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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4656/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4656/2021 promossa da:
, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GAVIOLI GIULIA,
presso il cui studio, in Augusta, via Marzabotto n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI COSIMO LUCIA, presso il cui studio,
in Avezzano, via Molise n. 31, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 5 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1215/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 2 agosto 2021 su istanza della con cui era ingiunto alla società opponente il pagamento Parte_3
dell'odierna opposta della somma di €. 6.121,77, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di pagamento di forniture di prodotti orticoli avvenute tra il 2019 ed il 2020.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Siracusa
adito, in favore del Tribunale di Avezzano;
nel merito, l'inesistenza del rapporto sotteso al decreto ingiuntivo, in quanto non provato;
in subordine, la genericità del ricorso e l'indeterminatezza della somma e delle fatture poste a fondamento del ricorso, posto che l'ammontare complessivo delle stesse risulta maggiore rispetto all'importo ingiunto.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società contestando tutto Parte_3
quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era istruita mediante produzione documentale;
quindi, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione con pagina 2 di 5 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di
Siracusa in favore del Tribunale di Avezzano.
Sul punto, richiamandosi quanto già evidenziato con l'ordinanza del 6 luglio 2022, si osserva che il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni che intende agire in giudizio, per il recupero del proprio credito, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti
(contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma
3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (cfr. Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17989/2016),
che nel caso di specie è il luogo di residenza dell'odierna parte opponente;
e ciò, poiché la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter
partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione;
che, pertanto, correttamente la società
opposta ha ritenuto la competenza del Tribunale di Siracusa, nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società che si assume debitrice.
Nel merito, la documentazione versata in atti e le stesse argomentazioni difensive di parte opponente dimostrano la sussistenza del rapporto di fornitura di prodotti agricoli intercorso tra le odierne pagina 3 di 5 controparti e posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, risulta in atti che il 31 gennaio 2020 la società opponente ha emesso un assegno a favore dell'opposta un assegno pari ad €. 3.087,26; tale somma, addizionata all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, corrisponde all'importo complessivo delle fatture sottese alla domanda monitoria.
Come correttamente evidenziato da parte opposta, il pagamento del predetto importo tramite assegno è
idoneo a dimostrare la sussistenza del rapporto commerciale in questione, non avendo parte opponente dedotto altre spiegazioni circa l'effettuazione del pagamento.
Risulta evidente che il credito azionato corrisponde all'importo complessivo delle fatture prodotte,
detratto l'importo pagato con l'assegno menzionato.
A ciò si aggiunga che le fatture sono elettroniche e che, pertanto, parte opponente ha avuto immediata contezza delle stesse, in quanto recapitate nel momento dell'emissione e, in via stragiudiziale, non ha mai mosso alcuna contestazione.
In ogni caso, parte opposta ha provveduto a produrre anche copia delle fatture accompagnatorie delle forniture, sottoscritte al momento della ricezione, da parte della Parte_2
Alla luce di quanto precede, l'opposizione risulta palesemente infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed pagina 4 di 5 eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1215/2021, emesso dal
Tribunale di Siracusa il 2 agosto 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì, la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4656/2021 promossa da:
, (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GAVIOLI GIULIA,
presso il cui studio, in Augusta, via Marzabotto n. 7, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DI COSIMO LUCIA, presso il cui studio,
in Avezzano, via Molise n. 31, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 5 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1215/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 2 agosto 2021 su istanza della con cui era ingiunto alla società opponente il pagamento Parte_3
dell'odierna opposta della somma di €. 6.121,77, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di pagamento di forniture di prodotti orticoli avvenute tra il 2019 ed il 2020.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Siracusa
adito, in favore del Tribunale di Avezzano;
nel merito, l'inesistenza del rapporto sotteso al decreto ingiuntivo, in quanto non provato;
in subordine, la genericità del ricorso e l'indeterminatezza della somma e delle fatture poste a fondamento del ricorso, posto che l'ammontare complessivo delle stesse risulta maggiore rispetto all'importo ingiunto.
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società contestando tutto Parte_3
quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era istruita mediante produzione documentale;
quindi, era rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione con pagina 2 di 5 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di
Siracusa in favore del Tribunale di Avezzano.
Sul punto, richiamandosi quanto già evidenziato con l'ordinanza del 6 luglio 2022, si osserva che il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni che intende agire in giudizio, per il recupero del proprio credito, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti
(contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182, comma
3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per il foro in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita (cfr. Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17989/2016),
che nel caso di specie è il luogo di residenza dell'odierna parte opponente;
e ciò, poiché la fattura non può costituire un valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall'altro lato, in caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l'esistenza del contratto inter
partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione;
che, pertanto, correttamente la società
opposta ha ritenuto la competenza del Tribunale di Siracusa, nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società che si assume debitrice.
Nel merito, la documentazione versata in atti e le stesse argomentazioni difensive di parte opponente dimostrano la sussistenza del rapporto di fornitura di prodotti agricoli intercorso tra le odierne pagina 3 di 5 controparti e posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, risulta in atti che il 31 gennaio 2020 la società opponente ha emesso un assegno a favore dell'opposta un assegno pari ad €. 3.087,26; tale somma, addizionata all'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, corrisponde all'importo complessivo delle fatture sottese alla domanda monitoria.
Come correttamente evidenziato da parte opposta, il pagamento del predetto importo tramite assegno è
idoneo a dimostrare la sussistenza del rapporto commerciale in questione, non avendo parte opponente dedotto altre spiegazioni circa l'effettuazione del pagamento.
Risulta evidente che il credito azionato corrisponde all'importo complessivo delle fatture prodotte,
detratto l'importo pagato con l'assegno menzionato.
A ciò si aggiunga che le fatture sono elettroniche e che, pertanto, parte opponente ha avuto immediata contezza delle stesse, in quanto recapitate nel momento dell'emissione e, in via stragiudiziale, non ha mai mosso alcuna contestazione.
In ogni caso, parte opposta ha provveduto a produrre anche copia delle fatture accompagnatorie delle forniture, sottoscritte al momento della ricezione, da parte della Parte_2
Alla luce di quanto precede, l'opposizione risulta palesemente infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed pagina 4 di 5 eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1215/2021, emesso dal
Tribunale di Siracusa il 2 agosto 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì, la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi di avvocato,
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 31 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5