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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6336 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex artt. dell'art. 127-ter c.p.c. e 306 c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2015 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 decisa e vertente
TRA
(1529500496), in persona del l.r.p.t., rappresentata, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Castaldi
e dall'Avv. Patrizia Marino ), in C.F._1 C.F._2 virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
a socio unico ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con rappresentanza ), con l'Avv. Cinzia Controparte_2 P.IVA_2
Mignanti ( , che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in atti. - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 302/2023, nel procedimento recante
R.G. n. 3039/2021, pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 15.03.2023.
CONCLUSIONI
Come da note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 30.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contezioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 21 settembre 2021 la ha Controparte_3 introdotto il giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione instaurata con ricorso depositato in data 9 marzo 2020 presso il Tribunale di Civitavecchia dalla ed iscritta al n. 9/2020 R.G. Tribunale di Civitavecchia. La Parte_1 si era opposta al pignoramento immobiliare riguardante una Parte_1 serie di appartamenti e box auto situati in Civitavecchia sui quali era stata iscritta ipoteca a garanzia del credito fondiario erogato dalla Controparte_4
(successivamente fusa mediante incorporazione in
[...] [...]
in favore della a seguito della stipula Controparte_5 Parte_1 del contratto di mutuo fondiario. Il mutuo era stato originariamente concesso per l'acquisto da parte della degli immobili elencati nello stesso ed Parte_1 oggetto dell'ipoteca iscritta, ovvero dei seguenti immobili siti in Comune di
Civitavecchia, via degli Orsini snc: a) Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 7; b)
Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 2, identificato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 14; c) Appartamento Cat A/2 vani 4 piano 3, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 18;
d) Appartamento Cat A/2 vani 5,5 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 19; e) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano
4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub.
20; f) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 21; g) Appartamento Cat A/2 vani 3,5
2 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 22; h) Box auto Cat C/6 mq 19 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 29; i) Box auto Cat C/6 mq 26 piano
S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub.
32; j) Box auto Cat C/6 mq 23 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 33. Tali immobili erano gravati da uso civico, ma affrancabili ai sensi della legge regionale Lazio n. 1 del 1986. La parte opponente aveva affermato che “la , nell'atto Parte_2 di consolidamento, ex art. 8, comma 6, della legge regione Lazio n. 1/86, per notaio rep. n. 9035 racc. 5041 del 21.12.2016, l' Persona_1 Parte_2
di Civitavecchia, aveva dato atto che i beni pignorati: “costituiscono
[...] immobili di proprietà collettiva di uso civico ma che per effetto del presente atto di consolidamento ai sensi dell'art. 8 L. R. Lazio n. 1\1986 e ss.mm. e ii. attua il passaggio al regime privatistico;
in ogni caso l' Parte_2
“garantisce la libertà di quanto in oggetto di consolidamento, da censi, canoni, livelli, ipoteche come da qualsiasi onere reale, di qualunque tipo”. Poiché con sentenza n. 113 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1
(Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche»”, secondo la sarebbero nulli tutti gli atti Parte_1
d'acquisto che riguardano gli immobili soggetti ad uso civico ed i relativi atti presupposti “il mutuo e l'ipoteca iscritta, in quanto anch'essi convenuti in violazione di norma a carattere imperativo”, con conseguente “nullità del pignoramento e del processo esecutivo in quanto fondati su un titolo nullo”. Con provvedimento del 16 luglio 2021 il G.E. sospendeva l'esecuzione fissando il termine di giorni sessanta (dalla definitività del provvedimento) per l'introduzione del giudizio di merito, avendo ritenuto che preliminarmente
3 sarebbe stato necessario “valutare d'ufficio la natura giuridica dei beni oggetto del pignoramento per determinare se la procedura esecutiva può proseguire o se i beni devono essere dichiarati inalienabili con conseguente improcedibilità dell'esecuzione” e che “deve disporsi l'introduzione del giudizio di merito nel corso del quale il giudice della cognizione potrà operare la sua valutazione in ordine alla giurisdizione”. La (cessionaria di Controparte_3 [...]
introducendo il giudizio di merito aveva rassegnato le seguenti Controparte_5 conclusioni “accertare che gli immobili di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Civitavecchia, pignorati nell'ambito della procedura esecutiva n.
9/2020 pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia e precisamente: a)
Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 1, identificato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 7; b) Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 2, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 14; c)
Appartamento Cat A/2 vani 4 piano 3, identificato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 18; d) Appartamento Cat A/2 vani 5,5 piano 4-
5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 19;
e) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 20; f) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano
4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub.
21; g) Appartamento Cat A/2 vani 3,5 piano 4-5, identificato in Catasto
Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 22; h) Box auto Cat C/6 mq
19 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla
1819 sub. 29; i) Box auto Cat C/6 mq 26 piano S1, identificato in Catasto
Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 32; j) Box auto Cat C/6 mq
23 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla
1819 sub. 33; edificati sull'area area distinta al NCT Comune di Civitavecchia al
Foglio 17 p.lla 1819, come risultante dall'accorpamento delle p.lle: 1623 (ex 87);
1626 (ex225); 1627 (ex 227) e 1274 (area derivante dalla demolizione del fabbricato già censito al Catasto Fabbricati Foglio 17 p.lla 1274 sub 502, 503 e
504) non insistono su area appartenente al demanio collettivo della popolazione di Civitavecchia né gravata di diritti di uso civico in favore di detta collettività e conseguentemente sono legittimamente pignorabili e possono essere oggetto di
4 esecuzione forzata. Con vittoria di spese e compensi.” Si costituiva la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione disattesa, (…) rigettare l'avversa domanda e comunque ogni richiesta avanzata da controparte, e per l'effetto, accogliere l'opposizione anche nel merito e previa dichiarazione della nullità del contratto di mutuo e dei conseguenti atti come descritti in narrativa, nonché dell'ipoteca iscritta, dichiarare la nullità del pignoramento con conseguente estinzione dello stesso e dell'esecuzione e con ordine alla conservatoria competente di provvedere alla cancellazione del medesimo pignoramento. Vittoria di spese ed onorari”.
2. Il giudice di primo grado, decidendo la questione pregiudiziale di giurisdizione, ha così statuito: “- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del per gli Usi civici sulla domanda di accertamento della Parte_3 natura demaniale degli immobili oggetto dell'azione esecutiva;
- sospende il giudizio con riferimento alle altre domande fino alla decisione della domanda rimessa alla giurisdizione del Commissario per gli Usi civici;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in euro Parte_1
7.122,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA”.
3. Avverso la predetta sentenza, pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, pubblicata il 15.03.2023 e notificata il 17.03.2023, ha proposto appello Parte_1
chiedendo che, affermata la propria giurisdizione, la Corte d'appello adita,
[...] quale giudice di merito: dichiari la nullità del contratto di mutuo, degli atti conseguenti e del pignoramento, e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva;
ordini alla conservatoria competente di provvedere la cancellazione del medesimo pignoramento. Con condanna dell'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
4. Si è costituita a socio unico e, per essa, quale mandataria Controparte_1 con rappresentanza chiedendo: in via principale, la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata che la Corte, ove affermi la propria giurisdizione, quale giudice di merito, rigettando l'avversa domanda di nullità del contratto di mutuo e del pignoramento, accerti e dichiari che gli immobili pignorati in danno della nell'ambito della procedura Parte_1
5 esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia R.G.E. n. 9/2020, non insistono su area demaniale, né gravata da diritti di uso civico e, per l'effetto, ne dichiari la pignorabilità; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che si accerti la natura demaniale degli immobili pignorati in danno della nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale Parte_1 di Civitavecchia R.G.E. n. 9/2020, quindi la loro impignorabilità e, per l'effetto, si dichiari la nullità del mutuo e del pignoramento che li hanno in oggetto, la
Corte d'appello adita accerti che avrebbe indebitamente percepito Pt_1 somme pari ad € 3.000.000,00 e la condanni alla restituzione di € 1.555.140,64, oltre interessi legali, alla quale cessionaria del credito da parte di CP_1
. Controparte_5
5. Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive, su richiesta congiunta di tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la stessa veniva sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali le parti, congiuntamente, riportandosi a quanto già depositato in vista dell'udienza, hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306
c.p.c.
6. Posto che l'appellante ha dichiarato, a mezzo di procuratore speciale e con atto sottoscritto e notificato all'altra parte costituita, di rinunciare agli atti del presente giudizio, iscritto al R.G.A.C. n. 2015/2023; che l'appellata, a sua volta, con atto sottoscritto da procuratore speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del presente giudizio, iscritto al R.G.A.C. n. 2015/2023; che nell'atto di rinuncia l'appellante ha dichiarato di rinunciare al giudizio con la compensazione delle spese di lite e che l'appellata, accettando la predetta rinuncia, ha altresì accettato la regolamentazione delle spese di lite in essa stabilita;
che nelle note scritte sostitutive dell'udienza discussione le parti, congiuntamente, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, preso atto delle rinunce agli atti del giudizio da parte dell'appellante e dell'accettazione alla rinuncia da parte dell'appellata, dichiarare estinto il giudizio iscritto al n. RGAC 2015/2023, con spese di lite compensate”,
6
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 302/2023, pubblicata in data 15.03.2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite di questo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex artt. dell'art. 127-ter c.p.c. e 306 c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2015 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 decisa e vertente
TRA
(1529500496), in persona del l.r.p.t., rappresentata, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luigi Castaldi
e dall'Avv. Patrizia Marino ), in C.F._1 C.F._2 virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
a socio unico ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con rappresentanza ), con l'Avv. Cinzia Controparte_2 P.IVA_2
Mignanti ( , che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 in atti. - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 302/2023, nel procedimento recante
R.G. n. 3039/2021, pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 15.03.2023.
CONCLUSIONI
Come da note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 30.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contezioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 21 settembre 2021 la ha Controparte_3 introdotto il giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione instaurata con ricorso depositato in data 9 marzo 2020 presso il Tribunale di Civitavecchia dalla ed iscritta al n. 9/2020 R.G. Tribunale di Civitavecchia. La Parte_1 si era opposta al pignoramento immobiliare riguardante una Parte_1 serie di appartamenti e box auto situati in Civitavecchia sui quali era stata iscritta ipoteca a garanzia del credito fondiario erogato dalla Controparte_4
(successivamente fusa mediante incorporazione in
[...] [...]
in favore della a seguito della stipula Controparte_5 Parte_1 del contratto di mutuo fondiario. Il mutuo era stato originariamente concesso per l'acquisto da parte della degli immobili elencati nello stesso ed Parte_1 oggetto dell'ipoteca iscritta, ovvero dei seguenti immobili siti in Comune di
Civitavecchia, via degli Orsini snc: a) Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 7; b)
Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 2, identificato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 14; c) Appartamento Cat A/2 vani 4 piano 3, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 18;
d) Appartamento Cat A/2 vani 5,5 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 19; e) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano
4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub.
20; f) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 21; g) Appartamento Cat A/2 vani 3,5
2 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 22; h) Box auto Cat C/6 mq 19 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 29; i) Box auto Cat C/6 mq 26 piano
S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub.
32; j) Box auto Cat C/6 mq 23 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 33. Tali immobili erano gravati da uso civico, ma affrancabili ai sensi della legge regionale Lazio n. 1 del 1986. La parte opponente aveva affermato che “la , nell'atto Parte_2 di consolidamento, ex art. 8, comma 6, della legge regione Lazio n. 1/86, per notaio rep. n. 9035 racc. 5041 del 21.12.2016, l' Persona_1 Parte_2
di Civitavecchia, aveva dato atto che i beni pignorati: “costituiscono
[...] immobili di proprietà collettiva di uso civico ma che per effetto del presente atto di consolidamento ai sensi dell'art. 8 L. R. Lazio n. 1\1986 e ss.mm. e ii. attua il passaggio al regime privatistico;
in ogni caso l' Parte_2
“garantisce la libertà di quanto in oggetto di consolidamento, da censi, canoni, livelli, ipoteche come da qualsiasi onere reale, di qualunque tipo”. Poiché con sentenza n. 113 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1
(Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall'art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche»”, secondo la sarebbero nulli tutti gli atti Parte_1
d'acquisto che riguardano gli immobili soggetti ad uso civico ed i relativi atti presupposti “il mutuo e l'ipoteca iscritta, in quanto anch'essi convenuti in violazione di norma a carattere imperativo”, con conseguente “nullità del pignoramento e del processo esecutivo in quanto fondati su un titolo nullo”. Con provvedimento del 16 luglio 2021 il G.E. sospendeva l'esecuzione fissando il termine di giorni sessanta (dalla definitività del provvedimento) per l'introduzione del giudizio di merito, avendo ritenuto che preliminarmente
3 sarebbe stato necessario “valutare d'ufficio la natura giuridica dei beni oggetto del pignoramento per determinare se la procedura esecutiva può proseguire o se i beni devono essere dichiarati inalienabili con conseguente improcedibilità dell'esecuzione” e che “deve disporsi l'introduzione del giudizio di merito nel corso del quale il giudice della cognizione potrà operare la sua valutazione in ordine alla giurisdizione”. La (cessionaria di Controparte_3 [...]
introducendo il giudizio di merito aveva rassegnato le seguenti Controparte_5 conclusioni “accertare che gli immobili di proprietà della siti in Parte_1
Comune di Civitavecchia, pignorati nell'ambito della procedura esecutiva n.
9/2020 pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia e precisamente: a)
Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 1, identificato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 7; b) Appartamento Cat A/2 vani 3 piano 2, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 14; c)
Appartamento Cat A/2 vani 4 piano 3, identificato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 18; d) Appartamento Cat A/2 vani 5,5 piano 4-
5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 19;
e) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano 4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 20; f) Appartamento Cat A/2 vani 5 piano
4-5, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub.
21; g) Appartamento Cat A/2 vani 3,5 piano 4-5, identificato in Catasto
Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 22; h) Box auto Cat C/6 mq
19 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla
1819 sub. 29; i) Box auto Cat C/6 mq 26 piano S1, identificato in Catasto
Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla 1819 sub. 32; j) Box auto Cat C/6 mq
23 piano S1, identificato in Catasto Fabbricati di detto Comune al Fg 17 p.lla
1819 sub. 33; edificati sull'area area distinta al NCT Comune di Civitavecchia al
Foglio 17 p.lla 1819, come risultante dall'accorpamento delle p.lle: 1623 (ex 87);
1626 (ex225); 1627 (ex 227) e 1274 (area derivante dalla demolizione del fabbricato già censito al Catasto Fabbricati Foglio 17 p.lla 1274 sub 502, 503 e
504) non insistono su area appartenente al demanio collettivo della popolazione di Civitavecchia né gravata di diritti di uso civico in favore di detta collettività e conseguentemente sono legittimamente pignorabili e possono essere oggetto di
4 esecuzione forzata. Con vittoria di spese e compensi.” Si costituiva la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione disattesa, (…) rigettare l'avversa domanda e comunque ogni richiesta avanzata da controparte, e per l'effetto, accogliere l'opposizione anche nel merito e previa dichiarazione della nullità del contratto di mutuo e dei conseguenti atti come descritti in narrativa, nonché dell'ipoteca iscritta, dichiarare la nullità del pignoramento con conseguente estinzione dello stesso e dell'esecuzione e con ordine alla conservatoria competente di provvedere alla cancellazione del medesimo pignoramento. Vittoria di spese ed onorari”.
2. Il giudice di primo grado, decidendo la questione pregiudiziale di giurisdizione, ha così statuito: “- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del per gli Usi civici sulla domanda di accertamento della Parte_3 natura demaniale degli immobili oggetto dell'azione esecutiva;
- sospende il giudizio con riferimento alle altre domande fino alla decisione della domanda rimessa alla giurisdizione del Commissario per gli Usi civici;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in euro Parte_1
7.122,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA”.
3. Avverso la predetta sentenza, pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, pubblicata il 15.03.2023 e notificata il 17.03.2023, ha proposto appello Parte_1
chiedendo che, affermata la propria giurisdizione, la Corte d'appello adita,
[...] quale giudice di merito: dichiari la nullità del contratto di mutuo, degli atti conseguenti e del pignoramento, e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva;
ordini alla conservatoria competente di provvedere la cancellazione del medesimo pignoramento. Con condanna dell'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
4. Si è costituita a socio unico e, per essa, quale mandataria Controparte_1 con rappresentanza chiedendo: in via principale, la Controparte_2 conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata che la Corte, ove affermi la propria giurisdizione, quale giudice di merito, rigettando l'avversa domanda di nullità del contratto di mutuo e del pignoramento, accerti e dichiari che gli immobili pignorati in danno della nell'ambito della procedura Parte_1
5 esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia R.G.E. n. 9/2020, non insistono su area demaniale, né gravata da diritti di uso civico e, per l'effetto, ne dichiari la pignorabilità; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che si accerti la natura demaniale degli immobili pignorati in danno della nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale Parte_1 di Civitavecchia R.G.E. n. 9/2020, quindi la loro impignorabilità e, per l'effetto, si dichiari la nullità del mutuo e del pignoramento che li hanno in oggetto, la
Corte d'appello adita accerti che avrebbe indebitamente percepito Pt_1 somme pari ad € 3.000.000,00 e la condanni alla restituzione di € 1.555.140,64, oltre interessi legali, alla quale cessionaria del credito da parte di CP_1
. Controparte_5
5. Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive, su richiesta congiunta di tutte le parti costituite ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la stessa veniva sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali le parti, congiuntamente, riportandosi a quanto già depositato in vista dell'udienza, hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306
c.p.c.
6. Posto che l'appellante ha dichiarato, a mezzo di procuratore speciale e con atto sottoscritto e notificato all'altra parte costituita, di rinunciare agli atti del presente giudizio, iscritto al R.G.A.C. n. 2015/2023; che l'appellata, a sua volta, con atto sottoscritto da procuratore speciale, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del presente giudizio, iscritto al R.G.A.C. n. 2015/2023; che nell'atto di rinuncia l'appellante ha dichiarato di rinunciare al giudizio con la compensazione delle spese di lite e che l'appellata, accettando la predetta rinuncia, ha altresì accettato la regolamentazione delle spese di lite in essa stabilita;
che nelle note scritte sostitutive dell'udienza discussione le parti, congiuntamente, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Roma, preso atto delle rinunce agli atti del giudizio da parte dell'appellante e dell'accettazione alla rinuncia da parte dell'appellata, dichiarare estinto il giudizio iscritto al n. RGAC 2015/2023, con spese di lite compensate”,
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 302/2023, pubblicata in data 15.03.2023, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese di lite di questo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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