TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/10/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6063/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 422/2016 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni in materia di risarcimento da circolazione di veicoli
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ivone Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, e l per Controparte_2 CP_1
sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente avvenuto in data 8.05.2012 alle ore 21:00 circa in Cava de' Tirreni (SA) in Piazza De
Marinis, nei pressi della stazione ferroviaria.
Assumeva l'attrice che nelle predette condizioni di tempo e di luogo, mentre percorreva detta strada a bordo della bicicletta di sua proprietà veniva investita dalla moto Piaggio
Vespa, tg. DD 15702, di proprietà e condotta dal sig. il quale Controparte_2
nell'immettersi nella rotatoria ubicata presso la stazione ferroviaria travolgeva la signora . Pt_1
Si costituiva in giudizio l che eccepiva l'improponibilità della domanda, CP_1
contestava l'effettiva verificazione del fatto storico e deduceva l'infondatezza delle pretese attoree sia in punto di an che di quantum debeatur.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e CTU tecnica;
poi, rassegnate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 422/16, il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, decideva la causa con il dispositivo del seguente tenore: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, Marcella Pellegrino, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Respinge la domanda;
- Ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio;
- Pone a definitivo carico di parte attrice le spese della CTU medico legale liquidate con separato provvedimento”.
Avverso detta sentenza depositata in data 4.3.16, non notificata, proponeva appello la signora , con atto di appello notificato in data 3-18.10.16. Parte_1 A motivo di appello deduceva l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed il rigetto dello stesso con la conferma della sentenza impugnata.
nonostante la regolare notifica, restava contumace come in primo Controparte_2
grado.
Veniva acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed in seguito la causa veniva rinviata dapprima per la discussione ex art. 281 sexies cpc e poi per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione senza termini.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte,
l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Venendo al merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le dichiarazioni rese dai testi (dei quali, peraltro, non risultava la presenza sul luogo del sinistro) risultavano claudicanti e complessivamente inidonee a fornire quella prova rigorosa richiesta all'attrice.
Il problema dell'incongruità della prova si sviluppava in relazione alle contestazioni sollevate, sin dal primo atto difensivo, dall' , che aveva rilevato una serie di CP_1
discrasie rispetto ai fatti di causa.
In effetti, la circostanza della discordanza tra le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel sinistro, è stata evidenziata sin dalla comparsa di risposta e costituzione dall CP_1
Il sig. proprietario e conducente del motociclo Piaggio Vespa tg. Controparte_2
DD15702 (preteso danneggiante) e la sig.ra (pretesa danneggiata) Parte_1 hanno dichiarato agli accertatori della Sa di essere rimasti coinvolti Controparte_3
nell'incidente per cui è causa in data 7.5.2012.
Diversamente, nell'atto di citazione è stata indicata quale data di accadimento del sinistro il giorno 8.05.2012.
E, ancora, la sig.ra si è recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parte_1
Cava dè Tirreni in data 8.5.2012 ed ha riferito: “incidente stradale in Cava dè Tirreni in data odierna”.
L'assicurato ha dichiarato che il sinistro è avvenuto alle ore 19:00 mentre l'attrice sig.ra ha dichiarato che il sinistro si è verificato alle ore 21:00. Parte_1
Un'altra discrasia attiene ai punti di urto indicati dalle parti: l'assicurato ha dichiarato che l'urto avveniva tra il parafango della ruota anteriore della vespa e la parte centrale della bicicletta. Diversamente la sig.ra ha riferito che l'urto Parte_1
avveniva tra la parte anteriore della vespa e la ruota anteriore della bicicletta.
L'assicurato ha, poi, dichiarato di non aver accompagnato la controparte presso l'ospedale; diversamente, la sig.ra ha dichiarato che l'investitore Parte_1
si offriva di accompagnarla presso l'Ospedale di Cava dè Tirreni e che presso il nosocomio rilasciava i suoi dati anagrafici ed assicurativi.
Infine, non è stato possibile effettuare da parte della compagnia assicurativa la perizia sulla bicicletta.
Sulla scorta delle richiamate anomalie (riscontrabili anche tramite confessioni stragiudiziali delle parti) ed alla luce di una prova testimoniale claudicante, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di rigettare la domanda stante la mancata prova del fatto storico.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale). Nulla per le spese relativamente all'appellato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per l'appellato contumace.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Nocera Inferiore, 3.10.2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6063/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 422/2016 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni in materia di risarcimento da circolazione di veicoli
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ivone Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, e l per Controparte_2 CP_1
sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente avvenuto in data 8.05.2012 alle ore 21:00 circa in Cava de' Tirreni (SA) in Piazza De
Marinis, nei pressi della stazione ferroviaria.
Assumeva l'attrice che nelle predette condizioni di tempo e di luogo, mentre percorreva detta strada a bordo della bicicletta di sua proprietà veniva investita dalla moto Piaggio
Vespa, tg. DD 15702, di proprietà e condotta dal sig. il quale Controparte_2
nell'immettersi nella rotatoria ubicata presso la stazione ferroviaria travolgeva la signora . Pt_1
Si costituiva in giudizio l che eccepiva l'improponibilità della domanda, CP_1
contestava l'effettiva verificazione del fatto storico e deduceva l'infondatezza delle pretese attoree sia in punto di an che di quantum debeatur.
La causa veniva istruita con la prova testimoniale e CTU tecnica;
poi, rassegnate le conclusioni, veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 422/16, il Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, decideva la causa con il dispositivo del seguente tenore: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, Marcella Pellegrino, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Respinge la domanda;
- Ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio;
- Pone a definitivo carico di parte attrice le spese della CTU medico legale liquidate con separato provvedimento”.
Avverso detta sentenza depositata in data 4.3.16, non notificata, proponeva appello la signora , con atto di appello notificato in data 3-18.10.16. Parte_1 A motivo di appello deduceva l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Si costituiva in giudizio l che chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed il rigetto dello stesso con la conferma della sentenza impugnata.
nonostante la regolare notifica, restava contumace come in primo Controparte_2
grado.
Veniva acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado ed in seguito la causa veniva rinviata dapprima per la discussione ex art. 281 sexies cpc e poi per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione senza termini.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate ed i motivi. D'altra parte,
l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Venendo al merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le dichiarazioni rese dai testi (dei quali, peraltro, non risultava la presenza sul luogo del sinistro) risultavano claudicanti e complessivamente inidonee a fornire quella prova rigorosa richiesta all'attrice.
Il problema dell'incongruità della prova si sviluppava in relazione alle contestazioni sollevate, sin dal primo atto difensivo, dall' , che aveva rilevato una serie di CP_1
discrasie rispetto ai fatti di causa.
In effetti, la circostanza della discordanza tra le dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nel sinistro, è stata evidenziata sin dalla comparsa di risposta e costituzione dall CP_1
Il sig. proprietario e conducente del motociclo Piaggio Vespa tg. Controparte_2
DD15702 (preteso danneggiante) e la sig.ra (pretesa danneggiata) Parte_1 hanno dichiarato agli accertatori della Sa di essere rimasti coinvolti Controparte_3
nell'incidente per cui è causa in data 7.5.2012.
Diversamente, nell'atto di citazione è stata indicata quale data di accadimento del sinistro il giorno 8.05.2012.
E, ancora, la sig.ra si è recata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parte_1
Cava dè Tirreni in data 8.5.2012 ed ha riferito: “incidente stradale in Cava dè Tirreni in data odierna”.
L'assicurato ha dichiarato che il sinistro è avvenuto alle ore 19:00 mentre l'attrice sig.ra ha dichiarato che il sinistro si è verificato alle ore 21:00. Parte_1
Un'altra discrasia attiene ai punti di urto indicati dalle parti: l'assicurato ha dichiarato che l'urto avveniva tra il parafango della ruota anteriore della vespa e la parte centrale della bicicletta. Diversamente la sig.ra ha riferito che l'urto Parte_1
avveniva tra la parte anteriore della vespa e la ruota anteriore della bicicletta.
L'assicurato ha, poi, dichiarato di non aver accompagnato la controparte presso l'ospedale; diversamente, la sig.ra ha dichiarato che l'investitore Parte_1
si offriva di accompagnarla presso l'Ospedale di Cava dè Tirreni e che presso il nosocomio rilasciava i suoi dati anagrafici ed assicurativi.
Infine, non è stato possibile effettuare da parte della compagnia assicurativa la perizia sulla bicicletta.
Sulla scorta delle richiamate anomalie (riscontrabili anche tramite confessioni stragiudiziali delle parti) ed alla luce di una prova testimoniale claudicante, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di rigettare la domanda stante la mancata prova del fatto storico.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, conclusionale). Nulla per le spese relativamente all'appellato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Nulla per le spese per l'appellato contumace.
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Nocera Inferiore, 3.10.2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo