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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 2546/2017
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice,
letta l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/02, proposta dall'avv.to DELLA ROCCA MARIA
ANTONIETTA per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi in sede di gratuito patrocinio del 21.2.2017 reso nell'ambito del procedimento con r.g. n. 6064/2015 avente oggetto: altri procedimenti cautelari;
rilevato che nonostante la rituale notifica parte resistente non ha inteso costituirsi;
premesso che dagli atti della procedura emerge quanto segue:
- che, con decreto del 21.2.2017, il giudice designato nell'ambito del procedimento con r.g. n. 6064/2015 rigettava l'istanza di liquidazione presentata in data 16.2.2017
dall'avv.to Della Rocca, per l'attività prestata in qualità di difensore della sig.ra Pt_1
, parte ammessa al gratuito patrocinio;
[...]
- che il rigetto veniva motivato sull'assunta tardività della istanza di liquidazione, atteso che il difensore faceva richiesta di liquidazione in data successiva alla conclusione del procedimento, estinto per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c.
all'udienza del 10.10.2016;
- che il giudice designato applicava alla fattispecie l'art. 83 comma 3 bis D.p.R.
115/2002, a mente del quale “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la
relativa richiesta” interpretandolo nel senso che il difensore debba fare istanza di liquidazione in un momento antecedente al provvedimento con cui il giudice chiude innanzi a sé il giudizio, decadendo, successivamente, dalla potestas iudicandi sul merito dell'istanza; - che, con ricorso depositato in data 10.3.2017, l'avv.to Della Rocca chiedeva l'annullamento del provvedimento di rigetto sostenendo la tempestività dell'istanza di liquidazione, essendo stata formulata in data 3.6.2016;
- riferiva altresì di aver depositato a tal uopo solo la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sua assistita sull'assunto che i controlli necessari per l'ammissione al beneficio (i.e. certificazioni reddituali, iscrizione all'albo dei patrocinatori a spese dello stato del difensore) erano svolti dal COA di competenza nell'ambito della procedura di ammissione;
rilevato:
- che il Tribunale ritiene di aderire ai più recenti arresti giurisprudenziali in materia che, disattendendo l' interpretazione restrittiva della normativa anzidetta, ne propongono una lettura più elastica e garantista per i difensori che svolgono patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, di recente è stato ribadito che “nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia” (da ultimo, Cass.
Civile sez. II, n. 22448/2019; Cass. Sez. VI n. 19733/2020);
- che, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può ritenersi tardiva l'istanza formulata dalla ricorrente, pur se successiva alla conclusione del giudizio, non essendo ella incorsa in decadenza;
- che questo giudice intende altresì dare continuità all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (da ultimo, Cass. Civile, Sez. II, n. 2206, dep. 30/01/2020) secondo cui, laddove l'art. 15, co. 5 D.Lgs. n. 150 del 2011 riconosce al giudice dell'opposizione il potere di chiedere “gli atti, documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”, debba intendersi come un potere-dovere del giudice di vagliare autonomamente la correttezza della liquidazione, verificandone sia l'an che il quantum, dovendo, a tal uopo, richiedere tutti i documenti necessari ai fini della decisione, non arrestando la propria valutazione al mero riscontro dell'assenza del documento richiesto;
- che, dunque, nel giudizio odierno il giudice onerava la ricorrente al deposito della documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle competenze;
- che, vagliata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo giudice ritiene sussistenti i requisiti necessari ai fini della liquidazione delle competenze a spese dello
Stato;
- che, dunque, tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, del pregio della sua opera e del fatto che, trattandosi di procedimento definito dopo l'entrata in vigore del D.M.
10.3.2014 n. 55 devono applicarsi i criteri di liquidazione dettati da tale decreto (art. 28 del medesimo decreto), così come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, entrato in vigore in data 27.04.2018;
- che spetta il compenso professionale calcolato tenendo conto: 1) del valore indeterminabile della causa e del fatto che appare adeguata una riduzione dei valori medi del 50%; 2) che l'art. 2 del citato D.M. ha reintrodotto la liquidazione del rimborso forfettario per le spese generali;
- considerato che l'importo degli onorari deve essere dimezzato, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così
provvede:
1) dichiara la contumacia di parte resistente;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto emesso in data 21.2.2017
nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 6064/2015, avente ad oggetto “altri procedimenti cautelari”, con il quale era rigettata l'istanza di liquidazione delle competenze rese dall'avv.to Della Rocca Maria Antonietta a spese dello Stato;
3) liquida, in favore dell'avv.to DELLA ROCCA MARIA ANTONIETTA, difensore di Pt_1
, nel procedimento recante r.g. 6064/2015, la complessiva somma di euro
[...]
464,31, oltre IVA e CPA come per legge se documentate;
4) Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto di pagamento all'avv.to Della
Rocca Maria Antonietta, alle parti ed al P.M. in sede. 5) nulla per le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice,
letta l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/02, proposta dall'avv.to DELLA ROCCA MARIA
ANTONIETTA per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi in sede di gratuito patrocinio del 21.2.2017 reso nell'ambito del procedimento con r.g. n. 6064/2015 avente oggetto: altri procedimenti cautelari;
rilevato che nonostante la rituale notifica parte resistente non ha inteso costituirsi;
premesso che dagli atti della procedura emerge quanto segue:
- che, con decreto del 21.2.2017, il giudice designato nell'ambito del procedimento con r.g. n. 6064/2015 rigettava l'istanza di liquidazione presentata in data 16.2.2017
dall'avv.to Della Rocca, per l'attività prestata in qualità di difensore della sig.ra Pt_1
, parte ammessa al gratuito patrocinio;
[...]
- che il rigetto veniva motivato sull'assunta tardività della istanza di liquidazione, atteso che il difensore faceva richiesta di liquidazione in data successiva alla conclusione del procedimento, estinto per mancata comparizione delle parti ex art. 309 c.p.c.
all'udienza del 10.10.2016;
- che il giudice designato applicava alla fattispecie l'art. 83 comma 3 bis D.p.R.
115/2002, a mente del quale “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la
relativa richiesta” interpretandolo nel senso che il difensore debba fare istanza di liquidazione in un momento antecedente al provvedimento con cui il giudice chiude innanzi a sé il giudizio, decadendo, successivamente, dalla potestas iudicandi sul merito dell'istanza; - che, con ricorso depositato in data 10.3.2017, l'avv.to Della Rocca chiedeva l'annullamento del provvedimento di rigetto sostenendo la tempestività dell'istanza di liquidazione, essendo stata formulata in data 3.6.2016;
- riferiva altresì di aver depositato a tal uopo solo la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sua assistita sull'assunto che i controlli necessari per l'ammissione al beneficio (i.e. certificazioni reddituali, iscrizione all'albo dei patrocinatori a spese dello stato del difensore) erano svolti dal COA di competenza nell'ambito della procedura di ammissione;
rilevato:
- che il Tribunale ritiene di aderire ai più recenti arresti giurisprudenziali in materia che, disattendendo l' interpretazione restrittiva della normativa anzidetta, ne propongono una lettura più elastica e garantista per i difensori che svolgono patrocinio a spese dello Stato e, in particolare, di recente è stato ribadito che “nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia” (da ultimo, Cass.
Civile sez. II, n. 22448/2019; Cass. Sez. VI n. 19733/2020);
- che, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può ritenersi tardiva l'istanza formulata dalla ricorrente, pur se successiva alla conclusione del giudizio, non essendo ella incorsa in decadenza;
- che questo giudice intende altresì dare continuità all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (da ultimo, Cass. Civile, Sez. II, n. 2206, dep. 30/01/2020) secondo cui, laddove l'art. 15, co. 5 D.Lgs. n. 150 del 2011 riconosce al giudice dell'opposizione il potere di chiedere “gli atti, documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”, debba intendersi come un potere-dovere del giudice di vagliare autonomamente la correttezza della liquidazione, verificandone sia l'an che il quantum, dovendo, a tal uopo, richiedere tutti i documenti necessari ai fini della decisione, non arrestando la propria valutazione al mero riscontro dell'assenza del documento richiesto;
- che, dunque, nel giudizio odierno il giudice onerava la ricorrente al deposito della documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle competenze;
- che, vagliata la documentazione prodotta dalla ricorrente, questo giudice ritiene sussistenti i requisiti necessari ai fini della liquidazione delle competenze a spese dello
Stato;
- che, dunque, tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, del pregio della sua opera e del fatto che, trattandosi di procedimento definito dopo l'entrata in vigore del D.M.
10.3.2014 n. 55 devono applicarsi i criteri di liquidazione dettati da tale decreto (art. 28 del medesimo decreto), così come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, entrato in vigore in data 27.04.2018;
- che spetta il compenso professionale calcolato tenendo conto: 1) del valore indeterminabile della causa e del fatto che appare adeguata una riduzione dei valori medi del 50%; 2) che l'art. 2 del citato D.M. ha reintrodotto la liquidazione del rimborso forfettario per le spese generali;
- considerato che l'importo degli onorari deve essere dimezzato, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così
provvede:
1) dichiara la contumacia di parte resistente;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il decreto emesso in data 21.2.2017
nell'ambito del procedimento recante r.g. n. 6064/2015, avente ad oggetto “altri procedimenti cautelari”, con il quale era rigettata l'istanza di liquidazione delle competenze rese dall'avv.to Della Rocca Maria Antonietta a spese dello Stato;
3) liquida, in favore dell'avv.to DELLA ROCCA MARIA ANTONIETTA, difensore di Pt_1
, nel procedimento recante r.g. 6064/2015, la complessiva somma di euro
[...]
464,31, oltre IVA e CPA come per legge se documentate;
4) Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto di pagamento all'avv.to Della
Rocca Maria Antonietta, alle parti ed al P.M. in sede. 5) nulla per le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 31.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo