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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/12/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1306 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anastasio II Parte_1
416, nello studio degli Avv.ti Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani, che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.09.2021 , Parte_1 premesso di aver lavorato, dal 05.03.2019, alle dipendenze della società Controparte_2
[...
- di cui è il legale rappresentante – assumeva che dal mese di settembre 2019 il CP_1 rapporto proseguiva alle dipendenze del convenuto come collaboratrice domestica presso l'abitazione del nucleo familiare di quest'ultimo. Pertanto, chiedeva al Tribunale di:
- in via principale, accertare e dichiarare che tra la ricorrente ed è CP_1 intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 01.10.2019 al 30.04.2021 o dalla e fino alla diversa data accertata in corso di causa, della durata di 54 ore settimanali o della diversa durata maggiore o minore accertata in corso di causa con inquadramento nel livello B del CCNL di settore, e, per l'effetto, condannare , al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
complessiva di €. 5.562,45 per la causali di cui in narrativa ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- con vittoria di spese di lite oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
, ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa come da dispositivo.
2. Va, preliminarmente, rilevato che risulta documentalmente l'esistenza – nel periodo temporale in relazione al quale la domanda è svolta – di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società (cfr. estratto contributivo e buste paga in atti). Controparte_2
Ciononostante, la ricorrente ha sostenuto, nel ricorso, che si sarebbe in sostanza trattato di un rapporto simulato, dovendosi imputare la qualifica datoriale in capo non alla società bensì al legale rappresentante, . CP_1
Stando così le cose, sulla scorta dei tradizionali criteri di riparto degli oneri probatori, incombeva su parte attrice l'onere di dimostrare che il convenuto abbia gestito personalmente il rapporto di lavoro anziché in nome e per conto della società di cui era legale rappresentante, assumendo in prima persona le obbligazioni datoriali.
Ebbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto, in ragione della mancata allegazione di elementi di fatto utili – se dimostrati – ad inferire che agisse, nei rapporti con la CP_1 lavoratrice, in proprio anziché nella qualità di legale rappresentante della società, formale datrice di lavoro.
Ed, infatti, a fronte delle buste paga in atti, che dimostrano lo svolgimento, nel periodo in relazione al quale viene svolta la domanda di pagamento di differenze retributive a carico di
, delle mansioni di “pulitore di locali” a favore della società CP_1 Controparte_2
[... (e la percezione della relativa retribuzione), la lavoratrice avrebbe dovuto allegare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare la simulazione del rapporto di lavoro con la società.
In mancanza, i capitoli di prova contenuti nel ricorso, formulati attraverso il richiamo ai punti della premessa in fatto, risultavano inammissibili per irrilevanza, dal momento che, anche se dimostrati, non sarebbero stati sufficienti a dimostrare la simulazione del rapporto di lavoro
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
intercorso con la società e l'assunzione, da parte di , in Controparte_2 CP_1 proprio e personalmente, della qualifica datoriale.
3. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, integralmente respinto in quanto tutte le domande formulate nel ricorso presuppongono il riconoscimento della qualifica datoriale in capo al convenuto.
4. Nulla sulle spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
PQM
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 9.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1306 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anastasio II Parte_1
416, nello studio degli Avv.ti Massimiliano Pacifici e Manuela Puliani, che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.09.2021 , Parte_1 premesso di aver lavorato, dal 05.03.2019, alle dipendenze della società Controparte_2
[...
- di cui è il legale rappresentante – assumeva che dal mese di settembre 2019 il CP_1 rapporto proseguiva alle dipendenze del convenuto come collaboratrice domestica presso l'abitazione del nucleo familiare di quest'ultimo. Pertanto, chiedeva al Tribunale di:
- in via principale, accertare e dichiarare che tra la ricorrente ed è CP_1 intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 01.10.2019 al 30.04.2021 o dalla e fino alla diversa data accertata in corso di causa, della durata di 54 ore settimanali o della diversa durata maggiore o minore accertata in corso di causa con inquadramento nel livello B del CCNL di settore, e, per l'effetto, condannare , al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
complessiva di €. 5.562,45 per la causali di cui in narrativa ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
- con vittoria di spese di lite oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
, ritualmente citato, restava contumace. CP_1
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa come da dispositivo.
2. Va, preliminarmente, rilevato che risulta documentalmente l'esistenza – nel periodo temporale in relazione al quale la domanda è svolta – di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società (cfr. estratto contributivo e buste paga in atti). Controparte_2
Ciononostante, la ricorrente ha sostenuto, nel ricorso, che si sarebbe in sostanza trattato di un rapporto simulato, dovendosi imputare la qualifica datoriale in capo non alla società bensì al legale rappresentante, . CP_1
Stando così le cose, sulla scorta dei tradizionali criteri di riparto degli oneri probatori, incombeva su parte attrice l'onere di dimostrare che il convenuto abbia gestito personalmente il rapporto di lavoro anziché in nome e per conto della società di cui era legale rappresentante, assumendo in prima persona le obbligazioni datoriali.
Ebbene, tale onere non è stato in alcun modo assolto, in ragione della mancata allegazione di elementi di fatto utili – se dimostrati – ad inferire che agisse, nei rapporti con la CP_1 lavoratrice, in proprio anziché nella qualità di legale rappresentante della società, formale datrice di lavoro.
Ed, infatti, a fronte delle buste paga in atti, che dimostrano lo svolgimento, nel periodo in relazione al quale viene svolta la domanda di pagamento di differenze retributive a carico di
, delle mansioni di “pulitore di locali” a favore della società CP_1 Controparte_2
[... (e la percezione della relativa retribuzione), la lavoratrice avrebbe dovuto allegare specifici elementi di fatto idonei a dimostrare la simulazione del rapporto di lavoro con la società.
In mancanza, i capitoli di prova contenuti nel ricorso, formulati attraverso il richiamo ai punti della premessa in fatto, risultavano inammissibili per irrilevanza, dal momento che, anche se dimostrati, non sarebbero stati sufficienti a dimostrare la simulazione del rapporto di lavoro
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
intercorso con la società e l'assunzione, da parte di , in Controparte_2 CP_1 proprio e personalmente, della qualifica datoriale.
3. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, integralmente respinto in quanto tutte le domande formulate nel ricorso presuppongono il riconoscimento della qualifica datoriale in capo al convenuto.
4. Nulla sulle spese attesa la contumacia della parte vittoriosa.
PQM
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 9.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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