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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3389/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 19 novembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avv. CURTI Fabio ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n.259;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentata e difesa presso lo studio degli Avv.ti BERNARDINI Mattia CP_1
e GIRARDI Andrea ed elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso il loro studio;
PARTE CONVENUTA
E
PARTE CONVENUTA-contumace
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 19 novembre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione dell'8 giugno 2018 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e deducendo Controparte_4 CP_3
a) in data 14/10/2013 alle ore 13,45 circa in Latina, Borgo Vodice l'attore mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva colpito dall'autovettura Opel targata DT757JF condotta dal signor ma di proprietà della signora CP_3
assicurata Al fatto assistevano numerosi testimoni, tra cui Controparte_5 CP_1
la signora residente in [...]. L'attore veniva Tes_1
immediatamente soccorso e trasportato in ospedale mediante autoambulanza;
b) a causa dell'urto l'attore si procurava danni fisici il cui primo pronto soccorso veniva eseguito dall'ospedale di Latina Santa Maria Goretti. Egli prolungava poi la certificazione medica alla fine della quale veniva ad essere redatta relazione medico-legale da parte del Prof dalla quale risultavano le Persona_1
seguenti conclusioni ITA assoluta di giorni 30, ITA parziale al 50% di giorni 20, una
IT del 10% e spese mediche documentate per € 133,43;
c) la responsabilità del conducente della Opel signor che non si CP_3
avvedeva dell'attraversamento della parte attrice colpendolo e facendolo cadere;
d) in data 6/11/2013 veniva effettuata richiesta danni alla che a Controparte_4
suo tempo assicurava per la responsabilità civile l'autovettura Opel targata
DP757JF. La suddetta compagnia apriva il sinistro ma non formulava alcuna offerta di risarcimento danni;
e) in data 27/10/2017 l'attore inviava lettera di negoziazione assistita rimasta senza riscontro;
Concludeva per tanto chiedendo: “Accertare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva colpa del signor conseguentemente condannare lo stesso signor in CP_3 CP_3 qualità di conducente, la signora , in qualità di proprietario e la Controparte_5 Controparte_4 al risarcimento in solido, in favore dello stesso signor di tutti i danni fisici e Parte_1 morali dallo stesso subiti per un totale di € 25.234,23 derivante dal calcolo effettuato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, comprese del danno morale e delle spese mediche sostenute, ovvero in quella maggiore o minore che verrà ad essere determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento fino al soddisfo;
condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e giudiziale. In via istruttoria si chiede ammettersi CTU medico- legale nella persona dell'attore, con facoltà di ulteriori richieste istruttorie
e prova contraria a quella richiesta da parte convenuta CP_1
Con comparsa del 10 ottobre 2018 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
a) la lacunosità del fatto storico, in quanto non veniva descritta quale parte del corpo dell'attore sarebbe stata colpita dal veicolo assicurato ed in più a fronte di un sinistro avvenuto nel 2013, esso si era determinato ad adire l'Autorità giudiziaria solo dopo molto tempo;
b) in data 23/10/2013 il Sig. aveva rilasciato una dettagliata CP_3
dichiarazione scritta in cui si leggeva che urtava il sig. che Parte_1 improvvisamente attraversava la strada correndo, in quanto alcuni ragazzi gli avevano fatto credere (presumibilmente per scherzo) che gli stavano rubando la bicicletta. Il sig. portatore di handicap (ritardo mentale) aveva perso la testa e Pt_1 si era buttato addosso alla vettura del convenuto che sopraggiungeva in quel momento a velocità moderata e adeguata allo stato dei luoghi, andando ad urtare lo specchietto retrovisore destro, cadendo a terra. Il sig. gli prestava soccorso CP_3
ma il sig. rifiutava di far chiamare l'autoambulanza dicendo di stare bene e Pt_1
riprendeva la sua bicicletta, pertanto il convenuto aveva poi deciso di CP_3 seguirlo con l'auto insieme ai propri genitori giunti nel frattempo. Le predette circostanze potevano essere confermate dai testi Sigg.ri e Testimone_2 Tes_3
[...] c) il rifiuto da parte di di qualsivoglia risarcimento ciò in quanto il CP_1
pedone in violazione dell'art. 190 C.d.S. aveva assunto un comportamento del tutto imprevedibile per l'automobilista che, presumibilmente al di fuori di un attraversamento pedonale e pur tenendo una velocità moderata, si era trovato a fronteggiare un improvviso ostacolo sulla propria direttrice di marcia. Ne derivava che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione era idonea a configurare un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro. Tra l'altro, nel caso di specie, l'entità dei postumi invalidanti residuati sulla persona del danneggiato non poteva essere di certo quella dedotta da parte attrice, considerando che dopo il fatto, quest'ultima era addirittura in grado di salire sulla propria bicicletta e tornare a casa;
d) contestava la richiesta di liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria in cumulo fra loro anche sulla base dell'art. 1224 c.c., e tenuto conto che gli interessi legali, coprivano qualsiasi danno derivante dalla perdita del potere d'acquisto della moneta;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. Nel merito, in via principale: rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'attore perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. In subordine: in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, liquidare solamente le somme che risulteranno effettivamente provate a seguito dell'istruttoria, tenuto conto della corresponsabilità dell'attore nella produzione del sinistro, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con compensazione delle spese di lite. In via istruttoria 1. Si contesta tutta la documentazione depositata da parte attrice, e in particolar modo le perizie depositate, in quanto meri atti di parte predisposti in assenza di contraddittorio.
2. Si chiede che
l'Ill.mo Giudice voglia valutare l'opportunità di disporre il libero interrogatorio del Sig. CP_3 sui fatti di causa, rammostrandogli la dichiarazione rilasciata in data 23.10.2013 e
[...] depositata in atti nel fascicolo , sub doc. 1. 3. Si chiede ammettersi prova CP_1 testimoniale sui seguenti capitoli di prova, indicando quali testi: Sig.ra residente Testimone_2 in Sabaudia – Borgo Vodice (LT), alla Via Migliara 51 – CGT RA;
Sig. , Testimone_3 residente in Sabaudia , - Borgo Vodice (LT) alla Via Segreta;
Sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”: a)“Ella in data in data 21.10.2013 assisteva al sinistro stradale verificatosi in Borgo Vodice (LT) alla Via dei Bonificatori, alle ore 14:30 circa, tra
l'autovettura Opel Corsa targata DP757JF condotta dal Sig. ed il pedone Sig. CP_3
?” b) “l'autovettura percorreva la predetta via regolarmente, quando il pedone Parte_1 attraversava la strada dalla destra verso sinistra, correndo al di fuori delle strisce pedonali e senza guardare se sopraggiungessero veicoli, andando ad urtare con il corpo lo specchietto retrovisore destro della Opel Corsa”; c)“successivamente all'urto il pedone cadeva a terra e dichiarava di stare bene e che alcuni amici gli avevano detto che gli stavano rubando la bicicletta e dunque per tale motivo si era messo a correre”; d) “il pedone saliva sulla sua bicicletta e si allontanava dal luogo”. 3
Ci si associa alla richiesta di CTU medico-legale formulata da parte attrice e si chiede che l'Ill.mo
Giudice formuli al CTU apposito quesito volto a verificare se l'attore sia affetto da disturbi psichici.
All'udienza del 6 novembre 2018 parte attrice e parte convenuta si riportavano a CP_1
quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e chiedevano, altresì, la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Il
Giudice disponeva il rinnovo della notifica nei confronti dei convenuti e CP_3
nei termini di legge e rinviava all'udienza di prima comparizione del 23 Controparte_2
maggio 2019
All'udienza del 23 maggio 2019, parte attrice e parte convenuta si riportavano a CP_1
quanto dedotto e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice, ritenuta la ritualità della notifica e rilevato che i convenuti non si erano costituiti, dichiarava la contumacia di , concedeva alle Controparte_6
parti i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 19 marzo 2020.
Con memoria ex art 183 cpc 1 termine del 21 giugno 2019 parte attrice ribadiva quanto esposto nell'atto introduttivo
Con memoria ex art 183 cpc 2 termine 22 luglio 2019 parte attrice chiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori: 1) prova per testi nella persona della signora Tes_1 residente in [...] a Sabaudia sui seguenti capitoli di prova con esclusione di ogni valutazione e/o giudizio personali precedute dal vero che a) vero che in data
21/10/2013 alle ore 13,45 circa in Latina Borgo Vodice il signor Parte_1 mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, veniva ad essere colpito dall'autovettura
OPEL targata DT757JF. b) vero che lo stesso a seguito dell'urto ricevuto cadeva in terra e veniva ad essere soccorso. 2) ctu medico legale nella persona dell'attore Parte_2
3) prova contraria a quella articolata da parte convenuta
[...] CP_1
Con memoria ex art 183 cpc 3 termine del 11 settembre 2019 parte attrice si riportava integralmente al proprio atto introduttivo ed alle note ex articolo 183 cpc in precedenza depositate
Con ordinanza del 5 maggio 2020 il Giudice, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice (teste su tutti i capitoli indicati e la prova richiesta da parte Tes_1
convenuta (testi e ) su tutti i capitoli indicati. CP_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 9 febbraio 2021 parte attrice esibiva intimazione della teste Tes_1
non notificata per destinatario sconosciuto e chiedeva rinvio per nuova intimazione del teste. Parte convenuta non si opponeva e esibiva notifica regolare ai due testi CP_1 Tes_3
e quest'ultima presente. Veniva introdotto il primo testimone
[...] Testimone_2
di parte convenuta che, dichiarava: “sono nata a [...] il 10 CP_1 Testimone_2
dicembre 1971 residente in [...] di professione dipendente supermercato Conad non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Non conosco il sig. . Conosco il sig. Parte_1
e la madre sig.ra La sig.ra a battezzato CP_3 Controparte_2 CP_5
mio figlia . Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di Persona_2
parte convenuta dichiarava: Capitolo A): è vero. Capitolo B): è vero. Era già capitato CP_1 un altro giorno che il sig. corresse in mezzo alla strada e una sig.ra che percorreva Pt_1
la strada con il suo veicolo era riuscita fortunatamente ad evitarlo. Il sig. non è una Pt_1
persona normale perché presenta dei ritardi mentali. Non dovrebbe andare in giro da solo.
Non so chi abbia la custodia del sig. a Borgo Vodice. A domanda di parte attrice: Pt_1
non ho assistito al sinistro. Io ero a casa mia con la sig.ra Venne il Controparte_2 figlio sig. ad avvertirci dell'incidente e siamo andate vedere. La mia CP_3
abitazione è vicina al luogo dove si è verificato l'incidente. Abbiamo visto il sig. Pt_1
che era per terra e si lamentava. Non voleva andare al pronto soccorso ma noi abbiamo chiamato l'ambulanza. Capitolo C): non so rispondere. Capitolo D): non è vero che il sig.
sia salito sulla bicicletta e sia andato via. Stava male. Abbiamo chiamato Pt_1
l'ambulanza che lo ha portato al pronto soccorso. Non so riferire in quale parte del corpo abbia subito l'incidente. A domanda di parte attrice: la vettura del sig. era CP_3
danneggiata sulla fiancata sinistra in particolare lo specchietto retrovisore e la portiera. Non ricordo quale fosse la posizione del veicolo al mio arrivo. Dov' è accaduto il sinistro non ci sono le strisce pedonali. Il sinistro è accaduto in prossimità di un incrocio ed il traffico è a doppio senso di marcia. Io mi sono trattenuta fino all'arrivo dell'ambulanza.
Veniva introdotto il secondo testimone di parte convenuta che, dichiarava: “sono CP_1
nato a [...] il [...] residente in [...]
n. 1417 di professione metalmeccanico non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Conosco il sig. e il sig. Parte_1 CP_3
Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte convenuta
[...] CP_1 dichiarava: Capitolo A): è vero. Non ho assistito all'incidente. Io percorrevo la strada dietro con il mio motorino e sono arrivato subito dopo l'incidente. CP_3
Capitolo B): non ci sono le strisce pedonali dove è accaduto l'incidente. Quando sono arrivato non ricordo se il sig. stesse attraversando o fosse già steso per terra. A Pt_1
domanda del procuratore di parte attrice: quando sono arrivato il sig. era per terra. Pt_1
Non ricordo la posizione della macchina. Non ricordo se la macchina avesse dei danni.
Capitolo C): il sig. sosteneva di stare bene e di non sentire dolore. Non ricordo se il Pt_1
sig. abbia detto di avere attraversato la strada perché gli avevano detto che gli Pt_1 stavano rubando la bicicletta. A domanda di parte attrice: non ricordo se ci fossero tracce di frenata. Ripeto che sosteneva di stare bene però si toccava sul fianco o sulla spalla.
Capitolo D): io sono andato via. Il giorno dopo mi disse che lo avevano CP_3 dovuto seguire per convincerlo ad andare in ospedale perché voleva salire in bicicletta per andare via. A domanda di parte attrice: mi pare che mi disse che era CP_3
stato portato in ospedale. Parte attrice chiedeva rinvio per l'esame del proprio teste. Il
Giudice rinviava all'udienza del 28 settembre 2021
All'udienza del 28 settembre 2021 parte attrice esibiva la notifica non andata a buon fine e chiedeva rinvio per l'escussione della teste Parte convenuta non si Tes_1 CP_1
opponeva. Il Giudice, dato atto, rinviava all'udienza del 18 gennaio 2022
All'udienza del 18 gennaio 2022 il Giudice dato atto, rinviava all'udienza del 6 settembre
2022 per l'escussione del teste con invito a parte attrice a depositate regolare Tes_1
intimazione relativa all'odierna udienza a pena di decadenza dalla prova.
All'udienza del 6 settembre 2022 parte attrice comunicava che l'intimazione alla teste non era andata a buon fine, esibiva documentazione e chiedeva rinvio per Tes_1 l'escussione della stessa. Parte convenuta nulla osservava. Il Giudice dato atto, CP_1
rinviava per l'escussione della teste all'udienza del 14 marzo 2023 Tes_1
All'udienza del 14 marzo 2023 parte attrice esibiva prova della regolare intimazione della teste e si riservava di depositarla telematicamente. Il Giudice, dato atto della Tes_1
regolare intimazione disponeva l'accompagnamento coattivo della teste a cura della
Stazione carabinieri di Sabaudia e rinviava all'udienza 3 ottobre 2023 per l'escussione della teste.
All'udienza del 3 ottobre 2023 veniva introdotto il testimone che dichiarava: “sono nata Roma il 28 agosto 1969 residente in [...] identificata Tes_1
con patente di guida n. dichiara: non ho rapporti di parentela, affinità, Numero_1
dipendenza, collaborazione continuativa con le parti”. Sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava: Capitolo A): è vero. Capitolo B): è vero. A domanda del giudice: ho assistito all'incidente mi trovavo a circa sette metri ed avevo una buona visuale. L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra del veicolo e il sig. . Pt_1
L'autoveicolo non ha riportato danni. Il sig. è caduto e poi lo hanno aiutato a Pt_1
rialzarsi. Il sig. quando è stato investito stava attraversando da destra verso sinistra Pt_1 avuto riguardo al senso di marcia del veicolo. Il sig. stava attraversando sulle strisce Pt_1
pedonali. Le strisce erano un po' sbiadite ma c'erano. Conosco bene il luogo perché lavoravo lì vicino. Dopo l'impatto la macchina si è fermata subito senza travolgere il sig.
né imbarcarlo. Il sig. ha sbattuto sul cofano anteriore e poi è scivolato per terra. Pt_1 Pt_1
Il sig. non voleva essere toccato. E' andato via dolorante camminando ma sorretto da Pt_1
due persone. Fino a quando sono rimasta io sul posto non sono intervenuti né la polizia locale né l'ambulanza. A domanda di parte attrice: il sig. si teneva il fianco sinistro Pt_1
come se fosse dolorante in quel punto. Parte attrice insisteva nella richiesta di CTU medico legale. Parte convenuta si associava. Il Giudice si riservava. CP_1
Con decreto del 3 ottobre 2023 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti acquisiti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 novembre 2024 e disponeva che lo svolgimento della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con comparsa del 05 giugno 2024 gli Avv.ti Andrea Girardi e Mattia Bernardini si costituivano per parte convenuta CP_1 Con note a trattazione scritta del 14 novembre 2024 parte attrice ribadiva quanto esposto negli atti precedenti
Con note a trattazione scritta del 15 novembre 2024 parte convenuta si riportava a CP_1 tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 19 novembre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 14 novembre 2024 e da parte convenuta in data 15 novembre 2024 CP_1 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 15 gennaio 2025 e memoria di replica in data 6 febbraio 2025 così concludendo “DICHIARARE CHE IL SINISTRO DE
QUO SI E' VERIFICATO PER ESCLUSIVA COLPA DEL SIGNOR AQUINO SIMONE;
-
CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE LO STESSO IN Controparte_7
QUALITA' DI CONDUCENTE, LA SIGNORA LAMBERTI IN QUALITA' DI CP_2
PROPRIETARIA E LA AL RISARCIMENTO IN SOLIDO IN Controparte_4
FAVORE DELLO STESSO DI TUTTI I DANNI FISICI Parte_3
E MORALI DALLO STESSO SUBITI PER UN TOTALE DI € 25.234,23 COME DERIVANTE
DAL CALCOLO EFFETTUATO SULLA BASE DELLE TABELLE DEL TRIBUNALE DI
MILANO, COMPRENSIVO DEL DANNO MORALE E DELLE SPESE MEDICHE
SOSTENUTE, OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE SOMMA CHE VERRA' AD
ESSERE DETERMINATA DAL SIG. GIUDICE, OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE
MONETARIA, DALL'EVENTO FINO AL SODDISFO;
- CONDANNARE I RESISTENTI AL
PAGAMENTO DELLE SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DELLA FASE
STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE, SECONDO I PARAMETRI FORENSI”.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 20 gennaio 2025 e memoria dei replica in data 6 febbraio 2025 così concludendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - Nel merito, in via principale: rigettare ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'attore perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, circoscrivere il risarcimento spettante a parte attrice nei limiti della prova del danno raggiunta, tenendo anche conto del concorso di colpa dell'odierno attore nella verificazione del sinistro per cui è causa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A se dovuta come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Nel merito la dinamica descritta nell'atto di citazione non ha trovato riscontro certo nel corso dello svolgimento del processo. È, infatti, onere dell'attore-danneggiato fornire prova dell'accadimento del sinistro, della dinamica, nonché di tutti gli altri elementi che consentano di individuare il responsabile del fatto illecito. Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale e testimoniale non è stata raggiunta la prova storica del verificarsi del sinistro come allegato, né della sua dinamica effettiva.
In particolare, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta smentiscono le CP_1
dichiarazioni scritte da loro rese a seguito del fatto di cui causa e allegate dalla stessa convenuta Infatti, la teste se dapprima a seguito del presunto incidente CP_1 Tes_2
confermava quanto sostenuto dal convenuto sulla circostanza che l'attore CP_3
correndo colpiva lo specchietto dell'Opel cadendo a terra e rifiutava il soccorso del convenuto allontanandosi poi in bici, in sede di prova testimoniale riferiva di non CP_3
aver assistito al sinistro ma che, al contrario, si trovava a casa della signora CP_5
e che la dinamica dell'incidente gli era stata riferita dal convenuto Allo
[...] CP_3 stesso modo il teste se nella dichiarazione scritta riferiva di aver visto l'attore Tes_3
attraversare improvvisamente la strada urtando lo specchietto retrovisore destro della
Opel Corsa che sopraggiungeva a velocità moderata e che dopo la caduta riprendeva la sua bicicletta affermando di stare bene e rifiutando l'aiuto del sig. in sede di CP_3
udienza riferiva di non ricordare se nel momento in cui era accorso sul luogo dell'incidente l'attore stesse attraversando o fosse già steso per terra, la posizione della macchina e gli eventuali danni subiti da quest'ultima, e se effettivamente a seguito dell'incidente l'attore saliva sulla bici per poi allontanarsi. Pertanto, anche a voler considerare attendibile la ricostruzione del fatto sulla base della sola testimonianza dell'unico teste di parte attrice non è comunque possibile provare il nesso Tes_1
causale tra questo e il danno subito poiché la documentazione medica allegata dall'attore riferisce di un ingresso in pronto soccorso dello stesso avvenuto nel giorno 21/10/2013 identificato come quello di verificazione del sinistro anche nella relazione del consulente di parte attrice contraddicendo tuttavia la circostanza che l'incidente e il successivo ricovero siano avvenuti in data 14/10/2013 come invece riportato nell'atto di citazione e nella richiesta di risarcimento danni indirizzata alla convenuta CP_1
Invero, va osservato che in materia di investimento di pedone la giurisprudenza prevalente esclude l'applicabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c. e della presunzione di responsabilità (espressamente operante in caso di scontro tra veicoli), con applicazione del principio espresso dall'art. 2054 comma 1 c.c., per il quale è onere del conducente provare l'inevitabilità dell'evento ovvero la colpa esclusiva o concorrente del pedone che abbia tenuta una condotta anomala. La specialità di tale norma, rispetto al principio generale di cui all'art. 2043 c.c. però, va sottolineato, opera sul piano della responsabilità ossia della sua attribuibilità in via concorrente al danneggiato ed al danneggiante, ovvero l'esclusione della responsabilità di quest'ultimo per non aver potuto evitare l'evento, nonostante abbia fatto tutto il possibile, o per una condotta imputabile esclusivamente al danneggiante. Al fine di valutare la sussistenza di responsabilità in capo alle parti e la sua ripartizione è, però, necessario preliminarmente che sia raggiunta la prova certa dell'accadimento del fatto storico, che nel caso di specie non è stata raggiunta nell'effettività della sua dimensione storico-fattuale. Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass. Sentenza del
29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), laddove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
Pertanto, in virtù di quanto suesposto non avendo l'attore dimostrato il fatto costitutivo de diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c., per il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014 nella misura media.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_4
forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava