Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 15/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N.332 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 332 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 14 gennaio 2025, e vertente
TRA
, nata in [...], il [...] e residente in [...]
Monteciccardo (PU), via San Paolino n. 1F, appresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paradisi Francesca,
Ricorrente
E nato a [...], il [...] e residente in [...]
(Vallefoglia), via Olof Palme n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. dall'Avv. Cristina Di Donfrancesco
Resistente
Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024 ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
, esponeva: Parte_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che i coniugi hanno adottato il regime della comunione dei beni;
- che la ricorrente attualmente lavora in Gabicce Mare, in via Panoramica n. 31, con la qualifica di cameriera ai piani, con contratto a tempo determinato sino al 31.08.24, inquadramento operaio Liv.6 per 40 ore alla settimana (doc.n.2). Non si è conoscenza dell'attuale occupazione lavorativa del sig. seppur da informazioni assunte CP_1
pare che stia lavorando.
- che l'immobile in cui era stabilita la casa familiare viene condotto in locazione con contratto in capo al sig. CP_1
-che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale…omissis..”
Ciò posto adiva l'intestato Tribunale domandando di:
“1. Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. Assegnare la casa familiare, sita in OL (Vallefoglia), via Olof Palme n. 2, al sig.
il quale potrà continuare a vivervi nel rispetto del contratto di locazione con CP_1
la proprietà;
3. Stabilire un assegno di mantenimento da parte del sig. in favore della CP_1
ricorrente di € 300,00 mensili, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese con bonifico verso il seguente Iban sul cc. della IBAN n. [...] (Postepay
Evolution) in ragione delle sue insufficienti risorse economiche o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
4.Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese,competenze ed onorari di giudizio.”.
Con memoria del 15 novembre 2024 si costituiva in giudizio il sig. che, nel CP_1
contestare la ricostruzione di fatti fornita dalla ricorrente a sostegno della domanda di separazione, domandava all'adito Tribunale: “-espletati gli incombenti di rito, dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del CP_1 Parte_1
mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'Ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione;
-assegnare la casa familiare sita in OL (Vallefoglia), Via Olof Palme, 2 al sig.
[...]
il quale potrà continuare a vivervi nel rispetto del contratto di locazione con la CP_1
proprietà;
-rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra Parte_1
****
All'udienza del 14/01/2025 , il resistente dichiarava: “pago un affitto di euro 350,00 mensili, ho sempre lavorato anche quando stavo male, ho dato il meglio. Facevo il tappezziere, io ci tengo ad ho fatto tanti sacrifici per sposarla e non le ho mai messo Pt_1
le mani addosso, l'ho sempre trattata bene. Guadagnavo 1.500 euro al mese circa, nel periodo del covid ho perso il lavoro. Poi ho lavorato da come operaio e prendevo Parte_2
1.200 euro circa poi il contratto non mi è stato rinnovato e sono stato in Naspi, ho fatto dei corsi nel frattempo e sono tornato a Messina e ho lavorato in un centro balneare e anche qua con vari lavori salutari guadagnando una media di 1.200 euro al mese circa;
quando stavamo insieme lavorava anche facendo le pulizie, era in regola e non capisco Pt_1
perché ha lasciato il lavoro;
adesso lavora come massaggiatrice in nero lavora a casa lavorava anche quando stava con me, la mattina faceva le pulizie e il pomeriggio faceva i massaggi, ero contento che stesse guadagnando e raggiungendo la sua indipendenza.”
Il Giudice formulava una proposta conciliativa all'esito della quale le parti raggiungevanono un accordo nei seguenti termini: “il resistente corrisponderà alla ricorrente la somma di euro 5.000,00 di cui 500,00 euro entro mese di marzo 2025, e le altre tre rate con cadenza trimestrale ferma l'assegnazione della casa casa coniugale al marito.”.
La causa veniva quindi posta in decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dalla sig. con il Parte_1
ricorso introduttivo, fatta propria dal resistente nella memoria di costituzione CP_1
deve essere accolta posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c.
Inoltre, tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti, non vi sono ragioni oggettive che ostano all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14 gennaio 2025 (il cui contenuto è stato integralmente trascritto), fermo restando il fatto che le parti, in assenza i figli, sono libere di decidere nella disponibilità di chi possa permanere l'immobile, in passato adibito ad abitazione familiare ed attualmente condotto in locazione dal resistente.
La natura delle questioni trattate e il deposito di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni stabilite dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
CP_1
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 14.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone