformata pag. 4/9 §. 2— L'appellante contesta l'Ordinanza di correzione dell'errore materiale della sentenza gravata del 19.11.2021 pubblicata il 20.11.2021, in cui il
Tribunale affermava: rilevato che, viceversa, l'errore e/l'omissione attinente all'omesso inserimento di un capo di dispositivo relativo al rilascio dell'immobile appare, prima facie, frutto di svista o di dimenticanza, come tale emendabili posto che al capo III della motivazione si legge: “L'immobile va, pertanto, rilasciato libero e privo di cose e persone dal convenuto nella data indicato in dispositivo” […] dispone la correzione della sentenza depositata dal
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel procedimento civile n. 32297-2019, inserendo dopo il capo 1, il seguente capo 1 bis: “dispone per l'effetto, il rilascio dell'immobile per cui vi è causa sito in Roma, via Monte della Farina n. 64, piano 1° ed ammezzato, nonché del posto auto n. 3 con accesso da via dei Chiavari n. 3, meglio descritto nell'art. 1 del contratto di locazione inter partes e graficamente rappresentato nella planimetria ivi allegata, libero e vuoto da persone e cose. Fissa ex art. 56 L. n. 392 del 1978, la data del 1.12.2021”.
La Corte così ragiona.
In riferimento al primo motivo circa la tolleranza avuta dalla , Pt_2 locatrice, nell'applicazione della clausola risolutiva espressa prevista per la mancata ricezione della polizza fideiussoria, pari a sei mensilità del canone di locazione, entro sessanta giorni dalla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 10 del contratto di locazione, fideiussione assicurativa a prima richiesta, pena la risoluzione di diritto del contratto, la Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della Cassazione con sentenza n.24564 del
31.10.2013 : “ In merito alla clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che può manifestarsi tanto in un comportamento negativo,
pag. 5/9 quanto in uno positivo, non implica l'eliminazione della predetta clausola per modificazione della disciplina contrattuale. Altresì, tale tolleranza non è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza evidenzi l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento”.
Conformemente la Cassazione con Ordinanza del 05/05/2022 n. 14195 ha ritenuto che : “ In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti
l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie
obbligazioni”.
Sempre in tal senso ed analogicamente applicabile la sentenza della
Cassazione n.27955/2020 che nel suo arresto ha ritenuto che, nonostante l'inerzia del locatore, il conduttore non può legittimamente interpretare il comportamento tollerante del primo come consenso alla modifica di un termine contrattuale previsto per l'adempimento, in quanto tale comporta- mento è di per se neutro e quindi inidoneo ad alterare il vincolo contrattuale, che vale legge tra le parti, salvo espressa ed univoca rinegoziazione.
Con diffida ricevuta il 28.2.2019 l' ha comunicato , ex art. 1456 c.c., di Pt_2 volersi avvalere, per la risoluzione del contratto, della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 10 per aver avere la conduttrice omesso di trasmettere alla locatrice la fideiussione assicurativa a prima richiesta prevista in sede negoziale a titolo di deposito cauzionale nonché a garanzia di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte;
peraltro la parte pag. 6/9 conduttrice non ha provato alcuna inesistenza di colpa nel suo comportamento, avendo adempiuto solo nell'aprile del 2019 e non nei sessanta giorni dalla stipula del contratto del 1.8.2016.
Il motivo d'appello va quindi disatteso.
In ordine al secondo motivo d'appello, avendo il Tribunale disposto in motivazione alla pagina 4, rigo 25 disposto : “ L'immobile va quindi rilasciato libero e privo di cose e persone nella data indicata in dispositivo” avrebbe dovuto nel dispositivo procedere ad ordinare il rilascio del dell'immobile locato ed indicarne la data;
trattasi dunque di mera omissione.
Premesso che secondo la giurisprudenza unanime della Cassazione tra le altre Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025 : “Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione
di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra
l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun
modo incidere sul contenuto concettuale della decisione” e Cassazione
n.4319/2019 “Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare
ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una
statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. “
Anche il secondo motivo d'appello va disatteso.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 7/9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM.147/2022, il valore della causa da € 25.000,00, la non particolare complessità della materia giuridica trattata, l'attività svolta, gli scritti difensivi, la mancanza dell'attività istruttoria in complessive € 2.906,00 oltre € 150,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ED Apostolica SANTA SEDE, AP, come in atti, avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 12240/2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) condanna al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellante, , come in atti, delle spese del presente grado del Pt_2 giudizio, che liquida in €. 2.906,00, oltre € 150,00 per spese ed il 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuto al versamento in favore Parte_1 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data
01/12/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore/estensore Dottore
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 8/9 pag. 9/9